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Document 22001D0101

    Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    GU L 322 del 6.12.2001, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/101(2)/oj

    22001D0101

    Decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001 che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 322 del 06/12/2001 pag. 0001 - 0005


    Decisione del Comitato misto SEE

    n. 101/2001

    del 28 settembre 2001

    che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, (in prosieguo: "l'accordo"), in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato I all'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 54/2001 del 18 maggio 2001(1).

    (2) Si applicheranno nuove procedure ai posti di ispezione al confine e per gli atti che riguardano le importazioni provenienti dai paesi terzi secondo quanto disposto nella parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

    (3) Tali nuove procedure comportano la stesura di un nuovo elenco di posti di ispezione al confine in Islanda e Norvegia al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

    (4) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il paragrafo 3 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

    1. I paragrafi c) e d) sono soppressi.

    2. Il paragrafo e) diventa c).

    3. Nel nuovo paragrafo c) le parole "a), b), c) e d)" sono sostituite da "a) e b)".

    Articolo 2

    Il testo del paragrafo 4 lettera B nella parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è sostituito da quanto segue: "Ispezione dei posti di ispezione al confine

    1) Le ispezioni dei posti di ispezione al confine avranno luogo in stretta collaborazione tra la Commissione della CE e l'autorità di vigilanza AELS (EFTA).

    2) L'autorità di vigilanza EFTA sarà autorizzata a partecipare alle visite di ispezione dei servizi della Commissione agli Stati membri della CE per quanto riguarda le decisioni alle quali si fa riferimento nel paragrafo 5, lettera b), primo capoverso.

    3) La Commissione della CE e l'autorità di vigilanza EFTA concorderanno visite di ispezione congiunte per stabilire una raccomandazione comune nell'ambito delle finalità delle decisioni alle quali si fa riferimento nel paragrafo 5, lettera b), secondo capoverso. Qualsiasi questione che sorge a questo proposito può essere rinviata al Comitato misto SEE."

    Articolo 3

    Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 4 nella parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo: "5. Elenco di posti di ispezione al confine

    a) L'elenco dei posti di ispezione al confine è contenuto al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I.

    b) Per quanto riguarda gli emendamenti a quest'elenco:

    - Gli Stati dell'EFTA applicheranno le decisioni comunitarie che fissano l'elenco dei posti di ispezione al confine per gli Stati membri della CE;

    - Gli Stati membri della CE applicheranno le decisioni dell'autorità di vigilanza EFTA che fissa i posti di ispezione al confine per gli Stati dell'EFTA. Nei casi di aggiunte a quest'elenco si applica il terzo sottoparagrafo del paragrafo 4, lettera B.

    c) Qualora sorgesse una qualsiasi difficoltà nell'applicazione della procedura stabilita in b), si rinvierà la questione al Comitato misto SEE."

    Articolo 4

    Il paragrafo 5 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I all'accordo diventa il paragrafo 6.

    Articolo 5

    L'attuale paragrafo 6 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è sostituito da quanto segue: "7. Importazioni provenienti da paesi terzi - testi delle domande ed elenchi delle imprese

    a) Gli Stati EFTA contemporaneamente agli Stati membri della CE adotteranno le misure che corrispondono a quelle prese da questi ultimi sulla base degli atti comunitari pertinenti per quanto riguarda i testi delle domande e gli elenchi delle imprese riguardanti le importazioni provenienti dai paesi terzi.

    b) Nel caso di qualsiasi difficoltà concernente l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato dell'EFTA interessato riferirà immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

    c) Questo paragrafo si applicherà all'Islanda per le questioni interessate dagli atti ai quali si fa riferimento nel paragrafo 2.

    d) Il Comitato misto SEE può prendere nota delle decisioni comunitarie.

    e) L'obbligo stabilito in a) si applicherà a tutti gli atti pertinenti in vigore in qualsiasi momento dato, qualunque sia la loro data d'adozione."

    Articolo 6

    Il seguente paragrafo viene inserito dopo il paragrafo 7 nella parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo: "8. Importazioni provenienti da paesi terzi - salvaguardia e misure protettive

    a) Gli Stati EFTA contemporaneamente agli Stati membri della CE adotteranno le misure che corrispondono a quelle prese da questi ultimi sulla base degli atti comunitari pertinenti per quanto riguarda la salvaguardia e misure protettive relative alle importazioni provenienti dai paesi terzi.

    b) Nel caso di qualsiasi difficoltà concernente l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato dell'EFTA interessto riferirà immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

    c) L'applicazione di questo paragrafo fa salva la possibilità che uno Stato EFTA adotti unilateralmente delle misure protettive in attesa dell'adozione delle decisioni citate alla lettera a).

    d) Questo paragrafo si applicherà all'Islanda per le questioni interessate dagli atti ai quali si fa riferimento nel paragrafo 2.

    e) Il Comitato misto SEE può prendere nota delle decisioni comunitarie."

    Articolo 7

    Gli attuali paragrafi 7, 8, 9 e 10 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo diventano rispettivamente i paragrafi 9, 10, 11 e 12.

    Articolo 8

    Al punto 4 (direttiva 97/78/CE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo le parole "paragrafo 3 della parte introduttiva" nell'adattamento a) sono sostituite da "paragrafo 8 della parte introduttiva".

    Articolo 9

    Al punto 5 (direttiva 91/496/CEE del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo le parole "paragrafo 3 della parte introduttiva" nel testo dell'adattamento sono sostituite da "paragrafo 8 della parte introduttiva".

    Articolo 10

    Il testo dell'adattamento del punto 39 (decisione 97/78/CE della Commissione) alla parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

    Articolo 11

    Si cancellano le parti 8.2 e 8.3 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

    Articolo 12

    La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(2) siano pervenute al Comitato misto SEE.

    Articolo 13

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2001.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    E. Bull

    (1) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 58.

    (2) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

    ALLEGATO

    ALLA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 101/2001

    All'allegato viene aggiunto quanto segue: "Elenco dei posti di ispezione al confine

    1= Nome

    2= Codice Animo

    3= Tipo

    A= Aeroporto

    F= Ferrovia

    P= Porto

    R= Strada

    4= Prodotti

    HC= Tutti i prodotti per il consumo umano

    NHC= Altri prodotti

    -NT= Nessuna condizione di temperatura

    -T= Prodotti surgelati/congelati

    5= Animali vivi (si veda la decisione 94/957/CE della Commissione)

    U= Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici e domestici

    E= Equidi registrati come definito nella direttiva 90/426/CEE del Consiglio

    O= Altri animali

    4-5= Note speciali

    (1)= Controllo in linea con le norme della decisione 93/352/CEE della Commissione adottate in esecuzione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del Consiglio

    (2)= Solo prodotti confezionati

    (3)= Solo prodotti della pesca

    (4)= Solo proteine animali

    (5)= Solo pelli e pellami de lana

    (6)= Solo paglia e fieno

    (7)= Solo prodotti della pesca dall'Islanda e dalla Norvegia

    (8)= Solo sperma ed embrioni

    (9)= Solo lana

    (10)= Cavallini islandesi (solo da aprile a ottobre)

    (11)= Solo suini da Cipro

    (12)= Solo da Malta

    (13)= Solo equidi

    (14)= Solo pesci tropicali

    (15)= Solo gatti, cani, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili e altri uccelli non rari

    (16)= Solo animali da zootecnia

    (17)= Solo foraggi all'ingrosso

    (18)= Solo dall'Ungheria

    (19)= Animali da acquacultura

    (20)= Solo farina di pesce

    >SPAZIO PER TABELLA>

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