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Document 22003P0926(23)

Assemblea parlamentare paritetica dell'Accordo di partenariato concluso fra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra - Allegato IV Emendamenti al regolamento

GU C 231 del 26.9.2003, p. 68–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

22003P0926(23)

Assemblea parlamentare paritetica dell'Accordo di partenariato concluso fra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra - Allegato IV Emendamenti al regolamento

Gazzetta ufficiale n. 231 del 26/09/2003 pag. 0068 - 0075


Emendamenti al Regolamento

>Testo originale>

Articolo 2

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

>Testo modificato>

Articolo 2

Ufficio di presidenza

>Testo originale>

1. L'Assemblea elegge, nel suo seno, un Ufficio di presidenza per una durata di un anno.

>Testo modificato>

1. L'Assemblea elegge, nel suo seno, un Ufficio di presidenza per una durata di un anno.

>Testo originale>

2. L'Ufficio di presidenza si compone di due Copresidenti con identici poteri e di ventiquattro vicepresidenti. I membri dell'Ufficio di presidenza sono designati, rispettivamente, una metà dai rappresentanti degli Stati ACP e l'altra metà dai rappresentanti del Parlamento europeo, conformemente alle procedure fissate da ciascuno dei due gruppi.

>Testo modificato>

2. L'Ufficio di presidenza si compone di due Copresidenti con identici poteri e di ventiquattro vicepresidenti. I membri dell'Ufficio di presidenza sono designati, rispettivamente, una metà dai rappresentanti degli Stati ACP e l'altra metà dai rappresentanti del Parlamento europeo, conformemente alle procedure fissate da ciascuno dei due gruppi.

>Testo originale>

3. L'Ufficio di presidenza prepara i lavori dell'Assemblea, controlla il seguito dato alle attività e alle risoluzioni dell'Assemblea e stabilisce tutti i contatti necessari con il Consiglio dei ministri ACP-UE, in appresso denominato "Consiglio dei ministri", e con il Comitato degli Ambasciatori ACP-UE.

>Testo modificato>

3. L'Ufficio di presidenza prepara i lavori dell'Assemblea, controlla il seguito dato alle attività e alle risoluzioni dell'Assemblea e stabilisce tutti i contatti necessari con il Consiglio dei ministri ACP-UE, in appresso denominato "Consiglio dei ministri", e con il Comitato degli Ambasciatori ACP-UE.

>Testo originale>

4. L'Ufficio di presidenza è responsabile del coordinamento dei lavori dell'Assemblea.

>Testo modificato>

4. L'Ufficio di presidenza è responsabile del coordinamento dei lavori dell'Assemblea.

>Testo originale>

5. L'Ufficio di presidenza si riunisce, su iniziativa dei Copresidenti, almeno due volte all'anno, di norma prima delle sessioni dell'Assemblea.

>Testo modificato>

5. L'Ufficio di presidenza si riunisce, su iniziativa dei Copresidenti, almeno due volte all'anno, di norma prima delle sessioni dell'Assemblea.

>Testo originale>

6. L'Ufficio di presidenza sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ordine del giorno delle discussioni. Esso ha la responsabilità di assicurare che, nella misura del possibile, metà dei punti iscritti all'ordine del giorno riguardino temi di interesse comune. Esso può proporre di limitare il tempo di parola per le discussioni.

>Testo modificato>

6. L'Ufficio di presidenza sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'ordine del giorno delle discussioni. Esso ha la responsabilità di assicurare che, nella misura del possibile, metà dei punti iscritti all'ordine del giorno riguardino temi di interesse comune. Esso può proporre di limitare il tempo di parola per le discussioni.

>Testo modificato>

7. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni permanenti.

>Testo modificato>

8. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente per autorizzare le relazioni e le proposte di risoluzione delle commissioni permanenti.

>Testo modificato>

9. L'Ufficio di presidenza può altresì chiedere ad una commissione permanente di elaborare una relazione e una proposta di risoluzione su un tema particolare.

>Testo originale>

7. L'Ufficio di presidenza è responsabile della verifica del seguito dato alle risoluzioni e alle decisioni dell'Assemblea. Nel caso di risoluzioni presentate da una commissione parlamentare permanente, esso può delegare tale responsabilità di verifica al presidente e al relatore della commissione parlamentare permanente.

>Testo modificato>

10. L'Ufficio di presidenza è responsabile della verifica del seguito dato alle risoluzioni e alle decisioni dell'Assemblea. Nel caso di risoluzioni presentate da una commissione parlamentare permanente, esso può delegare tale responsabilità di verifica al presidente e al relatore della commissione parlamentare permanente.

>Testo originale>

8. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza non sono pubbliche.

>Testo modificato>

11. Le riunioni dell'Ufficio di presidenza non sono pubbliche.

>Testo originale>

Articolo 4

Osservatori

>Testo modificato>

Articolo 4

Osservatori

>Testo originale>

1. In caso di adesione di un nuovo Stato all'accordo di partenariato e fino al momento della ratifica di detto accordo da parte di tale Stato, un suo rappresentante può assistere alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatore. Gli Stati che sono membri del gruppo ACP possono assistere alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

>Testo modificato>

1. In caso di adesione di un nuovo Stato all'accordo di partenariato e fino al momento della ratifica di detto accordo da parte di tale Stato, un suo rappresentante può assistere alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatore. Gli Stati che sono membri del gruppo ACP possono assistere alle sessioni dell'Assemblea in qualità di osservatori.

>Testo originale>

2. Le associazioni economiche regionali tra gli Stati ACP, il Comitato economico e sociale europeo nonché i rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP-UE e gli altri attori della società civile hanno il diritto di delegare osservatori alle sessioni dell'Assemblea. Tali delegati hanno ugualmente il diritto di assistere alle riunioni parlamentari regionali o subregionali dell'Assemblea parlamentare paritetica.

>Testo modificato>

2. Le associazioni economiche regionali tra gli Stati ACP, il Comitato economico e sociale europeo nonché i rappresentanti degli ambienti economici e sociali ACP-UE e gli altri attori della società civile hanno il diritto di delegare osservatori alle sessioni dell'Assemblea. Tali delegati hanno ugualmente il diritto di assistere alle riunioni delle commissioni permanenti e alle riunioni parlamentari regionali o subregionali dell'Assemblea parlamentare paritetica.

>Testo originale>

Il Centro tecnico di cooperazione agricola (CTA) e il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) assistono di diritto alle sessioni dell'Assemblea.

>Testo modificato>

Il Centro tecnico di cooperazione agricola (CTA) e il Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) assistono di diritto alle sessioni dell'Assemblea.

>Testo originale>

3. Un Copresidente può, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, invitare altre organizzazioni o personalità ad assistere, in qualità di osservatori, alle sessioni dell'Assemblea, alle riunioni parlamentari regionali e subregionali e alle riunioni delle commissioni parlamentari permanenti.

>Testo modificato>

3. Un Copresidente può, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, invitare altre organizzazioni o personalità ad assistere, in qualità di osservatori, alle sessioni dell'Assemblea, alle riunioni delle commissioni permanenti e alle riunioni parlamentari regionali e subregionali.

>Testo originale>

4. Gli osservatori non hanno diritto di voto. Essi possono rivolgersi all'Assemblea previo suo accordo.

>Testo modificato>

4. Gli osservatori non hanno diritto di voto. Essi possono rivolgersi all'Assemblea previo suo accordo.

>Testo originale>

Articolo 7

Relazione generale e relatore generale

1. L'Assemblea designa annualmente un relatore generale. Il relatore generale è nominato alternativamente dal gruppo ACP e dai membri del PE.

2. La designazione del relatore generale avviene in conformità di una procedura trasparente definita rispettivamente dal gruppo ACP e dai membri del PE, tenendo conto della composizione, del livello di rappresentanza e delle opinioni minoritarie dei membri dell'Assemblea.

>Testo modificato>

(soppresso)

>Testo originale>

Articolo 8

Ordine del giorno

>Testo modificato>

Articolo 7

Ordine del giorno

>Testo originale>

1. L'Ufficio di presidenza elabora il progetto di ordine del giorno della sessione. Tale progetto è sottoposto dai copresidenti all'approvazione dell'Assemblea.

>Testo modificato>

1. L'Ufficio di presidenza elabora il progetto di ordine del giorno della sessione. Tale progetto è sottoposto dai copresidenti all'approvazione dell'Assemblea. I temi sono attinenti alla cooperazione allo sviluppo tra l'UE e i paesi ACP nel quadro dell'accordo di partenariato.

>Testo originale>

Il progetto di ordine del giorno di ogni sessione comprende due categorie di argomenti:

Il progetto di ordine del giorno di ogni sessione comprende due categorie di argomenti:

>Testo originale>

i) argomenti riguardanti la situazione in diversi paesi o regioni, da iscrivere in un contesto regionale; resta un'eccezione l'iscrizione di argomenti relativi al caso specifico di un paese;

>Testo modificato>

i) relazioni presentate dalle commissioni permanenti, limitate a tre per sessione.

>Testo originale>

ii) argomenti e temi attinenti alla cooperazione allo sviluppo tra l'UE e i paesi ACP nel quadro dell'accordo di partenariato.

>Testo modificato>

ii) argomenti urgenti proposti da una commissione permanente o presentati dallo stesso Ufficio di presidenza. L'iscrizione di argomenti urgenti rimane un'eccezione e non può essere superiore a due per sessione.

>Testo originale>

Gli argomenti e i temi figuranti in questo elenco sono discussi e posti in votazione. Le risoluzioni da porre in votazione hanno carattere regionale.

>Testo originale>

2. Un comitato di coordinatori può proporre all'Ufficio di presidenza un elenco di argomenti riguardanti la situazione in diversi paesi o regioni da iscrivere all'ordine del giorno in conformità del paragrafo 1.

>Testo modificato>

2. Sugli argomenti urgenti, un rappresentante degli Stati ACP, un gruppo politico o dieci membri possono presentare una proposta di risoluzione. Le proposte di risoluzione devono limitarsi ai temi d'urgenza già iscritti all'ordine del giorno della sessione e non possono superare le 800 parole. Le proposte di risoluzione vanno presentate quattro settimane prima dell'inizio della sessione nel corso della quale devono essere discusse e poste in votazione.

>Testo modificato>

3. Le proposte di risoluzione relative ad argomenti urgenti sono presentate all'Ufficio di presidenza, il quale verifica che ognuna di esse risponda ai requisiti di cui al paragrafo precedente, figuri iscritta all'ordine del giorno e sia disponibile in inglese e francese. Le proposte dell'Ufficio di presidenza sono soggette all'approvazione dell'Assemblea.

>Testo modificato>

4. L'Ufficio di presidenza trasmette per informazione alla commissione competente le proposte di risoluzione sugli argomenti urgenti.

>Testo modificato>

Articolo 14.3

>Testo modificato>

3. Per quanto concerne i rappresentanti del Parlamento europeo, il tempo di parola sarà attribuito secondo il sistema d'Hondt.

>Testo modificato>

(soppresso)

>Testo modificato>

Articolo 15.7

>Testo modificato>

7. Qualsiasi richiesta presentata a norma dei paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo è di proprietà del suo autore e può pertanto essere ritirata in qualsiasi momento prima di procedere alla votazione.

>Testo originale>

Articolo 18

Risoluzioni dell'Assemblea

>Testo modificato>

Articolo 17

Risoluzioni dell'Assemblea

>Testo originale>

1. L'Ufficio di presidenza stabilisce un elenco di al massimo cinque argomenti e temi attinenti alla cooperazione allo sviluppo tra l'Unione europea e i paesi ACP nel quadro dell'accordo di partenariato, che sarà incluso nel progetto di ordine del giorno in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento.

>Testo modificato>

1. L'Assemblea si pronuncia sulle proposte di risoluzione incluse nelle relazioni presentate dalle commissioni permanenti in conformità dell'articolo 7.

>Testo originale>

2. Un rappresentante degli Stati ACP, un gruppo politico o dieci membri possono presentare una proposta di risoluzione riguardo a una questione coperta dall'accordo di partenariato. Tuttavia, le proposte di risoluzione devono limitarsi ai temi iscritti all'ordine del giorno della sessione e non possono superare le 800 parole. Le proposte di risoluzione devono essere depositate quattro settimane prima dell'apertura della sessione nel corso della quale esse dovranno essere discusse e votate.

>Testo modificato>

2. L'Assemblea si pronuncia altresì, ove necessario, sulle proposte di risoluzione relative ad argomenti urgenti, in conformità dell'articolo 7.

>Testo originale>

3. Le proposte di risoluzione sono sottoposte all'Ufficio di presidenza, che verifica che esse soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, siano iscritte all'ordine del giorno e siano disponibile in inglese e in francese. Le proposte dell'Ufficio di presidenza sono presentate all'Assemblea per l'approvazione.

>Testo modificato>

3. Il presidente di seduta invita, ove necessario, gli autori delle risoluzioni relative ad argomenti urgenti simili ad elaborare una risoluzione di compromesso. Al termine della discussione, ciascuna risoluzione di compromesso e i relativi emendamenti vengono posti alla votazione dell'Assemblea. Una volta approvata una risoluzione di compromesso, tutte le risoluzioni presentate sullo stesso argomento decadono.

>Testo originale>

4. L'Ufficio di presidenza trasmette ai relatori interessati le proposte di risoluzione che riguardano questioni relative alla relazione generale o alle competenze delle commissioni parlamentari.

>Testo modificato>

(soppresso)

>Testo originale>

5. Il Presidente invita gli autori delle risoluzioni riguardanti argomenti analoghi a elaborare una risoluzione di compromesso. Dopo un dibattito, ogni risoluzione di compromesso viene sottoposta al voto dell'Assemblea, così come i relativi emendamenti. Qualora venga approvata una risoluzione di compromesso, tutte le altre risoluzioni presentate sullo stesso tema decadono

>Testo modificato>

(soppresso)

>Testo originale>

6. Le proposte di risoluzione relative alle libertà fondamentali e ai diritti umani individuali vengono esaminate in conformità del regolamento specifico elaborato dall'Ufficio di presidenza.

>Testo modificato>

(soppresso)

>Testo originale>

7. Le risoluzioni approvate dall'Assemblea vengono trasmesse alla Commissione, al Consiglio dei ministri e a tutte le altre parti interessate. La Commissione e il Consiglio dei ministri riferiscono all'Assemblea, nella sessione successiva, il seguito loro riservato.

>Testo modificato>

4. Le risoluzioni approvate dall'Assemblea vengono trasmesse alla Commissione, al Consiglio dei ministri e a tutte le altre parti interessate. La Commissione e il Consiglio dei ministri riferiscono all'Assemblea, nella sessione successiva, il seguito loro riservato.

>Testo originale>

Articolo 25

Commissioni parlamentari permanenti

>Testo modificato>

Articolo 24

Commissioni parlamentari permanenti

>Testo originale>

1. L'Assemblea istituisce tre commissioni parlamentari permanenti incaricate, nel quadro dell'applicazione dell'accordo di partenariato, dei seguenti settori:

- della promozione dei processi democratici attraverso il dialogo e la concertazione;

- delle questioni economiche, finanziarie e commerciali e dell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo;

- delle questioni sociali ed ambientali.

>Testo modificato>

1. L'Assemblea istituisce tre commissioni parlamentari permanenti incaricate, nel quadro dell'applicazione dell'accordo di partenariato, dei seguenti settori:

- della promozione dei processi democratici attraverso il dialogo e la concertazione;

- delle questioni economiche, finanziarie e commerciali e dell'attuazione del Fondo europeo di sviluppo;

- delle questioni sociali ed ambientali.

>Testo originale>

2. Sull'esempio del funzionamento generale dell'Assemblea, le commissioni parlamentari permanenti sono composte e funzionano in modo strettamente paritetico.

>Testo modificato>

2. Sull'esempio del funzionamento generale dell'Assemblea, le commissioni parlamentari permanenti sono composte da membri dell'Assemblea parlamentare paritetica, in conformità dell'articolo 1, e funzionano in modo strettamente paritetico.

>Testo originale>

3. Le commissioni parlamentari permanenti sono dotate di un regolamento approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di presidenza.

>Testo modificato>

3. Le commissioni parlamentari permanenti sono dotate di un regolamento approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio di presidenza, allegato al presente regolamento.

>Testo originale>

ALLEGATO I

Competenze, attribuzioni, composizione e procedure delle commissioni permanenti

>Testo modificato>

ALLEGATO I

Competenze, attribuzioni, composizione e procedure delle commissioni permanenti

>Testo originale>

Articolo 1

>Testo modificato>

Articolo 1

>Testo originale>

Le commissioni parlamentari permanenti sono tre e hanno le seguenti competenze e attribuzioni:

>Testo modificato>

Le commissioni parlamentari permanenti sono tre e hanno le seguenti competenze e attribuzioni:

>Testo originale>

>SPAZIO PER TABELLA>

I. Commissione politica

>Testo modificato>

>SPAZIO PER TABELLA>

I. Commissione politica

>Testo originale>

Tale commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo modificato>

Tale commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo originale>

1. il dialogo politico (articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE) e lo sviluppo istituzionale;

>Testo modificato>

1. il dialogo politico (articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE), lo sviluppo e le questioni istituzionali;

>Testo originale>

2. il rispetto e la promozione dei diritti umani, della democrazia e del buon governo (articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

2. il rispetto e la promozione dei diritti umani, della democrazia e del buon governo (articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

3. politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti (articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

3. politiche di pacificazione e di prevenzione e risoluzione dei conflitti (articolo 11 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

4. questioni concernenti la migrazione (articolo 13 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

4. questioni concernenti la migrazione (articolo 13 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

5. relazioni dell'Assemblea con le organizzazioni internazionali competenti.

>Testo modificato>

5. relazioni dell'Assemblea con le organizzazioni internazionali competenti.

>Testo originale>

La commissione coordinerà l'attività delle missioni conoscitive, comprese quelle inviate per monitorare le elezioni a norma dell'articolo 28 del regolamento dell'Assemblea.

>Testo modificato>

La commissione coordinerà l'attività delle missioni conoscitive, comprese quelle inviate per monitorare le elezioni a norma dell'articolo 28 del regolamento dell'Assemblea.

>Testo originale>

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

>Testo modificato>

>SPAZIO PER TABELLA>

II. Commissione per lo sviluppo economico, le finanze e il commercio

>Testo originale>

La commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo modificato>

La commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo originale>

1. lo sviluppo economico e la cooperazione commerciale nonché la costruzione delle capacità per lo sviluppo e il partenariato;

>Testo modificato>

1. lo sviluppo economico e la cooperazione commerciale nonché la costruzione delle capacità per lo sviluppo e il partenariato;

>Testo originale>

2. riforme macroeconomiche e strutturali, sviluppo del settore economico e turismo (articoli 22-24 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

2. riforme macroeconomiche e strutturali, sviluppo del settore economico e turismo (articoli 22-24 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

3. nuovi accordi commerciali ACP-CE, accesso al mercato e graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale (articoli 34-37 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

3. nuovi accordi commerciali ACP-CE, accesso al mercato e graduale integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale (articoli 34-37 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

4. scambi e norme di lavoro (articolo 50 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

4. scambi e norme di lavoro (articolo 50 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

5. sviluppo rurale, pesca e sicurezza alimentare (articoli 53 e 54 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

5. sviluppo rurale, pesca e sicurezza alimentare (articoli 53 e 54 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

6. tutte le questioni riguardanti la cooperazione finanziaria allo sviluppo, compreso il seguito dato all'attuazione del Fondo europeo di sviluppo.

>Testo modificato>

6. tutte le questioni riguardanti la cooperazione finanziaria allo sviluppo, compreso il seguito dato all'attuazione del Fondo europeo di sviluppo.

>Testo originale>

>SPAZIO PER TABELLA>

III. Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

>Testo modificato>

>SPAZIO PER TABELLA>

III. Commissione per gli affari sociali e l'ambiente

>Testo originale>

La commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo modificato>

La commissione è competente per le questioni concernenti:

>Testo originale>

1. lo sviluppo sociale e umano;

>Testo modificato>

1. lo sviluppo sociale e umano;

>Testo originale>

2. l'infrastruttura e i servizi sociali, comprese le questioni sanitarie e in materia di istruzione (articolo 25 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

2. l'infrastruttura e i servizi sociali, comprese le questioni sanitarie e in materia di istruzione (articolo 25 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

3. le questioni relative ai giovani e alla cultura (articoli 26 e 27 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

3. le questioni relative ai giovani e alla cultura (articoli 26 e 27 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

4. le questioni di genere (articolo 31 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo modificato>

4. le questioni di genere (articolo 31 dell'accordo di partenariato ACP-UE);

>Testo originale>

5. l'ambiente e le risorse naturali (articolo 32 dell'accordo di partenariato ACP-UE).

>Testo modificato>

5. l'ambiente e le risorse naturali (articolo 32 dell'accordo di partenariato ACP-UE).

>Testo originale>

Articolo 2

>Testo modificato>

Articolo 2

>Testo originale>

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti.

>Testo modificato>

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha il diritto di essere membro di una delle commissioni permanenti.

>Testo originale>

2. Due delle commissioni sono composte da 52 membri, e una da 50 membri, e sono formate da un numero uguale di deputati al Parlamento europeo, da un lato e, dall'altro, di parlamentari in rappresentanza dei paesi ACP. Qualora il numero dei paesi ACP aumenti, il numero dei componenti delle commissioni permanenti aumenta in proporzione.

>Testo modificato>

2. Due delle commissioni sono composte da 52 membri, e una da 50 membri, e sono formate da un numero uguale di deputati al Parlamento europeo, da un lato e, dall'altro, di parlamentari in rappresentanza dei paesi ACP. Qualora il numero dei paesi ACP aumenti, il numero dei componenti delle commissioni permanenti aumenta in proporzione.

>Testo originale>

3. I membri possono inoltre partecipare alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, in veste consultiva o qualora l'argomento in discussione riguardi il loro paese o la loro regione, purché invitati dall'Ufficio di presidenza della commissione.

>Testo modificato>

3. I membri possono inoltre partecipare alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, in veste consultiva o qualora l'argomento in discussione riguardi il loro paese o la loro regione, purché invitati dall'Ufficio di presidenza della commissione.

>Testo originale>

4. La partecipazione di rappresentanti che non sono membri di un Parlamento è consentita solo se l'argomento in discussione riguarda il loro paese; essi non hanno tuttavia diritto di voto.

>Testo modificato>

4. La partecipazione di rappresentanti che non sono membri di un Parlamento è consentita solo se l'argomento in discussione riguarda il loro paese; essi non hanno tuttavia diritto di voto.

>Testo originale>

5. A meno che la commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.

>Testo modificato>

5. A meno che la commissione non decida altrimenti, tutte le riunioni sono pubbliche.

>Testo originale>

Articolo 3

>Testo modificato>

Articolo 3

>Testo originale>

1. La composizione delle commissioni riflette, per quanto possibile, la composizione dell'Assemblea.

>Testo modificato>

1. La composizione delle commissioni riflette, per quanto possibile, la composizione dell'Assemblea.

>Testo originale>

2. Le commissioni eleggono fra i loro membri un Ufficio di presidenza di commissione per la durata di un anno.

>Testo modificato>

2. Le commissioni eleggono fra i loro membri un Ufficio di presidenza di commissione per la durata di un anno.

>Testo originale>

3. L'Ufficio di presidenza delle commissioni è composto da due copresidenti (un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante degli Stati ACP) e da due covicepresidenti (un rappresentante dei paesi ACP e un rappresentante del Parlamento europeo).

>Testo modificato>

3. L'Ufficio di presidenza delle commissioni è composto da due copresidenti (un rappresentante del Parlamento europeo e un rappresentante degli Stati ACP) e da quattro covicepresidenti (due rappresentanti dei paesi ACP e due rappresentanti del Parlamento europeo).

>Testo originale>

4. Le commissioni sono presiedute congiuntamente da un deputato al Parlamento europeo e da un membro del Parlamento che rappresenta un paese ACP.

>Testo modificato>

4. Le commissioni sono presiedute congiuntamente da un deputato al Parlamento europeo e da un membro del Parlamento che rappresenta un paese ACP.

>Testo originale>

5. Le commissioni possono nominare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche rientranti nell'ambito delle loro competenze e di elaborare relazioni e risoluzioni da presentare all'Assemblea.

>Testo modificato>

5. Le commissioni possono nominare relatori incaricati di esaminare questioni specifiche rientranti nell'ambito delle loro competenze e di elaborare relazioni da presentare all'Assemblea, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento.

>Testo modificato>

Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni possono essere corredate da una motivazione che non superi le quattro pagine.

>Testo modificato>

6. Le commissioni permanenti possono esaminare altri punti dell'ordine del giorno senza relazione e informarne per iscritto l'Ufficio di presidenza.

>Testo modificato>

7. Le commissioni contribuiscono altresì al dialogo con gli interlocutori non statali, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 dell'accordo di partenariato, segnatamente attraverso audizioni.

>Testo originale>

6. Le commissioni riferiscono all'Assemblea in merito alla loro attività.

>Testo modificato>

8. Le commissioni riferiscono all'Assemblea in merito alla loro attività.

>Testo originale>

Articolo 4

>Testo modificato>

Articolo 4

>Testo originale>

1. Le commissioni si riuniscono previa convocazione dei loro copresidenti e per un massimo di quattro sessioni all'anno, due delle quali durante la sessione dell'Assemblea.

>Testo modificato>

1. Le commissioni si riuniscono previa convocazione dei loro copresidenti e per un massimo di quattro sessioni all'anno, due delle quali durante la sessione dell'Assemblea.

>Testo originale>

2. Ciascun membro può presentare emendamenti per l'esame in commissione. Per quanto riguarda la procedura, alle riunioni di commissione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 (Presenza di altre istituzioni), 4 (Osservatori), 9 (Numero legale), 10 (Presidenza delle sedute), 16 (Diritto di voto e modalità di votazione) e 29 (Consultazione con la società civile) del regolamento dell'Assemblea.

>Testo modificato>

2. Ciascun membro può presentare emendamenti per l'esame in commissione. Per quanto riguarda la procedura, alle riunioni di commissione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 3 (Presenza di altre istituzioni), 4 (Osservatori), 8 (Numero legale), 9 (Presidenza delle sedute), 15 (Diritto di voto e modalità di votazione) e 28 (Consultazione con la società civile) del regolamento dell'Assemblea.

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