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Document 22003A0515(02)

    Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

    GU L 120 del 15.5.2003, p. 41–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2003/337/oj

    Related Council decision

    22003A0515(02)

    Protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

    Gazzetta ufficiale n. L 120 del 15/05/2003 pag. 0041 - 0056


    Protocollo

    dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

    LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA SLOVACCA, in appresso denominate "le parti",

    CONSIDERANDO che la Repubblica slovacca ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

    RICONOSCENDO che l'adozione e l'attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica slovacca consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

    CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale slovacco recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

    CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

    DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato "il protocollo") che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 75 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

    CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica slovacca di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

    TENENDO PRESENTE il loro statuto di parti contraenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione mondiale del commercio,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivi

    L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica slovacca del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

    Il presente protocollo dispone:

    1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla "reciproca accettazione dei prodotti industriali", che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte;

    2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale slovacco equivalente, elencati negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità".

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    - per "prodotti industriali" si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 dell'accordo europeo;

    - per "diritto comunitario" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;

    - per "diritto nazionale" si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica slovacca recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

    I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale slovacco.

    Articolo 3

    Ravvicinamento della legislazione

    Ai fini del presente protocollo, la Repubblica slovacca si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

    Articolo 4

    Reciproca accettazione dei prodotti industriali

    Le parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 dell'accordo europeo.

    Articolo 5

    Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

    Le parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul "reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità". Le parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

    Articolo 6

    Clausola di salvaguardia

    Qualora una parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

    Articolo 7

    Estensione del campo di applicazione

    A mano a mano che la Repubblica slovacca procede all'adozione e all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

    Articolo 8

    Origine

    Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

    Articolo 9

    Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e organismi

    Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

    Le parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

    Articolo 10

    Organismi notificati

    Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica slovacca e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

    In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

    a) una parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra parte;

    b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

    Se una parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

    Articolo 11

    Verifica degli organismi notificati

    Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra parte. Le parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

    Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

    Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

    Articolo 12

    Scambio di informazioni e cooperazione

    Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

    a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;

    b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle parti;

    c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

    Articolo 13

    Riservatezza

    I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

    Articolo 14

    Gestione del protocollo

    Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 104 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

    a) le modifiche agli allegati;

    b) l'aggiunta di nuovi allegati;

    c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;

    d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;

    e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;

    f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

    Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, dell'accordo europeo.

    Articolo 15

    Cooperazione e assistenza tecnica

    La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica slovacca per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

    Articolo 16

    Accordi con altri paesi

    Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le parti in seno al Consiglio di associazione.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

    Articolo 18

    Statuto del protocollo

    Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovacca, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero del dos mil tres./Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende februar to tusind og tre./Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendunddrei./Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες τρία./Done at Brussels on the twenty-sixth day of February in the year two thousand and three./Fait à Bruxelles, le vingt-six février deux mille trois./Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio duemilatre./Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari tweeduizenddrie./Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e três./Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakolme./Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari tjugohundratre./Dané v Bruseli, dna dvadsiateho siesteho februára, v roku dvestisíc tri.

    Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

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    Za Slovenskú republiku

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    ALLEGATI

    ALLEGATI

    sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali

    (per memoria)

    ALLEGATI

    sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità

    Indice

    >SPAZIO PER TABELLA>

    MACCHINE

    SEZIONE I

    DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II

    AUTORITÀ DI NOTIFICA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE III

    ORGANISMI NOTIFICATI

    Comunità europea

    Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    Repubblica slovacca

    Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    SEZIONE IV

    ACCORDI SPECIFICI

    Clausole di salvaguardia

    A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

    1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

    2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

    3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    4. In caso di disaccordo la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

    5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

    a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

    b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

    1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

    2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

    3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.

    4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.

    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

    SEZIONE I

    DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II

    AUTORITÀ DI NOTIFICA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE III

    ORGANISMI NOTIFICATI

    Comunità europea

    Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    Repubblica slovacca

    Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    SEZIONE IV

    ACCORDI SPECIFICI

    Clausole di salvaguardia

    A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

    1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

    2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

    3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    4. In caso di disaccordo la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

    5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

    a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

    b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

    1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

    2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

    3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.

    4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.

    SICUREZZA ELETTRICA

    SEZIONE I

    DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II

    AUTORITÀ DI NOTIFICA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE III

    ORGANISMI NOTIFICATI

    Comunità europea

    Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    Repubblica slovacca

    Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    SEZIONE IV

    ACCORDI SPECIFICI

    Clausole di salvaguardia

    A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

    1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

    2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

    3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    4. In caso di disaccordo la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

    5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

    a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

    b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

    1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

    2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

    3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.

    4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.

    COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

    SEZIONE I

    DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II

    AUTORITÀ COMPETENTI E DI NOTIFICA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE III

    ORGANISMI NOTIFICATI

    Comunità europea

    Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    Repubblica slovacca

    Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    SEZIONE IV

    ACCORDI SPECIFICI

    Clausole di salvaguardia

    A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

    1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

    2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

    3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    4. In caso di disaccordo la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

    5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

    a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

    b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

    1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

    2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

    3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.

    4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.

    APPARECCHI E SISTEMI DI PROTEZIONE DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI IN ATMOSFERA POTENZIALMENTE ESPLOSIVA

    SEZIONE I

    DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE II

    AUTORITÀ DI NOTIFICA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    SEZIONE III

    ORGANISMI NOTIFICATI

    Comunità europea

    Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    Repubblica slovacca

    Organismi che sono stati designati dalla Repubblica slovacca in conformità del diritto nazionale di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

    SEZIONE IV

    ACCORDI SPECIFICI

    1. Disposizioni transitorie

    I certificati rilasciati negli Stati membri della CE in conformità delle direttive 76/117/CEE, 79/196/CEE e 82/130/CEE saranno riconosciuti come prova della valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, della legge 264/1999 relativa ai requisiti tecnici dei prodotti e nella valutazione di conformità e alla modifica di talune leggi. In base a tali certificati gli importatori nella Repubblica slovacca rilasceranno una dichiarazione di conformità dei prodotti interessati ai requisiti di cui al presente paragrafo.

    2. Clausole di salvaguardia

    A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

    1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.

    2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.

    3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    4. In caso di disaccordo la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.

    5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:

    a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

    b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

    B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

    1. Se la Repubblica slovacca ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.

    2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.

    3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.

    4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI SLOVACCHI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

    Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica slovacca a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante le macchine, i dispositivi di protezione individuale, la compatibilità elettromagnetica, gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

    La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

    L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.

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