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Document 22002D0017

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 17/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 110 del 25.4.2002, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/17(2)/oj

    22002D0017

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 17/2002, del 1° marzo 2002, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 110 del 25/04/2002 pag. 0013 - 0014


    Decisione del Comitato Misto SEE

    n. 17/2002

    del 1o marzo 2002

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 6/2002 del 1o febbraio 2002(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(2).

    (3) La direttiva 2001/25/CE abroga la direttiva 94/58/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare(3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Dopo il punto 56i (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

    "56j 32001 L 0025: Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17)."

    Articolo 2

    Il testo del punto 54a (direttiva 94/58/CE del Consiglio) dell'allegato XIII è soppresso.

    Articolo 3

    Il testo della direttiva 2001/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fa fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 2 marzo 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2002.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    P. Westerlund

    (1) GU L 88 del 4.4.2002, p. 12.

    (2) GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17.

    (3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 28.

    (4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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