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Document 22001D0118(11)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 136/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 15 del 18.1.2001, p. 22–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/136(2)/oj

    22001D0118(11)

    Decisione del Comitato Misto SEE n. 136/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0022 - 0023


    Decisione del Comitato Misto SEE

    n. 136/1999

    del 5 novembre 1999

    che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/597/CE della Commissione, del 15 ottobre 1998, recante modifica della decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(2).

    (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/603/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1998, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(3).

    (4) La decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi è stata inserita al punto 18 della parte 8.1 e al punto 114 della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo come decisione 95/408/CE della Commissione e che occorre correggere il titolo di questa decisione.

    (5) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 82 (decisione 94/278/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

    "- 398 D 0597: Decisione 98/597/CE della Commissione, del 15 ottobre 1998 (GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59)."

    Articolo 2

    Il testo al punto 18 (decisione 95/408/CE della Commissione) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo e al punto 114 (decisione 95/408/CE della Commissione) della parte 8.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

    "395 D 408: Decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17), modificato da:

    - 397 D 0034: Decisione 97/34/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996 (GU L 13 del 16.1.1997, pag. 33);

    - 398 D 0603: Decisione 98/603/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1998 (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36)."

    Articolo 3

    I testi della decisione 98/597/CE e della decisione 98/603/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    N. v. Liechtenstein

    (1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1.

    (2) GU L 286 del 23.10.1998, pag. 59.

    (3) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

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