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Document 22001D0118(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 15 del 18.1.2001, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/127(2)/oj

22001D0118(02)

Decisione del Comitato misto SEE n. 127/1999 del 5 novembre 1999 che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 18/01/2001 pag. 0003 - 0005


Decisione del Comitato misto SEE

n. 127/1999

del 5 novembre 1999

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 76/1999 del Comitato misto SEE, del 25 giugno 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/564/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, recante modifica della decisione 98/256/CE del Consiglio, riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina(2).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/589/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine previsto per l'apposizione di marchi auricolari su taluni bovini del patrimonio zootecnico spagnolo(3).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/590/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine per la comunicazione della macellazione di bovini alla base di dati svedese(4).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo(5).

(6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2105/98 della Commissione, del 1o ottobre 1998, recante modifica del regolamento (CE) n. 2628/97, per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative al periodo di avviamento del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini(6).

(7) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 77 (decisione 98/256/CE del Consiglio) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il testo seguente:

", modificata da:

- 398 D 0564: Decisione 98/564/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998 (GU L 273 del 9.10.1998, pag. 37)."

Articolo 2

Al punto 1 (direttiva 64/433/CEE del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il seguente capoverso:

"- 398 D 0653: Decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998 (GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23)."

Articolo 3

Dopo il punto 85 (decisione 98/497/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il punto seguente:

"86. 398 D 0653: Decisione 98/653/CE della Commissione, del 18 novembre 1998, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23)."

Articolo 4

Al punto 70 [regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione] della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è inserito il testo seguente:

", modificata da:

- 398 R 2105: Regolamento (CE) n. 2105/98 della Commissione, del 1o ottobre 1998 (GU L 267 del 2.10.1998, pag. 4)."

Articolo 5

Dopo il punto 1 (decisione 98/140/CE della Commissione) alla voce "Atti di cui gli Stati Efta e l'autorità di vigilanza EFTA tengono debito conto" della parte 1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

"2. 398 D 0589: Decisione 98/589/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine previsto per l'apposizione di marchi auricolari su taluni bovini del patrimonio zootecnico spagnolo (GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19).

3. 398 D 0590: Decisione 98/590/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa ad una proroga del termine per la comunicazione della macellazione di bovini alla base di dati svedese (GU L 283 del 21.10.1998, pag. 25)."

Articolo 6

I testi delle decisioni 98/564/CE, 98/589/CE, 98/590/CE, 98/653/CE e del regolamento (CE) n. 2105/98 in lingua norvegese, allegati alla versione linguistica norvegese della presente decisione, fanno fede.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 6 novembre 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 8

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

N. v. Liechtenstein

(1) GU L 296 del 23.11.2000, pag. 1.

(2) GU L 273 del 9.10.1998, pag. 37.

(3) GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19.

(4) GU L 283 del 21.10.1998, pag. 25.

(5) GU L 311 del 20.11.1998, pag. 23.

(6) GU L 267 del 2.10.1998, pag. 4.

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