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Document 22002D0117
Decision of the EEA Joint Committee No 117/2002 of 27 September 2002 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
GU L 336 del 12.12.2002, p. 9–10
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002, del 27 settembre 2002, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 12/12/2002 pag. 0009 - 0010
Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2002 del 27 settembre 2002 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 78/2002 del Comitato misto SEE del 25 giugno 2002(1). (2) Occorre inserire nell'accordo 5 atti riguardanti le misure di controllo, la notifica delle malattie, la salute degli animali e gli scambi e l'immissione sul mercato di animali vivi. (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein, DECIDE: Articolo 1 Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 I testi delle decisioni 2001/498/CE(2), 2001/541/CE(3), 2001/552/CE(4), 2001/553/CE(5) e 2001/576/CE(6) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(7). Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente Gunnar Snorri Gunnarsson (1) GU L 266 del 3.10.2002, pag. 22. (2) GU L 181 del 4.7.2001, pag. 32. (3) GU L 194 del 18.7.2001, pag. 51. (4) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 23. (5) GU L 199 del 24.7.2001, pag. 26. (6) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 23. (7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali. ALLEGATO alla decisione n. 117/2002 del Comitato misto SEE Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue: 1) Al punto 29 (decisione 95/124/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini: "- 32001 D 0498: Decisione 2001/498/CE della Commissione del 19 giugno 2001 (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 32), - 32001 D 0541: Decisione 2001/541/CE della Commissione del 9 luglio 2001 (GU L 194 del 18.7.2001, pag. 51)." 2) Al punto 30 (decisione 95/125/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino: "- 32001 D 0553: Decisione 2001/553/CE della Commissione del 12 luglio 2001 (GU L 199 del 24.7.2001, pag. 26)." 3) Al punto 48 (decisione 98/357/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino: "- 32001 D 0552: Decisione 2001/552/CE della Commissione dell'11 luglio 2001 (GU L 199 del 24.7.2001, pag. 23)." 4) Dopo il punto 49 (decisione 2000/312/CE della Commissione) della parte 4.2, sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", è inserito il seguente punto: "50. 32001 D 0576: Decisione 2001/576/CE della Commissione, del 13 luglio 2001, che approva i programmi presentati dall'Italia al fine di ottenere lo status di zone riconosciute e di aziende riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale e che abroga le decisioni 98/359/CE e 2000/310/CE della Commissione (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 23). Questo atto si applica anche all'Islanda." 5) I testi del punto 6 (decisione 98/359/CE della Commissione) della parte 3.2 e del punto 48 (decisione 2000/310/CE della Commissione) della parte 4.2, entrambi sotto il titolo "ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO", sono soppressi.