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Document 22000D1214(07)
Decision of the EEA Joint Committee No 77/2000 of 2 October 2000 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
GU L 315 del 14.12.2000, p. 16–17
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In force
Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 14/12/2000 pag. 0016 - 0017
Decisione del comitato misto SEE n. 77/2000 del 2 ottobre 2000 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000(1). (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)(2). (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(3). (4) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati(4), DECIDE: Articolo 1 Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino: "- 399 L 0077: Direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18)." Articolo 2 Dopo il punto 12h [regolamento (CE) n. 142/97 del Consiglio] nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto: "12i. 399 R 2161: Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11)." Articolo 3 Dopo il punto 18 (comunicazione C/130/93/pag. 2 della Commissione) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto: "19. 399 X 0721: Raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C10-13, cloro, benzene, C10-13-alchil derivati (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42)." Articolo 4 I testi della direttiva 1999/77/CE, del regolamento (CE) n. 2161/1999 e della raccomandazione 1999/721/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(5). Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente G. S. Gunnarsson (1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. (2) GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18. (3) GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11. (4) GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42. (5) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.