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Document 22003D0824

2003/824/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico

GU L 311 del 27.11.2003, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/824/oj

22003D0824

2003/824/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0024 - 0027


Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico

del 6 novembre 2003

che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico

(2003/824/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato "accordo"), in particolare l'articolo 49,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, un comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici, un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie, un comitato speciale per i prodotti di acciaio, un comitato per gli appalti pubblici, un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale.

Inoltre, la decisione n. 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per i servizi finanziari.

(2) L'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto CE-Messico determini le modalità di funzionamento dei comitati speciali nel suo regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

Viene istituito il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, che diventa un'appendice del regolamento interno del Consiglio congiunto CE-Messico allegato alla decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE/Messico(1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 2003.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003.

Per il Consiglio congiunto

Il Presidente

L. E. Derbez

(1) GU L 70 del 12.3.2001, pag. 1.

ALLEGATO

"Appendice

REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI CE-MESSICO

Articolo 1

Presidenza

Le sessioni dei comitati speciali CE-Messico (di seguito denominati "comitati speciali") sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo messicano, di norma a livello di alto funzionario.

Articolo 2

Sessioni

I comitati speciali si riuniscono ai sensi dei rispettivi articoli della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 23 marzo 2000, e della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 27 febbraio 2001, che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione che istituiscono i singoli comitati.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente dei comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte.

Articolo 4

Segretariato

1. Il segretariato del comitato speciale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo del Messico.

2. Tutta la corrispondenza indirizzata a o inviata dal presidente dei comitati speciali e prevista dal presente regolamento interno viene trasmessa ai segretari dei comitati speciali, nonché ai segretari e al presidente del comitato congiunto CE-Messico e, ove opportuno, ai membri del comitato congiunto CE-Messico.

Articolo 5

Documenti

Quando le deliberazioni dei comitati speciali sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del comitato speciale.

Articolo 6

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le sessioni dei comitati speciali non sono pubbliche.

Articolo 7

Ordine del giorno delle sessioni

1. Entro trenta giorni dalla sessione, i segretari dei comitati speciali preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione, unitamente alla relativa documentazione. Esso viene inviato al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato congiunto CE-Messico almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione.

I comitati speciali adottano l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. I punti che non figurano nell'ordine del giorno vengono aggiunti con l'accordo di entrambe le parti.

2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 8

Verbale

Per ciascuna sessione viene redatto secondo la seguente procedura un verbale basato sul riassunto, da parte del presidente, delle conclusioni cui sono giunti i comitati speciali:

a) le parti elaborano e concordano una prima versione del verbale non appena si è conclusa la sessione dei comitati speciali;

b) le parti dispongono di 20 giorni lavorativi per far circolare il verbale internamente e confrontare le versioni adottate a livello interno;

c) in seguito all'adozione da parte dei comitati speciali, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari entro 10 giorni lavorativi dopo la fine della procedura interna di approvazione di cui alla lettera b);

d) una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del comitato congiunto CE-Messico.

Articolo 9

Raccomandazioni

1. Laddove il comitato speciale è autorizzato a formulare delle raccomandazioni conformemente alla decisione n. 2/2000 o alla decisione n. 2/2001, tali atti recano il titolo di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

2. Laddove il comitato speciale formula una raccomandazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico che stabilisce il regolamento interno dello stesso.

3. Le raccomandazioni del comitato speciale vengono trasmesse ai segretari del comitato congiunto CE-Messico.

Articolo 10

Spese

1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni dei comitati speciali, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni.

2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Relazione annuale

I comitati speciali riferiscono ogni anno al comitato congiunto CE-Messico.

Articolo 12

Altri comitati speciali

Il presente regolamento interno si applica a qualsiasi altro comitato speciale o organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo per assistere il Consiglio congiunto CE-Messico nello svolgimento dei suoi compiti."

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