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Document 22002D0319
2002/319/EC: Decision No 3/2002 of the EU-Slovenia Association Council of 15 March 2002 adopting the terms and conditions for Slovenia's participation in the Community Fiscalis programme
2002/319/CE: Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 15 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma comunitario Fiscalis
2002/319/CE: Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 15 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma comunitario Fiscalis
GU L 115 del 1.5.2002, p. 33–35
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/319/CE: Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia, del 15 marzo 2002, che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma comunitario Fiscalis
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 01/05/2002 pag. 0033 - 0035
Decisione n. 3/2002 del Consiglio di associazione UE-Slovenia del 15 marzo 2002 che adotta le modalità e le condizioni per la partecipazione della Slovenia al programma comunitario Fiscalis (2002/319/CE) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra(1), in particolare l'articolo 106, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 106 dell'accordo europeo, la Slovenia può partecipare ai programmi quadro, a programmi specifici, a progetti o ad altre azioni della Comunità nei settori specificati nell'allegato XI. (2) Conformemente a tale allegato, il Consiglio di associazione può convenire di aggiungere altri settori delle attività comunitarie a quelli elencati nell'allegato. (3) Ai sensi del suddetto articolo 106, il Consiglio di associazione deve stabilire le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a tali attività, DECIDE: Articolo 1 La Slovenia partecipa al programma comunitario Fiscalis (in seguito denominato: il "programma") secondo le modalità e le condizioni definite negli allegati I e II che formano parte integrante della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica per la durata residua del programma. Tuttavia, qualora la Comunità decidesse di estenderne la durata senza apportare sostanziali modifiche al programma, anche la presente decisione può essere estesa di conseguenza ed in modo automatico, a condizione di non essere denunciata da almeno una delle parti. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte del Consiglio di associazione. Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2002. Per il Consiglio di associazione Il Presidente D. Rupel (1) GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3. ALLEGATO I MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AL PROGRAMMA FISCALIS 1. Come enunciato nell'articolo 7 della decisione n. 888/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 1998, recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (programma Fiscalis)(1), la partecipazione della Slovenia al programma Fiscalis (in seguito denominato: il "programma") si conforma a quanto stabilito nell'accordo europeo e nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta. Di conseguenza, la partecipazione della Slovenia alle attività del programma è soggetta alle seguenti condizioni: - le attività di cui all'articolo 4 (sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, manuali e guide) sono permesse nella misura in cui la normativa comunitaria sull'imposizione indiretta lo consenta, - le attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 (scambi di funzionari) e 2 (seminari), come pure quelle di cui all'articolo 6 (azione comune di formazione) sono consentite alle condizioni stabilite in detti articoli, - le attività di cui all'articolo 5, paragrafo 3 (controlli multilaterali), non sono ammesse, in quanto il quadro giuridico della Comunità concernente la cooperazione in questo settore, ai sensi della direttiva 77/799/CEE(2) e del regolamento (CEE) n. 218/92(3), si applica esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea. 2. Le modalità e le condizioni per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande di partecipazione a seminari e a scambi concernenti funzionari della Slovenia sono quelle applicabili ai funzionari delle quindici amministrazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea. 3. L'allegato II stabilisce il contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea che la Slovenia è tenuta a versare all'inizio di ogni anno finanziario per coprire i costi derivanti dalla sua partecipazione al programma, dal 2001 al 2002. Il comitato di associazione è autorizzato, all'occorrenza, ad adattare detto contributo conformemente ai principi stabiliti nell'articolo 114, paragrafo 2, dell'accordo europeo tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra. 4. I rappresentanti della Slovenia parteciperanno in qualità di osservatori, limitatamente ai punti di loro pertinenza, al comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione n. 888/98/CE. Tale comitato si riunisce senza la presenza dei rappresentanti della Slovenia per gli altri punti come pure per le votazioni. 5. Gli Stati membri dell'Unione europea e la Slovenia si adopereranno per favorire, nell'ambito delle disposizioni in vigore, la libertà di circolazione e di residenza di tutte le persone aventi diritto in base al programma e che viaggiano tra la Slovenia e gli Stati membri dell'Unione europea per partecipare alle attività contemplate dalla decisione. 6. Ferme restando le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee riguardo al controllo e alla valutazione del programma ai sensi della decisione n. 888/98/CE, la partecipazione della Slovenia al programma sarà oggetto di controllo costante su base congiunta da parte della Slovenia e della Commissione. La Slovenia sottoporrà alla Commissione le necessarie relazioni e prenderà parte ad altre attività specifiche stabilite dalla Comunità nello stesso contesto. 7. La lingua utilizzata nelle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e negli altri aspetti amministrativi relativi al programma sarà una delle lingue ufficiali della Comunità europea. 8. La Comunità e la Slovenia possono porre fine alle attività di cui alla presente decisione in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. Le attività in corso al momento della cessazione del programma continueranno fino a completamento alle condizioni stabilite nella presente decisione. (1) GU L 126 del 28.4.1998, pag. 1. (2) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (3) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1. ALLEGATO II IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SLOVENIA AL PROGRAMMA FISCALIS 1. Il contributo finanziario della Slovenia sarà aggiunto all'importo disponibile annualmente nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti di impegno al fine di far fronte agli obblighi finanziari della Commissione determinati dai lavori concernenti l'applicazione, la gestione e lo svolgimento del programma Fiscalis (in seguito denominato: il "programma"). 2. Il contributo finanziario è stato calcolato considerando un'indennità media giornaliera di 146 EUR e un'indennità di viaggio media di 695 EUR a copertura dei costi sostenuti per la partecipazione a seminari e scambi. Per il calcolo del contributo finanziario si stima che la Slovenia parteciperà a quindici seminari e venti scambi all'anno in media. Il contributo finanziario può essere adattato all'inizio di ogni anno al fine di tener conto dell'effettivo numero di attività alle quali la Slovenia intende partecipare durante l'anno. L'adattamento avverrà in forma di richiesta di fondi che la Slovenia riceverà dalla Commissione come indicato al punto 5. 3. Il contributo della Slovenia sarà di 94984 EUR per ogni anno di partecipazione salvo diverso calcolo ai sensi del punto 2. Di questo importo, 6214 EUR serviranno a coprire i costi supplementari di natura amministrativa inerenti alla gestione del programma da parte della Commissione e determinati dalla partecipazione della Slovenia. 4. La Slovenia pagherà l'importo totale del contributo della sua partecipazione attingendo al proprio bilancio nazionale, poiché l'assistenza Phare non è stata richiesta a questo fine. 5. Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale dell'Unione europea(1) si applicherà, in particolare, alla gestione del contributo della Slovenia. All'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione invierà alla Slovenia una o più richieste di fondi corrispondenti al suo contributo ai costi previsto per le attività dell'anno in corso. Il contributo sarà espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione. La Slovenia pagherà il proprio contributo ai costi annuali previsto dalla presente decisione conformemente alle richieste di fondi ed entro tre mesi dalla data di invio delle stesse. L'eventuale ritardo nel versamento del contributo darà luogo al pagamento, da parte della Slovenia, di interessi sull'importo scoperto, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali. 6. Le indennità giornaliere si applicano a tutti i partecipanti al programma e sono determinate dalla Commissione per ciascun paese. All'inizio di ogni anno la Commissione verserà alla Slovenia un primo acconto di bilancio. Un secondo acconto può essere versato a metà anno in funzione dell'effettiva partecipazione della Slovenia alle attività del programma, come pure della partecipazione prevista per il resto dell'anno. Il dipartimento sloveno interessato utilizzerà tali acconti per l'acquisto dei titoli di viaggio ed il versamento delle indennità giornaliere per i partecipanti sloveni. 7. Le spese di viaggio e di trasferta sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Slovenia per la partecipazione come osservatori ai lavori del comitato di cui al punto 4 dell'allegato I sono rimborsate dalla Commissione alle stesse modalità degli Stati membri dell'Unione europea. (1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 762/2001 (GU L 111 del 20.4.2001, pag. 1).