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Document 22000D1109(06)

    Decisione del Comitato misto SEE N. 51/1999 del 30 aprile 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    GU L 284 del 9.11.2000, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/51(2)/oj

    22000D1109(06)

    Decisione del Comitato misto SEE N. 51/1999 del 30 aprile 1999 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 284 del 09/11/2000 pag. 0009 - 0009


    Decisione del Comitato misto SEE

    N. 51/1999

    del 30 aprile 1999

    che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento di detto accordo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 107/98 del Comitato misto SEE, del 27 novembre 1998(1).

    (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi(2),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Al punto 12c [regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

    "- 398 R 2247: Regolamento (CE) n. 2247/98 della Commissione, del 13 ottobre 1998 (GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12)."

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 2247/98 nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 1999, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1999.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    F. Barbaso

    (1) GU L 277 del 28.10.1999, pag. 42.

    (2) GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12.

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