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Document 21999A0831(01)

Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese

GU L 229 del 31.8.1999, p. 3–52 (ES, DA, DE, EL, EN, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/593/oj

Related Council decision

21999A0831(01)

Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro - Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Scambio di lettere in relazione allo stabilimento delle società - Dichiarazione del governo francese

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 31/08/1999 pag. 0003 - 0052


ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE

che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in appresso denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN,

dall'altra,

CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan e l'importanza dei loro valori comuni,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attività di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, in particolare dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra,

VISTO l'impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Uzbekistan a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato,

RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Uzbekistan, si contribuirà a salvaguardare pace e stabilità nell'Asia centrale,

VISTO l'impegno delle parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonché la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nell'ambito delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (OSCE),

CONSIDERATO il deciso impegno della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Uzbekistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento" e in altri documenti basilari dell'OSCE,

PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato,

RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipenderà dal - e contribuirà al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Uzbekistan nonché dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperità e la stabilità nella regione,

DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali di reciproco interesse,

RICONOSCENDO E APPOGGIANDO il desiderio della Repubblica di Uzbekistan di avviare una stretta cooperazione con le istituzioni europee,

VISTA la necessità di promuovere gli investimenti nella Repubblica di Uzbekistan anche nel settore energetico, e l'importanza che al riguardo la Comunità e gli Stati membri attribuiscono all'esistenza di condizioni eque per il transito delle esportazioni di prodotti energetici; ribadendo l'adesione della Comunità, dei suoi Stati membri e della Repubblica di Uzbekistan alla Carta europea dell'energia e il loro impegno per la piena applicazione del relativo trattato e del protocollo sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati,

TENENDO CONTO della disponibilità della Comunità a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria,

TENENDO PRESENTE che l'accordo favorirà il graduale revvicinamento tra la Repubblica di Uzbekistan e una più vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonché la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto,

CONSIDERATO l'impegno delle parti a liberalizzare gli scambi in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), convinti che l'adesione dell'Uzbekistan all'OMC consentirà di intensificare le relazioni commerciali tra loro,

CONSAPEVOLI della necessità di migliorare le condizioni per le attività commerciali e gli investimenti, nonché quelle riguardanti lo stabilimento di società, la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali,

PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica,

DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela dell'ambiente, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti in questo settore,

RICONOSCENDO che la cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale rappresenta uno dei principali obiettivi del presente accordo,

DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituito un partenariato tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono:

- sostenere l'indipendenza e la sovranità della Repubblica di Uzbekistan;

- sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Uzbekistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare e termine il passaggio all'economia di mercato;

- fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le parti al fine di instaurare strette relazioni politiche;

- promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile;

- gettare le basi per una cooperazione legislativa, economica, sociale, finanziaria, scientifica, tecnologica, civile e culturale;

- assistere l'Uzbekistan nella ricostruzione di una società civile basata sullo stato di diritto.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.

Articolo 3

Le parti ritengono fondamentale, per la loro futura prosperità e stabilità, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi in base ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 4

Le parti avviano un regolare dialogo politico, che intendono sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico:

- rafforzerà i vincoli della Repubblica di Uzbekistan con la Comunità e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunità degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentirà di intensificare le relazioni politiche;

- condurrà ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse, aumentando così la sicurezza e la stabilità nella regione;

- impegnerà le parti a collaborare nelle materie attinenti al rispetto dei principi democratici, al rispetto e alla promozione dei diritti dell'uomo, in particolare delle minoranze, e a consultarsi, all'occorrenza, sulle relative questioni.

Il dialogo può svolgersi a livello regionale.

Articolo 5

A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del consiglio di cooperazione istituito a norma dell'articolo 78 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Articolo 6

Le parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunità e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Uzbekistan, dall'altra;

- avvalendosi pienamente di canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni dell'OSCE, ecc.;

- utilizzando qualsiasi altro mezzo, compresa la possibilità di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.

Articolo 7

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgerà nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione istituito a norma dell'articolo 83.

TITOLO III

SCAMBI DI MERCI

Articolo 8

1. Le parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita in tutti settori, per quanto riguarda:

- i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalità di riscossione;

- le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo;

- le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate;

- i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti;

- le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano:

a) ai vantaggi concessi ai fini di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona;

b) ai vantaggi concessi a paesi particolari in base alle norme OMC e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo;

c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadrà il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Uzbekistan all'OMC, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica di Uzbekistan agli altri Stati dell'ex URSS.

Articolo 9

1. Le parti convengono che il principio del libero transito è fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

A tale riguardo, ciascuna delle parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra parte.

2. Si applicano fra le parti le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.

Articolo 10

Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, secondo la propria legislazione. Si terrà conto delle condizioni alle quali le parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Articolo 11

1. Le merci originarie della Repubblica di Uzbekistan sono importate nella Comunità in esenzione da restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

2. Le merci originarie della Comunità sono importate nella Repubblica di Uzbekistan in esenzione da tutte le restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.

Articolo 12

Le merci sono commercializzate tra le parti ai prezzi di mercato.

Articolo 13

1. Se un prodotto è importato nel territorio di una delle parti in quantità talmente grandi o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunità o la Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni.

2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o la Repubblica di Uzbekistan, a seconda dei casi, fornisce al consiglio di cooperazione, a norma del titolo XI, tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

3. Ove, in esito alle consultazioni, le parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui è stato adito il consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la parte che ha chiesto le consultazioni può limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate.

4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime siano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure.

5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica né compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative a norma dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT, dell'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o della relativa legislazione interna.

Articolo 14

Le parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica di Uzbekistan all'OMC. Il consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni alle parti su questi sviluppi; se li accettano, le parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso secondo le rispettive procedure.

Articolo 15

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprietà intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 16

Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina è contenuta in un accordo a parte siglato il 4 dicembre 1995 e applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 1996.

Articolo 17

1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11.

2. È creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunità da un lato e della Repubblica di Uzbekistan dall'altro.

Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le parti.

Articolo 18

Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sarà concluso tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica di Uzbekistan.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E GLI INVESTIMENTI

CAPITOLO I

CONDIZIONI DI LAVORO

Articolo 19

1. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini uzbeki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

2. Secondo le leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica di Uzbekistan, la Repubblica di Uzbekistan si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto, rispetto ai propri cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.

Articolo 20

Il consiglio di cooperazione esamina in che modo sia possibile migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari in base agli impegni internazionali delle parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.

Articolo 21

Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 19 e 20.

CAPITOLO II

CONDIZIONI PER LO STABILIMENTO E L'ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Articolo 22

1. Secondo le rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle società uzbeke, definite all'articolo 24, lettera d), stabilite sul loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo.

2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato II, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate delle società uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle società comunitarie.

3. La Comunità e gli Stati membri concedono alle filiali delle società uzbeke stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi.

4. Fatte salve le riserve elencate nell'allegato III, la Repubblica di Uzbekistan concede alle società comunitarie, definite all'articolo 24, lettera d), che si stabiliscono sul suo territorio, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue società o, se migliore, alle società dei paesi terzi.

5. La Repubblica di Uzbekistan concede alle consociate e alle filiali di società comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle sue società e filiali oppure, se migliore, alle società o filiali di paesi terzi.

Articolo 23

1. Le disposizioni dell'articolo 22 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attività, condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi.

3. Dette attività comprendono, fra l'altro:

a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della società e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in base alle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi società di navigazione stabilita in loco;

f) le operazioni effettuate a nome delle società, l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.

Articolo 24

Ai fini del presente accordo:

a) per "società comunitaria" o "società uzbeka" si intende una società costituita a norma delle leggi rispettivamente di uno Stato membro o della Repubblica di Uzbekistan che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio rispettivamente della Comunità o della Repubblica di Uzbekistan. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Repubblica di Uzbekistan è considerata una società rispettivamente comunitaria o uzbeka se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Repubblica di Uzbekistan;

b) per "controllata" di una società si intende una società controllata di fatto dalla prima;

c) per "sede secondaria" di una società si intende un centro d'affari senza personalità giuridica, che ha l'apparenza della stabilità quale estensione di una casa madre, che dispone del personale e delle necessarie infrastrutture per negoziare affari con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che, se del caso, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova all'estero, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali presso il centro d'affari che ne costituisce l'estensione;

d) per "diritto di stabilimento" si intende il diritto per le società comunitarie o uzbeke in base al punto a) di intraprendere attività economiche istituendo controllate o sedi secondarie rispettivamente nella Repubblica di Uzbekistan o nella Comunità;

e) per "attività" si intende lo svolgimento di attività economiche;

f) per "attività economiche" si intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una treatta marittima, i cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Uzbekistan stabiliti al di fuori della Comunità o della Repubblica di Uzbekistan rispettivamente e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Repubblica di Uzbekistan e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Uzbekistan rispettivamente, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Uzbekistan in base alle rispettive legislazioni.

Articolo 25

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, alle parti non è impedita l'adozione di misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni del presente accordo esse non vengono utilizzate dalle parti per eludere gli obblighi ivi previsti.

2. Nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata nel senso di richiedere a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità dei singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

3. Ai fini del presente accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato IV.

Articolo 26

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera di ciascuna parte, di ogni misura necessaria per impedire l'elusione delle misure riguardanti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.

Articolo 27

1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I del presente titolo, una società comunitaria o uzbeka stabilita rispettivamente sul territorio della Repubblica di Uzbekistan o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue controllate o sedi secondarie, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio rispettivamente della Repubblica di Uzbekistan e della Comunità, cittadini degli Stati membri della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2, impiegati esclusivamente da società o sedi secondarie. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) e nelle seguenti categorie, purché l'organizzazione abbia personalità giuridica e le persone in questione siano state da essa impiegate o ad essa associate (non come azionisti di maggioranza) almeno durante l'anno immediatamente precedente tale trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, che dirigono direttamente l'amministrazione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, ivi compresi coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento o reparto;

- supervisionano e controllano il lavoro di altri impiegati che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;

- sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per il servizio, l'infrastruttura di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. L'accertamento di tali competenze può riflettere, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, una qualificazione ad alto livello riguardante un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.

c) Per "persona trasferita all'interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e temporaneamente trasferita nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (sede secondaria, controllata) di questa organizzazione, che effettivamente svolge attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

Articolo 28

1. Le parti si adoperano per evitare di adottare misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività delle società dell'altra parte più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo.

2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 36: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo 36.

3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e in base alle disposizioni dell'articolo 42, il governo della Repubblica di Uzbekistan informa la Comunità della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attività nella Repubblica di Uzbekistan di sedi secondarie e controllate di società comunitarie più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma del presente accordo. La Comunità può chiedere alla Repubblica di Uzbekistan di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito.

4. Qualora l'introduzione nella Repubblica di Uzbekistan di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per l'attività delle controllate e sedi secondarie di società comunitarie stabilite nella Repubblica di Uzbekistan più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno della firma del presente accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto in questione, alle controllate e sedi secondarie già stabilite nella Repubblica di Uzbekistan al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.

CAPITOLO III

FORNITURA TRANSNAZIONALE DI SERVIZI TRA LA COMUNITÀ E LA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN

Articolo 29

1. In base alle disposizioni del presente capitolo, le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di società comunitarie o uzbeke stabilite in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle parti.

2. Il consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.

Articolo 30

Le parti collaborano al fine di sviluppare nella Repubblica di Uzbekistan un settore terziario orientato verso il mercato.

Articolo 31

1. Le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite su un codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili a una delle parti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoché si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.

2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le parti:

a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e l'ex Unione Sovietica;

b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui ciò sia necessario per offrire alle società di navigazione di linea di una o dell'altra parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;

d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.

Articolo 32

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti in funzione delle loro esigenze commerciali, le condizioni del reciproco accesso al mercato nonché la fornitura di servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo potranno essere trattate da specifici accordi, negoziati se necesario dalle parti, dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte sul territorio di ciascuna parte, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.

Articolo 34

Ai fini del presente titolo, nessun elemento del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e regolamenti in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purché non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle parti da una disposizione specifica del presente accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 33.

Articolo 35

Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo anche le società controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da società uzbeke e comunitarie.

Articolo 36

A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna parte all'altra ai sensi del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.

Articolo 37

Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunità, dai suoi Stati membri o dalla Repubblica di Uzbekistan in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica a norma dei principi dell'articolo V del GATS.

Articolo 38

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali che le parti concedono o concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali.

2. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire alle parti di adottare o di applicare qualsiasi misura volta a prevenire l'elusione e l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione e altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessun elemento del presente titolo può essere interpretato nel senso di impedire agli Stati membri o alla Repubblica di Uzbekistan di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non è identica, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 39

Fatto salvo il disposto dell'articolo 27, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV può essere intesa nel senso che dia diritto:

- ai cittadini degli Stati membri o della Repubblica di Uzbekistan di entrare o di soggiornare sul territorio rispettivamente della Repubblica di Uzbekistan o della Comunità in qualsiasi veste, in particolare come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;

- alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società uzbeke di impiegare cittadini uzbeki sul territorio della Comunità;

- alle controllate o sedi secondarie uzbeke di società comunitarie di impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Repubblica di Uzbekistan;

- alle società uzbeke o alle controllate o sedi secondarie comunitarie di società uzbeke di distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini uzbeki che lavoreranno sotto il controllo di altre persone;

- alle società comunitarie o alle sedi secondarie o controllate uzbeke di società comunitarie di distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.

CAPITOLO V

PAGAMENTI CORRENTI E CAPITALE

Articolo 40

1. Le parti si impegnano ad autorizzaare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone che avvenga in base alle disposizioni del presente accordo.

2. Per le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo è garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in base al capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan né si rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan per conseguire gli obiettivi del presente accordo.

5. Con riguardo alle disposizioni del presente articolo, fintantoché non sarà stata introdotta la piena convertibilità della valuta uzbeka a norma dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale, la Repubblica di Uzbekistan è autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Uzbekistan per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione della Repubblica di Uzbekistan nei confronti dell'FMI. Le restrizioni sono applicate dalla Repubblica di Uzbekistan in modo da recare il minor turbamento possibile all'esecuzione del presente accordo. La Repubblica di Uzbekistan informa tempestivamente il consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa.

6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan provochi o minacci di provocare gravi difficoltà per la gestione delle politiche valutarie o monetarie nella Comunità o nella Repubblica di Uzbekistan ciascuna parte rispettivamente può adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

CAPITOLO VI

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Articolo 41

1. A norma delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato V, la Repubblica di Uzbekistan continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunità, prevedendo anche strumenti efficaci per l'attuazione di tali diritti.

2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Uzbekistan aderirà alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato V di cui gli Stati membri sono parti o che vengono applicate de facto dagli Stati membri, secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

TITOLO V

COOPERAZIONE LEGISLATIVA

Articolo 42

1. Le parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura della Repubblica di Uzbekistan a quella della Comunità è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le parti. La Repubblica di Uzbekistan si adopererà al fine di rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità.

2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estenderà in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria e legislazione su altri servizi finanziari, conti societari e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, regole di concorrenza, inclusi gli aspetti connessi e le pratiche che incidono sugli scambi, commesse pubbliche, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, di tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti e telecomunicazioni.

3. La Comunità fornisce alla Repubblica di Uzbekistan l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, che può comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;

- la tempestiva comunicazione delle informazioni, in particolare riguardo alla legislazione pertinente;

- l'organizzazione di seminari;

- formazione del personale coinvolto nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione;

- ausilio alla traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.

4. Le parti si consultano sulle modalità per applicare in maniera concertata le rispettive leggi in materia di concorrenza nei casi in cui queste incidono sugli scambi commerciali.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 43

1. La Comunità e la Repubblica di Uzbekistan istituiscono una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonché lo sviluppo sostenibile della Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.

2. Le politiche e le altre misure saranno intese a provocare riforme economiche e sociali e la ristrutturazione del sistema economico nella Repubblica di Uzbekistan, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; esse comprenderanno anche considerazioni di carattere ambientale.

3. A tal fine la cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori: sviluppo economico e sociale, sviluppo delle risorse umane, sostegno alle imprese (compresi privatizzazione, investimenti e sviluppo dei servizi finanziari), agricoltura e settore alimentare, energia e sicurezza nucleare civile, trasporti, turismo, servizi postali e telecomunicazioni, tutela dell'ambiente e cooperazione regionale.

4. Si rivolge particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione regionale.

5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorità concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica della Comunità alla Repubblica di Uzbekistan e delle procedure stabilite per il suo coordinamento ed attuazione.

Articolo 44

Cooperazione nel settore degli scambi di beni e di servizi

Le parti collaboreranno affinché il commercio internazionale della Repubblica di Uzbekistan avvenga in base alle norme dell'OMC.

La cooperazione riguarderà aspetti specifici direttamente connessi all'agevolazione degli scambi, in particolare al fine di aiutare la Repubblica di Uzbekistan ad armonizzare la sua legislazione e le sue normative con quelle dell'OMC, in modo da soddisfare al più presto le condizioni per l'adesione a tale organizzazione. Ciò include:

- l'elaborazione della politica riguardante gli scambi e le questioni commerciali, compresi i pagamenti e i meccanismi di compensazione;

- l'elaborazione della legislazione pertinente.

Articolo 45

Cooperazione industriale

1. La cooperazione è tesa a promuovere, in particolare:

- lo sviluppo di contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti;

- la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Uzbekistan per ristrutturare la propria industria;

- il miglioramento dell'organizzazione gestionale;

- lo sviluppo della qualità dei prodotti industriali;

- lo sviluppo di una produzione efficiente e della capacità di trasformazione nel settore delle materie prime;

- la definizione di norme e di prassi commerciali adeguate, inclusa la commercializzazione dei prodotti;

- la tutela dell'ambiente;

- la conversione della difesa;

- la formazione del personale incaricato della gestione.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Articolo 46

Promozione e tutela degli investimenti

1. Sulla base dei poteri e delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, la cooperazione è tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti privati, nazionali e stranieri, creando, in particolare, migliori condizioni per la protezione degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.

2. La cooperazione si prefigge in particolare:

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan di opportuni accordi per la promozione e la tutela degli investimenti;

- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan di opportuni accordi per evitare la doppia imposizione;

- la creazione di condizioni favorevoli per attirare investimenti stranieri nell'economia uzbeka;

- l'adozione di una legislazione commerciale e la creazione di condizioni per gli affari entrambi stabili e appropriate e lo scambio di informazioni su leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti;

- lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma, tra l'altro, di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.

Articolo 47

Commesse pubbliche

Le parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.

Articolo 48

Cooperazione in materia di standard e di valutazione della conformità

1. Le parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualità. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformità oltre a migliorare la qualità dei prodotti uzbeki.

2. A tal fine, le parti cercano di cooperare per progetti di assistenza tecnica tesi a:

- promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate del settore;

- favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunità e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di standard di valutazione della conformità;

- mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di gestione della qualità.

Articolo 49

Prodotti minerari e materie prime

1. Le parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime.

2. La cooperazione riguarda principalmente:

- gli scambi di informazioni sulle prospezioni nel settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi;

- la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione;

- le questioni commerciali;

- l'adozione e l'applicazione della legislazione ambientale;

- la formazione;

- la sicurezza nell'industria mineraria.

Articolo 50

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).

2. La cooperazione scientifica e tecnologica comprende:

- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;

- attività comuni di RST;

- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati in attività di RST.

Ove tale cooperazione assumesse la forma di attività di istruzione e/o formazione, questa si deve conformare alle disposizioni dell'articolo 51.

Le parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica.

Nello svolgimento di queste attività di cooperazione, particolare attenzione è rivolta alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che hanno partecipato o partecipano alla ricerca e/o alla produzione nel settore delle armi di distruzione di massa.

3. La cooperazione prevista al presente articolo è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 51

Istruzione e formazione

1. Le parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali nella Repubblica di Uzbekistan sia nel settore pubblico che in quello privato.

2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:

- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione della Repubblica di Uzbekistan, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento;

- la formazione dei quadri dei settori pubblico e privato e dei funzionari in settori prioritari da stabilire;

- la cooperazione tra centri d'istruzione nonché tra detti centri e le imprese;

- la mobilità degli insegnanti, dei laureati, del personale amministrativo, dei giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere;

- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;

- l'insegnamento delle lingue comunitarie;

- la formazione postlaurea degli interpreti;

- la formazione dei giornalisti;

- la formazione degli insegnanti;

3. L'eventuale partecipazione di una parte ai programmi dell'altra in materia di istruzione e di formazione potrà essere esaminata secondo le rispettive procedure; se del caso saranno definiti quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Repubblica di Uzbekistan al programma TEMPUS della Comunità.

Articolo 52

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario nella Repubblica di Uzbekistan, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti uzbeki, in condizioni da assicurare la protezione dell'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare, nonché lo sviluppo delle imprese di produzione, di trasformazione e di distribuzione dei prodotti agricoli. Le parti cercano inoltre di ravvicinare progressivamente le norme uzbeke alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.

Articolo 53

Energia

1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.

2. La cooperazione si concentra, fra l'altro, sulla definizione e sullo sviluppo di una politica energetica. Essa riguarda anche:

- il miglioramento della gestione e della disciplina del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;

- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico secondo modalità valide dal punto di vista economico e ambientale;

- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia e l'applicazione del protocollo della Carta dell'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi;

- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche;

- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;

- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico;

- il trasporto e il transito dell'energia e dei materiali e dei prodotti energetici;

- l'introduzione di una serie di presupposti istituzionali, giuridici, fiscali e di altro tipo necessari per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;

- lo sviluppo delle risorse idroelettriche e delle altre energie rinnovabili.

3. Le parti si scambiano informazioni sui progetti d'investimenti nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda la produzione di risorse energetiche e la costruzione e il ripristino degli oleodotti, dei gasdotti o degli altri mezzi di trasporto dei prodotti energetici. Le parti annettono particolare importanza alla cooperazione in materia di investimenti nel settore energetico e al modo in cui essi sono disciplinati. Esse collaborano per applicare al meglio le disposizioni del titolo IV e dell'articolo 46 riguardo agli investimenti nel settore energetico.

Articolo 54

Ambiente

1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulle dichiarazioni della conferenza di Lucerna del 1993 e della conferenza di Sofia dell'ottobre 1995, e tenendo conto del trattato della Carta per l'energia, in particolare l'articolo 19, e sul protocollo della Carta per l'energia relativo all'efficienza energetica e agli aspetti ambientali connessi, le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone.

2. La cooperazione è intesa a combattere il degrado ambientale, mediante, in particolare:

- efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente;

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero dell'aria e dell'acqua;

- ripristino ecologico;

- produzione e impiego sostenibili, efficaci ed ecologici dell'energia;

- sicurezza degli impianti industriali;

- classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici;

- qualità dell'acqua;

- riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, attuazione della convenzione di Basilea;

- impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici;

- protezione delle foreste;

- salvaguardia delle biodiversità, zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche;

- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;

- uso degli strumenti economici e fiscali;

- mutamenti climatici globali;

- educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente;

- applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale.

3. La cooperazione ha luogo in particolare attraverso:

- la predisposizione di programmi per fronteggiare catastrofi e altre situazioni di emergenza;

- scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie;

- attività comuni di ricerca;

- il ravvicinamento delle leggi alle norme comunitarie;

- la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale;

- l'elaborazione di strategie, in particolare per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonché ai fini di uno sviluppo sostenibile;

- studi sull'impatto ambientale.

4. Le parti promuovono e sviluppano la cooperazione su questioni inerenti alla salute umana, in particolare attraverso l'assistenza tecnica, per la prevenzione e la lotta contro le malattie e la protezione delle madri e dei bambini.

Articolo 55

Trasporti

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.

Scopo della cooperazione è, tra l'altro, di ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Repubblica di Uzbekistan migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema più globale, nonché individuare e elaborare progetti prioritari e cercare di attrarre investimenti per l'attuazione degli stessi.

La cooperazione comprende, tra l'altro:

- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale e dei sistemi di trasporto urbano di passeggeri;

- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti, in particolare quelli collegati al progetto TRACECA;

- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;

- la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo;

- la predisposizione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.

Articolo 56

Servizi postali e telecomunicazioni

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti ampliano e rafforzano la cooperazione nei seguenti settori con azioni intese a:

- definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali;

- trasferire tecnologia e know-how, anche per quanto riguarda le norme tecniche e i sistemi di certificazione europei;

- favorire i progetti e gli investimenti in questi settori;

- migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi statali e delle telecomunicazioni, anche liberalizzando le attività dei sottosettori;

- applicare le tecnologie più avanzate in materia di telecomunicazioni, in particolare per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi;

- gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione;

- definire una base normativa adeguata per i servizi postali e delle telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza;

- impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.

Articolo 57

Servizi finanziari e istituzioni fiscali

1. La cooperazione è volta ad agevolare l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornirà assistenza tecnica per:

- lo sviluppo dei servizi bancari nonché di un mercato comune delle risorse creditizie e l'inserimento della Repubblica di Uzbekistan nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati;

- lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle società comunitarie alla costituzione di joint venture nel settore assicurativo della Repubblica di Uzbekistan, nonché lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione.

La cooperazione contribuisce in particolare a sviluppare le relazioni tra le parti nel settore dei servizi finanziari.

2. Le parti cooperano per sviluppare il sistema tributario e le istituzioni fiscali nella Repubblica di Uzbekistan. Tale cooperazione comprende lo scambio di informazioni e di esperienze su questioni fiscali e la formazione del personale incaricato dell'elaborazione e dell'attuazione della politica fiscale.

Articolo 58

Ristrutturazione e privatizzazione delle imprese

Riconoscendo che la privatizzazione è di capitale importanza per una ripresa economica sostenibile, le parti decidono di collaborare per sviluppare il necessario quadro istituzionale, giuridico e metodologico. Si insisterà in modo particolare sulla necessità che il processo di privatizzazione avvenga in modo ordinato e trasparente.

L'assistenza tecnica si concentra sui seguenti aspetti:

- ulteriore sviluppo di una base istituzionale, nell'ambito del governo della Repubblica di Uzbekistan per aiutare a definire e gestire il processo di privatizzazione;

- ulteriore sviluppo della strategia del governo della Repubblica di Uzbekistan in materia di privatizzazione, inclusi il quadro legislativo ed i meccanismi di attuazione;

- iniziative di mercato intese a favorire l'utilizzazione e la proprietà nonché la privatizzazione delle terre;

- ristrutturazione delle imprese non ancora pronte per la privatizzazione;

- sviluppo dell'iniziativa privata, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese;

- sviluppo di sistemi di fondi di privatizzazione degli investimenti.

L'obiettivo della cooperazione in questo settore è di contribuire a promuovere gli investimenti comunitari nella Repubblica di Uzbekistan.

Articolo 59

Sviluppo regionale

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, le parti favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica di Uzbekistan sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, con particolare riguardo allo sviluppo delle zone svantaggiate.

Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.

Articolo 60

Cooperazione sociale

1. Le parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La cooperazione comprende in particolare:

- sensibilizzazione e formazione in materia di sanità e di sicurezza con specifico riguardo ai settori di attività ad alto rischio;

- elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere;

- prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici;

- ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica in particolare per:

- ottimizzare il mercato del lavoro;

- modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza;

- pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione;

- favorire lo sviluppo dell'occupazione locale;

- scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria.

3. Le parti privilegiano la cooperazione a livello di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia nella Repubblica di Uzbekistan.

Dette riforme mirano a introdurre nella Repubblica di Uzbekistan metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprendono tutte le forme di previdenza sociale.

Articolo 61

Turismo

Le parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a:

- agevolare il turismo;

- aumentare gli scambi di informazioni;

- trasferire il know-how;

- valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte;

- favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiale, compresa la preparazione di materiale promozionale;

- impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Articolo 62

Piccole e medie imprese

1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese e le relative associazioni nonché la cooperazione tra PMI della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan.

2. È prevista un'assistenza tecnica, in particolare nei seguenti settori:

- definizione di un quadro legislativo per le PMI;

- creazione di un'infrastruttura adeguata per sostenere le PMI, promuovere la comunicazione tra le PMI sia all'interno dell'Uzbekistan che nel mondo e formare le PMI nelle specializzazioni necessarie per accedere alla ricerca;

- formazione in materia di marketing, contabilità e controllo della qualità dei prodotti.

Articolo 63

Informazione e comunicazione

Le parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Repubblica di Uzbekistan compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati nel pieno rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 64

Tutela dei consumatori

Le parti collaboreranno strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Tale cooperazione può comprendere scambi di informazioni sull'elaborazione delle leggi e sulla riforma istituzionale, la creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, il miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, in particolare per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, lo sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, una maggiore compatibilità delle politiche di tutela dei consumatori, l'organizzazione di seminari e cicli di formazione.

Articolo 65

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealtà delle prassi commerciali, nonché a ravvicinare il sistema doganale della Repubblica di Uzbekistan a quello della Comunità.

2. La cooperazione comprende in particolare:

- gli scambi di informazioni;

- il miglioramento dei metodi di lavoro;

- l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico;

- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan;

- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto delle merci;

- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane;

- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.

Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare il titolo VIII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.

Articolo 66

Cooperazione statistica

La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica di Uzbekistan.

In particolare, le parti cooperano al fine di:

- adeguare il sistema statistico uzbeko ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali;

- scambiare informazioni statistiche;

- fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche.

La Comunità fornisce a tal fine alla Repubblica di Uzbekistan l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 67

Economia

Le parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici.

La Comunità fornisce assistenza tecnica per:

- aiutare la Repubblica di Uzbekistan ad attuare le riforme economiche offrendo consulenze specialistiche;

- favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia;

- migliorare la capacità della Repubblica di Uzbekistan di definire modelli economici.

TITOLO VII

COOPERAZIONE PER LE QUESTIONI RELATIVE ALLA DEMOCRAZIA E AI DIRITTI DELL'UOMO

Articolo 68

Le parti collaborano in merito a tutte le questioni connesse all'insediamento o al rafforzamento delle istituzioni democratiche, comprese quelle necessarie per consolidare lo Stato di diritto, nonché alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali secondo i principi del diritto internazionale e dell'OSCE.

La cooperazione in questo settore comprende programmi di assistenza tecnica per l'elaborazione delle leggi e normative pertinenti; l'applicazione di dette leggi e normative; il funzionamento del sistema giudiziario; il ruolo dello Stato nelle questioni giudiziarie; il funzionamento del sistema elettorale, nonché, se del caso, la formazione in materia. Le parti favoriscono contatti e scambi tra le rispettive autorità nazionali, regionali e giudiziarie, tra i rispettivi parlamentari e tra le rispettive organizzazioni non governative.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLEGALI E PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE

Articolo 69

Le parti collaborano al fine di prevenire attività illegali quali:

- attività illegali nel settore economico, compresa la corruzione;

- operazioni illegali di merci varie, compresi rifiuti industriali, traffico illecito di armi;

- contraffazioni.

La cooperazione nei suddetti settori avviene mediante consultazioni e una stretta interazione; è prevista inoltre un'assistenza tecnica e amministrativa, anche nei seguenti settori:

- elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite;

- creazione di centri di informazione;

- migliore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite;

- formazione del personale e sviluppo di infrastrutture per la ricerca;

- elaborazione di misure reciprocamente accettabili per impedire le attività illecite.

Articolo 70

Riciclaggio del denaro

1. Le parti riconoscono la necessità di adoperarsi e di collaborare onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attività illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione in questo settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione finanziaria (FATF).

Articolo 71

Droga

Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso il dirottamento dei precursori verso usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

Articolo 72

Immigrazione illegale

1. Gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan convengono di collaborare per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione illegale. A tal fine:

- la Repubblica di Uzbekistan accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità;

- ogni Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini, in base alla definizione comunitaria, presentati illegalmente sul territorio della Repubblica di Uzbekistan su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità.

Gli Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan, inoltre, forniranno ai loro cittadini i documenti d'identità all'uopo necessari.

2. La Repubblica di Uzbekistan accetta di concludere accordi bilaterali con gli Stati membri che lo richiedono onde stabilire gli obblighi specifici in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi arrivati nel territorio di uno Stato membro dalla Repubblica di Uzbekistan o che sono arrivati nel territorio della Repubblica di Uzbekistan da uno Stato membro.

3. Il consiglio di cooperazione studia altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale.

TITOLO IX

COOPERAZIONE CULTURALE

Articolo 73

Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si possono estendere alla Repubblica di Uzbekistan i programmi di cooperazione culturale della Comunità o di uno o più Stati membri nonché sviluppare altre attività di reciproco interesse.

TITOLO X

COOPERAZIONE FINANZIARIA NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA TECNICA

Articolo 74

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 75, 76 e 77, la Repubblica di Uzbekistan beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunità sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.

Articolo 75

Detta assistenza finanziaria si svolge nell'ambito del Tacis, come previsto dal relativo regolamento del Consiglio.

Articolo 76

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorità concordate tra le parti in funzione delle esigenze della Repubblica di Uzbekistan, della capacità di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le parti ne informano il consiglio di cooperazione.

Articolo 77

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quale gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 78

È istituito un consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le parti.

Articolo 79

1. Il consiglio di cooperazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da membri del governo della Repubblica di Uzbekistan dall'altro.

2. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un membro del governo della Repubblica di Uzbekistan.

Articolo 80

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di cooperazione è assistito da un comitato di cooperazione composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del governo della Repubblica di Uzbekistan, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il comitato di cooperazione è presieduto a turno dalla Comunità e dalla Repubblica di Uzbekistan.

Il regolamento interno del consiglio di cooperazione stabilisce i compiti del comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del consiglio di cooperazione, e le modalità del suo funzionamento.

2. Il consiglio di cooperazione può delegare taluni suoi poteri al comitato di cooperazione, che assicura la continuità tra le riunioni del consiglio di cooperazione.

Articolo 81

Il consiglio di cooperazione può decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalità di funzionamento.

Articolo 82

Nell'esaminare le questioni sollevate nel quadro del presente accordo in relazione ad una disposizione che si riferisca a un articolo del GATT/OMC, il consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT/OMC dai membri dell'OMC.

Articolo 83

È istituito un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento uzbeko e del Parlamento europeo. Tale comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.

Articolo 84

1. Il comitato parlamentare di cooperazione è composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento uzbeko.

2. Il comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il comitato parlamentare di cooperazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento uzbeko, in base alle norme che saranno previste nel regolamento interno.

Articolo 85

Il comitato parlamentare di cooperazione può chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo al consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni.

Il comitato parlamentare di cooperazione è informato delle raccomandazioni del consiglio di cooperazione.

Il comitato parlamentare di cooperazione può presentare raccomandazioni al consiglio di cooperazione.

Articolo 86

1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giudiziari e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le parti:

- incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie che possono derivare da operazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunità e della Repubblica di Uzbekistan;

- convengono che, se una vertenza è sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle parti possa scegliere liberamente il proprio arbitro, indipendentemente dalla nazionalità, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle parti, e che il terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un paese terzo;

- raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti;

- incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958.

Articolo 87

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una delle parti di prendere le misure:

a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai propri interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari;

c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legalità e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano minacciare lo scoppio di una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.

Articolo 88

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Repubblica di Uzbekistan nei confronti della Comunità non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o imprese;

- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica di Uzbekistan non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini uzbeki o tra società o imprese uzbeke.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 89

1. Ciascuna parte può adire il consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di cooperazione può risolvere la controversia mediante una raccomandazione.

3. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna parte può notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati un'unica parte nella controversia.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore.

Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le parti.

4. Il consiglio di cooperazione può stabilire norme di procedura per la composizione delle controversie.

Articolo 90

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 13, 89 e 95.

Articolo 91

Il trattamento riservato alla Repubblica di Uzbekistan in base al presente accordo non può comunque essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.

Articolo 92

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono la Repubblica di Uzbekistan, da un lato, e la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.

Articolo 93

Fintantoché le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea dell'energia, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.

Articolo 94

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni, dopo di che potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Articolo 95

1. Le parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. Se una delle parti ritiene che l'altra sia stata inadempiente a un obbligo previsto dall'accordo può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente accordo. Se l'altra parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di cooperazione.

Articolo 96

Gli allegati I, II, III, IV e V e il protocollo costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 97

Fino a che gli individui e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudicherà i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fermi restando gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.

Articolo 98

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Uzbekistan.

Articolo 99

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente accordo.

Articolo 100

L'originale del presente accordo, redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e uzbeka, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 101

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti notificano al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma.

A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra la Repubblica di Uzbekistan e la Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.

Articolo 102

Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti siano applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan le parti convengono che, nel caso specifico, per "data di entrata in vigore dell'accordo" si intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale.

Hecho en Florencia, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis./Udfærdiget i Firenze den enogtyvende juni nitten hundrede og seksoghalvfems./Geschehen zu Florenz am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig./Έγινε στη Φλωρεντία, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι./Done at Florence on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six./Fait à Florence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize./Fatto a Firenze, addì ventuno giugno millenovecentonovantasei./Gedaan te Florence, de eenentwintigste juni negentienhonderd zesennegentig./Feito em Florença, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e seis./Tehty Firenzessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi./Som skedde i Florens den tjugoförsta juni nittonhundranittiosex./

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

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ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra autorità amministrative in materia doganale

ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEI VANTAGGI CONCESSI DALLA REPUBBLICA DI UZBEKISTAN AGLI STATI INDIPENDENTI A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

Sono concessi vantaggi agli Stati indipendenti parti dell'accordo che istituisce una zona di libero scambio e con i quali l'Uzbekistan ha firmato accordi di libero scambio.

Riguarda o Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Federazione russa, Turkmenistan e Ucraina:

1) Tasse all'importazione/esportazione

Non vengono applicati dazi all'importazione.

Non vengono applicati dazi all'esportazione per le merci fornite nel quadro di accordi intergovernativi o di credito, entro i limiti quantitativi stabiliti dal governo dell'Uzbekistan secondo il fabbisogno nazionale.

Non si applica IVA o accise agli scambi effettuati nell'ambito di accordi di cooperazione.

2) Assegnazione dei contingenti e procedure per il rilascio delle licenze

Per l'apertura dei contingenti di fornitura di prodotti dell'Uzbekistan a norma degli accordi bilaterali annuali di commercio e di cooperazione tra Stati si procede come per le "forniture destinate al fabbisogno dello Stato".

3) Condizioni per il trasporto e il transito

Per quanto riguarda le parti dell'accordo multilaterale "sui principi e sulle condizioni delle relazioni nel settore dei trasporti" e/o in base ad intese bilaterali sui trasporti e sul transito, non vengono applicati tasse o oneri tra le parti per il trasporto e lo sdoganamento delle merci (comprese quelle in transito) e il transito dei veicoli.

4) Servizi di comunicazione comprese le poste, i corrieri, le telecomunicazioni, il settore audiovisivo e altri tipi di servizi di comunicazione.

5) Accesso ai sistemi informatici e alle basi di dati

Riguardo a Federazione russa, Ucraina, Bielorussia e Kazakistan: i pagamenti possono essere effettuati nelle monete nazionali di questi paesi.

Riguardo a Kazakistan e Kirghistan: sistema semplificato di procedura doganale.

ALLEGATO II

RISERVE COMUNITARIE A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2

Settore minerario

In alcuni Stati membri, può essere necessaria una concessione per consentire a società non comunitarie di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attività estrattive.

Pesca

Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri della Comunità sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità e che sono registrati nel territorio comunitario.

Acquisto di beni immobili

In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di società non comunitarie è soggetto a restrizioni.

Servizi audiovisivi, compresa la radio

Può essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine.

Servizi di telecomunicazione, compresi i servizi mobili e satellite

Servizi riservati

In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari è soggetto a restrizioni.

Servizi di natura professionale

Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire società a determinate condizioni.

Agricoltura

Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle società non comunitarie che intendono dedicarsi ad attività agricola. Per l'acquisto di vigneti, le società non comunitarie devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione.

Agenzie di stampa

In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle società radiotelevisive è limitata.

ALLEGATO III

RISERVE DELL'UZBEKISTAN A NORMA DELL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 4

In base all'attuale legislazione dell'Uzbekistan in materia di investimenti le società straniere che desiderino stabilirsi in Uzbekistan devono registrarsi presso il ministero della Giustizia e fornire la documentazione attestante che sono state debitamente registrate nel loro paese di origine e che sono finanziariamente solventi.

La procedura di registrazione non deve essere utilizzata per sopprimere i vantaggi concessi alle società comunitarie a norma dell'articolo 22 del presente accordo o per eludere qualsiasi altra disposizione dello stesso.

ALLEGATO IV

SERVIZI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 3

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A. Assicurazioni e servizi connessi

1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)

i) sulla vita

ii) generale

2. Riassicurazione e retrocessione

3. Intermediazione assicurativa, come i servizi di brokeraggio e di agenzia

4. Servizi connessi alle assicurazioni quali le consulenze, i servizi attuariali, la valutazione dei rischi e la liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (escluse le assicurazioni)

1. Accettazione dei depositi e degli altri fondi rimborsabili da parte del pubblico

2. Prestiti di tutti i tipi, compreso il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali

3. Leasing finanziario

4. Tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, i travellers cheques e le tratte bancarie

5. Fideiussioni e impegni

6. Compravendita, per proprio conto o per conto di clienti, sul mercato valutario, sul mercato terziario o altrove, di:

a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b) valuta estera

c) operazioni derivate, tra cui contratti a termine e a premio

d) strumenti relativi ai tassi di cambio e di interesse, compresi gli swap, gli accordi su quotazioni per operazioni a termine, ecc.

e) titoli trasferibili

f) altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso

7. Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione dei servizi connessi

8. Intermediazione di credito

9. Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari

10. Liquidazione e compensazione delle attività finanziarie tra cui i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili

11. Consulenza e altri servizi finanziari connessi per tutte le attività elencate ai paragrafi 1-10, comprese le informazioni commerciali e le analisi dei crediti, la ricerca e la consulenza sugli investimenti e sulla gestione di portafoglio, le consulenze in materia di acquisiti nonché di ristrutturazione e strategia aziendale

12. Comunicazione e trasferimento di tutte le informazioni finanziarie, elaborazione dei dati finanziari e fornitura del software corrispondente da parte degli operatori che prestano altri servizi finanziari.

Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a) le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici per attuare politiche monetarie o dei cambi

b) le attività svolte dalle banche centrali, dagli enti o dai dipartimenti governativi o da enti pubblici per conto o con la garanzia del governo, escluse quelle svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con detti enti pubblici

c) le attività che rientrano nel sistema ufficiale della previdenza sociale o nei programmi di pensionamento dello Stato, escluse le attività svolte da fornitori di servizi finanziari in concorrenza con enti pubblici o con istituzioni private.

ALLEGATO V

CONVENZIONI SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 41

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 41 riguarda le seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 1971);

- Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV, 1991) (atto di Ginevra del 1991).

2. Il consiglio di cooperazione può raccomandare l'applicazione ad altre convenzioni multilaterali del paragrafo 2 dell'articolo 41. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale o commerciale che abbiano un'incidenza sulle attività commerciali, su richiesta di una delle parti si tengono urgentemente consultazioni al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

3. Le parti confermano l'importanza che annettono agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Uzbekistan concede alle società e ai cittadini della Comunità, per il riconoscimento e la tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai paesi terzi nel quadro di accordi bilaterali.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non si applicano ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan a un paese terzo, su base reciproca, né ai vantaggi concessi dalla Repubblica di Uzbekistan ad un altro paese dell'ex URSS.

PROTOCOLLO

relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti;

b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;

c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le parti si prestano assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo:

a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale;

b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in violazione della legislazione doganale;

c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a infrazioni della normativa doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per operazioni in violazione della normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva, nella misura in cui leggi, norme e altri strumenti giuridici lo consentano e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione doganale;

- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione doganale;

- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e

- notificare tutte le decisioni

che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3, per quanto riguarda la domanda stessa.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:

a) l'autorità richiedente che presenta la domanda;

b) la misura richiesta;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.

3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Accoglimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.

2. Le domande di assistenza saranno accolte in base alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'aurtorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte, d'intesa con l'altra parte, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Essi non indossano uniformi e non portano armi.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:

a) pregiudicare la sovranità della Repubblica di Uzbekistan o di uno Stato membro cui è stata chiesta assistenza a norma del presente protocollo; o

b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare quelli di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero

d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

3. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la parte che li riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella parte che li fornisce.

3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorità che le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorità.

4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.

5. Nei varbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 11

Esperti e testimoni

1. Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla legislazione vigente ai funzionari dell'autorità richiedente nel suo territorio.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Articolo 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica di Uzbekistan, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Complementarità

Fatto salvo l'articolo 10, gli eventuali accordi di assistenza reciproca conclusi fra uno o più Stati membri e la Repubblica di Uzbekistan non pregiudicano le disposizioni comunitarie che disciplinano la comunicazione fra i competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri delle informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominati "Stati membri", e

della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA DI UZBEKISTAN

dall'altra,

riuniti a Firenze il 21 giugno 1996 per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente:

l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo:

Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale:

Dichiarazione relativa ai dati personali

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al Titolo III

Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa alla nozione di "controllo" di cui all'articolo 24, lettera b) e all'articolo 35

Dichiarazione comune relativa all'articolo 34 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 95 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i Plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso nota del seguente scambio di lettere accluso al presente atto finale:

Scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan in relazione allo stabilimento delle società

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari della Repubblica di Uzbekistan hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione acclusa al presente atto finale:

Dichiarazione del governo francese

Hecho en Florencia, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y seis./Udfærdiget i Firenze den enogtyvende juni nitten hundrede og seksoghalvfems./Geschehen zu Florenz am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig./Έγινε στη Φλωρεντία, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι./Done at Florence on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six./Fait à Florence, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-seize./Fatto a Firenze, addì ventuno giugno millenovecentonovantasei./Gedaan te Florence, de eenentwintigste april negentienhonderd zesennegentig./Feito em Florença, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e seis./Tehty Firenzessä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi./Som skedde i Florens den tjugoförsta juni nittonhundranittiosex./

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale./Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest./Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar ceann na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

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Pela República Portuguesa

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Suomen tasavallan puolesta/För Republiken Finland

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För Konungariket Sverige

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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskaperna

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Dichiarazione comune sui dati personali

Nell'applicare il presente accordo le parti sono consapevoli della necessità di un'adeguata protezione delle persone fisiche per quanto riguarda l'elaborazione dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5

Le parti possono indire riunioni ad hoc al massimo livello se ritengono che le circostanze lo giustifichino.

Dichiarazione comune relativa al titolo III

Tutti i riferimenti al GATT si intendono fatti al testo del GATT come modificato nel 1994.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 14

Fintantoché la Repubblica di Uzbekistan non sarà entrata a far parte dell'OMC, le parti si consulteranno in sede di comitato di cooperazione sulle rispettive politiche tariffarie all'importazione, compresi i cambiamenti a livello di protezione tariffaria. Le consultazioni saranno proposte, in particolare, prima di aumentare detta protezione.

Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 24, lettera b) e all'articolo 35

1. Le parti confermano che la questione del controllo dipenderà dalle circostanze oggettive del caso specifico.

2. Ad esempio, una società verrà considerata "controllata" da un'altra società, e quindi una sua consociata, se:

- l'altra società detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se

- l'altra società ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed è al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata.

3. Le parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 34

Non si può considerare che il semplice fatto di richiedere un visto per le persone fisiche di alcune parti e non di altre vanifichi o diminuisca i vantaggi derivanti da un impegno specifico.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 41

Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e delle informazioni riservate sul know-how.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 95

1. Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 95 dell'accordo si intendono le violazioni di una sua clausola sostanziale ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale

o

b) nell'inosservanza degli elementi di base del presente accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 95 si intendono le misure prese in base al diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma dell'articolo 95, l'altra parte può ricorrere alla procedura di composizione delle controversie.

SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità e la Repubblica di Uzbekistan in relazione allo stabilimento delle società

A. Lettera del governo della Repubblica di Uzbekistan

Signor ...,

Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Uzbekistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.

Voglia accettare, Sig. ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Uzbekistan

B. Lettera della Comunità europea

Signor ...,

La ringrazio della Sua lettera in data odierna, così redatta: "Mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 29 aprile 1996.

Come è stato sottolineato durante i negoziati, la Repubblica di Uzbekistan concede un trattamento privilegiato, per certi aspetti, alle società comunitarie che si stabiliscono e che operano nel suo territorio. Ho spiegato che ciò riflette la nostra politica volta a favorire con ogni mezzo lo stabilimento delle società comunitarie nella Repubblica di Uzbekistan.

Ciò premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle società, la Repubblica di Uzbekistan non adotterà misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione a danno delle società comunitarie rispetto alle società dell'Uzbekistan o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla.

Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera."

Mi pregio confermarLe che ho ricevuto la Sua lettera.

Voglia accettare, Sig. ..., l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità europea

Dichiarazione del governo francese

La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Uzbekistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea a norma del trattato che istituisce la Comunità europea.

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