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Document 22001D0120(02)

Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 29 dicembre 2000, che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Polonia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 19 del 20.1.2001, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/54(1)/oj

22001D0120(02)

Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Polonia, del 29 dicembre 2000, che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Polonia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 019 del 20/01/2001 pag. 0029 - 0031


Decisione n. 4/2000 del Consiglio di associazione UE-Polonia

del 29 dicembre 2000

che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo Europa-Polonia relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2001/54/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra(1), firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 4,

considerando quanto segue:

(1) Si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo.

(2) L'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni insufficienti deve essere modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni non inserite precedentemente.

(3) Le disposizioni relative all'applicazione temporanea di tassi forfettari nei casi in cui non sia consentita la restituzione dei dazi doganali o sia concessa l'esenzione da tali dazi devono essere prorogate fino al 31 dicembre 2001.

(4) È emersa la necessità di elaborare un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

(5) Le disposizioni relative agli importi espressi in euro devono essere modificate per chiarire la procedura e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali.

(6) Per tenere conto della scarsità di materie prime nei paesi in questione, risultano indispensabili alcune correzioni nell'elenco delle lavorazioni e delle trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 4 relativo alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa è modificato come segue:

1) l'articolo 1, lettera i) è sostituito dal seguente:

"i) per 'valore aggiunto' si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Polonia;";

2) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Polonia su quel prodotto.";

3) all'articolo 15, paragrafo 6, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:"Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2001.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta 'separazione contabile'.

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati 'originari' coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4. Il metodo è registrato e mantenuto secondo i principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.";

5) nella prima frase dell'articolo 22, paragrafo 1, dopo la parola "esportatore" è inserito quanto segue:"in seguito denominato 'esportatore autorizzato'";

6) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 26, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Polonia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.";

7) l'allegato II è modificato come segue:

il testo relativo alle voci SA 5309-5311 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 29 dicembre 2000.

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU L 348 del 31.12.1993, pag. 2.

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