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Document 21999A0527(02)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2002

GU L 131 del 27.5.1999, p. 53–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1999/341/oj

Related Council decision

21999A0527(02)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2002

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 27/05/1999 pag. 0053 - 0060


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, per il periodo dal 18 gennaio 1999 al 17 gennaio 2002

Articolo 1

A norma dell'articolo 2 dell'accordo e in deroga all'articolo 12 dell'accordo relativo alla proroga dell'accordo, sono concesse licenze che autorizzano 47 tonniere a circuizione e 32 pescherecci con palangari di superficie a pescare simultaneamente nelle acque delle Seicelle per un periodo di tre anni a decorrere dal 18 gennaio 1999.

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata a 2300000 euro/anno. La prima rata sarà versata il 31 ottobre 1999 e le altre due il 31 maggio 2000 e il 31 maggio 2001. Tale compensazione finanziaria corrisponde a 46000 t/anno di catture di tonnidi nelle acque delle Seicelle. Se le catture effettuate nelle acque delle Seicelle dai pescherecci comunitari superano 46000 tonnellate, la Comunità aumenta in proporzione la propria compensazione finanziaria.

Articolo 3

La Comunità europea partecipa inoltre, per il periodo di durata del protocollo, al finanziamento delle seguenti azioni, con un contributo supplementare di 3450000 euro ripartito come segue:

- 1950000 euro per programmi scientifici e tecnici nelle Seicelle destinati a migliorare le conoscenze sugli stock ittici che vivono nella regione dell'Oceano Indiano circostante le isole Seicelle, soprattutto per quanto riguarda le specie altamente migratrici, nonché all'acquisto e/o alla manutenzione, come le Seicelle riterranno opportuno, degli impianti destinati a migliorare la struttura amministrativa del settore della pesca in tale paese;

- 300000 euro per borse di studio e corsi di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e per la partecipazione a riunioni internazionali in materia di pesca;

- 450000 euro per la creazione e lo sviluppo di un sistema di localizzazione via satellite;

- 750000 euro per l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo della flotta locale di pescherecci con palangari.

Tali azioni sono decise di comune accordo tra le autorità competenti delle Seicelle e la Comunità europea.

Tutti gli importi indicati saranno versati, in funzione del loro utilizzo, su un conto indicato dalle autorità delle Seicelle.

La "Seychelles Fisheries Agency" trasmette alla delegazione competente della Commissione delle Comunità europee, entro tre mesi dal giorno anniversario d'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee riserva il diritto di chiedere alla "Seychelles Fisheries Agency" ogni informazione complementare su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui sopra in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni.

Articolo 4

La mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione del presente protocollo.

Articolo 5

Il protocollo e l'allegato I, recanti la data del 17 gennaio 1996, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle, entrato in vigore il 28 ottobre 1987, sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dall'allegato I.

Articolo 6

Il presente protocollo e l'allegato I entrano in vigore alla data della firma.

Il presente protocollo e l'allegato I si applicano a decorrere dal 18 gennaio 1999.

ALLEGATO

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ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLE SEICELLE APPLICABILI AI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che consentono ai pescherecci della Comunità di pescare nelle acque delle Seicelle sono le seguenti:

1.1. La Commissione delle Comunità europee presenta alle autorità seicellesi responsabili per la pesca, per il tramite del rappresentante della Commissione nelle Seicelle, una domanda per ciascun peschereccio redatta dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. Le domande devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario fornito dalle Seicelle, il cui modello figura nell'appendice 1;

1.2. ciascuna licenza viene rilasciata a nome di un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità;

1.3. le autorità seicellesi consegnano le licenze agli armatori oppure ai loro rappresentanti o agenti. Il rappresentante della Commissione delle Comunità europee nelle Seicelle riceve notifica delle licenze rilasciate dalle autorità seicellesi responsabili per la pesca;

1.4. la licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo del peschereccio; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione delle Comunità europee alle autorità seicellesi, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, trasmesso dalle autorità seicellesi incaricate del controllo della pesca. Una copia della licenza suddetta può essere ottenuta per fax in attesa del ricevimento della licenza propriamente detta; tale copia viene conservata a bordo;

1.5. prima dell'entrata in vigore del presente accordo le autorità seicellesi comunicano le disposizioni relative al pagamento dei canoni delle licenze e in particolare i dati concernenti i conti bancari e la valuta in cui vanno effettuati i pagamenti.

2. Validità delle licenze e pagamento dei canoni

2.1. Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

2.2. Il canone è fissato a 25 euro per tonnellata pescata nelle acque delle Seicelle.

Le licenze sono rilasciate previo versamento alle Seicelle di una somma forfettaria, all'anno e per peschereccio, di 7500 euro per le tonniere a circuizione, 1375 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL e 1000 euro per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL, equivalente ai canoni dovuti per la cattura rispettivamente di 300, 55 e 40 tonnellate di pescato all'anno nelle acque delle Seicelle.

2.3. I pescherecci con palangari di superficie, prima dell'inizio della loro campagna di pesca nelle acque delle Seicelle e alla fine della stessa, debbono presentarsi al porto di Victoria per la constatazione delle catture detenute a bordo. Tuttavia, su richiesta dell'armatore, le autorità seicellesi possono esentare i pescherecci da tale obbligo.

Le licenze di pesca per i pescherecci con palangari di superficie consentono la cattura, oltre che del tonno, del pesce spada, dell'aguglia imperiale e del pesce vela.

2.4. Il servizio seicellese della pesca marittima (SFA) effettua il computo dei canoni dovuti a titolo dell'anno civile precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate dai pescherecci comunitari e delle altre informazioni da esso detenute.

Tale computo viene notificato alla Commissione europea entro il 31 marzo per l'anno precedente e la Commissione lo trasmette entro il 15 aprile contemporaneamente agli armatori e alle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

Gli armatori, qualora contestino il computo presentato dallo SFA, possono consultare gli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture, quali l'Istituto francese di ricerca scientifica per lo sviluppo della cooperazione (ORSTOM) e l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e concertarsi quindi con le autorità seicellesi per effettuare il computo definitivo entro il 15 maggio dell'anno in corso. Qualora non siano pervenute osservazioni degli armatori entro tale data, il computo effettuato dallo SFA è considerato definitivo.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione delle Comunità europee il computo definitivo relativo alla propria flotta.

Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori ai servizi seicellesi della pesca entro il 31 maggio dello stesso anno.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsabile.

3. Dichiarazione delle catture

3.1. Per ciascun periodo di pesca trascorso nelle acque delle Seicelle i pescherecci comunitari titolari di una licenza di pesca nelle acque suddette sono tenuti a compilare delle schede di pesca, conformemente al modello riportato nelle appendici 2 e 3. Le schede di pesca debbono essere compilate anche se non sono state effettuate catture.

3.2. I pescherecci di cui al punto 3.1, per i periodi nei quali non si sono trovati nelle acque delle Seicelle, sono tenuti a compilare la scheda di cui sopra con la menzione "Fuori ZEE Seicelle".

3.3. Per quanto riguarda la consegna delle schede di pesca di cui ai punti 3.1 e 3.2, i pescherecci della Comunità sono tenuti

- nel caso in cui facciano scalo al porto di Victoria, a consegnare dette schede di pesca, debitamente compilate, alle autorità seicellesi entro 5 giorni dall'arrivo nel porto e comunque prima di lasciare il porto in questione;

- negli altri casi, a trasmettere le schede di pesca di cui sopra alle autorità seicellesi entro 14 giorni dall'arrivo in qualsiasi porto diverso da Victoria.

Copia di dette schede è inviata agli istituti scientifici di cui al punto 2.4.

3.4. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni previste al punto 10.

4. Osservatori

Su richiesta delle autorità seicellesi, le tonniere a circuizione accolgono a bordo un osservatore qualificato designato da tali autorità che ha il compito di controllare la posizione della nave e le catture effettuate nelle acque delle Seicelle. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle sue mansioni, compreso l'accesso ai locali, ai documenti e agli impianti di comunicazione. La presenza a bordo dell'osservatore non deve superare il tempo necessario per l'esecuzione dei suoi compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli beneficia delle stesse prerogative degli ufficiali. Qualora una tonniera a circuizione con a bordo un osservatore seicellese lasci le acque delle Seicelle, devono essere prese le opportune misure per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima nelle Seicelle a spese dell'armatore.

5. Imbarco di marinai

Durante la campagna di pesca ciascuna tonniera a circuizione imbarca almeno due marinai seicellesi designati dalle autorità delle Seicelle, con l'accordo degli armatori. I contratti di lavoro di questi marinai sono conclusi a Victoria tra il rappresentante dell'armatore e gli interessati, con l'accordo delle autorità seicellesi competenti. Essi includono il regime di previdenza sociale applicabile ai marinai, comprese l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione malattia e infortuni.

6. Sbarchi

Le tonniere a circuizione che effettuano sbarchi nel porto di Victoria fanno in modo da mettere a disposizione delle autorità seicellesi le catture accessorie ai prezzi del mercato locale. Le tonniere a circuizione della Comunità contribuiscono inoltre ad approvvigionare l'industria conserviera del tonno delle Seicelle ai prezzi del mercato internazionale.

7. Comunicazioni

I pescherecci comunitari, nelle tre ore successive a ciascuna entrata e uscita dalla zona di pesca e ogni tre giorni durante la loro attività di pesca nelle acque delle Seicelle, comunicano direttamente alle autorità seicellesi, possibilmente via fax e, in caso di impossibilità, via radio, la loro posizione e le catture detenute a bordo.

Il numero di fax e la frequenza radio sono indicate nella licenza.

Una copia della comunicazione via fax o della registrazione delle comunicazioni radio è conservata dalle autorità seicellesi e dagli armatori fino all'approvazione da parte di ciascuna delle due parti del computo definitivo dei canoni di cui al punto 2.4.

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicano le sanzioni indicate al punto 10.

8. Zone di pesca

Al fine di non pregiudicare l'attività di pesca artigianale nelle acque delle Seicelle, i pescherecci comunitari non possono operare nelle zone definite dalla regolamentazione seicellese né entro l'area di tre miglia nautiche intorno ai dispositivi di insediamento del pesce collocati dalle autorità seicellesi, le cui posizioni geografiche sono state comunicate ai rappresentanti o agli agenti degli armatori.

9. Impianti portuali e uso di forniture e servizi

Per quanto possibile i pescherecci della Comunità si procureranno nelle Seicelle le forniture e i servizi necessari per le loro operazioni. Le autorità seicellesi stabiliscono, d'accordo con gli armatori, le condizioni d'impiego degli impianti portuali ed eventualmente delle forniture e dei servizi.

10. Sanzioni

In caso di mancato rispetto di una delle disposizioni di cui sopra, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse e della regolamentazione seicellese, la licenza concessa al peschereccio in causa può essere sospesa, revocata o non rinnovata. La sospensione o la revoca di una licenza costituisce un caso di forza maggiore ai sensi del punto 1.2 del presente allegato.

La Commissione delle Comunità europee deve essere immediatamente informata di qualunque sospensione o revoca di licenza e di tutte le circostanze attinenti.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

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