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Document 22001D0102

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

GU L 322 del 6.12.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/102(2)/oj

22001D0102

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2001 del 26 ottobre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 06/12/2001 pag. 0006 - 0007


Decisione del Comitato misto SEE

n. 102/2001

del 26 ottobre 2001

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2001 del 18 maggio 2001(1).

(2) La direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura(2), è stata integrata nell'accordo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/98 del 17 luglio 1998(3).

(3) La decisione del Comitato misto SEE n. 189/1999 del 17 dicembre 1999(4) prevedeva un periodo di transizione per l'Islanda, fino al 30 giugno 2001, per quanto riguarda la direttiva 91/67/CEE.

(4) La concessione di un periodo di transizione era giustificata dal fatto che era necessario analizzare le caratteristiche di alcune malattie. Dato che i lavori proseguono ancora, è giustificato prolungare il periodo di transizione per l'Islanda fino al 30 giugno 2002.

(5) La presente decisione non si deve applicare al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 5 (direttiva 91/67/CEE del Consiglio) della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo, la data "30 giugno 2001" nel paragrafo 2 dell'articolo 28d nel testo di adattamento è sostituita dalla data "30 giugno 2002".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2001.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

E. Bull

(1) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 58.

(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.

(3) GU L 158 del 24.6.1999, pag. 1.

(4) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 24.

(5) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

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