This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22000A0318(01)
Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part - Protocol 1 on the arrangements applying to imports into the Community of agricultural products originating in Morocco - Protocol 2 on the arrangements applying to imports into the Community of fishery products originating in Morocco - Protocol 3 on the arrangements applying to imports into Morocco of agricultural products originating in the Community - Protocol 4 concerning the definition of originating products and methods of administrative cooperation - Protocol 5 on mutual assistance in customs matters between the administrative authorities - Final Act - Joint Declarations - Agreements in the form of an Exchange of Letters - Declaration by the Community - Declarations by Morocco
Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Accordi in forma di scambio di lettere - Dichiarazione della Comunità - Dichiarazioni del Marocco
Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Accordi in forma di scambio di lettere - Dichiarazione della Comunità - Dichiarazioni del Marocco
GU L 70 del 18.3.2000, p. 2–204
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2019
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/oj
Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra - Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco - Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco - Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli della Comunità - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Accordi in forma di scambio di lettere - Dichiarazione della Comunità - Dichiarazioni del Marocco
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 18/03/2000 pag. 0002 - 0204
ACCORDO EUROMEDITERRANEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "Comunità", da una parte, e IL REGNO DEL MAROCCO, in appresso denominata "Marocco", dall'altra, CONSIDERANDO le relazioni di prossimità e di interdipendenza esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e il Regno del Marocco basate su legami storici e valori comuni; CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e il Marocco desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Marocco e responsabilità comuni che ne derivano per quanto riguarda la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutta la regione del Mediterraneo; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dal Marocco e dal popolo marocchino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia marocchina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunità degli Stati democratici; CONSAPEVOLI, tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo, quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDEROSI di conseguire compiutamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e del Marocco; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocità degli interessi, sulle reciproche concessioni, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire al Marocco un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonché di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dal Marocco a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) quale risulta dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo definisce un quadro propizio allo sviluppo di un partenariato basato sull'iniziativa privata, scelta storica condivisa dalla Comunità e dal Regno del Marocco, e che crea un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e relative agli investimenti, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e il Marocco, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperità del Marocco e del popolo marocchino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra il Marocco e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario. Articolo 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo quali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ispira le politiche interne e internazionali della Comunità e del Marocco e costituisce un elemento essenziale del presente accordo. TITOLO I DIALOGO POLITICO Articolo 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarietà che contribuiranno alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni. Articolo 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti e, più in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb. Articolo 5 Il dialogo politico si svolgerà a scadenze regolari e ogniqualvolta sarà necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari rappresentanti il Marocco, da una parte, e la presidenza del Consiglio e la Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalità che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo. TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Marocco istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità indicate in appresso e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata "GATT". CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI Articolo 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 8 Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione né tasse di effetto equivalente. Articolo 9 I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente. Articolo 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di un elemento agricolo all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato 1 originari del Marocco. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunità dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia più elevato nella Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunità. L'elemento agricolo può configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunità, il Marocco applica all'entrata in vigore del presente accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1o gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1o gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunità, il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 3. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunità, il Marocco elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del presente accordo per i prodotti dell'allegato 4. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformità dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunità e il Marocco, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione. Articolo 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati 3, 4, 5 e 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 75 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Marocco ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 4 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario applicabile alla lista di cui all'allegato 4 può essere sottoposto a revisione di comune accordo tra le parti a opera del comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dal Marocco, quest'ultimo può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunità il 1o gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1o gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. Il Marocco comunica alla Comunità i suoi dazi di base. Articolo 12 1. Il Marocco si impegna ad eliminare, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi di riferimento applicati il 1o luglio 1995 ai prodotti di cui all'allegato 5. Per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi di abbigliamento cui si applicano detti prezzi di riferimento, i prezzi di riferimento sono progressivamente eliminati nel corso di un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Il ritmo dell'eliminazione dei suddetti prezzi di riferimento assicura una preferenza a favore dei prodotti originari della Comunità non inferiore al 25 % in relazione ai prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes. Qualora tale preferenza non possa essere mantenuta, il Marocco applica una riduzione tariffaria ai prodotti originari della Comunità. Detta riduzione non può essere inferiore al 5 % dei dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente in vigore alla data in cui entra in vigore. Qualora gli impegni del Marocco nell'ambito del GATT prevedano una scadenza più ravvicinata per l'eliminazione dei prezzi di riferimento all'importazione, si applica tale scadenza ravvicinata. 2. Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano ai prodotti di cui agli elenchi 1 e 2 dell'allegato 6, fatte salve le seguenti disposizioni: a) per i prodotti di cui all'elenco 1, le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2 si applicano solo a decorrere dal termine del periodo di transizione. Il Consiglio di associazione, tuttavia, può renderle applicabili prima di tale data; b) il regime applicabile ai prodotti degli elenchi 1 e 2 è riesaminato dal Consiglio di associazione tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. In occasione di tale esame, il Consiglio di associazione definisce il calendario dello smantellamento tariffario per i prodotti di cui all'allegato 6, fatta eccezione per i prodotti di cui alla sottovoce tariffaria 630900. Articolo 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale. Articolo 14 1. Il Marocco può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, maggiorando o rintroducendo dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Marocco ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. Il Marocco informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Marocco presenta al comitato un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi dal termine del secondo anno dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, a titolo eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di una nuova industria, autorizzare il Marocco a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di dodici anni. CAPITOLO II PRODOTTI AGRICOLI E PRODOTTI DELLA PESCA Articolo 15 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e del Marocco elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 16 La Comunità e il Marocco attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione nei reciproci scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. Articolo 17 1. I prodotti agricoli e i prodotti della pesca originari del Marocco beneficiano all'importazione nella Comunità delle disposizioni di cui rispettivamente ai protocolli n. 1 e n. 2. 2. I prodotti agricoli originari della Comunità beneficiano all'importazione in Marocco delle disposizioni di cui al protocollo n. 3. Articolo 18 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, la Comunità e il Marocco esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e il Marocco dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2001 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 16. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le parti, nonché della particolare importanza di determinati prodotti, la Comunità e il Marocco esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi di reciprocità, la possibilità di accordarsi adeguate concessioni. CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 19 1. Negli scambi tra la Comunità e il Marocco non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione, né alcuna misura d'effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicabili all'importazione negli scambi tra il Marocco e la Comunità sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. La Comunità e il Marocco non applicano alle reciproche esportazioni né dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, né restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente. Articolo 20 1. Qualora sia emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione delle loro politiche agricole o siano modificate le normative esistenti o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e il Marocco possono modificare, per i prodotti che ne costituiscono oggetto, il regime stabilito dal presente accordo. La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tener conto, nel modo più opportuno, degli interessi di quest'ultima. 2. Qualora la Comunità o il Marocco, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. La modifica del regime istituito dal presente accordo costituirà oggetto, su richiesta dell'altra parte contraente, di consultazioni in seno al Consiglio di associazione. Articolo 21 I prodotti originari del Marocco non beneficiano all'importazione nella Comunità di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie. Articolo 22 1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari dell'altra parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati. Articolo 23 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del comitato di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e del Marocco sanciti dal presente accordo. Articolo 24 Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, essa può adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 27 del presente accordo. Articolo 25 Qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Articolo 26 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella parte esportatrice di restrizioni quantitative, di dazi all'esportazione o di misure o tasse d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento. Articolo 27 1. Nel caso in cui la Comunità o il Marocco assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 25 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 24, 25 e 26, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), del presente accordo il più rapidamente possibile la Comunità o il Marocco fornisce al comitato di associazione tutte le informazioni utili per ricercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato di associazione dalla parte interessata e costituiscono oggetto di consultazioni periodiche, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l'articolo 24, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate; b) per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione, che può prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il comitato di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte; c) per quanto riguarda l'articolo 26, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del comitato di associazione. Il comitato di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato; d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunità o il Marocco può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 24, 25 e 26, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra parte. Articolo 28 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 29 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa, è definita nel protocollo n. 4. Articolo 30 Per classificare le merci negli scambi tra le parti si utilizza la nomenclatura combinata delle merci. TITOLO III DIRITTO DI STABILIMENTO E SERVIZI Articolo 31 1. Le parti convengono di estendere il campo di applicazione del presente accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle società di una parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle società di una parte a favore di destinatari dei servizi situati nell'altra parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e i rispettivi obblighi delle parti conformemente all'accordo generale sugli scambi di servizi allegato all'accordo che istituisce l'OMC, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituirà oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, il Consiglio di associazione esamina, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il settore dei trasporti marittimi internazionali al fine di raccomandare le misure di liberalizzazione più opportune. Il Consiglio di associazione tiene conto dei risultati dei negoziati svolti nell'ambito del GATS in questo settore dopo la fine dell'Uruguay Round. Articolo 32 1. In una prima fase, le parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione più favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto obbligo non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione più favorita allegata dall'una o dall'altra Parte al GATS. TITOLO IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALI Articolo 33 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le parti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti correnti relativi a operazioni correnti. Articolo 34 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Marocco garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco effettuati da società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e il Marocco e per liberalizzarlo integralmente quando ricorreranno le necessarie condizioni. Articolo 35 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o il Marocco abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Marocco, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui al GATT e agli articoli VIII e XIV degli statuti del Fondo monetario internazionale, misure restrittive di durata limitata alle operazioni correnti, la cui portata non deve eccedere quella strettamente necessaria per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o il Marocco, secondo il caso, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta il più rapidamente possibile un calendario per l'abolizione di tali misure. CAPITOLO II CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE Articolo 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e il Marocco: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Marocco, o in una sua parte sostanziale; c) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, salvo deroga autorizzata ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle norme stabilite negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea(1) e, per i prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle norme di cui agli articoli 65 e 66 di tale trattato, nonché delle norme relative agli aiuti pubblici, ivi compreso il diritto derivato. 3. Entro cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le normative necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, lettera c) e delle parti corrispondenti del paragrafo 2 le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c) le parti convengono che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dal Marocco sia valutato tenendo conto del fatto che tale paese è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Nel corso di tale periodo, il Marocco è autorizzato in via eccezionale, per quanto riguarda i prodotti di acciaio contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e la consistenza degli aiuti siano imitati alla misura strettamente necessaria per ripristinare tale vitalità e siano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad un piano globale di razionalizzazione della capacità in Marocco. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica del Marocco, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi quinquennali. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo II: - il paragrafo 1, lettera c) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se la Comunità o il Marocco ritengono che una pratica sia incompatibile con il paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non è adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al comitato di associazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, lettera c) del presente articolo, tali misure opportune possono, qualora si applichi in materia GATT, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e dal segreto aziendale. Articolo 37 Gli Stati membri e il Marocco adeguano progressivamente, senza pregiudizio degli impegni assunti in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Marocco rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine. Articolo 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottata né mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunità e il Marocco in senso contrario agli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese. Articolo 39 1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 7 è periodicamente esaminata dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Articolo 40 1. Le parti adottano le disposizioni atte a promuovere l'utilizzo, da parte del Marocco, delle normative tecniche della Comunità e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché le procedure di certificazione. 2. Sulla base dei principi di cui al paragrafo 1, le parti concludono accordi di reciproco riconoscimento delle certificazioni, quando ricorrono le necessarie condizioni. Articolo 41 1. Le parti si prefiggono l'obiettivo della reciproca e progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici. 2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. TITOLO V COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 42 Obiettivi 1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica, nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato cui si ispira il presente accordo. 2. Obiettivo della cooperazione economica è sostenere l'azione del Marocco per favorirne un duraturo sviluppo economico e sociale. Articolo 43 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interesserà in via prioritaria i settori di attività in cui sono presenti condizionamenti o difficoltà interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'insieme dell'economia marocchina e specialmente degli scambi tra il Marocco e la Comunità. 2. La cooperazione, inoltre, privilegerà i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia del Marocco e della Comunità, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. La cooperazione promuoverà l'integrazione economica intramagrebina attraverso l'attuazione di qualsiasi misura che possa concorrere allo sviluppo di tali relazioni intramagrebine. 4. Della cooperazione costituirà parte integrante, nel quadro dell'attuazione dei diversi aspetti della cooperazione economica, la tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Se del caso, le parti determinano, di comune accordo altri settori di cooperazione economica. Articolo 44 Strumenti e modalità La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le due parti, che copre tutti i settori della politica macroeconomica; b) scambi di informazioni e comunicazioni; c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare. Articolo 45 Cooperazione regionale Al fine di consentire al presente accordo di sviluppare appieno i suoi effetti, le parti si impegnano a favorire ogni tipo di iniziativa a impatto regionale o che associ altri paesi terzi e che riguardi in particolare: a) il commercio intraregionale a livello del Magreb; b) il settore dell'ambiente; c) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) il settore della cultura; f) le questioni doganali; g) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e politiche comuni o armonizzati. Articolo 46 Istruzione e formazione La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) definire gli strumenti per giungere a un sostanziale miglioramento della situazione nel settore dell'istruzione e della formazione, fra cui la formazione professionale; b) più in particolare, promuovere l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, ivi compreso l'insegnamento tecnico e superiore e la formazione professionale; c) favorire l'instaurazione di vincoli duraturi tra organismi specializzati delle parti al fine di mettere in comune e scambiare esperienze e risorse. Articolo 47 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle due parti, in particolare attraverso: - l'accesso del Marocco ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, conformemente alle disposizioni comunitarie relative alla partecipazione di paesi terzi a detti programmi; - la partecipazione del Marocco alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra la formazione e la ricerca; b) consolidare la capacità di ricerca del Marocco; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e di know-how; d) promuovere tutte le iniziative finalizzate a creare sinergie d'impatto regionale. Articolo 48 Ambiente La cooperazione punta a prevenire il degrado dell'ambiente e a migliorare la sua qualità, a tutelare la salute umana e a favorire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo duraturo. Le parti convengono di cooperare in particolare nei seguenti settori: a) qualità del suolo e delle acque; b) conseguenze dello sviluppo, in particolare dello sviluppo industriale (sicurezza degli impianti, segnatamente per quanto riguarda i rifiuti); c) controllo e prevenzione dell'inquinamento marino. Articolo 49 Cooperazione industriale La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) promuovere la cooperazione tra gli operatori economici delle parti, anche nel quadro dell'accesso del Marocco a delle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese o a delle reti di cooperazione decentrata; b) sostenere i programmi di ammodernamento e di ristrutturazione dell'industria, ivi compresa l'industria agroalimentare, intrapresi dal settore pubblico e privato marocchini; c) promuovere lo sviluppo di un clima favorevole all'iniziativa privata per stimolare e diversificare le produzioni destinate ai mercati locali e di esportazione; d) valorizzare le risorse umane e il potenziale industriale del Marocco attraverso un migliore utilizzo delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico; e) facilitare l'accesso al credito per il finanziamento degli investimenti. Articolo 50 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso: a) l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonché di dispositivi atti a individuare le opportunità di investimento e a fornire informazioni al riguardo; b) la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione. Articolo 51 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformità Le parti cooperano al fine di sviluppare: a) l'utilizzo delle norme comunitarie nel settore della normalizzazione, della metrologia, della gestione e della garanzia della qualità e della valutazione della conformità; b) l'adeguamento dei laboratori marocchini che consenta di concludere, in futuro, accordi di reciproco riconoscimento nel campo della valutazione della conformità; c) le strutture marocchine responsabili della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, della normalizzazione e della qualità. Articolo 52 Ravvicinamento delle legislazioni Obiettivo della cooperazione è aiutare il Marocco a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo. Articolo 53 Servizi finanziari Obiettivo della cooperazione è favorire il ravvicinamento di regole e norme comuni, tra l'altro al fine di: a) consolidare e ristrutturare i settori finanziari del Marocco; b) migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza, di regolamentazione dei servizi finanziari e di controllo finanziario del Marocco. Articolo 54 Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori dell'agricoltura e della pesca, anche attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; b) la diversificazione delle produzioni e degli sbocchi all'estero; c) la cooperazione in campo sanitario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura. Articolo 55 Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali di comune interesse in relazione con le grandi direttrici di comunicazione transeuropee; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento paragonabili a quelli in vigore nella Comunità; c) il rinnovamento delle attrezzature tecniche in linea con tali standard comunitari, più in particolare per quanto riguarda il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il progressivo miglioramento delle condizioni di transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti e degli aeroporti, del traffico marittimo, aereo e delle ferrovie. Articolo 56 Telecomunicazioni e tecnologie dell'informazione Le iniziative di cooperazione si orientano in particolare verso: a) il contesto generale delle telecomunicazioni; b) la normalizzazione, i collaudi di conformità e la certificazione in materia di tecnologia dell'informazione e di telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione, in particolare nel campo delle reti e delle loro interconnessioni (Reti digitali di servizi integrati, ISDN, Interscambio di dati elettronici, EDI); d) lo stimolo della ricerca e della definizione di nuovi mezzi di comunicazione e di tecnologie dell'informazione al fine di sviluppare il mercato delle attrezzature, dei servizi e delle applicazioni connesse alle tecnologie dell'informazione e alle comunicazioni, ai servizi e alle installazioni. Articolo 57 Energia Le iniziative di cooperazione riguardano in particolare: a) le energie rinnovabili; b) la promozione del risparmio energetico; c) la ricerca applicata relativa alle reti di banche-dati tra operatori economici e sociali delle due parti; d) il sostegno ai programmi di ammodernamento e di sviluppo delle reti energetiche e delle loro interconnessioni con le reti della Comunità. Articolo 58 Turismo La cooperazione mira a sviluppare il settore turistico, in particolare per quanto riguarda: a) la gestione degli alberghi e la qualità delle prestazioni nei vari mestieri legati al settore alberghiero; b) lo sviluppo del marketing; c) il potenziamento del turismo giovanile. Articolo 59 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza delle disposizioni relative al settore degli scambi e della correttezza commerciale e riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l'introduzione del documento amministrativo unico e di una connessione tra i regimi di transito della Comunità e del Marocco. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare agli articoli 61 e 62, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5. Articolo 60 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione è finalizzata al ravvicinamento delle metodologie utilizzate dalle parti e all'impiego dei dati statistici relativi a tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche. Articolo 61 Riciclaggio del denaro 1. Le parti convengono della necessità di adoperarsi e di cooperare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e dal traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'adozione di norme adeguate per combattere il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force internazionale "Azione finanziaria" (FATF). Articolo 62 Lotta contro gli stupefacenti 1. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) rendere più efficaci le politiche e le misure applicative destinate a contrastare la produzione, l'offerta e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare ogni consumo illecito di tali prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, conformemente alla rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, costituiscono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private competenti, le organizzazioni internazionali in collaborazione con il governo del Regno del Marocco e le istanze interessate della Comunità e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione riguarda, in particolare, i seguenti settori: a) creazione o rafforzamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e il reinserimento dei tossicodipendenti; b) attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF), d) preparazione e attuazione di programmi di sviluppo alternativo delle aree di produzione illecita di piante contenenti principi ad azione stupefacente. Articolo 63 Le due parti determinano congiuntamente le modalità necessarie per l'attuazione della cooperazione nei settori di cui al presente titolo. TITOLO VI COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE CAPITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI Articolo 64 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina occupati nel suo territorio un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore marocchino, autorizzato a svolgere un'attività professionale salariata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo, beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. Il Marocco concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio. Articolo 65 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 51 del trattato CE, se non alle condizioni stabilite nell'articolo 67 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità. 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Marocco, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. Il Marocco concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. Articolo 66 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano illegalmente nel territorio del paese ospite. Articolo 67 1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati nell'articolo 65. 2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 68 Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 67 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano il Marocco e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini marocchini o per i cittadini degli Stati membri. CAPITOLO II DIALOGO IN CAMPO SOCIALE Articolo 69 1. Tra le parti si instaura un dialogo periodico su tutti gli aspetti del settore sociale cui esse siano interessate. 2. Tale dialogo serve a ricercare gli strumenti e le modalità attraverso i quali realizzare dei progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Marocco e della Comunità che risiedono legalmente sul territorio degli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunità immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento di applicazione nel paese ospite; d) alle azioni e ai programmi per la promozione della parità di trattamento tra cittadini del Marocco e della Comunità, della reciproca conoscenza delle culture e delle civiltà, dello sviluppo della tolleranza e dell'abolizione delle discriminazioni. Articolo 70 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento. CAPITOLO III AZIONI DI COOPERAZIONE IN CAMPO SOCIALE Articolo 71 1. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si istituiscono azioni e programmi relativi a qualsiasi argomento di interesse per esse. Rivestono a questo proposito carattere prioritario le seguenti azioni: a) la riduzione della pressione migratoria, in particolare attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo della formazione nelle zone di emigrazione; b) il reinserimento delle persone rimpatriate a causa del carattere illegale della loro situazione rispetto alla legislazione dello Stato in questione; c) la promozione del ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i media, nel contesto della relativa politica marocchina; d) lo sviluppo e consolidamento dei programmi marocchini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; e) il miglioramento del sistema di protezione sociale; f) il miglioramento del sistema di copertura sanitaria; g) l'attuazione e il finanziamento di programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani d'origine europea e marocchina residenti negli Stati membri per promuovere la reciproca conoscenza delle culture e favorire la tolleranza. Articolo 72 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con gli organismi internazionali competenti. Articolo 73 Entro il termine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione crea un gruppo di lavoro incaricato di valutare in modo permanente e a scadenze regolari l'attuazione delle disposizioni dei capitoli I-III. CAPITOLO IV COOPERAZIONE IN CAMPO CULTURALE Articolo 74 1. Al fine di migliorare la reciproca conoscenza e comprensione, e tenendo conto delle azioni già svolte, le parti si impegnano nel rispetto reciproco delle culture a definire meglio le condizioni di un dialogo culturale duraturo e a promuovere tra loro una cooperazione culturale continuativa, dalla quale non sia escluso a priori alcun settore di attività. 2. Nella definizione delle azioni e dei programmi di cooperazione, nonché delle attività congiunte, le parti dedicano particolare attenzione al pubblico giovanile e agli strumenti di espressione e di comunicazione scritti e audiovisivi, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio e alla diffusione della produzione culturale. 3. Le parti convengono che i programmi di cooperazione culturale esistenti nella Comunità o in uno o più Stati membri possano essere estesi al Marocco. TITOLO VII COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 75 Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalità e con gli strumenti finanziari adeguati. Dette modalità sono stabilite di comune accordo tra le parti tramite gli strumenti più opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai titoli V e VI del presente accordo, sono, più in particolare, i seguenti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; - adeguamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria; - misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali. Articolo 76 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorità marocchine e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità studierà gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche strutturali del Marocco finalizzate a ristabilire i grandi equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, assicurandosi nel contempo di migliorare il benessere sociale della popolazione. Articolo 77 Per garantire un'impostazione coordinata nei confronti dei problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che potrebbero derivare dalla progressiva attuazione delle disposizioni del presente accordo, le parti seguono con particolare attenzione l'evoluzione dei reciproci scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e il Marocco nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V. TITOLO VIII DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 78 È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Articolo 79 1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo del Regno del Marocco, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Regno del Marocco, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno. Articolo 80 Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le due parti. Articolo 81 1. È istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato la totalità o una parte delle proprie competenze. Articolo 82 1. Il comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra. 2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo del Regno del Marocco. In linea di massima, il comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunità e in Marocco. Articolo 83 Il comitato di associazione è abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono adottate di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per le parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. Articolo 84 Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'accordo. Articolo 85 Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari del Regno del Marocco, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e l'istituzione analoga del Regno del Marocco. Articolo 86 1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale. Articolo 87 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 88 Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dal Regno del Marocco nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Regno del Marocco non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini marocchini o le loro società. Articolo 89 Nessuna disposizione del presente accordo avrà come effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza. Articolo 90 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione. Articolo 91 I protocolli 1-5 e gli allegati 1-7 costituiscono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'atto finale che costituisce parte integrante dell'accordo. Articolo 92 Ai fini del presente accordo, per "parti" si intende la Comunità, gli Stati membri, o la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, da una parte, e il Marocco, dall'altra. Articolo 93 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica. Articolo 94 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio del Regno del Marocco, dall'altra. Articolo 95 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 96 1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il Regno del Marocco, firmati a Rabat il 25 aprile 1976. Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι. Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex. >PIC FILE= "L_2000070IT.002101.TIF"> Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_2000070IT.002102.TIF"> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_2000070IT.002103.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_2000070IT.002201.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_2000070IT.002202.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_2000070IT.002203.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_2000070IT.002204.TIF"> Thar cheann Na hÉireann/For Ireland >PIC FILE= "L_2000070IT.002205.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2000070IT.002206.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2000070IT.002301.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_2000070IT.002302.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_2000070IT.002303.TIF"> Suomen tasavallan puolesta >PIC FILE= "L_2000070IT.002304.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_2000070IT.002305.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_2000070IT.002306.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_2000070IT.002401.TIF"> Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar >PIC FILE= "L_2000070IT.002402.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.002403.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.002404.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.002405.TIF"> (1) Nella versione consolidata del trattato CE (in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) tali articoli sono stati rinumerati e sono divenuti, rispettivamente, articoli 81, 82 ed 87. ELENCO DEGLI ALLEGATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 1 MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 2 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 Elenco n. 2((Prodotti per i quali il Marocco accorda il mantenimento del livello degli oneri doganali in vigore al 1o gennaio 1995 per un periodo di quattro anni entro il limite dei contingenti tariffari indicati, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, le aliquote dei dazi da applicare ai prodotti per i quali saranno soppressi i contingenti tariffari non potranno essere superiori a quelle in vigore al 1o gennaio 1995.)) >SPAZIO PER TABELLA> Elenco n. 2 >SPAZIO PER TABELLA> Elenco n. 3 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 3 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2 Numero SA 1505 1522 1901 90 10 10 1903 2001 tranne 2001 90 30 2004 10 91 2101 20 2103 10 2106 90 10 2208 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2516 2517 2518 2519 2521 2523 21 2523 30 2523 90 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 10 2530 30 2530 40 2530 90 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 00 19 2710 00 20 2710 00 30 2710 00 40 2711 14 2711 19 2711 21 2711 29 2712 2713 2714 2715 2801 20 2801 30 2803 2804 21 2804 29 2804 50 2804 61 2804 69 2804 70 2804 80 2804 90 2805 2808 2810 00 2811 11 2811 19 2811 22 2811 23 2812 2813 2814 2815 20 2815 30 2816 2817 00 90 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2829 2830 2831 2832 2833 11 2833 19 2833 23 2833 24 2833 27 2833 29 2833 40 2834 2835 24 2835 29 2835 31 2835 39 2836 2837 2838 2840 2841 2842 10 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2901 21 2901 22 2901 24 2902 2903 2904 2905 11 2905 12 2905 13 2905 14 2905 15 2905 16 2905 17 2905 19 10 2905 21 2905 22 2905 29 2905 31 2905 32 2905 39 2905 41 2905 42 2905 43 2905 44 2905 49 2905 50 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 3002 10 3002 20 3002 39 90 3003 39 20 3003 90 91 3004 10 20 3004 10 30 3004 10 91 3004 10 92 3004 10 93 3004 20 20 3004 20 30 3004 20 91 3004 20 92 3004 20 93 3004 20 94 3004 31 10 3004 31 91 3004 31 92 3004 31 93 3004 32 20 3004 32 30 3004 32 91 3004 32 92 3004 32 93 3004 32 94 3004 39 20 3004 39 30 3004 39 40 3004 39 91 3004 39 92 3004 39 93 3004 40 20 3004 40 30 3004 40 91 3004 40 92 3004 40 93 3004 50 20 3004 50 91 3004 50 92 3004 50 93 3004 90 20 3004 90 30 3004 90 40 3004 90 50 3004 90 91 3004 90 92 3004 90 93 3004 90 94 3005 10 10 3006 20 3006 30 3006 60 11 3006 60 12 CAP. 31 3201 3202 3203 3204 tranne 3204 12 3206 3207 3208 90 10 3209 90 10 3210 3402 11 3402 12 3402 13 3402 19 3403 99 10 3404 20 3507 90 10 3606 90 3701 10 3701 20 10 3701 20 99 3701 30 3701 91 3701 99 3702 10 3702 20 10 3702 20 99 3702 31 3702 32 3702 39 3702 41 3702 42 3702 43 3702 44 3702 51 3702 52 3702 53 3702 54 3702 55 3702 56 3702 91 3702 92 3702 93 3702 94 3702 95 3706 10 93 3706 90 93 3801 3802 3803 3805 3806 3807 3812 3813 3814 3815 3817 3818 3821 3822 3823 10 3823 20 3823 30 3823 60 10 3823 60 90 3823 90 10 3823 90 20 3823 90 91 3823 90 92 3823 90 93 3901 10 90 3901 20 90 3901 30 20 3901 30 90 3901 90 20 3901 90 90 3902 10 90 3902 20 90 3902 30 20 3902 30 90 3902 90 20 3902 90 90 3903 11 90 3903 19 90 3903 20 90 3903 30 90 3903 90 90 3904 30 90 3904 40 20 3904 40 90 3904 50 90 3904 61 90 3904 69 20 3904 69 90 3904 90 19 3904 90 29 3904 90 95 3904 90 99 3905 19 19 3905 19 29 3905 19 95 3905 19 99 3905 20 90 3905 90 30 3905 90 95 3905 90 99 3906 10 90 3906 90 19 3906 90 95 3906 90 99 3907 10 3907 20 3907 30 3907 40 3907 60 10 3907 99 90 3908 10 90 3908 90 90 3909 10 11 3909 20 90 3909 30 90 3909 40 90 3909 50 90 3910 3911 10 11 3911 10 13 3911 10 19 3911 10 91 3911 10 93 3911 10 99 3911 90 93 3911 90 99 3912 11 00 3912 20 10 3912 31 10 3912 39 10 3912 90 21 3913 10 00 3914 3920 41 10 3920 42 10 3921 90 10 4001 4002 4003 4004 00 10 4004 00 21 4004 00 22 4004 00 40 4004 00 90 4005 10 10 4005 20 4005 91 91 4005 99 4006 90 11 4007 4011 30 4012 90 21 4014 4015 11 4016 99 92 4016 99 93 4101 4102 4103 4110 4301 4401 4402 4403 4701 00 10 4702 00 10 4702 00 21 4702 00 29 4702 00 31 4702 00 91 4703 11 4703 19 10 4703 21 10 4703 21 90 4703 29 10 4704 11 4704 19 10 4704 21 10 4704 21 90 4704 29 10 4705 00 10 4706 4707 10 4801 00 10 4802 20 4804 31 21 4813 4816 30 4901 10 4901 91 90 4901 99 99 4902 10 90 4902 90 90 4904 00 90 4905 4906 4907 00 10 4908 10 91 4908 90 91 4911 10 10 4911 99 10 CAP. 50 5101 5102 5103 5104 5105 5111 11 10 5111 19 10 5111 20 10 5111 30 10 5111 90 10 5112 11 10 5112 19 10 5112 20 10 5112 30 10 5112 90 10 5201 5202 5203 5301 5302 5303 5304 5305 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5601 30 5603 00 10 5604 90 30 5608 11 10 5608 90 11 5608 90 21 5811 00 5902 10 10 5902 20 10 5902 90 10 5903 10 10 5903 20 10 5903 90 10 5906 99 10 5906 99 20 5907 00 10 5908 5909 5910 5911 6115 91 91 6115 92 91 6115 93 91 6115 99 91 6214 10 6215 10 6310 10 10 6310 90 10 CAP. 66 tranne 6601 10 CAP. 67 6902 10 6903 10 6909 6914 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7008 7010 90 21 7010 90 29 7011 7012 7014 7015 7016 7017 7018 7019 CAP. 71 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 50 7210 11 99 7211 7212 10 10 7212 10 21 7212 10 29 7212 10 91 7212 10 99 7212 40 31 7212 50 10 7212 50 20 7212 50 31 7212 50 32 7212 50 33 7212 50 39 7212 50 61 7212 50 62 7212 50 64 7212 50 69 7212 60 10 7212 60 21 7212 60 29 7212 60 91 7213 10 10 7213 10 91 7213 10 99 7213 20 00 7213 31 90 7213 39 10 7213 41 90 7213 49 10 7213 49 90 7213 50 10 7213 50 91 7213 50 99 7214 10 00 7214 20 10 7214 20 99 7214 30 00 7214 40 90 7214 50 90 7214 60 10 7214 60 99 7215 10 00 7215 20 99 7215 30 99 7215 40 10 7215 40 99 7215 90 10 7215 90 39 7215 90 90 7216 7217 12 10 7217 13 90 7217 19 10 7217 22 10 7217 23 90 7217 29 10 7217 31 10 7217 32 10 7217 32 91 7217 33 10 7217 33 99 7217 39 20 7217 39 10 7218 7219 7220 7221 7222 7223 7224 7225 7226 7227 7228 7229 7301 10 7302 7303 7304 10 10 7304 10 99 7304 20 7304 31 7304 39 7305 11 99 7305 12 99 7305 19 99 7305 20 99 7305 31 99 7305 39 99 7305 90 99 7306 10 99 7306 20 99 7306 30 99 7306 40 99 7306 50 99 7306 60 99 7306 90 99 7311 00 10 7312 10 10 7315 7318 12 10 7318 13 10 7318 14 10 7318 15 10 7318 16 10 7318 19 10 7318 21 10 7318 22 10 7318 23 10 7318 24 10 7318 29 10 7319 7321 90 10 7401 7402 7403 7404 7405 00 10 7405 00 90 7406 10 00 7406 20 00 7407 10 10 7407 10 90 7407 21 7408 11 00 7408 19 90 7408 21 10 7408 21 29 7408 21 30 7408 21 41 7408 21 91 7408 22 10 7408 22 29 7408 29 10 7408 29 29 7409 7410 7415 21 10 7415 29 10 7415 31 10 7415 32 10 7415 39 10 7419 91 30 7419 99 30 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 00 10 7508 00 21 7601 7602 7603 7604 10 31 7604 10 40 7604 10 51 7604 10 91 7604 29 21 7604 29 30 7604 29 41 7604 29 91 7605 11 00 7605 19 21 7605 19 90 7605 21 00 7605 29 21 7605 29 90 7606 11 7606 12 7606 91 7606 92 7607 11 00 7607 19 10 7616 10 10 7616 90 10 7616 90 60 CAP. 78 7901 7902 7903 7904 7905 8001 8002 CAP. 81 8201 20 8202 10 00 8203 8204 8205 tranne 8205 20 8206 8207 11 10 8207 11 90 8207 12 10 8207 12 20 8207 12 90 8207 20 10 8207 20 90 8207 30 10 8207 30 90 8207 40 10 8207 40 20 8207 40 90 8207 50 11 8207 50 19 8207 50 20 8207 50 90 8207 60 10 8207 60 20 8207 60 90 8207 70 10 8207 70 20 8207 70 90 8207 80 19 8207 80 30 8207 80 90 8207 90 11 8207 90 19 8207 90 20 8207 90 31 8207 90 33 8207 90 39 8207 90 50 8207 90 90 8208 8210 8212 8213 8308 8404 10 90 8407 10 8408 10 8412 80 99 8414 30 90 8415 82 00 8415 90 00 8418 61 00 8420 99 00 8421 19 00 8450 20 8450 90 8451 90 10 8451 90 90 8474 10 8482 8483 10 19 8483 20 8483 60 90 8504 21 10 8504 22 10 8504 23 10 8504 31 91 8504 32 91 8504 33 10 8504 34 10 8504 90 8507 90 8510 8511 8512 8513 8516 31 00 8516 32 00 8516 33 00 8516 40 00 8516 50 00 8516 71 00 8516 72 00 8516 79 00 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526 8527 8528 8529 tranne 8529 10 23 8533 8535 40 8539 8540 8544 19 8545 8546 8547 8548 8701 10 8701 20 11 8701 30 8702 10 10 8702 90 10 8704 10 10 8704 21 10 8704 22 10 8704 23 10 8704 31 10 8704 32 10 8704 90 10 8708 40 8708 50 8708 60 8708 70 8708 80 99 8708 93 00 8708 94 8709 8710 9001 9002 9005 9006 9007 9008 9018 39 11 9028 90 11 CAP. 91 CAP. 92 CAP. 95 tranne 9504 40 9602 9605 9606 9612 9613 9614 9617 9618 ALLEGATO 4 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 Numero SA 1803 1804 1805 2101 10 2101 30 2102 2103 tranne 2103 10 2104 2106 tranne 2106 90 10 2201 10 2202 10 2202 90 2205 2207 2209 2402 2403 2501 2515 2520 2522 2523 10 2523 29 2530 20 2710 00 11 2710 00 90 2711 11 2711 12 2711 13 2801 10 2802 2804 10 2804 30 2804 40 2806 2807 2809 2811 21 2811 29 2815 11 2815 12 2817 00 10 2828 2833 21 2833 22 2833 25 2833 26 2833 30 2835 10 2835 21 2835 22 2835 23 2835 25 2835 26 2839 2842 90 2851 2901 10 2901 23 2901 29 2905 19 90 3001 3002 31 3002 39 10 3002 90 3003 tranne 3003 39 20 3004 10 10 3004 20 10 3004 31 20 3004 32 10 3004 39 10 3004 40 10 3004 50 10 3004 90 10 3005 tranne 3005 10 10 3006 10 3006 40 3006 50 3006 60 19 3006 60 91 3006 60 99 3204 12 3205 3208 10 3208 20 3208 90 90 3209 tranne 3209 90 10 CAP. 33 3401 3402 20 3403 tranne 3403 99 10 3404 tranne 3404 20 3405 3406 3407 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 tranne 3507 90 10 3605 3701 20 91 3702 20 91 3703 3704 3705 3706 tranne 3706 10 93 3804 3808 3809 3810 3811 3816 3819 3820 3823 40 3823 50 3823 90 3901 10 10 3901 20 10 3901 30 10 3901 90 10 3902 10 10 3902 20 10 3902 30 10 3902 90 10 3903 11 10 3903 19 10 3903 20 10 3903 30 10 3903 90 10 3904 10 3904 21 3904 22 3904 30 10 3904 40 10 3904 50 10 3904 61 10 3904 69 10 3904 90 11 3904 90 91 3905 11 3905 19 11 3905 19 91 3905 20 11 3905 90 11 3905 90 91 3906 10 10 3906 90 11 3907 50 3907 60 20 3907 91 3907 99 10 3908 10 10 3908 90 10 3909 10 19 3909 20 10 3909 30 10 3909 40 10 3909 50 10 3911 10 17 3911 10 97 3911 90 10 3912 12 3912 20 90 3912 31 90 3912 39 90 3912 90 10 3913 90 3915 3916 3917 3918 3919 3920 tranne 3920 41 10 3921 tranne 3921 90 10 3922 3923 3924 3925 3926 4004 00 23 4005 10 20 4005 91 10 4006 tranne 4006 90 11 4008 a 4010 4011 tranne 4011 30 4012 10 4012 90 10 4012 90 29 00 4012 90 31 4012 90 39 00 4012 90 40 10 4012 90 90 11 4013 4015 tranne 4015 11 4016 tranne 4016 99 92 4017 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4111 CAP. 42 4302 4303 4304 4404 a 4421 4501 a 4504 CAP. 46 4701 00 90 4702 00 39 4703 19 90 4704 19 20 4705 00 90 4707 20 4801 00 90 4802 10 4803 4804 tranne 4804 31 21 4805 4806 4807 4809 4810 4811 4812 4814 4815 4816 10 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4901 91 10 4901 99 10 4902 10 10 4902 90 10 4903 4904 00 10 4907 00 30 4908 10 10 4908 90 10 4909 4911 10 99 4911 91 4911 99 20 5106 5107 5108 5109 5110 5111 11 99 5111 19 99 5111 20 99 5111 30 99 5111 90 99 5112 11 99 5112 19 99 5112 20 99 5112 30 99 5112 90 99 5113 5204 5205 5206 5207 5208 5209 5210 5211 5212 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5401 5402 5403 5404 5405 5406 5407 5408 5508 a 16 5601 10 10 5601 10 90 5601 21 a 29 5602 5603 tranne 5603 00 10 5604 tranne 5604 90 30 5605 5606 5607 5608 11 90 5608 19 5608 90 19 5608 90 29 5608 90 30 5608 90 90 5609 CAP. 57 CAP. 58 tranne 5811 00 5901 5902 10 20 5902 10 90 5902 20 20 5902 20 90 5902 90 20 5902 90 90 5903 10 90 5903 20 90 5903 90 90 5904 5905 5906 10 00 5906 99 90 5906 91 00 5907 00 20 5907 00 90 CAP. 60 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 11 6115 12 6115 19 6115 20 6115 91 10 6115 91 99 6115 92 10 6115 92 99 6115 93 10 6115 93 99 6115 99 10 6115 99 99 6116 6117 CAP. 62 tranne 6214 10 CAP. 63 tranne 6310 10 10 CAP. 64 CAP. 65 6601 10 CAP. 68 6901 6902 20 6903 20 6904 6905 6906 6907 6908 6910 6911 6912 6913 7007 7009 7010 tranne 7010 90 21 7013 7020 7210 tranne 7210 50 7210 tranne 7210 11 99 7212 21 7212 29 7212 30 7212 40 tranne 7212 40 31 7212 50 40 7212 50 51 7212 50 52 7212 50 59 7212 50 63 7212 50 90 7212 60 30 7212 60 99 7213 10 92 7213 10 93 7213 31 10 7213 39 20 7213 39 30 7213 41 10 7213 49 20 7213 50 92 7213 50 93 7214 20 91 7214 40 10 7214 50 10 7214 60 91 7215 20 10 7215 20 91 7215 30 10 7215 30 91 7215 40 20 7215 40 91 7215 90 20 7215 90 31 7215 90 32 7217 11 00 7217 12 90 7217 13 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 90 7217 23 10 7217 29 90 7217 31 90 7217 32 99 7217 33 91 7217 39 90 7301 20 7305 11 10 7305 11 91 7305 12 10 7305 19 10 7305 19 91 7305 20 10 7305 31 10 7305 31 20 7305 31 91 7305 39 10 7305 39 20 7305 39 91 7305 90 10 7305 90 20 7305 90 91 7306 10 10 7306 10 91 7306 20 10 7306 20 91 7306 30 10 7306 30 91 7306 40 10 7306 40 91 7306 50 10 7306 50 91 7306 60 10 7306 60 91 7306 90 10 7306 90 91 7307 7308 7309 7310 7311 00 90 7312 10 90 7312 90 7313 7314 7316 7317 7318 11 00 7318 12 90 7318 13 90 7318 14 90 7318 15 90 7318 16 90 7318 19 90 7318 21 90 7318 22 90 7318 23 21 7318 23 29 7318 23 91 7318 23 99 7318 24 90 7318 29 90 7320 7321 tranne 7321 90 10 7322 7323 7324 7325 7326 7408 19 10 7408 21 21 7408 21 49 7408 21 99 7408 22 21 7408 22 49 7408 22 99 7408 29 21 7408 29 49 7408 29 99 7411 7412 7413 7414 7415 10 00 7515 21 21 7415 21 29 7415 21 91 7415 21 99 7415 29 21 7415 29 29 7415 29 91 7415 29 99 7415 31 90 7415 32 90 7415 39 90 7416 7417 7418 7419 10 00 7419 91 10 7419 91 20 7419 91 40 7419 91 90 7419 99 10 7419 99 20 7419 99 40 7419 99 90 7508 00 tranne 7508 00 10 7604 10 10 7604 10 20 7604 10 39 7604 10 59 7604 10 99 7604 21 00 7604 29 10 7604 29 29 7604 29 49 7604 29 99 7605 19 10 7605 19 29 7605 29 10 7605 29 29 7607 19 90 7607 20 00 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616 10 20 7616 10 90 7616 90 20 7616 90 30 7616 90 40 7616 90 50 7616 90 70 7616 90 90 7906 7907 8003 8004 8005 8006 8007 8201 10 8201 30 8201 40 8201 90 8202 20 00 8202 31 00 8202 32 00 8202 40 00 8202 91 00 8202 99 00 8205 20 8207 80 11 8207 80 20 8209 00 00 8211 10 00 8211 91 00 8211 92 00 8211 93 00 8211 94 00 8214 8215 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8309 8310 8311 8402 11 00 8402 12 91 8402 12 99 8402 19 91 8402 19 99 8402 20 00 8402 90 91 8402 90 99 8403 10 00 8403 90 00 8407 31 8407 32 8408 20 8408 90 8409 91 21 8409 91 30 8409 91 41 8409 91 50 8409 99 21 8409 99 29 8409 99 30 8409 99 50 8413 91 00 8413 92 00 8414 59 90 8414 60 10 8414 90 60 8414 90 70 8414 90 90 8417 20 00 8418 10 00 8418 21 00 8418 22 00 8418 29 00 8418 30 00 8418 40 00 8418 50 00 8418 91 00 8418 99 00 8419 11 8419 19 8419 20 00 8419 81 20 8419 89 00 8419 90 8421 23 00 8421 29 10 8421 31 00 8421 39 10 8421 99 21 8421 99 91 8424 10 00 8426 11 10 8426 11 90 8426 12 10 8426 20 10 8426 30 10 8431 39 8431 41 8431 42 00 8431 49 21 8431 49 23 8431 49 24 8431 49 90 8432 10 8432 90 8436 29 00 8436 91 00 8436 99 00 8450 11 8450 12 8450 19 8464 90 10 8474 31 11 8474 90 10 8474 90 91 8474 90 99 8481 8483 10 11 8483 10 21 8483 50 00 8483 60 10 8483 90 00 8484 8485 8502 11 00 8504 10 8504 21 90 8504 22 90 8504 23 90 8504 31 10 8504 31 99 8504 32 10 8504 32 99 8504 33 90 8504 34 90 8504 40 8504 50 00 8506 11 00 8506 12 00 8506 13 00 8506 19 8506 20 10 8506 20 90 8506 90 90 8507 10 00 8507 20 00 8507 30 8507 40 8507 80 8516 10 00 8516 21 00 8516 29 00 8516 60 00 8516 80 00 8516 90 10 8516 90 90 8529 10 23 8535 tranne 8535 40 8536 8537 8538 8544 tranne 8544 19 8601 8602 8603 8605 8606 8609 8701 20 19 8701 90 42 8701 90 99 8702 10 91 8702 10 92 tranne 8702 92 90 8702 10 99 tranne 8702 10 99 19 8702 90 21 8702 90 22 tranne 8702 90 22 90 8702 90 29 tranne 8702 90 29 19 8702 90 90 8703 10 8703 21 10 8703 21 20 8703 21 81 8703 22 10 8703 22 20 8703 22 81 8703 23 10 8703 23 20/31/39/51/59/81/89 8703 24 10 8703 31 10 8703 31 20 8703 31 41 8703 32 10 8703 32 20 8703 32 41 8703 33 10 8703 90 00 8704 10 90 8704 21 90 tranne 8704 21 90 39 8704 21 90 tranne 8704 21 90 79 8704 22 90 tranne 8704 22 90 29 8704 22 90 tranne 8704 22 90 59 8704 23 90 8704 31 90 tranne 8704 31 90 39 8704 31 90 tranne 8704 31 90 79 8704 32 90 tranne 8704 32 90 29 8704 32 90 tranne 8704 32 90 59 8704 90 90 8705 tranne 8705 10 00 90 8705 tranne 8705 90 90 99 8706 8707 8708 10 8708 21 8708 29 8708 31 8708 39 8708 80 10 8708 80 20 8708 80 91 8708 91 8708 92 8708 99 8711 8712 8713 8714 8715 8716 tranne 8716 31 90 99 8716 tranne 8716 39 90 90 9003 9004 9018 31 00 9018 39 19 9018 39 20 9021 21 9021 30 10 9028 10 9028 20 9028 30 9028 90 19 9028 90 90 9401 9403 9404 9405 9406 9504 40 9603 9604 9607 9608 9609 9610 9611 9615 9616 NB: Per le voci della nomenclatura contraddistinte da un asterisco, lo smantellamento tariffario avverrà secondo il calendario e con le modalità seguenti: 3 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 97 % del dazio di base, 4 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 94 % del dazio di base, 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 91 % del dazio di base, 6 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 88 % del dazio di base, 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 73 % del dazio di base, 8 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 58 % del dazio di base, 9 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 43 % del dazio di base, 10 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base, 11 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 13 % del dazio di base, 12 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono eliminati. ALLEGATO 5 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1 >SPAZIO PER TABELLA> Per gli autoveicoli nuovi: 69500 DH per autoveicolo. Per gli autoveicoli usati: 65000 DH per autoveicolo. ALLEGATO 6 PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2 Elenco n. 1((La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo. La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.)) >SPAZIO PER TABELLA> Elenco n. 2((La nozione di prodotti usati s'intende in riferimento a un criterio di vetustà dei prodotti sulla base di un periodo di utilizzo dei prodotti stessi da determinarsi tra le parti 6 mesi prima dell'entrata in vigore dell'accordo. La nozione di prodotti usati non riguarda i prodotti rimessi a nuovo riconosciuti conformi alla regolamentazione tecnica in vigore in Marocco.)) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO 7 RELATIVO ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 1. Entro il termine del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il Marocco aderirà alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale: - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (atto di Ginevra, 1991). 2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 1 del presente allegato si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. 3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967 - Unione di Parigi); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1969 - Unione di Madrid); - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971); - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977). ELENCO DEI PROTOCOLLI >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari del Marocco Articolo 1 1. I prodotti figuranti nell'allegato, originari del Marocco, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, secondo i prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascun prodotto nella colonna a). Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) e nella colonna c) di cui al paragrafo 3 si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti di contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna b). Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, i dazi della tariffa doganale comune sono ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna c). 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna d). Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunità può, tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), agli importi dei contingenti o dei quantitativi di riferimento sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3 % di detti importi, ogni anno, dal 1o gennaio 1997 al 1o gennaio 2000. 6. Per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 e indicati alla colonna e), la Comunità può fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati rischiano di creare difficoltà sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto è assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune è, secondo i prodotti, applicato nella sua totalità o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna c) per i quantitativi importati eccedenti il contingente. Articolo 2 1. Per i prodotti originari del Marocco di cui agli articoli 3 e 4, i prezzi d'entrata a partire dai quali i dazi specifici sono ridotti a zero sono pari ai prezzi (in appresso denominati "prezzi d'entrata convenzionali") previsti nel quadro dei quantitativi massimi, dei periodi e alle condizioni specificati nei suddetti articoli. 2. Tali prezzi d'entrata convenzionali sono ridotti nella stessa misura e allo stesso ritmo dei prezzi d'entrata consolidati previsti nell'ambito dell'OMC. 3. a) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore del 2 %, del 4 %, del 6 % o dell'8 % al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari, rispettivamente, al 2 %, al 4 %, al 6 % o all'8 % di tale prezzo d'entrata convenzionale. b) Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato nell'ambito dell'OMC. 4. Il Marocco si impegna a fare in modo che le esportazioni complessive verso la Comunità nel corso dei periodi in questione e alle condizioni previste nel presente protocollo non superino i quantitativi convenuti agli articoli 3 e 4. 5. Scopo del regime specifico convenuto nel presente articolo è mantenere il livello delle tradizionali esportazioni marocchine verso la Comunità ed evitare perturbazioni dei mercati comunitari. 6. Le due parti si consultano ogni anno, nel corso del secondo trimestre, per esaminare gli scambi della campagna precedente, nonché in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, entro un termine non superiore ai tre giorni lavorativi, e adottano, se necessario, le opportune misure per garantire la piena realizzazione dell'obiettivo di cui al paragrafo 5 e agli articoli 3 e 4 del presente protocollo. Articolo 3 1. Per quanto riguarda i pomodori freschi di cui alla voce NC 070200: a) >SPAZIO PER TABELLA> b) Nel corso del periodo dal 1o novembre al 31 marzo: i) se, nel corso di un mese qualsiasi, non sono stati raggiunti i quantitativi di cui alla lettera a), il quantitativo mancante può essere riportato al mese successivo entro il limite del 20 %; ii) nel corso di un mese, i quantitativi previsti possono essere superati del 20 % a condizione che non si superi il quantitativo globale di 145676 t. c) Il Marocco notifica ai servizi della Commissione le esportazioni effettuate settimanalmente verso la Comunità entro un termine che consenta una notifica precisa e attendibile. Tale termine non può superare in nessun caso i 15 giorni. 2. Per quanto riguarda le zucchine fresche di cui alla voce NC 070990: a) per ciascuna campagna, dal 1o ottobre al 20 aprile e per un quantitativo massimo di 5000 t, il prezzo d'entrata a partire dal quale i dazi specifici sono ridotti a zero è pari a 451 ECU/t; b) il Marocco notifica ogni mese ai servizi della Commissione i quantitativi esportati nel mese precedente. Articolo 4 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari del Marocco Articolo 1 I prodotti elencati qui di seguito originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Le importazioni nella Comunità di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 16041311, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate: Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1996: - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19500 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6 %. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1997: - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21000 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 5 %. Per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1998: - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22500 t; - per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4 %. PROTOCOLLO N. 3 relativo al regime applicabile all'importazione in Marocco di prodotti agricoli originari della Comunità Articolo unico Per i prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato, i dazi doganali all'importazione in Marocco non sono superiori a quelli indicati alla colonna a) nei limiti dei contingenti tariffari indicati alla colonna b). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); j) con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano: 1) prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo; 2) prodotti originari del Marocco: a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo. Articolo 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunità e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. Articolo 4 Cumulo con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunità e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non è necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunità e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche. Articolo 5 Cumulo della lavorazione o delle trasformazioni 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità oppure, qualora ricorrano le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Algeria o in Tunisia, si considerano effettuate in Marocco se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco. 3. Qualora, in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i prodotti originari siano ottenuti in due o più degli Stati di cui alle presenti disposizioni o nella Comunità, tali prodotti si considerano originari dello Stato o della Comunità dove è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle di cui all'articolo 8. Articolo 6 Prodotti totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano "totalmente ottenuti" nella Comunità o in Marocco: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manufatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Marocco, - che battono bandiera di uno Stato membro o del Marocco, - che appartengono almeno per metà a cittadini degli Stati membri o del Marocco o ad una società la cui sede principale è situata in uno Stato membro o in Marocco, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini degli Stati membri o del Marocco e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a Stati membri, al Marocco, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini degli Stati membri o del Marocco, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini degli Stati membri o del Marocco. 3. Nella misura in cui gli scambi tra il Marocco o la Comunità e l'Algeria o la Tunisia sono retti da norme d'origine identiche, le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano anche alle navi e alle navi officina algerine e tunisine ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2. 4. Le espressioni "il Marocco" e "la Comunità" comprendono anche le acque territoriali del Marocco e degli Stati membri della Comunità. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o del Marocco, purché ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2. Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 e all'articolo 8. 2. Per i prodotti che figurano nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. Per i prodotti di cui ai capitolo 84-91, l'esportatore può optare, in alternativa alle condizioni stabilite nella colonna 3, per quelle indicate nella colonna 4. Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Marocco, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Marocco. 3. Le suddette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di questi prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si prendono in considerazione i materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o del Marocco; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. Articolo 9 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 11 Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 12 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o del Marocco, non è necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, né delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 13 Principio della territorialità Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunità o in Marocco, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5. Articolo 14 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunità o dal Marocco verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati, salvo il disposto degli articoli 4 e 5, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. Articolo 15 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunità e del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o della Tunisia, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Marocco o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o della Tunisia, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari del Marocco o della Comunità possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Marocco. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale è effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 16 Esposizioni 1. I prodotti spediti da una delle parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro l'origine comunitaria o marocchina e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente; c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo IV, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV PROVA DELL'ORIGINE Articolo 17 Certificato di circolazione EUR.1 Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo. Articolo 18 Normale procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata senza spaziature. Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del Marocco se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari del Marocco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli da 2 a 5 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o del Marocco sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o del Marocco ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Marocco. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. 6. Le autorità doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorità doganali. 8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND", ">PIC FILE= "L_2000070IT.008801.TIF">". 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1. Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere, alle autorità doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE", ">PIC FILE= "L_2000070IT.008802.TIF">". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da questa data. Articolo 21 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilità del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7. Articolo 22 Procedura semplificata per il rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 18, 19 e 20 del presente protocollo, si può applicare, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1. 2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali tutte le garanzie in merito al controllo del carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 18 del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità competenti, che la casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o meno, di un funzionario del predetto ufficio; b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 "Osservazioni" del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture: "PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCÉDURE SIMPLIFIÉE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR", ">PIC FILE= "L_2000070IT.008901.TIF">". 5. La casella n. 11 "Visto della dogana" del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 "Richiesta di controllo" del certificato EUR.1 il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare: a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1; b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno tre anni; c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 33 del presente protocollo. 9. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 agli esportatori che non offrono tutte le garanzie da esse ritenute utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse devono farlo se non ricorrono più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette. 11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto a informare le autorità competenti, secondo modalità da esse determinate, delle merci che intende spedire, per consentire all'ufficio doganale competente di procedere a un eventuale controllo prima della partenza delle merci. 12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli che ritengono utili presso gli esportatori autorizzati; gli esportatori devono sottostarvi. 13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle norme della Comunità, degli Stati membri e del Marocco relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali. Articolo 23 Scheda informativa e dichiarazione 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applicano gli articoli 3, 4 e 5, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dall'Algeria, dalla Tunisia o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione il cui modello figura nell'allegato VI, che dev'essere fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti, o su un allegato della medesima. 2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui al paragrafo 3, il cui modello figura all'allegato VII, per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, o per ottenere informazioni complementari. 3. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, nei casi di cui al paragrafo 2 o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni dall'ufficio che l'ha rilasciato. Articolo 24 Validità della prova d'origine 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. A parte tali casi, le autorità doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine. Articolo 25 Presentazione della prova d'origine I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sono presentati alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui ai capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Dichiarazione su fattura 1. Fatto salvo l'articolo 17, il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, nel caso di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5110 ECU può essere dimostrato mediante una dichiarazione, il cui testo figura nell'allegato IV, riportata dall'esportatore su una fattura, un certificato di consegna o qualsiasi altro documento commerciale in cui si descrivano i prodotti in questione in modo abbastanza particolareggiato da poterli identificare (in appresso denominato "dichiarazione su fattura"). 2. La dichiarazione su fattura è compilata e firmata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 3. Viene compilata una dichiarazione su fattura per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha redatto una dichiarazione su fattura fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso di tale dichiarazione. 5. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano mutatis mutandis alla dichiarazione su fattura. Articolo 28 Esonero dalla prova formale dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonché i documenti di cui all'articolo 27, paragrafo 1. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 che sono stati loro presentati. Articolo 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute. Articolo 31 Importi espressi in ECU 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre parti contraenti. Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione o di un altro paese citato all'articolo 4 del presente protocollo. Quando la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1o ottobre 1994. Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ECU. TITOLO V MODALITÀ DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorità doganali degli Stati membri e del Marocco si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. Articolo 33 Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, delle dichiarazioni su fattura e delle schede informative 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali del paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengono utili. 4. Qualora le autorità doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto, e comunque entro dieci mesi, alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 7. Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 23 è effettuato nei casi previsti al paragrafo 1 e con modalità analoghe a quelle stabilite ai paragrafi da 2 a 6. Articolo 34 Soluzione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33, che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo, sono sottoposte al comitato di cooperazione doganale. Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato. Articolo 35 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti. Articolo 36 Zone franche 1. Gli Stati membri e il Marocco adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Marocco importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VI CEUTA E MELILLA Articolo 37 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione "Comunità" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione "prodotti originari della Comunità" non rientrano i prodotti originari di queste zone. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38. Articolo 38 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, del Marocco o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8; 2) prodotti originari del Marocco: a) i prodotti totalmente ottenuti in Marocco; b) i prodotti ottenuti in Marocco nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunità oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o della Tunisia, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture "Marocco" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di "prodotti originari di Ceuta e Melilla", il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1. 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione può decidere di modificare, a richiesta di una delle due parti o del comitato di cooperazione doganale, l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo. Articolo 40 Comitato di cooperazione doganale 1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato è composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti in materia doganale del Marocco. Articolo 41 Allegati Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante. Articolo 42 Esecuzione del protocollo La Comunità e il Marocco prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo. Articolo 43 Intese con l'Algeria e la Tunisia Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie per la conclusione di intese con l'Algeria e la Tunisia ai fini dell'applicazione del presente protocollo. Esse si notificano reciprocamente le misure prese a tal fine. Articolo 44 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito, nel territorio della Comunità o del Marocco oppure, laddove si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca in Algeria o in Tunisia, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto. ALLEGATO I NOTE PREMESSA Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola delle colonne 3 o 4 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne 3 o 4 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. Nota 2 2.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3. 2.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 2.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", è ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 2.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 2.5. Anche se la regola del cambiamento di voce o le altre regole che figurano nell'elenco sono state osservate, il prodotto non acquisisce il carattere originario se la trasformazione eseguita, considerata globalmente, è insufficiente ai sensi dell'articolo 6. Nota 3 3.1. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse è anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale è autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi. 3.2. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale o l'altro, oppure entrambi. Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali nell'ambito della medesima regola, in tal caso le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati. Ad esempio: Secondo la regola per le macchine da cucire, il meccanismo per la tensione del filo e il meccanismo detto "zigzag" devono essere prodotti originari; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire. 3.3. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. Ad esempio: La regola per la voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Ad esempio: Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. Cfr. anche la nota 6.3 per quanto riguarda i tessili. 3.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati. 4.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5 5.1. Nel caso dei prodotti classificati nelle voci che figurano nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione che rappresentano globalmente il 10 % o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali, - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del peso del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fossa stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due diversi materiali tessili di base. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. È quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10 % del peso del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso. 5.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza è del 30 % per tale nastro. Nota 6 6.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 e 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. Nota 7 7.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex3403 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto(1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) (solo per gli combustibili della voce ex 2710) distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex2710) voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2901 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRAFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL PRODOTTO FINITO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere iscritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e del Marocco possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. >PIC FILE= "L_2000070IT.017501.EPS"> >PIC FILE= "L_2000070IT.017601.EPS"> >PIC FILE= "L_2000070IT.017701.EPS"> >PIC FILE= "L_2000070IT.017801.EPS"> ALLEGATO IV >PIC FILE= "L_2000070IT.017902.EPS"> ALLEGATO V MODELLO DELL'IMPRONTA DEL TIMBRO DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 3, LETTERA b) >PIC FILE= "L_2000070IT.018002.EPS"> ALLEGATO VI >PIC FILE= "L_2000070IT.018102.EPS"> ALLEGATO VII >PIC FILE= "L_2000070IT.018302.EPS"> >PIC FILE= "L_2000070IT.018401.EPS"> ALLEGATO VIII DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO Le parti convengono che le disposizioni dell'articolo 1, lettera e) del protocollo lasciano impregiudicato il diritto de Marocco a beneficiare del trattamento speciale e differenziato e di tutte le altre deroghe accordate ai paesi in via di sviluppo dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI ARTICOLI 19 E 33 DEL PROTOCOLLO Le parti convengono della necessità di elaborare delle note esplicative per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2 del protocollo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 DEL PROTOCOLLO Per l'applicazione dell'articolo 39 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande de Marocco intese alla previsione di deroghe alle norme di origine fin dalla firma dell'accordo. PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale; d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo ai fini della prevenzione, dell'individuazione e della constatazione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita, nel quadro della propria legislazione, una sorveglianza particolare su: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione delle altre parti contraenti; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformità delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre parti contraenti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale; Articolo 5 Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne può richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche al servizio amministrativo cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa procedere direttamente. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò: a) possa pregiudicare la sovranità del Marocco o di uno Stato membro della Comunità richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o c) faccia intervenire una normativa diversa dalla legislazione doganale; ovvero d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. La comunicazione di dati a carattere personale può avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle parti contraenti è equivalente. Le parti contraenti devono quantomeno garantire un livello di tutela che si ispiri ai principi delle disposizioni riportate in allegato al presente protocollo. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute, ivi comprese quelle a carattere personale, possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano quando le informazioni raccolte ai fini del presente protocollo possono essere usate anche per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito tali informazioni è informata senza indugio di detto uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni 1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. 2. Il funzionario autorizzato beneficia, sul territorio dell'autorità richiedente, della tutela accordata ai suoi funzionari dalla legislazione in vigore. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali nazionali del Marocco, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono, attraverso il comitato di cooperazione doganale istituito dall'articolo 40 del protocollo n. 4, proporre al Consiglio di associazione le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e il Marocco e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca più vasta ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunità. ALLEGATO PRINCIPI FONDAMENTALI APPLICABILI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 1. I dati a carattere personale oggetto di trattamento informatico devono: a) essere ottenuti e trattati in maniera corretta e conforme alla legge; b) essere conservati a fini precisi e legittimi e non essere utilizzati in modi incompatibili con tali fini; c) essere adeguati, pertinenti e ragionevoli alla luce dei fini per i quali sono stati conservati; d) essere precisi e, se del caso, aggiornati; e) essere conservati in una forma che consenta di individuare la persona incriminata entro un arco di tempo non superiore a quello necessario per la procedura ai fini della quale i dati sono conservati. 2. I dati a carattere personale che forniscono indicazioni sull'origine razziale, le opinioni politiche o religiose o altre convinzioni, nonché quelli relativi alla salute o alla vita sessuale di chiunque non possono essere assoggettati a trattamento informatico, a meno che la legislazione nazionale non conceda garanzie sufficienti. Le presenti disposizioni si applicano anche ai dati a carattere personale relativi alle condanne inflitte in campo penale. 3. Si devono adottare adeguate misure di sicurezza affinché i dati a carattere personale registrati in schedari informatici siano protetti da ogni forma di distruzione non autorizzata e di accesso, modifica o divulgazione non autorizzata. 4. Ogni persona deve essere abilitata: a) a sapere se i dati a carattere personale che la riguardano sono contenuti in uno schedario informatico, i fini per i quali essi sono principalmente utilizzati e l'identità, nonché il luogo di residenza abituale o il luogo di lavoro della persona responsabile di tale schedario; b) a ricevere a scadenze regolari e senza spese o ritardi eccessivi la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatico contenente i dati a carattere personale che la riguardano, nonché la comunicazione di tali dati in forma comprensibile; c) a ottenere, a seconda dei casi, la rettifica o la soppressione di tali dati se essi sono stati sottoposti a trattamenti che violano le disposizioni previste dalla legislazione nazionale che consentono l'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato; d) a disporre di mezzi di ricorso qualora non si dia seguito a una domanda di comunicazione o, se del caso, alla comunicazione, alla rettifica o alla soppressione di cui alle lettere b) e c). 5.1. Alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato si può derogare unicamente nei casi seguenti. 5.2. Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato quando ciò è previsto dalla legislazione della parte contraente e quando tale deroga costituisce una misura indispensabile in una società democratica e mira a: a) proteggere la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, nonché gli interessi monetari dello Stato, o a combattere illeciti penali; b) proteggere le persone cui i dati in questione si riferiscono o i diritti e le libertà di altre persone. 5.3. La legge può prevedere limitazioni dei diritti di cui al paragrafo 4, lettere b), c) e d) del presente allegato per quanto riguarda gli schedari informatici contenenti dati a carattere personale utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora sia chiaro che tale utilizzo non rischia di pregiudicare la vita privata delle persone cui si riferiscono i dati in questione. 6. Nessuna disposizione del presente allegato dev'essere interpretata come una limitazione o un ostacolo alla possibilità, per una parte contraente, di accordare alle persone cui si riferiscono i dati in questione una tutela superiore a quella prevista dal presente allegato. ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITÀ EUROPEA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunità", da una parte, e i plenipotenziari del Regno del Marocco, qui di seguito denominato "Marocco", dall'altra, riuniti a Bruxelles, il ventisei febbraio millenovecentonovantasei, per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco dall'altra, qui di seguito denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati nonché i seguenti protocolli: >SPAZIO PER TABELLA> I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari del Marocco, hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili Dichiarazione comune relativa alla riammissione I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Marocco hanno altresì preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere allegati al presente atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 060310 della tariffa doganale comune I plenipotenziari del Marocco hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità europea, allegata al presente atto finale: Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni del Marocco, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare 2. Dichiarazione in materia di investimenti 3. Dichiarazione relativa alla salvaguardia degli interessi del Marocco Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems. Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα. Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex. >PIC FILE= "L_2000070IT.019301.TIF"> Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien >PIC FILE= "L_2000070IT.019302.TIF"> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne >PIC FILE= "L_2000070IT.019303.TIF"> Für die Bundesrepublik Deutschland >PIC FILE= "L_2000070IT.019401.TIF"> Για την Ελληνική Δημοκρατία >PIC FILE= "L_2000070IT.019402.TIF"> Por el Reino de España >PIC FILE= "L_2000070IT.019403.TIF"> Pour la République française >PIC FILE= "L_2000070IT.019404.TIF"> Thar cheann Na hÉireann/For Ireland >PIC FILE= "L_2000070IT.019405.TIF"> Per la Repubblica italiana >PIC FILE= "L_2000070IT.019406.TIF"> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >PIC FILE= "L_2000070IT.019501.TIF"> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >PIC FILE= "L_2000070IT.019502.TIF"> Für die Republik Österreich >PIC FILE= "L_2000070IT.019503.TIF"> Suomen tasavallan puolesta >PIC FILE= "L_2000070IT.019504.TIF"> För Konungariket Sverige >PIC FILE= "L_2000070IT.019505.TIF"> Pela República Portuguesa >PIC FILE= "L_2000070IT.019506.TIF"> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >PIC FILE= "L_2000070IT.019601.TIF"> Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar >PIC FILE= "L_2000070IT.019602.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.019603.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.019604.TIF"> >PIC FILE= "L_2000070IT.019605.TIF"> DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo 1. Le parti convengono che il dialogo politico a livello ministeriale dovrebbe avere una cadenza perlomeno annuale. 2. Le parti ritengono che dovrebbe instaurarsi un dialogo politico tra il Parlamento europeo e le istituzioni parlamentari marocchine. Dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo Le parti convengono di stabilire di comune accordo la separazione, da parte del Marocco, di un elemento agricolo nei dazi in vigore applicabili all'importazione di merci originarie della Comunità prima dell'entrata in vigore dell'accordo per i prodotti figuranti nell'elenco 2 dell'allegato 2 dell'accordo. Tale principio si applicherà anche ai prodotti di cui all'elenco 3 dell'allegato 2 dell'accordo fino a quando sarà avviato lo smantellamento dell'elemento industriale. Qualora il Marocco dovesse aumentare i dazi in vigore al 1o gennaio 1995 a causa dell'elemento agricolo, per i prodotti sopra indicati esso accorderà alla Comunità una riduzione del 25 % sull'aumento dei dazi. Dichiarazione comune relativa all'articolo 12 dell'accordo 1. Le parti convengono che, per quanto riguarda i prodotti tessili e i capi d'abbigliamento, il calendario per l'eliminazione dei prezzi di riferimento e la riduzione tariffaria di cui all'articolo 12, paragrafo 1 saranno concordati attraverso uno scambio di lettere prima della firma dell'accordo. 2. Resta inteso che, per quanto riguarda i prodotti oggetto dello smantellamento tariffario di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si instaureranno in Marocco, con l'assistenza tecnica della Comunità, dei controlli tecnici. Il Marocco si impegna a istituire detti controlli tecnici entro il 31 dicembre 1999. Dichiarazione comune relativa all'articolo 33 dell'accordo Resta inteso che la convertibilità dei pagamenti correnti è interpretata conformemente all'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo Nel quadro dell'accordo, le parti convengono che la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i marchi di fabbrica e i marchi commerciali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni riservate nonché la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale - Atto di Stoccolma del 1967 (Unione di Parigi). Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo Le parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento complementare per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenze specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunità europea e i suoi partner. Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Le parti convengono che, nel quadro della cooperazione economica, sarà prevista un'assistenza tecnica nel quadro delle clausole di salvaguardia e del controllo antidumping. Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo Le parti riconoscono la necessità di ammodernare il settore produttivo marocchino per meglio adeguarlo alla realtà dell'economia internazionale ed europea. La Comunità si adopererà per sostenere il Marocco nell'attuazione di un programma a favore dei settori industriali che potranno beneficiare della loro ristrutturazione e del loro adeguamento per affrontare le difficoltà che potranno insorgere a seguito della liberalizzazione degli scambi e in particolare dello smantellamento delle tariffe. Dichiarazione comune relativa all'articolo 50 dell'accordo Le parti contraenti ritengono importante l'espansione dei flussi di investimenti diretti in Marocco. Esse concordano di sviluppare l'accesso del Marocco agli strumenti comunitari di promozione degli investimenti, in conformità delle relative disposizioni comunitarie. Dichiarazione comune relativa all'articolo 51 dell'accordo Le parti convengono di intraprendere al più presto le azioni di cooperazione di cui all'articolo 51 dell'accordo, attribuendo a tali azioni carattere prioritario. Dichiarazioni comuni relative all'articolo 64 dell'accordo 1. Fatte salve le condizioni e le modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le parti esaminano la questione dell'accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro del coniuge e dei figli legalmente residenti in virtù della riunificazione familiare di un lavoratore marocchino legalmente occupato sul territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali, distaccati o apprendisti, per la durata del soggiorno lavorativo autorizzato del lavoratore. 2. Non si potrà invocare l'articolo 64, paragrafo 1 dell'accordo, per quanto riguarda l'assenza di discriminazioni in materia di licenziamenti, per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rilascio, il rinnovo o il rifiuto del permesso di soggiorno è disciplinato unicamente dalla legislazione di ciascuno Stato membro, nonché dagli accordi e dalle convenzioni bilaterali in vigore tra il Marocco e detto Stato membro Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'accordo Resta inteso che l'espressione "loro familiari" è definita in base alla legislazione nazionale del paese ospite in questione. Dichiarazione comune relativa agli articoli 34, 35, 76 e 77 dell'accordo Qualora nel corso della progressiva attuazione delle disposizioni dell'accordo il Marocco dovesse incontrare gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, si potranno tenere consultazioni tra il Marocco e la Comunità per definire gli strumenti e le modalità più adeguate per aiutare il Marocco e far fronte a tali difficoltà. Dette consultazioni si svolgeranno in collaborazione con il Fondo monetario internazionale. Dichiarazione comune relativa all'articolo 90 dell'accordo 1. Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che, per casi particolarmente urgenti di cui all'articolo 90 dell'accordo, devono intendersi i casi di violazione sostanziale dell'accordo ad opera di una delle due parti. Una violazione sostanziale dell'accordo consiste: - nel rigetto dell'accordo non autorizzato dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione degli elementi essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. 2. Le parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 90 consistono in misure adottate conformemente al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 90, l'altra parte può invocare la procedura relativa alla composizione delle controversie. Dichiarazione comune relativa all'articolo 96 dell'accordo Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi derivanti per il Marocco dai regimi concessi dalla Francia ai sensi del protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Detto regime speciale deve pertanto considerarsi abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Dichiarazione comune relativa ai prodotti tessili Resta inteso che il regime da definirsi per i prodotti tessili sarà oggetto di un protocollo specifico, da concludersi entro il 31 dicembre 1995, che riprenderà le disposizioni dell'intesa in vigore nel 1995. Dichiarazione comune relativa alla riammissione Le parti convengono di adottare bilateralmente le disposizioni e le misure opportune per la riammissione dei rispettivi cittadini che hanno lasciato il loro paese. A tal fine, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea si considerano cittadini le persone aventi la cittadinanza degli Stati membri quali definite ai fini comunitari. ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 12, paragrafo 1 per quanto riguarda l'eliminazione dei prezzi di riferimento applicati dal Marocco all'importazione di taluni prodotti tessili e capi di abbigliamento A. Lettera della Comunità Signor ..., A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue: 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes. Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %. Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo. 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario: - all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano; - un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano; - due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati. La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera. Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del Regno del Marocco Signor ..., Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione e della dichiarazione comune ad esso relativa, le due parti convengono, fatte salve le altre disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, quanto segue: 1) Il livello dei prezzi di riferimento applicabile ai prodotti tessili e ai capi di abbigliamento originari della Comunità di cui ai capitoli 51-63 e figuranti all'allegato 5 dell'accordo è ridotto, alla data di entrata in vigore dell'accordo, al 75 % del livello dei prezzi di riferimento applicati erga omnes. Il tasso di riduzione da applicarsi all'inizio del secondo e del terzo anno sarà stabilito dal Consiglio di associazione. Tale tasso di riduzione non potrà essere inferiore a quello applicato nel primo anno, vale a dire al 25 %. Per fissare il tasso di riduzione applicabile, il Consiglio di associazione terrà conto in particolare dei progressi compiuti nell'istituzione dei meccanismi di controllo e di verifica che il Marocco svilupperà con l'assistenza tecnica della Comunità nei settori di cui alla dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo. 2) I prezzi di riferimento applicati dal Marocco erga omnes sono eliminati per i prodotti originari della Comunità in base al seguente calendario: - all'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per un quarto dei prodotti cui si applicano; - un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per la metà dei prodotti cui si applicano; - due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tali prezzi di riferimento sono eliminati per tre quarti dei prodotti cui si applicano; - tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i suddetti prezzi di riferimento sono eliminati. La suddetta eliminazione si applica all'elenco dei prodotti per i quali il Marocco applica un prezzo di riferimento erga omnes alla data in cui deve avvenire l'eliminazione stessa. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera." Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione. Per il governo del Regno del Marocco ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità e il Regno del Marocco relativo all'articolo 1 del protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune A. Lettera della Comunità Signor ..., Tra la Comunità e il Regno del Marocco è stato convenuto quanto segue: Il protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3000 t. Per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità; - il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario. Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera. Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera del Regno del Marocco Signor ..., Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: "Tra la Comunità e il Regno del Marocco è stato convenuto quanto segue: Il Protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari del Marocco, entro il limite di un contingente tariffario di 3000 t. Per le importazioni nella Comunità di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tali dazi doganali, il Marocco si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate: - il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunità dev'essere pari almeno all'85 % del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi; - il livello dei prezzi marocchino viene determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunità; - il livello dei prezzi comunitari viene determinato sulla base dei prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi degli Stati membri che figurano tra i principali produttori; - i livelli dei prezzi sono registrati ogni quindici giorni e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica sia ai prezzi comunitari, sia ai prezzi marocchini; - sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti marocchini, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori; - qualora il livello dei prezzi marocchino per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria è sospesa. La Comunità reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi marocchino pari o superiore all'85 % del livello dei prezzi comunitario. Il Marocco si impegna altresì a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunità si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si procede a uno scambio di opinioni al riguardo. La prego di confermarmi se il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera." Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione. Per il governo del Regno del Marocco DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ Dichiarazione relativa all'articolo 29 dell'accordo 1. Qualora il Marocco concluda accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio con altri paesi mediterranei, la Comunità è disposta a considerare l'introduzione del cumulo dell'origine nei suoi scambi con tali paesi. 2. La Comunità ricorda le conclusioni del Consiglio europeo di Cannes, che hanno ribadito il ruolo determinante di un graduale progresso verso il cumulo dell'origine tra tutte le parti, in condizioni analoghe a quelle previste dalla Comunità per i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), per realizzare l'obiettivo dell'istituzione di un'area euromediterranea di libero scambio. In quest'ottica, la Comunità conviene che un'armonizzazione delle disposizioni relative alle regole d'origine con quelle di altri accordi con i paesi mediterranei che hanno ripreso le norme in vigore per i PECO sarà proposta al Marocco non appena tali regole saranno entrate in vigore per un paese mediterraneo. DICHIARAZIONI DEL MAROCCO 1. Dichiarazione sulla cooperazione in materia di energia nucleare Il Marocco, firmatario del trattato di non proliferazione, formula il desiderio di sviluppare, in futuro, una cooperazione con la Comunità in materia di energia nucleare. 2. Dichiarazione in materia di investimenti Il Marocco auspica che, nel quadro della cooperazione in materia di investimenti, si studi la possibilità di creare un fondo di garanzia degli investimenti europei. 3. Dichiarazione in difesa degli interessi del Marocco La parte marocchina chiede che si tenga conto degli interessi del Marocco in relazione alle concessioni e ai vantaggi che dovessero essere accordati ad altri paesi terzi mediterranei nel quadro dei futuri accordi che saranno conclusi tra detti paesi e la Comunità europea.