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Document 22001D0409

    2001/409/CE: Decisione n. 3/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 10 maggio 2001, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Regno di Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti "core yarn"

    GU L 144 del 30.5.2001, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/409/oj

    22001D0409

    2001/409/CE: Decisione n. 3/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 10 maggio 2001, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Regno di Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti "core yarn"

    Gazzetta ufficiale n. L 144 del 30/05/2001 pag. 0035 - 0036


    Decisione n. 3/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    del 10 maggio 2001

    che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della particolare situazione del Regno di Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti "core yarn"

    (2001/409/CE)

    IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

    visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 1 della decisione 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000(1), prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.

    (2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

    (3) Il 22 novembre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del Regno di Swaziland, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda un quantitativo annuo di 1900 t di filati ad anima detti "core yarn" che saranno prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni.

    (4) La deroga richiesta soddisfa le condizioni pertinenti di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie esistenti, il fatto che il richiedente sia uno Stato senza sbocco sul mare, l'inapplicabilità delle norme sul cumulo dell'origine e il livello del valore aggiunto nel processo di fabbricazione in Swaziland.

    (5) La deroga non può essere concessa per il totale dei quantitativi richiesti poiché l'industria tessile è un settore sensibile.

    (6) Dati i quantitativi limitati delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.

    (7) Ai sensi dell'articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga allo Swaziland per quanto riguarda i filati ad anima detti "core yarn" per un quantitativo pari a 1400 t/anno e per un periodo di 5 anni,

    DECIDE:

    Articolo 1

    In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, i filati ad anima detti "core yarn" dei codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62 fabbricati in Swaziland con materie non originarie sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dallo Swaziland tra il 1o aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

    Articolo 3

    I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

    Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

    Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

    La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

    Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

    Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale.

    Fintantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

    Articolo 4

    Le autorità doganali dello Swaziland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti dello Swaziland inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

    Articolo 5

    Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura: "Deroga - decisione n. 3/2001".

    Articolo 6

    Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 7

    La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2001.

    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2001.

    Per il Comitato di cooperazione doganale ACP-CE

    I Presidenti

    Michel Vanden Abeele

    Peter O. Ole Nkuraiyia

    (1) GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

    ALLEGATO

    Swaziland

    >SPAZIO PER TABELLA>

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