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Document 22003D0098

    2003/98/CE: Decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto Unione Europea-Messico, del 24 dicembre 2002, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    GU L 44 del 18.2.2003, p. 1–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/98(1)/oj

    22003D0098

    2003/98/CE: Decisione n. 5/2002 del Consiglio congiunto Unione Europea-Messico, del 24 dicembre 2002, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 18/02/2003 pag. 0001 - 0096


    Decisione N. 5/2002 del Consiglio congiunto Unione Europea-Messico

    del 24 dicembre 2002

    riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

    (2003/98/CE)

    Il CONSIGLIO CONGIUNTO,

    visto l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 (in appresso denominato "l'accordo"), in particolare gli articoli 5 e 47,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti all'accordo.

    (2) Per garantire un'applicazione corretta e uniforme di queste norme è necessario adattare l'allegato III per tener conto delle modifiche al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato") entrate in vigore il 1o gennaio 2002.

    (3) L'adattamento contenuto nella presente decisione ha l'unico scopo di assicurare la coerenza tra le appendici e la dichiarazione congiunta VI, da un lato, e le leggi e i regolamenti tariffari delle parti, dall'altro, e non può pertanto essere considerato una modifica sostanziale della decisione n. 2/2000.

    (4) Per assicurare una transizione armoniosa tra le norme esistenti e le nuove norme indicate nella presente decisione, sembra opportuno istituire un meccanismo che consenta al comitato misto, su richiesta di una delle parti e a determinate condizioni, di ripristinare all'occorrenza le norme precedentemente applicabili,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1. Per poter beneficiare delle norme d'origine speciali applicate entro i limiti dei contingenti previsti all'appendice II e nelle note 9 e 12.1 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, il campo n. 7 (Osservazioni) del certificato di circolazione EUR. 1 o la dichiarazione su fattura devono contenere, per la pertinente voce tariffaria, la frase figurante all'allegato I della presente decisione in una delle lingue elencate all'articolo 59 dell'accordo.

    2. La Commissione europea e la Secretaría de Economía si comunicano a vicenda, a intervalli regolari, i quantitativi di prodotti prelevati da tali contingenti relativi alle norme d'origine.

    Articolo 2

    1. La nota 7.4 dell'appendice I, l'appendice II e la nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III alla decisione n. 2/2000, come pure la dichiarazione comune VI, sono sostituite dal testo figurante nell'allegato II alla presente decisione.

    2. [questo paragrafo non riguarda la versione italiana.]

    Articolo 3

    Qualora, in seguito alle modifiche apportate al sistema armonizzato, i cambiamenti nelle norme d'origine introdotti dalla presente decisione alterino la sostanza di norme preesistenti e risulti evidente che tale alterazione determina una situazione pregiudizievole per gli interessi dei settori interessati, se una delle parti lo richiede entro tre anni dalla data di entrata in vigore della decisione, il comitato misto esamina con procedura d'urgenza se è necessario ripristinare la sostanza della norma in questione nella versione precedente alla presente decisione. In ogni caso il comitato misto decide se ripristinare o meno la sostanza della norma in questione nel termine di sei mesi dalla richiesta presentatagli da una delle parti all'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 dicembre 2002.

    Per il Consiglio congiunto

    Il Presidente

    P. S. Møller

    ALLEGATO I

    (Frase di cui all'articolo 1)

    Sezione A

    Per le voci tariffarie da 5208 a 5212, 5407, 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 all'importazione in Messico:

    Versione italiana

    "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II"

    Versione spagnola

    "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II"

    Versione danese

    "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II"

    Versione tedesca

    "Spezifische Ursprungsregel der Anlage II erfüllt"

    Versione greca

    "Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα ΙΙ"

    Versione inglese

    "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II"

    Versione francese

    "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'appendice II"

    Versione neerlandese

    "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II"

    Versione portoghese

    "Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto no Apêndice II"

    Versione finlandese

    "Täyttävät lisäyksessä II annetun erityisen alkuperäsäännön"

    Versione svedese

    "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II"

    Sezione B

    Per le voci tariffarie 6402, 6403 e 6404 all'importazione in Messico:

    Versione italiana

    "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 9"

    Versione spagnola

    "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 9"

    Versione danese

    "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 9"

    Versione tedesca

    "Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 9, erfüllt"

    Versione greca

    "Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα II(α), σημείωση 9"

    Versione inglese

    "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 9"

    Versione francese

    "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'appendice II(a), note 9"

    Versione neerlandese

    "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 9"

    Versione portoghese

    "Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 9 do Apêndice II-A"

    Versione finlandese

    "Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 9 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön"

    Versione svedese

    "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 9"

    Sezione C

    Per le voci tariffarie ex 8701 (trattori stradali per semirimorchi), 8702 e 8704 all'importazione nella Comunità

    Versione italiana

    "Conforme alla norma di origine specifica di cui all'appendice II(a), nota 12.1"

    Versione spagnola

    "Cumple la norma de origen específica con arreglo a lo establecido en el apéndice II (a), nota 12.1"

    Versione danese

    "Opfylder den specifikke oprindelsesregel i tillæg II(a), note 12.1"

    Versione tedesca

    "Spezifische Ursprungsregel der Anlage II(a), Bemerkung 12.1, erfüllt"

    Versione greca

    "Ανταποκρίνεται στον ειδικό κανόνα καταγωγής που καθορίζεται στο προσάρτημα II(α), σημείωση 12.1"

    Versione inglese

    "Meets the specific rule of origin as set out in Appendix II(a), note 12.1"

    Versione francese

    "Satisfait la règle d'origine particulière prévue à l'appendice II(a), note 12.1"

    Versione neerlandese

    "Voldoet aan de specifieke oorsprongsregel van aanhangsel II A, aantekening 12.1"

    Versione portoghese

    "Em conformidade com a regra de origem específica de acordo com o previsto na nota 12.1 do Apêndice II-A"

    Versione finlandese

    "Täyttävät lisäyksessä II a olevassa 12.1 huomautuksessa annetun erityisen alkuperäsäännön"

    Versione svedese

    "Uppfyller kraven i den särskilda ursprungsregeln i tillägg II A, anmärkning 12.1"

    ALLEGATO II

    (Di cui all'articolo 2)

    Appendice I

    NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELLE APPENDICI II E II (A)

    Nota 7:

    (...)

    7.4. Per ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto si intende la distillazione (diversa dalla predistillazione) mediante un processo continuo o discontinuo utilizzata negli impianti industriali che usano i distillati delle sottovoci 2710 11 a, 2711 11, da 2711 12 a 2711 19, 2711 21 e 2711 29 (diverso dal propano di purezza uguale o superiore al 99 %) per ottenere:

    1) Idrocarburi isolati a elevata purezza (uguale o superiore al 90 %, nel caso di olefine, o uguale o superiore al 95 %, nel caso degli altri idrocarburi), miscele di isomeri che presentano la stessa composizione organica, considerati idrocarburi isolati.

    Sono ammissibili esclusivamente i processi mediante i quali è possibile ottenere almeno tre diversi prodotti. Tuttavia, se il processo consiste nella separazione di isomeri, tale restrizione non si applica. Nel caso degli xileni, l'etilbenzene è incluso tra gli isomeri dello xilene.

    2) Prodotti delle sottovoci da 2707 10 a 2707 30, 2707 50 e 2710 11 a:

    a) senza sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 60 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 % del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972);

    b) con sovrapposizione tra il punto finale di ebollizione di una frazione e il punto iniziale di ebollizione della frazione successiva e con meno di 30 °C di differenza tra le temperature a cui distillano il 5 e il 90 % del loro volume (comprese le perdite) secondo il metodo ASTM D 86-67 (riapprovato nel 1972).

    Appendice II

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Appendice II bis

    ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO OTTENUTO POSSA ACQUISIRE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

    Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dalla decisione. È pertanto necessario consultare le altre parti della decisione.

    Nota 4:

    Fino al 31 dicembre 2002, per i seguenti prodotti si applicano le misure in appresso specificate, invece di quelle previste nell'appendice II:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Dichiarazione comune VI

    relativa alla nota 4 dell'appendice II a) all'allegato III per le voci 4104 e 4107

    1. Qualora i negoziati multilaterali/OMC proseguano dopo il 31 dicembre 2002, il comitato misto proroga oltre questa data la regola istituita nella nota 4 dell'appendice II a) una volta conclusi i negoziati, il comitato misto determina, in base al risultato degli stessi, la norma di origine da applicare.

    2. Durante i negoziati multilaterali, le parti cercano di stabilire discipline volte a eliminare le imposte o le restrizioni all'esportazione tali da aumentare le esportazioni o la protezione delle industrie nazionali, come quella del cuoio.

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