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Document 22002D0057
Decision of the EEA Joint Committee No 57/2002 of 31 May 2002 amending Annex XVIII (Health and safety at work, labour law and equal treatment for men and women) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2002, del 31 maggio 2002, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2002, del 31 maggio 2002, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
GU L 238 del 5.9.2002, p. 20–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2002, del 31 maggio 2002, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 05/09/2002 pag. 0020 - 0021
Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2002 del 31 maggio 2002 che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 39/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio), DECIDE: Articolo 1 Nell'allegato XVIII dell'accordo, dopo il punto 16j (direttiva 2000/39/CE della Commissione), è inserito il testo seguente: "ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO 16k. 52000DC0466: Comunicazione della Commissione [COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./20] sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)." Articolo 2 I testi della comunicazione della Commissione COM(2000) 466 def., rettificata da COM(2000) 466 def./2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1o giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(2) siano pervenute al Comitato misto SEE. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2002. Per il Comitato misto SEE Il Presidente P. Westerlund (1) GU L 154 del 13.6.2002, pag. 25. (2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.