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Document 22001D0137

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

GU L 22 del 24.1.2002, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/137(2)/oj

22001D0137

Decisione del Comitato misto SEE n. 137/2001 del 9 novembre 2001 che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 022 del 24/01/2002 pag. 0028 - 0029


Decisione del Comitato misto SEE

n. 137/2001

del 9 novembre 2001

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 114/2001 del 28 settembre 2001(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio contemplate dall'accordo regionale concernente il servizio di radiotelefono nelle vie di navigazione interna(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, relativa all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e) della direttiva 1999/5/CE alle apparecchiature radio marittime destinate ad essere installate su navi marittime non-SOLAS al fine di partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e non contemplate dalla direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo(3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4zg (direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVIII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

", modificata da:

- 32000 D 0637: Decisione 2000/637/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50)

- 32000 D 0638: Decisione 2000/638/CE della Commissione, del 22 settembre 2000 (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52)."

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/637/CE e 2000/638/CE della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 novembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. Bull

(1) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 26.

(2) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 50.

(3) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 52.

(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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