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Document 22004D0060

    Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2004, del 26 aprile 2004, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    GU L 277 del 26.8.2004, p. 172–174 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/60(2)/oj

    26.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 277/172


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    N. 60/2004

    del 26 aprile 2004

    che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 8/2004 del Comitato misto SEE, del 6 febbraio 2004 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (2).

    (3)

    La direttiva 2002/83/CE abroga, con effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, le direttive 79/267/CEE (3), 90/619/CEE (4) e 92/96/CEE (5), inserite nell'accordo e che vanno pertanto soppresse dall'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato IX dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2002/83/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 aprile 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

    Per il comitato misto SEE

    Il presidente

    P. WESTERLUND


    (1)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 54.

    (2)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

    (4)  GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50.

    (5)  GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1.

    (6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    ALLEGATO

    della decisione del Comitato misto SEE n. 60/2004

    L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

    1)

    Il testo del punto 11 (direttiva 79/267/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:

    «32002 L 0083: direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

    Ai fini del presente accordo, il testo della direttiva si intende modificato come in appresso:

    a)

    all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

    per quanto riguarda l'Islanda:

    Hlutafélag, Gagnkvæmt félag.

    per quanto riguarda il Liechtenstein:

    Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Stiftung.

    per quanto riguarda la Norvegia:

    Aksjeselskaper, Gjensidige selskaper.

    b)

    l'articolo 57 non si applica; si applica la seguente disposizione:

    Ogni parte contraente, mediante accordi con uno o più paesi terzi, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste negli articoli 51, 52 e da 54 a 56 della direttiva, purché i suoi assicurati beneficino di una tutela adeguata ed equivalente.

    Prima di concludere tali accordi le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente.

    Le parti contraenti non applicano alle succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova fuori del territorio delle parti contraenti disposizioni risultanti in un trattamento più favorevole di quello concesso a succursali di imprese di assicurazioni la cui sede sociale si trova nel territorio delle parti contraenti;

    c)

    Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di assicurazioni di paesi terzi di cui all'articolo 59, si applicano le seguenti disposizioni:

    1.

    Al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di assicurazioni dei paesi terzi, le parti contraenti si scambiano informazioni come previsto nell'articolo 59, paragrafi 1 e 5, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 4, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che vanno convenute tra le parti contraenti.

    2.

    Le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una parte contraente alle imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide ai sensi delle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le parti contraenti.

    Tuttavia,

    a)

    quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di assicurazioni di uno Stato EFTA o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di assicurazioni della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di assicurazioni affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato EFTA decida altrimenti per quanto riguardo il suo territorio;

    b)

    qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da una competente autorità di uno Stato EFTA a tali imprese di assicurazioni sono valide unicamente nel suo territorio, salvo qualora un'altra parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

    c)

    le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di assicurazioni o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una parte contraente.

    3.

    Ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all'articolo 59, paragrafi 3 e 4, per ottenere per le sue imprese di assicurazioni il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di assicurazioni degli Stati EFTA.

    d)

    All'articolo 30, paragrafo 1, il testo “indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri” è sostituito dal testo “indice SEE dei prezzi al consumo per tutte le parti contraenti”.»

    2)

    Il testo dei punti 12 (direttiva 90/619/CEE del Consiglio) e 12 bis (direttiva 92/96/CEE del Consiglio) è abrogato.

    3)

    È aggiunto il seguente testo all'ottavo trattino (direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 2 (direttiva 73/239/CEE del Consiglio), al primo trattino (direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 7 bis (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), al secondo trattino (direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e al primo trattino (direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 30 ter (direttiva 93/22/CEE del Consiglio):

    «, modificata da:

    32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2000, pag. 1).»

    4)

    È aggiunto il seguente testo al secondo trattino (direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 7 bis (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), al terzo trattino (direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 30 (direttiva 85/611/CEE del Consiglio) e al secondo trattino (direttiva 2000/64/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 30 ter (direttiva 93/22/CEE del Consiglio):

    «, modificata da:

    32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2000, pag. 1).»


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