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Document 22002D0117

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 336 del 12.12.2002, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/117(2)/oj

22002D0117

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 12/12/2002 pag. 0009 - 0010


Decisione del Comitato misto SEE

n. 117/2002

del 27 settembre 2002

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 78/2002 del Comitato misto SEE del 25 giugno 2002(1).

(2) Occorre inserire nell'accordo 5 atti riguardanti le misure di controllo, la notifica delle malattie, la salute degli animali e gli scambi e l'immissione sul mercato di animali vivi.

(3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2001/498/CE(2), 2001/541/CE(3), 2001/552/CE(4), 2001/553/CE(5) e 2001/576/CE(6) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Gunnar Snorri Gunnarsson

(1) GU L 266 del 3.10.2002, pag. 22.

(2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 32.

(3) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 51.

(4) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 23.

(5) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 26.

(6) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 23.

(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

alla decisione n. 117/2002 del Comitato misto SEE

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) Al punto 29 (decisione 95/124/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

"- 32001 D 0498: Decisione 2001/498/CE della Commissione del 19 giugno 2001 (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 32),

- 32001 D 0541: Decisione 2001/541/CE della Commissione del 9 luglio 2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 51)."

2) Al punto 30 (decisione 95/125/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

"- 32001 D 0553: Decisione 2001/553/CE della Commissione del 12 luglio 2001 (GU L 199 del 24.7.2001, pag. 26)."

3) Al punto 48 (decisione 98/357/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

"- 32001 D 0552: Decisione 2001/552/CE della Commissione dell'11 luglio 2001 (GU L 199 del 24.7.2001, pag. 23)."

4) Dopo il punto 49 (decisione 2000/312/CE della Commissione) della parte 4.2, sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", è inserito il seguente punto:

"50. 32001 D 0576: Decisione 2001/576/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che approva i programmi presentati dall'Italia al fine di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale e che abroga le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 23).

Questo atto si applica anche all'Islanda."

5) I testi del punto 6 (decisione 98/359/CE della Commissione) della parte 3.2 e del punto 48 (decisione 2000/310/CE della Commissione) della parte 4.2, entrambi sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", sono soppressi.

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