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Document 22000D1214(09)

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

GU L 315 del 14.12.2000, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/79(2)/oj

22000D1214(09)

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/12/2000 pag. 0020 - 0021


Decisione del Comitato misto SEE

n. 79/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 148/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità(2),

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 64b [regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio] è inserito il testo seguente:

"64c. 396 L 0067: Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) agli articoli 6, 9, 11 e 12, il termine 'Commissione' è sostituito dal termine 'Autorità di vigilanza EFTA' per quanto riguarda gli Stati EFTA;

b) l'articolo 20, paragrafo 2 non si applica."

Articolo 2

I testi della direttiva 96/67/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo(3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. Gunnarsson

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(3) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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