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Document 22004D0011

    Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    GU L 116 del 22.4.2004, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/11(2)/oj

    22004D0011

    Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2004, del 6 febbraio 2004, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 22/04/2004 pag. 0060 - 0062


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 11/2004

    del 6 febbraio 2004

    che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 127/2002 del 27 settembre 2002(1).

    (2) L'allegato X all'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2001 del 28 febbraio 2001(2).

    (3) L'allegato XI all'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2003 del 7 novembre 2003(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)(4).

    (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(5).

    (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(6).

    (7) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)(7).

    (8) È necessario tenere debito conto della situazione specifica del Liechtenstein e della sua rete di telecomunicazioni molto ridotta, che richiede adeguamenti specifici per quanto riguarda la direttiva accesso e la direttiva servizio universale.

    (9) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la direttiva 90/387/CEE del Consiglio(8), e la direttiva 92/44/CEE del Consiglio(9), la decisione 92/264/CEE del Consiglio(10) e le direttive 95/47/CE(11), 97/13/CE(12), 97/33/CE(13) e 98/10/CE(14) del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono integrate nell'accordo e che pertanto è necessario abrogare ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

    1) I seguenti punti sono inseriti dopo il punto 5ci (decisione 2002/627/CE della Commissione):

    "5cj. 32002 L 0019: direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

    Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono modificate come in appresso:

    Il Liechtenstein e la sua autorità nazionale di regolamentazione compiono tutti gli opportuni sforzi per applicare le disposizioni della presente direttiva, ma la valutazione della loro ottemperanza tiene debito conto della situazione specifica del Liechtenstein e del contesto particolare della sua rete di telecomunicazioni molto ridotta, della struttura del suo mercato, del numero limitato di clienti, del potenziale del mercato e della possibilità di fallimento del mercato.

    5ck. 32002 L 0020: direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

    5cl. 32002 L 0021: direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    a) All'articolo 5, paragrafo 2, il termine 'trattato' sostituito con 'accordo'.

    b) All'articolo 5, paragrafo 3, il termine 'Commissione' sostituito con 'Commissione, il Comitato permanente, l'Autorità di vigilanza EFTA'.

    c) All'articolo 7, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:'Lo scambio di informazioni tra, da un lato, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati EFTA e, dall'altro, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri CE avviene tramite l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione.'

    d) All'articolo 15, paragrafo 4, sono aggiunti i seguenti commi:'Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità di vigilanza EFTA può adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali tra due o più Stati EFTA.

    Se l'Autorità di vigilanza EFTA o la Commissione intendono individuare un mercato transnazionale che interessa tanto uno Stato EFTA quanto uno Stato membro CE, esse cooperano al fine di concordare decisioni identiche relative all'individuazione di un mercato transnazionale che interessa tanto uno Stato EFTA quanto uno Stato membro CE. L'articolo 109 si applica mutatis mutandis.'

    5cm. 32002 L 0022: direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

    Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

    Il Liechtenstein e la sua autorità nazionale di regolamentazione compiono tutti gli opportuni sforzi per applicare le disposizioni della presente direttiva, ma la valutazione della loro ottemperanza tiene debito conto della situazione specifica del Liechtenstein e del contesto particolare della sua rete di telecomunicazioni molto ridotta, della struttura del suo mercato, del numero limitato di clienti, del potenziale del mercato e della possibilità di fallimento del mercato.

    Il Liechtenstein comunica all'Autorità di vigilanza EFTA eventuali fattori che dovrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dell'applicazione dei parametri, delle definizioni e dei metodi di misurazione di cui all'allegato III.

    Dopo la comunicazione, le imprese designate possono fare riferimento a tali fattori nelle pubblicazioni stabilite all'articolo 11, paragrafo 1."

    2) Il testo dei punti 2 (direttiva 90/387/CEE del Consiglio), 5a (decisione 92/264/CEE del Consiglio), 5b (direttiva 92/44/CEE del Consiglio), 5c (direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 5cb (direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 5cc (direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione oppure dal 25 luglio 2003, se quest'ultima data è successiva.

    Articolo 2

    All'allegato II, capitolo XVIII, dell'accordo, il testo del punto 4i (direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione oppure dal 25 luglio 2003, se quest'ultima data è successiva.

    Articolo 3

    All'allegato X dell'accordo, il testo del punto 1a (direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione oppure dal 25 luglio 2003, se quest'ultima data è successiva.

    Articolo 4

    I testi delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(15).

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2004.

    Per il Comitato misto SEE

    P. Westerlund

    Il Presidente

    (1) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 27.

    (2) GU L 117 del 26.4.2001, pag. 21.

    (3) GU L 41 del 12.2.2004, pag. 45.

    (4) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

    (5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

    (6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    (7) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

    (8) GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1.

    (9) GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27.

    (10) GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.

    (11) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

    (12) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

    (13) GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.

    (14) GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

    (15) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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