EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0913(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

GU L 229 del 13.9.2003, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/650/oj

Related Council decision

22003A0913(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 13/09/2003 pag. 0039 - 0041


TRADUZIONE

Accordo

tra l'Unione europea e la Repubblica ceca sulla partecipazione della Repubblica ceca alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA CECA,

dall'altra,

in appresso denominate "le Parti",

TENUTO CONTO

- dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia(1),

- dell'invito alla Repubblica ceca a partecipare all'operazione diretta dall'UE,

- del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'operazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Repubblica ceca all'operazione diretta dall'UE,

- della decisione del comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Repubblica ceca all'operazione diretta dall'UE,

- dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e il Segretario generale/Alto rappresentante sulla condotta dell'operazione,

- dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'Unione europea e il governo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Contesto e definizioni

1. La Repubblica ceca aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.

2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:

a) "operazione Concordia": l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;

b) "forze dirette dall'Unione europea" (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;

c) "personale EUF": il personale civile e militare assegnato alle EUF;

d) "meccanismo": il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

e) "Stati partecipanti": gli Stati membri che applicano l'azione comune 2003/92/PESC e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi;

f) "commissione congiunta per le richieste di indennizzo": la commissione congiunta per le richieste di indennizzo istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Partecipazione all'operazione

1. La Repubblica ceca partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in conformità dell'ordinamento giuridico ceco e accettato in occasione della conferenza sulla costituzione della forza.

2. La Repubblica ceca garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.

3. La Repubblica ceca informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.

Articolo 3

Status

1. Alle forze e al personale partecipanti all'operazione Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.

2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica ceca.

Articolo 4

Catena di comando

1. La partecipazione della Repubblica ceca all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri.

4. La Repubblica ceca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/01/03 relativa alla costituzione del comitato dei contributori.

5. La Repubblica ceca esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica ceca.

6. Un Alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Repubblica ceca per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 5

Informazioni classificate

La Repubblica ceca adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio(2), e gli ulteriori orientamenti formulati dal comandante dell'operazione.

Articolo 6

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica ceca sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica ceca provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.

Articolo 7

Contributi ai costi comuni

1. La Repubblica ceca contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 52001 EUR per semestre.

2. È concluso un accordo tra l'amministratore del meccanismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti della Repubblica ceca. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:

a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finanziario;

b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.

3. I contributi della Repubblica ceca ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dalla Repubblica ceca sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.

Articolo 8

Inadempienza

Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preavviso di un mese.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma. Esso resta in vigore per la durata del contributo della Repubblica ceca all'operazione Concordia.

Fatto a Bruxelles, addì 23 giugno 2003, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica ceca

(1) GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 26.

(2) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Top