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Document 22002D0121(01)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 336 del 12.12.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/121(2)/oj

    22002D0121(01)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 12/12/2002 pag. 0017 - 0017


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 121/2002

    del 27 settembre 2002

    che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 96/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi, la proroga dell'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo per mangimi(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] è inserito il punto seguente:

    "1z. 32002 R 0256: Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi, la proroga dell'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo per mangimi (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6)."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 256/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    Gunnar Snorri Gunnarsson

    (1) GU L 298 del 31.10.2002, pag. 1.

    (2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6.

    (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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