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Document 21999D0312(01)
Decision No 1/99 of the EC/EFTA Joint Committee on common transit of 12 February 1999 amending Appendices I, II and III to the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure
Decisione n. 1/99 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune» del 12 febbraio 1999 recante modifica delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 1/99 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune» del 12 febbraio 1999 recante modifica delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
GU L 65 del 12.3.1999, p. 50–99
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 1/99 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune» del 12 febbraio 1999 recante modifica delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 12/03/1999 pag. 0050 - 0099
DECISIONE N. 1/99 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA «TRANSITO COMUNE» del 12 febbraio 1999 recante modifica delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1999/182/CE) LA COMMISSIONE MISTA, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando che i problemi verificatisi negli ultimi anni nell'ambito del regime di transito hanno causato e continuano a causare notevoli perdite a carico dei bilanci delle parti contraenti e costituiscono una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei; considerando che l'ammodernamento dei regimi di transito è, di conseguenza, ritenuto necessario e che la loro computerizzazione rappresenta un elemento di modernizzazione significativo; considerando che l'introduzione di nuove procedure computerizzate basate sull'utilizzo della moderna tecnologia dell'informazione e sullo scambio elettronico di dati (EDI) impone l'adattamento delle disposizioni legali per far fronte ai requisiti procedurali, tecnici, di sicurezza informatica e di sicurezza giuridica; considerando che lo scambio di informazioni tra autorità competenti sarà più sicuro e le informazioni saranno più affidabili nella misura in cui tale compito non sarà più affidato agli operatori economici; considerando che gli operatori economici autorizzati potranno avere la possibilità di presentare le dichiarazioni di transito mediante procedimenti informatici; considerando che l'introduzione e la verifica di misure di sicurezza sono di estrema importanza per ottenere e assicurare operazioni di transito affidabili e sicure; considerando che l'introduzione di un nuovo sistema di transito computerizzato suddiviso in più fasi operative richiede un quadro giuridico da stabilirsi conformemente alla fase di sviluppo, DECIDE: Articolo 1 L'appendice I della convenzione è modificata nel modo seguente: 1) I punti k) ed l) seguenti sono inseriti all'articolo 2, primo comma: «k) "svincolo della merce", l'atto mediante il quale le autorità competenti liberano la merce per un'operazione di transito comune; l) "dati personali", qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica o giuridica identificata o identificabile.» 2) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: «4. La dichiarazione T1 è firmata dall'obbligato principale ed è presentata all'ufficio di partenza nel numero di copie richiesto dalle autorità competenti.» 3) È inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis 1. Le autorità competenti possono prevedere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che le formalità siano espletate con procedimenti informatici. A tal fine, s'intende per: - "procedimenti informatici": a) lo scambio con le autorità competenti di messaggi normalizzati EDI; b) l'introduzione dei dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi nei sistemi informatici delle autorità competenti; - "EDI (Electronic Data Interchange)", la trasmissione elettronica tra sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute; - "messaggio normalizzato", una struttura predefinita e riconosciuta per la trasmissione elettronica di dati. 2. Le autorità competenti possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.» 4) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. Il trasporto delle merci è effettuato in base al documento T1 rilasciato dall'ufficio di partenza. Previa autorizzazione, tale documento può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.» 5) Sono inseriti i seguenti articoli da 15 bis a 15 quinquies: «Articolo 15 bis 1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, il documento T1 è sostituito dal documento d'accompagnamento transito quale previsto all'articolo 5 dell'appendice III. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. In tal caso, l'articolo 13, paragrafo 2, non è applicabile. Articolo 15 ter 1. Quando le disposizioni di questa convenzione fanno riferimento a copie, dichiarazioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d'accompagnamento transito. 2. Quando è fatto riferimento a più di una copia del documento, le autorità competenti forniscono, all'occorrenza, le copie supplementari del documento d'accompagnamento transito. Articolo 15 quater Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente convenzione. Articolo 15 quinquies 1. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli di cui all'articolo 6 dell'appendice III o da una distinta di carico. 2. Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d'accompagnamento transito fanno parte integrante di quest'ultimo e non possono esserne separati.» 6) Dopo l'articolo 23 è inserito il testo seguente: «CAPITOLO 1 bis Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche Campo d'applicazione Articolo 23 bis 1. Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni contenute nelle appendici concernenti i regimi T1 e T2, che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità competenti descritto nel presente capitolo ha luogo con l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche. 2. Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili: a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 73 a 100 dell'appendice II; b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 52 dell'appendice II; c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell'articolo 56 dell'appendice II; d) alle merci trasportate mediante condutture. Sicurezza Articolo 23 ter 1. Le condizioni determinate per l'espletamento delle formalità con procedimenti informatici devono comprendere, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l'alterazione o l'accesso non autorizzato. 2. Oltre ai requisiti di sicurezza elencati al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito. 3. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni. 4. Le autorità competenti verificano periodicamente il livello di sicurezza. 5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza. Protezione dei dati personali Articolo 23 quater 1. Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione unicamente ai fini della convenzione stessa e per le altre destinazioni doganali della merce successive al regime T1 o T2. Questa limitazione, tuttavia, non impedisce l'uso di tali dati a fini investigativi e processuali conseguenti ad un'operazione T1 o T2. In questo caso l'autorità competente che ha fornito dette informazioni viene notificata senza indugio di un tale utilizzo. 2. Le parti contraenti si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di garantire, per quanto concerne il trattamento di dati personali scambiati in applicazione della presente convenzione, una protezione dei dati personali almeno equivalente a quanto stabilito nella convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale. 3. Ciascuna parte contraente adotta, mediante controlli efficaci, le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo. Distinte di carico Articolo 23 quinquies Le autorità competenti possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da essi determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici. Messaggio "arrivo previsto" Articolo 23 sexies L'ufficio di partenza notifica il movimento di transito all'ufficio di destinazione dichiarato, al più tardi al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio indicato all'articolo 7 dell'appendice III. Speditore autorizzato Articolo 23 septies 1. In deroga all'articolo 103 dell'appendice II, lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo previsto delle merci. 2. L'autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 104 dell'appendice II, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità competenti utilizzando procedimenti informatici. Autorizzazione Articolo 23 octies In deroga all'articolo 105, lettera b), dell'appendice II, l'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità competenti possano procedere eventualmente ad un controllo prima dello svincolo previsto delle merci. Comunicazione di arrivo e risultati del controllo Articolo 23 nonies 1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 2, dell'appendice I, l'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito, informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'arrivo e comunica senza indugio i risultati del controllo all'ufficio di partenza appena disponibili. I messaggi da utilizzare sono indicati all'articolo 8 dell'appendice III. 2. La comunicazione dell'arrivo all'ufficio di partenza non può essere usata come prova della regolarità dell'operazione di transito. Controlli basati sul messaggio "arrivo previsto" Articolo 23 decies Qualora i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso alle tecnologie dell'informazione e alle reti informatiche tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di destinazione, il controllo delle merci è effettuato prendendo la comunicazione inviata dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.» 7) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso, viene rimborsata quando la procedura T1 è appurata all'ufficio di partenza.» 8) Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 31 1. Il garante è liberato dalle sue obbligazioni quando la procedura T1 è appurata dall'ufficio di partenza. 2. Il garante è liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità competenti del paese di partenza del non appuramento della procedura T1. 3. Quando, entro il termine di cui al paragrafo 2, il garante è stato avvisato dalle autorità competenti del non appuramento dell'operazione T1, occorre inoltre che gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti della pertinente operazione T1. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi impegni.» Articolo 2 Il testo dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'appendice II è sostituito dal testo seguente: «2. La distinta di carico è presentata nel numero di copie richiesto dalle autorità competenti.» Articolo 3 L'appendice III è modificata nel seguente modo: 1) Sono inseriti i seguenti articoli da 4 a 8: «Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici Articolo 4 1. La dichiarazione di transito presentata con procedimenti informatici quali definiti all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo capoverso, primo trattino, lettera a), dell'appendice I, è conforme alla struttura e ai particolari che figurano negli allegati VII bis e VII ter. 2. Quando la dichiarazione di transito è presentata con procedimenti informatici quali definiti all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo capoverso, primo trattino, lettera a), dell'appendice I, le indicazioni contenute nella dichiarazione scritta menzionate nell'allegato VII dell'appendice III sono sostituite dall'invio alle autorità competenti designate a tal fine di dati codificati o presentati in una forma stabilita dalle autorità competenti e che corrisponde alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte, in previsione del loro trattamento computerizzato. Documento d'accompagnamento transito Articolo 5 Il documento d'accompagnamento transito di cui all'articolo 15 bis dell'appendice I è conforme al modello e ai particolari che figurano nell'allegato X. Elenco degli articoli Articolo 6 L'elenco degli articoli è conforme al modello e ai particolari che figurano nell'allegato XI. Messaggio "arrivo previsto" Articolo 7 Il messaggio di cui all'articolo 23 sexies dell'appendice I è conforme alla struttura ed ai particolari che figurano negli allegati VII bis e VII ter. Messaggi "avviso di arrivo" e "risultati del controllo" Articolo 8 I messaggi di cui all'articolo 23 nonies dell'appendice I sono conformi alla struttura e ai particolari che figurano negli allegati VII bis e VII ter.» 2) È inserito l'allegato VII bis che figura nell'allegato A della presente decisione. 3) È inserito l'allegato VII ter che figura nell'allegato B della presente decisione. 4) È inserito l'allegato IX bis che figura nell'allegato C della presente decisione. 5) È inserito l'allegato X che figura nell'allegato D della presente decisione. 6) È inserito l'allegato XI che figura nell'allegato E della presente decisione. Articolo 4 1. La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 1999. Tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, dell'appendice I si applicano all'ufficio di partenza al più tardi quando il sistema di transito informatizzato viene introdotto in detto ufficio. 2. Le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 103 dell'appendice II, valide alla data di entrata in vigore della presente decisione, devono essere rese conformi alle disposizioni degli articoli 23 septies e 23 octies dell'appendice I al più tardi il 31 marzo 2004. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999. Per la Commissione mista Il presidente Michel VANDEN ABEELE (1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. ALLEGATO A «ALLEGATO VII bis NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI I MESSAGGI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO VII ter E NORME E CONDIZIONI APPLICABLI AI DATI TRASMESSI TITOLO I Introduzione Il presente titolo descrive la struttura dell'IE ("Information exchange" - scambio di informazioni) ossia il modello utilizzato per descrivere il contenuto delle informazioni da scambiare tra le autorità competenti e tra gli operatori economici e le autorità competenti mediante la tecnologia dell'informazione e le reti informatiche. Nel presente modello, gli IE sono organizzati in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE. Il modello permette di identificare: - Le caratteristiche dei gruppi di dati appartenenti all'IE: sequenza, numero di ripetizioni, ed un indicatore di status per segnalare se il gruppo di dati è obbligatorio, facoltativo o soggetto a talune condizioni; - Le caratteristiche dei dati appartenenti ad un gruppo di dati: sequenza, numero di ripetizioni, tipo, lunghezza e valore per indicare se il dato è obbligatorio, opzionale o soggetto a talune condizioni; - L'allineamento di un gruppo di dati indica che esso potrebbe contenere non solo dati ma anche altri gruppi di dati; - Le condizioni applicabili a dati o gruppi di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati contenuti nel medesimo IE; - Le norme sulla struttura applicabili a un dato o a gruppi di dati, che spiegano come il dato o il gruppo di dati pertinente vengono utilizzati nell'ambito dello IE. >SPAZIO PER TABELLA> >INIZIO DI UN GRAFICO> E>FINE DI UN GRAFICO> REGOLE PER L'IE r11: Se è stato dichiarato un solo destinatario viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (casella 8) al livello "OPERAZIONE DI TRANSITO". Il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (ex casella 8) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato. Spiegazione Il modello di IE consiste di cinque parti: >INIZIO DI UN GRAFICO> A>FINE DI UN GRAFICO> L'identificazione; ciascun IE è identificato mediante: - un numero unico consistente nei due caratteri "IE" seguiti da un numero di non più di tre cifre> INIZIO DI UN GRAFICO> a>FINE DI UN GRAFICO> ; - un nome>INIZIO DI UN GRAFICO> b>FINE DI UN GRAFICO> ; - un riferimento unico>INIZIO DI UN GRAFICO> c>FINE DI UN GRAFICO> direttamente correlato con il numero unico dell'IE; ciascun IE ha come prefisso una lettera: "E_" (dominio esterno), "C_" (dominio comune) o "N_" (dominio interno). >INIZIO DI UN GRAFICO> B>FINE DI UN GRAFICO> La parte concernente la struttura prevede: - la sequenza dei gruppi di dati nell'IE; - un nome del gruppo di dati>INIZIO DI UN GRAFICO> a>FINE DI UN GRAFICO> ; - un numero seguito dal carattere "x">INIZIO DI UN GRAFICO> b>FINE DI UN GRAFICO> ad indicare il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nell'IE; - un valore>INIZIO DI UN GRAFICO> c>FINE DI UN GRAFICO> che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R), facoltativo (O), o soggetto a talune condizioni (C); - se necessario, un "numero di casella" >INIZIO DI UN GRAFICO> d>FINE DI UN GRAFICO> in riferimento al corrispondente numero di casella nel DAU; - riferimenti a condizioni e/o regole>INIZIO DI UN GRAFICO> e>FINE DI UN GRAFICO> applicabili ai dati; - la posizione rientrata di un gruppo di dati >INIZIO DI UN GRAFICO> f>FINE DI UN GRAFICO> indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata. >INIZIO DI UN GRAFICO> C>FINE DI UN GRAFICO> La parte "gruppo di dati" fornisce per ciascun dato (attributo) le indicazioni seguenti: - la sequenza dei dati all'interno del gruppo di dati; - il nome del gruppo di dati>INIZIO DI UN GRAFICO> a>FINE DI UN GRAFICO> , lo stesso che nella parte strutturale; - il nome dell'attributo>INIZIO DI UN GRAFICO> b>FINE DI UN GRAFICO> nel gruppo di dati; - un valore>INIZIO DI UN GRAFICO> c>FINE DI UN GRAFICO> che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R - "Required"), facoltativo (O - "Optional"), o soggetto a talune condizioni (C - "Conditional"); - il tipo di dato>INIZIO DI UN GRAFICO> d>FINE DI UN GRAFICO> : (a)lfabetico e/o (n)umerico; - la lunghezza del dato>INIZIO DI UN GRAFICO> e>FINE DI UN GRAFICO> (i due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile); si noti che il tipo della lunghezza dei dati che indicano una data è sempre "n8" al fine di evitare il problema informatico relativo all'anno 2000 (ad es. 19980220); ancora, una virgola nella lunghezza del dato (ad es. 8,6) indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo, e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo del decimali; - se necessario, un "numero di casella">INIZIO DI UN GRAFICO> f>FINE DI UN GRAFICO> che indica il numero della casella nel DAU; - un riferimento>INIZIO DI UN GRAFICO> g>FINE DI UN GRAFICO> alla condizione "Cond" e/o alla regola "Rule" applicabile al dato. >INIZIO DI UN GRAFICO> D>FINE DI UN GRAFICO> La sezione "Condizioni": elenca tutte le condizioni applicabili al dato o al gruppo di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati inclusi nell'IE. Una condizione indica la dipendenza di un attributo o di un gruppo di dati dal contenuto di un altro attributo o gruppo di dati della stessa IE. L'attributo o il gruppo di dati in questione sottoposto ad una condizione può essere reso (R) obbligatorio, (O) facoltativo, o addirittura "non essere usato" nell'ambito della IE. >INIZIO DI UN GRAFICO> E>FINE DI UN GRAFICO> La sezione "Regole": elenca tutte le regole applicabili al dato o al gruppo di dati e spiega come il dato o il gruppo di dati in questione venga usato nell'ambito dell'IE. TITOLO II regole per l'IE ("information exchange" - scambio di informazioni) >SPAZIO PER TABELLA> TITOLO III Condizioni per l'IE ("information exchange" scambio di informazioni) C1: Se "Paese di destinazione" (casella 17a) a livello Operazione di transito contiene un paese quale definito in questa Convenzione allora OPERATORE destinatario (casella 8) = "R" altrimenti OPERATORE destinatario (casella 8) = "O". C2: Se "Paese di destinazione" (ex casella 17a) a livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI contiene un paese quale definito in questa Convenzione allora OPERATORE destinatario (ex casella 8) = "R" altrimenti OPERATORE destinatario (ex casella 8) = "O". C5: Se la prima cifra di "Modo di trasporto interno" (casella 26) = "5" oppure "7" allora Identità alla partenza (casella 18) non può essere utilizzato. C6: Se la prima cifra di "Modo di trasporto interno" (casella 26) = "2", "5" oppure "7" allora "Nazionalità alla partenza" (casella 18) non può essere utilizzato. C10: Se la prima cifra di "Modo di trasporto fino alla frontiera" (casella 25) = "2", "5" oppure "7" allora "Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera" (casella 21) = "O" altrimenti "Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera" (casella 21) = "R". C15: Se viene utilizzato"CODICE SGI" (casella 31) allora "Codice delle merci" (casella 33) = "R" altrimenti "Codice delle merci" (casella 33) = "O". C30: Se sono state dichiarate parti contraenti diverse per la partenza (identificata in base all'ufficio di partenza, casella C) e la destinazione (identificata in base all'ufficio di destinazione, casella 53) allora almeno un "UFFICIO DOGANALE di passaggio" (casella 51) = "R" altrimenti "UFFICIO DOGANALE" di passaggio (casella 51) = "O". C35: Se "Tipo di dichiarazione" (casella 1) oppure "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) = "T2" e "Paese di spedizione", identificato dalle prime due cifre del "Numero di riferimento dell'UFFICIO DOGANALE di partenza" (casella C) è un paese EFTA: allora "RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI" = "R" altrimenti "RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI" = "O". C45: Se "Tipo di dichiarazione" (casella 1) = "T-" allora "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) = "R" altrimenti "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) non può essere utilizzato. C50: Se viene utilizzato "TIN" (Numero di identificazione) (casella 50) allora tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = "O" se già conosciuti dal sistema altrimenti tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = "R". C55: Se "Numeri dei contenitori" (casella 19) = "1" allora "Numeri dei contenitori (casella 31)" = "R" altrimenti "Numeri dei contenitori (casella 31)" = "O". C60: Se "Tipo di colli" (casella 31) indica "RINFUSA"(UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", oppure "VO") allora "Marchi e numeri dei colli" (casella 31) ="O" "Numero di colli" (casella 31) non può essere utilizzato "Numero di pezzi" (casella 31) non può essere utilizzato altrimenti Se "Tipo di imballaggio" (casella 31) indica "NON IMBALLATO" (UNECE rec 21: = "NE") allora "Marchi e numeri dei colli" (casella 31) = "O" "Numero di colli" non può essere utilizzato "Numero di pezzi" (casella 31) = "R" altrimenti "Marchi e numeri dei colli" (casella 31) = "R" "Numero di colli" (casella 31) = "R" "Numero di pezzi" (casella 31) non può essere utilizzato. C75: Se "Indentificazione delle informazioni complementari" (casella 44) = "DG0" oppure "DG1" allora "Esportazione dalla CE" oppure "Esportazione dal paese" (casella 44) = "R" altrimenti "Esportazione dalla CE" e "Esportazione dal paese" (casella 44) non possono essere utilizzati. C85: Se "Tipo di garanzia" = "0", "1", "4" oppure "9" allora "RIFERIMENTO DELLA GARANZIA" = "R" altrimenti "RIFERIMENTO DELLA GARANZIA" = "O". C86: Se "Tipo di garanzia" = "0", "1", "4" oppure "9" allora "Codice di accesso" = "R" altrimenti "Codice di accesso" = "O". C90: Se la prima cifra di "Codice risultati del controllo" = "B" allora "Attendere risoluzione delle discrepanze" = "R" altrimenti "Attendere risoluzione delle discrepanze" = "O". C95: Se viene utilizzato "Numero delle distinte di carico" (casella 4) allora "Numero totale di colli" (casella 6) = "R" altrimenti "Numero totale di colli" (casella 6) = "O". C99: Se viene utilizzato il campo per il testo libero allora "_LNG" = "R" altrimenti "_LNG" = "O". (La lingua degli attributi dell'indirizzo è espressa da NAD_LNG). C100: Se viene utilizzato "RISULTATO DEL CONTROLLO" (casella D) allora "Localizzazione autorizzata delle merci" = "O" "Succursale doganale" non può essere utilizzato "Codice della localizzazione convenuta" non può essere utilizzato "Localizzazione convenuta delle merci" non può essere utilizzato altrimenti "Localizzazione autorizzata delle merci" non può essere utilizzato "Codice della localizzazione convenuta" = "O" "Localizzazione convenuta delle merci" = "O" "Succursale doganale" = "O". C110: Se viene utilizzato "RISULTATO DEL CONTROLLO" (Procedura semplificata) allora "TIN" (Numero di identificazione) = "R" altrimenti "TIN" (Numero di identificazione) = "O". C125: Se "Altro riferimento della garanzia" NON è usato allora "GRN" (Numero di riferimento della garanzia) = "R" altrimenti "GRN" non può essere utilizzato. C130: Se "GRN" NON è utilizzato allora "Altro riferimento della garanzia" = "R" altrimenti "Altro riferimento della garanzia" non può essere utilizzato. C135: Se viene dichiarato un solo paese di spedizione allora "Paese di spedizione (casella 15a)" al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = "R" "Paese di spedizione (ex casella 15a)" al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato altrimenti "Paese di spedizione (casella 15a)" al livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato "Paese di spedizione (ex casella 15a)" al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = "R". C140: Se viene dichiarato solo un paese di destinazione allora "Paese di destinazione (casella 17a)" al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = "R" "Paese di destinazione (ex casella 17a)" al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato altrimenti "Paese di destinazione (casella 17a)" al livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato "Paese di destinazione (ex casella 17a)" al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = "R". C185: Se il primo carattere del "Codice del risultato del controllo" = "A" E il secondo carattere del "Codice del risultato del controllo" = "1" oppure "2" ("Conforme" oppure "Considerato conforme") allora Tutti i gruppi di dati e attributi con "Cond. 185" non possono essere utilizzati altrimenti Tutti i gruppi di dati e attributi contrassegnati con "Cond. 185" = "R".» ALLEGATO B «ALLEGATO VII ter CONTENUTO DEI MESSAGGI STRUTTURATI E DEI DATI PER L'IE (SCAMBIO DI INFORMAZIONI - "INFORMATION EXCHANGE") TITOLO I Struttura e contenuto della dichiarazione di transito di tipo EDI Capitolo 1 Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI >SPAZIO PER TABELLA> Capitolo II Dettagli (dati) della dichiarazione di transito EDI Qualora le formalità siano effettuate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati si utilizzano per la dichiarazione di transito EDI i dettagli che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati VII e IX, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituite. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato IX bis. Alla casella 15, "Paese di spedizione/esportazione" ed alla casella 17, "Paese di destinazione", le informazioni testuali sono sostituite dal codice appropriato. Gli elementi supplementari dei dati da inserire sono: - LRN - Numero di riferimento locale definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti, per identificare ogni singola dichiarazione. - Localizzazione autorizzata/convenuta delle merci o succursale doganale - indicazione precisa del posto dove possono essere esaminate le merci, eventualmente in forma codificata. - LNG - codice della lingua, usato per definire la lingua nella quale sono fornite le informazioni non codificate in questione. - Quantità sensibile - quantità delle merci sensibili dichiarate conformemente all'allegato 52 richiesta per eseguire il controllo e la registrazione della garanzia. - Codice delle merci sensibili - usare, se del caso, il codice associato al codice pertinente dei prodotti SA6 delle merci sensibili di cui all'allegato 52. - Una dichiarazione di transito fatta conformemente all'articolo 23 septies deve comprendere le seguenti informazioni: a) un'indicazione "procedura semplificata", utilizzando il codice appropriato, b) le misure d'identificazione applicate, e c) il periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione. TITOLO II Struttura e contenuto del messaggio di arrivo previsto inviato dall'ufficio di partenza all'ufficio di destinazione (AAR) Capitolo I Struttura del messaggio AAR >SPAZIO PER TABELLA> Capitolo II I dettagli (dati) del messaggio AAR Il messaggio AAR fa riferimento ai dati derivati dalla dichiarazione di transito presentati nel capitolo I (come modificata dall'operatore e/o rettificata dalla dogana) e completata utilizzando i dati supplementari presentati qui sotto: - Divieto di deviazione - l'attributo deve essere utilizzato come flag; il suo valore può essere "0" ("no") o "1" ("sì"). - Data dell'accettazione della dichiarazione - specificare la data in cui la dichiarazione di transito è stata accettata dall'ufficio ai partenza. - Data di rilascio - specificare la data in cui il "Messaggio di arrivo previsto" (AAR) è stato creato all'ufficio di partenza. - Numero di riferimento del movimento (MRN) >SPAZIO PER TABELLA> Campi 1 e 2 come illustrato sopra Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nel MRN possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN. TITOLO III Struttura e contenuto del messaggio di avviso di arrivo inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza Capitolo I Struttura del messaggio di avviso di arrivo >SPAZIO PER TABELLA> Capitolo II Particolari (dati) del messaggio di avviso di arrivo - MRN - Numero di riferimento del movimento, strutturato come illustrato nell'allegato VII ter, titolo II. - Data di arrivo - data in cui il movimento è arrivato all'ufficio di destinazione. - Numero di riferimento dell'ufficio doganale, strutturato come illustrato nell'allegato IX bis. TITOLO IV Struttura e contenuto del messaggio "Risultati del controllo" inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza Capitolo I Struttura del messaggio "Risultati del controllo" >SPAZIO PER TABELLA> Capitolo II Dettagli (dati) del messaggio "Risultati del controllo" Il messaggio "Risultati del controllo" si basa sui dati ricavati dal messaggio "Arrivo previsto" (AAR) presentati nel titolo II, capitolo II. Dati supplementari da inserire sono: - Avviata indagine a destinazione - In attesa della risoluzione delle discrepanze - Codice del risultato del controllo come presentato nell'allegato IX bis - Data del controllo (casella I) - Stato dei suggelli - Eventi nel corso del viaggio: indicare il luogo e il paese ove l'evento ha avuto luogo - Flag di incidente - Informazioni sull'incidente (casella 56) - LNG delle informazioni sull'incidente - Data del visto (casella G) - Autorità del visto (casella G) - LNG dell'autorità del visto - Luogo del visto (casella G) - LNG del luogo del visto - Paese del visto (casella G) - Identità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55) - LNG dell'identità del nuovo mezzo di trasporto - Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55) - Numero dei nuovi suggelli (casella F) - Identità dei nuovi suggelli (casella F) - Identità dei nuovi suggelli LNG - Data del visto (casella F) - Autorità del visto (casella F) - LNG dell'autorità del visto - Luogo del visto (casella F) - LNG del luogo del visto - Paese del visto (casella F) - Numero del nuovo contenitore (casella 55) - Indicatore del controllo - Descrizione - LNG della descrizione - Valore corretto» ALLEGATO C «ALLEGATO IX bis CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO >SPAZIO PER TABELLA> Si applica il "Codice Paese ISO alfa 2" - quale specificato in ISO-3166 del 1° gennaio 1996 >SPAZIO PER TABELLA> Campo 1 come illustrato sopra Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali. >SPAZIO PER TABELLA> Il sistema armonizzato è una norma mondiale per le prime sei cifre (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale; tuttavia, nelle comunicazioni internazionali viene utilizzato il codice SA6. >SPAZIO PER TABELLA> Il codice è utilizzato come estensione dell'SA6 qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6. In tal caso ogni merce sensibile appartenente ad un codice SA6 viene identificata con un numero progressivo. CODICE "RISULTATI DEL CONTROLLO" >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Il "Codice del risultato del controllo" dà un'indicazione in merito alle differenze riscontrate presso l'ufficio di destinazione. >SPAZIO PER TABELLA> CODICE DOCUMENTO PRECEDENTE Quando il tipo di dichiarazione (casella 1 o ex casella 1) = "T2" e l'operazione inizia in un paese extracomunitario (identificato dall'ufficio di partenza), almeno un "tipo di documento precedente" (casella 40) deve essere: >SPAZIO PER TABELLA> Il codice utilizzato è seguito dall'indicazione del suo riferimento sotto "Riferimento del documento precedente". >SPAZIO PER TABELLA> Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale. CODICE "LINGUA" Si applica il codice ISO alfa 2 secondo la norma ISO 639. CODICE DI TIPO "GARANZIA" Oltre ai codici "Garanzia" che figurano nell'allegato IX si applicano i seguenti codici di garanzia: 0 Esonero dalla garanzia (solo per Transito comunitario) 9 Garanzia individuale ad uso multiplo CODICI DEI DOCUMENTI E DEI MESSAGGI (Codici numerici estratti dai "Repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto", 1997b: Lista di codici per l'elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice). >SPAZIO PER TABELLA> CODICI DEGLI IMBALLAGGI (Raccomandazione UNECE n. 21/Rev. 1 - agosto 1994) >SPAZIO PER TABELLA> » ALLEGATO D «ALLEGATO X TRANSITO - DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO Capitolo I Modello del documento d'accompagnamento >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d'accompagnamento transito Il documento d'accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla versione finale della dichiarazione di transito (come modificata dall'operatore e/o rettificata dalla dogana) e completata con: - MRN (numero di riferimento del movimento) come illustrato nell'allegato VII ter, titolo II. - Casella 3: - prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente - seconda suddivisione: numero totale dei fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli) - non deve essere usata in presenza di un solo articolo. - Nello spazio alla destra della casella 8: nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale rinviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito. - Casella 53: un segno (asterisco) ad indicare che il movimento non può essere deviato verso un ufficio di destinazione diverso. - Casella C: - Nome dell'ufficio di partenza - Numero di riferimento dell'ufficio di partenza - Data di accettazione della dichiarazione di transito - Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso). - Casella D: - Risultato del controllo - Eventualmente, la dicitura "Diversione vietata" - Eventualmente, la dicitura "Itinerario obbligato" Per quanto riguarda la stampa del documento d'accompagnamento transito vi sono le seguenti possibilità: 1. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e non vengono utilizzate distinte di carico: - stampa del solo esemplare A (doc. acc.). 2. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e vengono utilizzate distinte di carico: - stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e; - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio). 3. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato (indipendentemente dall'utilizzo o meno di distinte di carico): - stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e - stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio). Per quanto concerne il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione: 1. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato: - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18); - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico). 2. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ma non è collegato al sistema di transito informatizzato; - i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese eventuali distinte di carico o elenchi degli articoli) sia in caso di utilizzo che di non utilizzo di distinte di carico; 3. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo non lo è (diversione): - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia del documento d'accompagnamento transito, esemplare A (compresi gli elenchi degli articoli); - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del bollettino di transito (comprese le distinte di carico). 4. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo lo è (diversione): - qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18); - qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico). Quando vengono utilizzate distinte di carico su carta le copie A e B del documento d'accompagnamento transito sono stampate a partire dal sistema. In tale caso vengono inseriti i seguenti dati: - Indicazione del numero totale di distinte di carico (casella 4) invece del numero totale di elenchi degli articoli (casella 3). - La casella "Descrizione delle merci" (casella 31) contiene unicamente le seguenti indicazioni: - se vi sono merci T1 o T2: "Vedere distinte di carico"; - se vi sono merci T1 e T2: - merci T1: "vedere distinte di carico dal n. . . . al n. . . ." - merci T2: "vedere distinte di carico dal n. . . . al n. . . ." - Anche la casella "Menzioni speciali" deve essere stampata. Tutte le altre informazioni specifiche concernenti le singole merci figurano nelle pertinenti distinte di carico allegate al documento d'accompagnamento transito.» ALLEGATO E «ALLEGATO XI ELENCO DEGLI ARTICOLI Capitolo I Modello di elenco degli articoli >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Capitolo II Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli Quando un movimento consiste in più di un articolo l'esemplare A dell'elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e deve essere allegato all'esemplare A del documento d'accompagnamento transito. Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l'esemplare B dell'elenco degli articoli e viene allegato all'esemplare B del documento d'accompagnamento transito. Devono essere stampati i seguenti dati: - Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro) - Elenco degli articoli - Esemplare A/B - Numero di serie dell'esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d'accompagnamento transito). - UdP - Nome dell'ufficio di partenza - Data - Data di accettazione della dichiarazione di transito - MRN - Numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato VII ter, titolo II. - I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue: - N. articolo - numero di serie dell'articolo corrente; - Regime - se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata; - In caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, T1 o T2; - Le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell'allegato VII, eventualmente in forma codificata.»