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Document 22000D1005(04)

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

GU L 250 del 5.10.2000, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/68(3)/oj

22000D1005(04)

Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2000, del 2 agosto 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 05/10/2000 pag. 0051 - 0051


Decisione del Comitato misto SEE

n. 68/2000

del 2 agosto 2000

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/2000 del Comitato misto SEE, del 4 febbraio 2000(1).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria(2),

DECIDE:

Articolo 1

Ai punti 26a [regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio] e 26aa (protocollo 9 dell'atto di adesione dell'Austria) dell'allegato XIII dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

"- 32000 R 0609: Regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione, del 21 marzo 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 recante modalità d'applicazione del sistema di transito (ecopunti) per autocarri in transito attraverso l'Austria (GU L 73 del 22.3.2000, pag. 9)."

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 609/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 agosto 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. Gunnarsson

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 9.

(3) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

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