Este documento es un extracto de la web EUR-Lex
Documento 22000D0003
Decision of the EEA Joint Committee No 3/2000 of 4 February 2000 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) and Annex XIII (transport) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000, del 4 febbraio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000, del 4 febbraio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
GU L 103 del 12.4.2001, p. 5/6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
Vigente
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000, del 4 febbraio 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE
Gazzetta ufficiale n. L 103 del 12/04/2001 pag. 0005 - 0006
Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2000 del 4 febbraio 2000 che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue: (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 82/98 del Comitato misto SEE del 25 settembre 1998(1). (2) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 178/1999 del Comitato misto SEE del 17 dicembre 1999(2). (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili(3). (4) L'obiettivo della direttiva 1999/36/CE del Consiglio è migliorare la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili ed assicurare la loro libera circolazione. Pertanto, la direttiva deve essere integrata sia nell'allegato II sia nell'allegato XIII dell'accordo, DECIDE: Articolo 1 Dopo il punto 6a (direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo VIII dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente: "6b. 399 L 0036: Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)". Articolo 2 Dopo il punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente: "17f. 399 L 0036: Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)". Articolo 3 Dopo il punto 42b direttiva 94/49/CE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è inserito il punto seguente: "42c. 399 L 0036: Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20)". Articolo 4 I testi della direttiva 1999/36/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il 5 febbraio 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(4). Articolo 6 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2000. Per il Comitato misto SEE Il Presidente F. Barbaso (1) GU L 189 del 22.7.1999, pag. 52. (2) GU L 61 dell'1.3.2001. (3) GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20. (4) Non sono stati indicati requisiti costituzionali.