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Document 22001D0148

    Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 65 del 7.3.2002, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/148(2)/oj

    22001D0148

    Decisione del Comitato misto SEE n. 148/2001, dell'11 dicembre 2001, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/2002 pag. 0017 - 0019


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 148/2001

    dell'11 dicembre 2001

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 131/2001 del Comitato misto SEE del 23 novembre 2001(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti(3).

    (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000, che modifica la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti(4).

    (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini(5).

    (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE(6).

    (7) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

    1. Dopo il punto 9 (direttiva 92/119/CEE del Consiglio) della parte 3.1 viene inserito il punto seguente:

    "9a. 32000 L 0075: Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74)."

    2. Il testo dei punti 1 (decisione 84/90/CEE della Commissione) e 4 (decisione 90/442/CEE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso.

    3. Dopo il punto 14 (decisione 2000/428/CE della Commissione) della parte 3.2 vengono inseriti i punti seguenti:

    "15. 32000 D 0721: Decisione 2000/721/CE della Commissione, del 7 novembre 2000, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33), modificata da:

    - 32000 D 0785: Decisione 2000/785/CE della Commissione, del 6 dicembre 2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49).

    16. 32000 D 0807: Decisione 2000/807/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2000, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio e recante abrogazione delle decisioni 84/90/CEE e 90/442/CEE (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80)."

    4. Dopo il punto 11 (decisione 2000/281/CE della Commissione) della parte 3.2, sotto al titolo "ATTI DI CUI GLI STATI EFTA E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA TENGONO DEBITO CONTO", viene inserito il punto seguente:

    "12. 32000 D 0680: Decisione 2000/680/CE della Commissione, del 30 ottobre 2000, recante approvazione di alcuni piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle (GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21)."

    Articolo 2

    I testi delle decisioni 2000/680/CE, 2000/721/CE, 2000/785/CE e 2000/807/CE e della direttiva 2000/75/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(7) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 dicembre 2001.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    B. Grydeland

    (1) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 15.

    (2) GU L 281 del 7.11.2000, pag. 21.

    (3) GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33.

    (4) GU L 311 del 12.12.2000, pag. 49.

    (5) GU L 327 del 22.12. 2000, pag. 74.

    (6) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 80.

    (7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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