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Document 22002D0121(01)
Decision of the EEA Joint Committee No 121/2002 of 27 September 2002 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 336 del 12.12.2002, p. 17–17
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 12/12/2002 pag. 0017 - 0017
Decisione del Comitato misto SEE n. 121/2002 del 27 settembre 2002 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 96/2002 del Comitato misto SEE del 12 luglio 2002(1). (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi, la proroga dell'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo per mangimi(2), DECIDE: Articolo 1 Nel capitolo II dell'allegato I dell'accordo dopo il punto 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] è inserito il punto seguente: "1z. 32002 R 0256: Regolamento (CE) n. 256/2002 della Commissione, del 12 febbraio 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi, la proroga dell'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di un additivo per mangimi (GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6)." Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 256/2002 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente Gunnar Snorri Gunnarsson (1) GU L 298 del 31.10.2002, pag. 1. (2) GU L 41 del 13.2.2002, pag. 6. (3) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.