Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003D0823

    2003/823/CE: Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 30 settembre 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

    GU L 311 del 27.11.2003, p. 14–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/823/oj

    22003D0823

    2003/823/CE: Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Tunisia, del 30 settembre 2003, che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

    Gazzetta ufficiale n. L 311 del 27/11/2003 pag. 0014 - 0023


    Decisione n. 1/2003 del Consiglio di associazione UE-Tunisia

    del 30 settembre 2003

    che istituisce sottocomitati del comitato di associazione

    (2003/823/CE)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

    visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra,

    considerando quanto segue:

    (1) La creazione di una zona di libero scambio tra l'UE e la Tunisia entro il 28 febbraio 2010.

    (2) La sempre maggiore complessità tecnica delle relazioni dell'UE con i paesi del Mediterraneo meridionale, dovuta all'applicazione degli accordi euromediterranei e alla realizzazione del partenariato euromediterraneo.

    (3) L'istituzione di sottocomitati presso i comitati di associazione degli altri paesi associati, incaricati di sorvegliare la realizzazione delle priorità del partenariato e il ravvicinamento delle legislazioni.

    (4) L'opportunità di integrare l'ambiente nelle politiche settoriali, con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

    (5) Il fatto che l'articolo 84 dell'accordo prevede la costituzione dei gruppi di lavoro o degli organi necessari per l'applicazione dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Sono istituiti, presso il comitato di associazione UE-Tunisia, i sottocomitati elencati nell'allegato 1 e sono adottati i regolamenti interni di questi sottocomitati di cui all'allegato 2.

    I sottocomitati dipendono dal comitato di associazione, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non hanno potere decisionale.

    Il comitato di associazione adotta tutte le altre misure necessarie per garantirne il buon funzionamento e ne informa il consiglio di associazione.

    Il consiglio di associazione può decidere di creare altri sottocomitati o gruppi, o di abolire i sottocomitati o i gruppi esistenti.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2003.

    Per il Consiglio di associazione

    H. Ben Yahia

    ALLEGATO 1

    ACCORDO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

    SOTTOCOMITATI CHE DIPENDONO DAL COMITATO DI ASSOCIAZIONE

    1. Mercato interno

    2. Industria, commercio e servizi

    3. Trasporti, ambiente ed energia

    4. Ricerca e innovazione

    5. Agricoltura e pesca

    6. Giustizia e sicurezza

    Questi sottocomitati vanno ad aggiungersi a quelli previsti direttamente dall'accordo di associazione nei settori: affari sociali e culturali, cooperazione doganale, questioni economiche e monetarie.

    In considerazione dell'importanza che rivestono in quanto elementi essenziali dell'accordo di associazione, le questioni relative ai principi democratici e ai diritti umani saranno trattate con la dovuta attenzione nei diversi forum creati nell'ambito dell'accordo. Se le parti lo decidono e nell'ambito del rafforzamento della loro cooperazione, tali questioni saranno ugualmente trattate in sede di un sottocomitato del comitato di associazione o di un gruppo specifico.

    ALLEGATO 2

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 1

    Mercato Interno

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) regolamentazione tecnica, metrologia, accreditamento, standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;

    b) concorrenza e aiuti di Stato;

    c) diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

    d) commesse pubbliche.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 2

    Industria, commercio e servizi

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) cooperazione industriale, compreso il quadro amministrativo, normativo e finanziario per gli investimenti e per lo sviluppo delle PMI, l'ammodernamento industriale e la politica di innovazione;

    b) questioni commerciali;

    c) servizi, compresi i servizi finanziari (banche, assicurazioni, investimenti) e i servizi postali;

    d) turismo;

    e) diritto di stabilimento;

    f) protezione dei dati.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 3

    Trasporti, ambiente ed energia

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni e, instaurando a tal fine, per quanto possibile, relazioni di lavoro regolari con gli altri sottocomitati l'integrazione della politica ambientale in tutti i settori dell'accordo di associazione. All'occorrenza, sarà esaminata la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) trasporti, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture (specialmente interconnessioni), apertura dei mercati, sicurezza marittima e aerea, controllo e gestione di porti e aeroporti, miglioramento del sistema multimodale e rafforzamento della cooperazione regionale;

    b) ambiente, in particolare: miglioramento della capacità di tutelare l'ambiente nei settori prioritari del programma di azioni prioritarie a breve-medio termine per l'ambiente (SMAP) e integrazione della dimensione ambientale nei settori prioritari del partenariato euromediterraneo in una prospettiva di sviluppo sostenibile;

    c) energia, in particolare: ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture (specialmente interconnessioni), apertura dei mercati, integrazione del mercato magrebino dell'energia elettrica, riforme e istituzione di autorità di regolamentazione, sicurezza delle infrastrutture dell'energia, gestione della domanda, promozione delle energie rinnovabili, ricerca e cooperazione relative agli scambi di dati.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 4

    Ricerca e innovazione

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) sviluppo delle capacità materiali e istituzionali della Tunisia in materia di scienza e tecnologia, compresa l'utilizzazione dei risultati di ricerche nel settore S & T da parte dell'industria e delle PMI del paese;

    b) innovazione, diffusione delle conoscenze e trasferimento tecnologico;

    c) reti e servizi di comunicazione elettronici;

    d) tecnologie dell'informazione;

    e) formazione professionale, istruzione e gioventù;

    f) cooperazione culturale e politica audiovisiva.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 5

    Agricoltura e pesca

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) prodotti dell'agricoltura e della pesca;

    b) cooperazione agricola e sviluppo rurale;

    c) prodotti agricoli trasformati;

    d) questioni veterinarie e fitosanitarie;

    e) legislazione applicabile agli scambi.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Regolamento interno

    Sottocomitato UE-Tunisia n. 6

    Giustizia e sicurezza

    1. Composizione e presidenza

    Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Comunità europea e dei suoi Stati membri e da rappresentanti del governo della Tunisia e viene presieduto a turno dalle parti.

    2. Ruolo

    Il sottocomitato dipende dal comitato di associazione, a cui riferisce dopo ciascuna riunione. Il sottocomitato non ha potere decisionale, ma può presentare proposte al comitato di associazione.

    3. Competenze

    Il sottocomitato esamina l'applicazione dell'accordo di associazione nei settori elencati in prosieguo, valutando in particolare i progressi compiuti per quanto riguarda il ravvicinamento e l'applicazione delle legislazioni nonché, all'occorrenza, la cooperazione in materia di pubblica amministrazione. Il sottocomitato esamina gli eventuali problemi incontrati nei settori elencati in prosieguo e suggerisce le misure del caso:

    a) cooperazione in materia di giustizia:

    b) droga;

    c) cooperazione giudiziaria a livello civile e penale;

    d) cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, compresi l'introduzione clandestina e la tratta di esseri umani, il terrorismo, la corruzione e il riciclaggio del denaro sporco.

    Il comitato di associazione può aggiungere a quest'elenco altri argomenti, comprese le questioni di natura orizzontale come le statistiche, riferendosi in particolare all'attuazione del programma regionale.

    Durante le riunioni del sottocomitato si può discutere di questioni relative ad uno o più settori dell'elenco di cui sopra.

    4. Segretariato

    Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Tunisia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari permanenti del sottocomitato.

    Tutte le comunicazioni riguardanti il sottocomitato sono trasmesse ai suoi segretari.

    5. Riunioni

    Il sottocomitato si riunisce quando lo richiedono le circostanze. Possono essere indette riunioni anche su richiesta dell'una o dell'altra parte, presentata all'altra parte dal segretario competente. Quando riceve una richiesta di riunione del sottocomitato, il segretario dell'altra parte risponde entro 15 giorni lavorativi.

    Nei casi di particolare urgenza, il sottocomitato può essere riunito entro tempi più brevi con il consenso di entrambe le parti. Tutte le richieste di riunione devono essere presentate per iscritto.

    Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni del sottocomitato.

    Le riunioni vengono indette per ciascuna parte dal segretario corrispondente di concerto con il presidente. Prima di ogni riunione, il presidente viene informato della composizione della delegazione di ciascuna parte.

    Previo accordo delle parti, il sottocomitato può invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

    6. Ordine del giorno delle riunioni

    Le richieste di iscrizione di determinati punti all'ordine del giorno del sottocomitato vengono trasmesse ai suoi segretari.

    Il presidente elabora, per ciascuna riunione, un ordine del giorno provvisorio che viene trasmesso all'altra parte dal segretario del sottocomitato al più tardi dieci giorni prima che inizi la riunione.

    L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi quindici giorni prima dell'inizio della riunione. I documenti giustificativi devono pervenire alle parti almeno sette giorni prima della riunione. In casi particolari e/o urgenti, questi termini possono essere abbreviati con il consenso di entrambe le parti.

    L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato all'inizio di ciascuna riunione.

    7. Resoconto

    Il resoconto è redatto e approvato dai due segretari dopo ciascuna riunione. I segretari del sottocomitato trasmettono una copia del resoconto, comprese le proposte del sottocomitato, ai segretari e al presidente del comitato di associazione.

    8. Pubblicità

    Salvo diversa decisione, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche.

    Top