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Document 22003D0824
2003/824/EC: Decision No 4/2002 of the EC-Mexico Joint Council of 6 November 2003 adopting rules of procedure of the EC-Mexico special committees
2003/824/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico
2003/824/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico
GU L 311 del 27.11.2003, p. 24–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/824/CE: Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 6 novembre 2003, che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0024 - 0027
Decisione n. 4/2002 del Consiglio congiunto CE-Messico del 6 novembre 2003 che adotta il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico (2003/824/CE) IL CONSIGLIO CONGIUNTO, visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato "accordo"), in particolare l'articolo 49, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 2/2000 adottata il 23 marzo 2000 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine, un comitato speciale per le norme ed i regolamenti tecnici, un comitato speciale per le misure sanitarie e fitosanitarie, un comitato speciale per i prodotti di acciaio, un comitato per gli appalti pubblici, un comitato speciale per le questioni inerenti alla proprietà intellettuale. Inoltre, la decisione n. 2/2001 adottata il 27 febbraio 2001 dal Consiglio congiunto CE-Messico ha istituito un comitato speciale per i servizi finanziari. (2) L'articolo 49 dell'accordo stabilisce che il Consiglio congiunto CE-Messico determini le modalità di funzionamento dei comitati speciali nel suo regolamento interno, DECIDE: Articolo 1 Viene istituito il regolamento interno dei comitati speciali CE-Messico conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente decisione, che diventa un'appendice del regolamento interno del Consiglio congiunto CE-Messico allegato alla decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE/Messico(1). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 2003. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2003. Per il Consiglio congiunto Il Presidente L. E. Derbez (1) GU L 70 del 12.3.2001, pag. 1. ALLEGATO "Appendice REGOLAMENTO INTERNO DEI COMITATI SPECIALI CE-MESSICO Articolo 1 Presidenza Le sessioni dei comitati speciali CE-Messico (di seguito denominati "comitati speciali") sono presiedute alternativamente da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo messicano, di norma a livello di alto funzionario. Articolo 2 Sessioni I comitati speciali si riuniscono ai sensi dei rispettivi articoli della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 23 marzo 2000, e della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico, del 27 febbraio 2001, che attua gli articoli 6, 9, 12, paragrafo 2, lettera b) e 50 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione che istituiscono i singoli comitati. Articolo 3 Delegazioni Prima di ogni sessione vengono comunicati al presidente dei comitati speciali la prevista composizione e il nominativo del capo della delegazione di ciascuna parte. Articolo 4 Segretariato 1. Il segretariato del comitato speciale è assicurato congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo del Messico. 2. Tutta la corrispondenza indirizzata a o inviata dal presidente dei comitati speciali e prevista dal presente regolamento interno viene trasmessa ai segretari dei comitati speciali, nonché ai segretari e al presidente del comitato congiunto CE-Messico e, ove opportuno, ai membri del comitato congiunto CE-Messico. Articolo 5 Documenti Quando le deliberazioni dei comitati speciali sono basate su documenti scritti, questi ultimi sono numerati e diffusi dai due segretari come documenti del comitato speciale. Articolo 6 Pubblicità Salvo decisione contraria, le sessioni dei comitati speciali non sono pubbliche. Articolo 7 Ordine del giorno delle sessioni 1. Entro trenta giorni dalla sessione, i segretari dei comitati speciali preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna sessione, unitamente alla relativa documentazione. Esso viene inviato al presidente, ai segretari e ai membri del Comitato congiunto CE-Messico almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione. I comitati speciali adottano l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. I punti che non figurano nell'ordine del giorno vengono aggiunti con l'accordo di entrambe le parti. 2. Con il consenso delle parti, i termini indicati nel paragrafo 1 possono essere abbreviati in considerazione delle circostanze di un caso specifico. Articolo 8 Verbale Per ciascuna sessione viene redatto secondo la seguente procedura un verbale basato sul riassunto, da parte del presidente, delle conclusioni cui sono giunti i comitati speciali: a) le parti elaborano e concordano una prima versione del verbale non appena si è conclusa la sessione dei comitati speciali; b) le parti dispongono di 20 giorni lavorativi per far circolare il verbale internamente e confrontare le versioni adottate a livello interno; c) in seguito all'adozione da parte dei comitati speciali, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari entro 10 giorni lavorativi dopo la fine della procedura interna di approvazione di cui alla lettera b); d) una copia del verbale viene inviata al presidente e ai segretari del comitato congiunto CE-Messico. Articolo 9 Raccomandazioni 1. Laddove il comitato speciale è autorizzato a formulare delle raccomandazioni conformemente alla decisione n. 2/2000 o alla decisione n. 2/2001, tali atti recano il titolo di "raccomandazione", seguito da un numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. 2. Laddove il comitato speciale formula una raccomandazione, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della decisione n. 1/2001 del Consiglio congiunto CE-Messico che stabilisce il regolamento interno dello stesso. 3. Le raccomandazioni del comitato speciale vengono trasmesse ai segretari del comitato congiunto CE-Messico. Articolo 10 Spese 1. Gli Stati Uniti del Messico e la Comunità europea prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle sessioni dei comitati speciali, per quel che riguarda sia le spese di personale, viaggio e soggiorno sia le spese postali e per telecomunicazioni. 2. Le spese relative all'organizzazione delle sessioni, quelle di interpretariato durante le sedute e quelle di traduzione e riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante. Articolo 11 Relazione annuale I comitati speciali riferiscono ogni anno al comitato congiunto CE-Messico. Articolo 12 Altri comitati speciali Il presente regolamento interno si applica a qualsiasi altro comitato speciale o organismo istituito ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo per assistere il Consiglio congiunto CE-Messico nello svolgimento dei suoi compiti."