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Document 22003D0133

    Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2003, del 26 settembre 2003, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    GU L 331 del 18.12.2003, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/133(2)/oj

    22003D0133

    Decisione del Comitato misto SEE n. 133/2003, del 26 settembre 2003, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 18/12/2003 pag. 0070 - 0071


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 133/2003

    del 26 settembre 2003

    che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2003 dell'11 luglio 2003(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, che adotta le caratteristiche del formulario ad hoc 2004 relativo all'organizzazione ed all'orario di lavoro a norma del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio(2).

    (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 18ad [regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione] è inserito il punto seguente:

    "18ae. 32003 R 0247: Regolamento (CE) n. 247/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, che adotta le caratteristiche del formulario ad hoc 2004 relativo all'organizzazione ed all'orario di lavoro a norma del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 5).

    Ai fini dell'accordo, le disposizioni del regolamento si intendono modificate come segue:

    Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 247/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2003, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    S. A. S. Prinz Nikolaus von Liechtenstein

    (1) GU L 272 del 23.10.2003, pag. 32.

    (2) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 5.

    (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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