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Document 22002D0170
2002/170/EC: Decision No 1/2002 of the EC-Former Yugoslav Republic of Macedonia Cooperation Council of 30 January 2002 on the introduction of two Joint Declarations concerning the Principality of Andorra and the Republic of San Marino and on amendments to Protocol 4 on the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
2002/170/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
2002/170/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
GU L 56 del 27.2.2002, p. 24–26
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2004
2002/170/CE: Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 30 gennaio 2002, in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 27/02/2002 pag. 0024 - 0026
Decisione n. 1/2002 del Consiglio di cooperazione CE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia del 30 gennaio 2002 in merito all'introduzione di due dichiarazioni comuni riguardanti il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino e alle modifiche del protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa (2002/170/CE) IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE, visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra(1), denominato in appresso "l'accordo interinale", visto in particolare l'articolo 38 del protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo interinale, considerando quanto segue: (1) In attesa che entri in vigore l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 9 aprile 2001, con la decisione 2001/330/CE del Consiglio(2) è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra. (2) L'accordo interinale con i relativi allegati e protocolli, compreso il protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa, è entrato in vigore il 1o giugno 2001(3) conformemente all'articolo 50 dell'accordo stesso e a seguito della notifica di entrambe le parti, avvenuta il 27 aprile 2001, riguardante l'espletamento delle rispettive procedure interne. (3) È opportuno inserire, dopo il protocollo 4, una dichiarazione comune sul riconoscimento e l'accettazione da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti originari della Repubblica di San Marino come originari della Comunità. L'inserimento di una dichiarazione comune di questo tipo è prassi diffusa nel contesto degli accordi preferenziali negoziati dalla Comunità con paesi terzi ed è giustificata dall'esistenza di un'unione doganale tra la Comunità e la Repubblica di San Marino. (4) È opportuno inserire, dopo il protocollo 4, una dichiarazione comune sul riconoscimento e l'accettazione da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia dei prodotti contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato originari del Principato di Andorra come originari della Comunità. L'inserimento di una dichiarazione comune di questo tipo è prassi diffusa nel contesto degli accordi preferenziali negoziati dalla Comunità con paesi terzi ed è giustificata dall'esistenza di un'unione doganale tra la Comunità e il Principato di Andorra per questi prodotti. (5) Per maggiore chiarezza, è opportuno che nel protocollo 4 vengano corretti taluni erronei riferimenti di singoli articoli ad altri articoli nonché taluni errori materiali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo 4 sulla definizione della nozione di "prodotti originali" e sui metodi di cooperazione amministrativa fissati nell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, applicabile a partire dal 1o giugno 2001 a seguito della comunicazione di entrambe le parti, avvenuta il 27 aprile 2001, relativa all'espletamento delle rispettive procedure interne, è così modificato: 1) Nell'"indice", al titolo II, il secondo trattino è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 2) Nell'"indice", al titolo II, il terzo trattino è sostituito dal seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" 3) All'articolo 3 il titolo è sostituito dal seguente: "Cumulo bilaterale nella Comunità" 4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: "I materiali originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7."; 5) L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia si considerano materiali originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle previste dall'articolo 7."; 6) Nella versione italiana, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini "Stato membro della CE" e "Stati membri della CE" sono sostituiti rispettivamente da: "Stato membro della Comunità" e "Stati membri della Comunità"; 7) L'articolo 15, paragrafo 1, modificato nella versione inglese, nella versione italiana resta immutato ed è il seguente: "1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi."; 8) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno."; 9) All'articolo 15, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2003. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano fino al 31 dicembre 2005 e possono essere rivedute di comune accordo."; 10) All'articolo 30, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: "1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nelle monete nazionali degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati."; 11) All'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31, paragrafo 1, i termini "Commissione europea" sono sostituiti da: "Commissione delle Comunità europee"; 12) Nell'allegato II, alla voce 1901, il testo dell'ultimo trattino della colonna (3) è sostituito dal testo seguente: "- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto"; 13) Nell'allegato II, alla voce 2106, il testo dell'ultimo trattino della colonna (3) è sostituito dal testo seguente: "- il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto"; 14) Nell'allegato II, alla voce 5602, il testo degli ultimi tre trattini della colonna (3) applicabili al primo trattino della colonna (2) è sostituito dal testo seguente: "- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto"; 15) Nell'allegato II, al capitolo 57, il testo degli ultimi tre trattini della colonna (3) applicabili al primo trattino della colonna (2) è sostituito dal testo seguente: "- i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506 o - i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto"; Articolo 2 Dopo il protocollo 4 sono aggiunte le seguenti dichiarazioni comuni: "DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra 1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino 1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati." Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e si applica a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua adozione. Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2002. Per il Consiglio di cooperazione Il Presidente (1) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 2. (2) GU L 124 del 4.5.2001, pag. 1. (3) GU C 149 del 19.5.2001, pag. 1.