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Document 21999A0226(01)
Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, acting within the framework of the European Union, of the one part, and the Republic of Slovenia, of the other part - Protocol 1 on textile and clothing products - Protocol 2 on products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel Community (ECSC) - Protocol 3 on trade between Slovenia and the Community in processed agricultural products - Protocol 4 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation - Protocol 5 on mutual assistance between administrative authorities in customs matters - Protocol 6 on concessions with annual limits - Final Act - Joint Declarations - Unilateral Declarations
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento - Protocollo n. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Protocollo n. 6 sulle concessioni concesse entro limiti annui - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento - Protocollo n. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Protocollo n. 6 sulle concessioni concesse entro limiti annui - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
GU L 51 del 26.2.1999, p. 3–206
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/144/oj
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento - Protocollo n. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) - Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia - Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale - Protocollo n. 6 sulle concessioni concesse entro limiti annui - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali
Gazzetta ufficiale n. L 051 del 26/02/1999 pag. 0003 - 0206
ACCORDO EUROPEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri», e la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate «la Comunità», che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominata «Slovenia», dall'altra, RICORDANDO i legami storici fra le parti e i valori comuni che condividono; RICONOSCENDO che la Comunità e la Slovenia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che favorisca la partecipazione della Slovenia al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo di cooperazione e con il protocollo relativo alla cooperazione finanziaria firmati il 5 aprile 1993 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia, entrati in vigore il 1° settembre 1993, con l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Slovenia, firmato il 5 aprile 1993; CONSIDERANDO che le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo sui trasporti firmato il 5 aprile 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, entrato in vigore il 29 luglio 1993; CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerte dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico in Slovenia; CONSIDERANDO che le parti si sono impegnate a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si è instaurato in Slovenia un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordine democratico e a sostenere la creazione in Slovenia di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni del processo CSCE contenuti, in particolare, nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nel documento di Helsinki del 1992, nel vertice di Budapest del 1994 e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo europeo, in appresso denominato «l'accordo», per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione non può essere disgiunta dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Slovenia, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; RICONOSCENDO l'importanza del contributo che il patto per la stabilità in Europa può dare alla promozione della stabilità e dei rapporti di buon vicinato nella regione e confermando la loro ferma volontà di collaborare per il successo dell'iniziativa; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Slovenia un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, basato sui principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, in appresso denominato «GATT 1994», modificato dai negoziati commerciali dell'Uruguay Round, e tenendo conto della creazione dell'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominata «OMC»; CONSIDERANDO che la Comunità e la Slovenia si sono impegnate a rispettare i principi contenuti nella Carta europea per l'energia del 17 dicembre 1991 e nella dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993; TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Slovenia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONSIDERANDO gli obiettivi degli accordi firmati a Osimo nel novembre 1975 fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori, e in particolare dell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra i due paesi; PERSUASI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico in Slovenia; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; CONSAPEVOLI che l'obiettivo finale della Slovenia è entrare a far parte dell'Unione europea e del fatto che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al conseguimento di tale obiettivo, TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di interesse comune, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Slovenia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi e relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Slovenia; - instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Slovenia che copra quasi interamente il commercio tra le parti; - sostenere gli sforzi della Slovenia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato; - definire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Slovenia nell'Unione europea. A tal fine, la Slovenia dovrà adoperarsi per soddisfare i necessari presupposti. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 2 La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 3 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di sei anni diviso in due fasi successive, che in linea di massima durano rispettivamente quattro e due anni. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Slovenia nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine previsto della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III. TITOLO II DIALOGO POLITICO Articolo 4 Si svilupperà e si intensificherà ulteriormente il dialogo politico con la Slovenia, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Slovenia, sosterrà i mutamenti politici ed economici in atto o già realizzati in quest'ultimo paese e contribuirà a istituire stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - la piena integrazione della Slovenia nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento all'Unione europea; - una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per una delle parti; - una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa. Articolo 5 Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale. Articolo 6 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli. 2. Con l'accordo delle parti, si istituiscono altre procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Slovenia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; - inserendo la Slovenia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attività svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo. Articolo 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di associazione istituito a norma dell'articolo 116. TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1° gennaio 1995, la Comunità e la Slovenia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunità e la Slovenia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base. CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI Articolo 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Slovenia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, indicati negli articoli 16 e 17. 3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato. Articolo 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1° gennaio 2000. 3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Slovenia alle merci originarie della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati III e IV sono aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 15 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità elencati nell'allegato IV sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1° gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1997 ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 45 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1999 ogni dazio è ridotto al 35 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2000 ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Slovenia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. Articolo 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale. Articolo 13 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni. Articolo 14 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Slovenia abolisce i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, ad esclusione di quelli relativi ai prodotti di cui all'allegato XII, per i quali i dazi vengono aboliti secondo il calendario stabilito nell'allegato stesso. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Slovenia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente. Articolo 15 La Slovenia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Alle stesse condizioni, la Comunità si dichiara disposta ad aumentare ulteriormente o ad abolire in un periodo più breve i massimali tariffari di cui all'articolo 10, paragrafo 2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso. Articolo 16 Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso. Articolo 17 Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Articolo 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Slovenia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Slovenia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato V originari della Comunità. CAPITOLO II AGRICOLTURA Articolo 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Slovenia. 2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92. Articolo 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo. Articolo 21 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Slovenia e le misure d'effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità applica alle importazioni nel proprio mercato di prodotti agricoli originari della Slovenia le concessioni elencate nell'allegato VI. 3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia applica alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Comunità le concessioni elencate nell'allegato VII. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Slovenia, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito GATT 1994 e dell'OMC, la Comunità e la Slovenia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. Articolo 22 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21 provochino gravi perturbazioni sui mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie. CAPITOLO III PESCA Articolo 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Slovenia contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Articolo 24 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Slovenia elencati nell'allegato VIII a) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Comunità elencati nell'allegato VIII b) sono soggetti ai dazi doganali ridotti previsti nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni degli articoli 21 e 22. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3. Articolo 26 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono aumentati quelli già applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la Slovenia, né sono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Slovenia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati VI e VII. Articolo 27 Divieto di discriminazione fiscale 1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti. Articolo 28 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. In particolare, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di circolazione dei beni, contenute negli accordi di frontiera conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia di cui la Repubblica di Slovenia è uno degli Stati successori. 2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Slovenia sanciti nel presente accordo. Articolo 29 Misure tariffarie eccezionali La Slovenia può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Slovenia ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti nel capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi al termine del periodo transitorio. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Slovenia informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Slovenia fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti a norma del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi con inizio non oltre due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione può decidere un calendario diverso. Articolo 30 Dumping Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34. Articolo 31 Clausole di salvaguardia generale Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una della parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Articolo 32 Clausola di penuria Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a - una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri d'effetto equivalente, oppure - una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento. Articolo 33 Monopoli di Stato Gli Stati membri e la Slovenia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa alla fine del 1999 qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine. Articolo 34 Procedure 1. Nel caso in cui la Comunità o la Slovenia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, fornisce il più rapidamente possibile al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni. a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione specificata in detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure appropriate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per ovviare alle difficoltà insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il consiglio di associazone è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione. Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Slovenia, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Articolo 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonché i metodi di cooperazione amministrativa. Articolo 36 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla tutela delle risorse naturali non rinnovabili, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 37 Il presente accordo non pregiudica il regolamento (CE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie. TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI CAPITOLO I CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI Articolo 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Slovenia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio. Articolo 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità slovena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Slovenia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1. Articolo 40 1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 39. 2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 41 Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione a norma dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Slovenia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Slovenia o degli Stati membri. Articolo 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori sloveni accordate dagli Stati membri in base ad accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi. 2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità. Articolo 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 3, o prima se così si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica della Slovenia e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso. Articolo 44 Al fine di agevolare la riorganizzazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Slovenia, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Slovenia come previsto all'articolo 89. CAPITOLO II STABILIMENTO Articolo 45 1. Nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia agevola l'insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i) un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società e cittadini comunitari di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato IX a), per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3; ii) un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Slovenia, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Slovenia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio, rispetto alle società e ai cittadini della Slovenia. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono - un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di società slovene sul territorio comunitario di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; - un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate slovene stabilite sul loro territorio, di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio. 4. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 3 si applica allo stabilimento e all'attività delle società e dei cittadini comunitari sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 5. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai settori o alle questioni elencati all'allegato IX b). 6. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato IX a) e l'inserimento di settori o questioni elencati nell'allegato IX b) nel campo di applicazione dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere modificati con decisione del consiglio di associazione. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Slovenia e qualora se ne presenti la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati settori o questioni elencati nell'allegato IX a). 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i cittadini comunitari e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Slovenia; b) le filiali di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono i cittadini e le società slovene, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio; c) la Slovenia riconosce i diritti di cui alla lettera b) ai cittadini comunitari e alle filiali di società comunitarie entro la fine della prima fase del periodo transitorio. Articolo 46 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1. Articolo 47 Ai fini del presente accordo, a) per «società comunitaria» o «società slovena» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Slovenia. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Slovenia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Slovenia viene considerata una società comunitaria o slovena se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Slovenia; b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima; c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; d) per «stabilimento» si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società comunitarie o slovene, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Slovenia o nella Comunità; e) per «attività» si intendono quelle economiche; f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della Slovenia» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Slovenia; h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Slovenia stabiliti al di fuori della Comunità e della Slovenia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Slovenia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Slovenia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Slovenia in base alle rispettive legislazioni; i) per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato IX c). Il consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato. Articolo 48 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato IX c), ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, in deroga ad altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dell'accordo. 3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici. Articolo 49 1. Le disposizioni degli articoli 45 e 48 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza. Articolo 50 1. Una società comunitaria o una società slovena stabilita, rispettivamente, sul territorio della Slovenia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Slovenia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della Slovenia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Slovenia di cittadini sloveni o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società slovena oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che - la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della Slovenia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o in Slovenia. Articolo 51 Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Slovenia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Slovenia e nella Comunità, il consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine. Articolo 52 Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, o per i settori compresi negli allegati IX a), durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinate industrie: - siano in corso di ristrutturazione; - siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Slovenia; - rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini sloveni in un determinato settore o in una determinata industria in Slovenia; - o siano nuove industrie sul suo territorio. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a) allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3, ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Slovenia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari, già stabiliti in Slovenia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini sloveni. In caso di necessità il consiglio di associazione può eccezionalmente decidere su richiesta della Slovenia di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Slovenia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Slovenia consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Slovenia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Slovenia consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate. Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o per i settori compresi negli allegati IX a), al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Slovenia può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo. CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI Articolo 53 1. Le parti s'impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o sloveni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 1 le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 50, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Slovenia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi. 3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi. Articolo 54 1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Slovenia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni. Articolo 55 Fatto salvo l'articolo 53, per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Slovenia si applicano le disposizioni seguenti: 1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le parti sono disciplinate dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica slovena nel settore dei trasporti, firmato il 5 aprile 1993. Le parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono alla corretta applicazione del presente accordo, e sottolineano in particolare l'importanza della libertà per il traffico di transito su strada definita nell'accordo, fatte salve le condizioni che disciplinano il transito attraverso il territorio austriaco stabilite in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea, e fatte salve la non discriminazione e l'armonizzazione della legislazione della Slovenia in materia di trasporti con quella della Comunità. 2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 3) In applicazione dei principi del punto 2, le parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al e proveniente dal paese terzo interessato; b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente anteriormente all'entrata in vigore del presente accordo. 6) Durante il periodo transitorio, la Slovenia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7) A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre. CAPITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 56 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Articolo 57 1. Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 56. 2. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Slovenia a norma delle disposizioni del capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Slovenia in materia di istruzione, di sanità e di servizi sociali e culturali è considerata per una durata del periodo transitorio di cui all'articolo 3, compatibile con le disposizioni del presente titolo e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V. Articolo 58 Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Slovenia oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni del presente titolo. Articolo 59 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Slovenia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 60 Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Articolo 61 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati. TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE Articolo 62 Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purché la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le parti liberalizzati a norma del presente accordo. Articolo 63 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che esercitano un'attività autonoma in Slovenia a norma del titolo IV, capitolo II. Per quanto riguarda l'acquisizione di una quota superiore al 25 % di azioni con diritto di voto di una società con capitale sociale nominale superiore a 5 milioni di ECU, emesse in base alla legge sulla trasformazione della proprietà delle imprese, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo è richiesta l'autorizzazione del governo sloveno. Tale restrizione viene abolita allo scadere di questo periodo. 2. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, gli Stati membri e la Slovenia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti e ai prestiti finanziari. A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Slovenia garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Fatti salvi gli articoli 62 e 63, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Slovenia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Slovenia, la Comunità e la Slovenia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Slovenia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti ad essa connessi tra residenti della Comunità e della Slovenia e non rendono più restrittive le intese esistenti. 4. Le parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Slovenia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo. Articolo 64 1. Durante i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali. CAPITOLO II CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO Articolo 65 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Slovenia: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Slovenia, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'attuazione di dette norme, per le pratiche incompatibili a norma del paragrafo 1 le parti applicano sui rispettivi territori le rispettive normative, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Slovenia venga valutato tenendo conto del fatto che la Slovenia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Slovenia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di quattro anni. b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III: - la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile a norma del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente trattata in base alle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la Slovenia possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia l'accordo OMC, possono essere adottate soltanto in base alle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Tale articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio che sono oggetto del protocollo n. 2. Articolo 66 1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 299A0226(01).1 2. Qualora uno o più Stati membri o la Slovenia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Slovenia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. Articolo 67 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90. Articolo 68 1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore dell'accordo la Slovenia tutela i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, ai fini di assicurare un livello di tutela simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti. 3. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo, la Slovenia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato X, paragrafo 1. 4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale dovessero verificarsi problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Articolo 69 1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società slovene possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie, eccetto per i contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE. Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti contemplati dalla direttiva 93/38/CEE non appena il governo sloveno introdurrà l'adeguata normativa. La Comunità esamina periodicamente se la Slovenia ha effettivamente introdotto tale normativa. Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, le società comunitarie, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Slovenia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Slovenia, a norma del capitolo II del titolo IV, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società slovene. Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Slovenia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Slovenia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 38-61. CAPITOLO III RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI Articolo 70 Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Slovenia nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Slovenia a quella della Comunità. La Slovenia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria. Articolo 71 1. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, diritto assicurativo, conti societari e imposizione delle imprese, servizi finanziari, regole di concorrenza, normativa in materia di commesse di appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e telecomunicazioni. 2. In particolare le parti considerano importante, per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni compiere rapidi progressi in materia di mercato interno, concorrenza, tutela dei lavoratori, diritti dei consumatori e ambiente. Articolo 72 La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti; - tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi; - organizzazione di seminari; - attività di formazione; - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti. TITOLO IV COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 73 1. La Comunità e la Slovenia avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Slovenia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Slovenia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto pienamente, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Si deve rivolgere particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Slovenia e i paesi dell'Europa centrale e orientale. Articolo 74 Cooperazione industriale 1. La cooperazione mira in particolare a promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria slovena nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato nel rispetto dell'ambiente. 2. La cooperazione mira in particolare a: - ristrutturare determinati settori; in tale contesto, il consiglio di associazione esamina in particolare i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio; - cercare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita. 3. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Slovenia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica. Articolo 75 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Slovenia. 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Slovenia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - se del caso la conclusione con gli Stati membri di accordi per evitare la doppia imposizione; - l'applicazione di disposizioni adeguate per il trasferimenti di capitale; - un'ulteriore deregolamentazione; - un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni. Articolo 76 Standardizzazione e valutazione della conformità 1. Le parti cooperano al fine di rendere la Slovenia pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità. 2. A tale scopo, si cerca di: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché delle procedure per la valutazione della conformità; - se del caso, negoziare accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare la partecipazione degli organismi sloveni interessati ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI e EOTC); 3. La Comunità fornisce alla Slovenia l'assistenza tecnica eventualmente necessaria. Articolo 77 Cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia 1. Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e laboratori); - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how; - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Slovenia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 2. Il consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico si basa su intese specifiche da negoziare e da concludere in base alle procedure legali di ciascuna delle parti. Articolo 78 Istruzione e formazione 1. Le parti cooperano al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali in Slovenia, tenendo conto delle sue priorità. Si elaborano contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. Nel contesto dell'articolo 106, si prende in considerazione anche la partecipazione della Slovenia a programmi comunitari nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù. 2. La cooperazione si concentra in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le parti determinano congiuntamente: - sviluppo del sistema d'istruzione e di formazione in Slovenia; - formazione iniziale, formazione permanente e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri responsabili della gestione aziendale nei settori pubblico e privato e nell'amministrazione, particolarmente in settori prioritari da determinare; - cooperazione tra università o altri istituti d'istruzione superiore, cooperazione tra università, altri istituti d'istruzione superiore e imprese, e mobilità per gli insegnati, i giovani scienziati, gli studenti e gli amministratori (TEMPUS); - promozione dell'insegnamento degli studi europei presso istituzioni adeguate; - promozione di iniziative volte a favorire il riconoscimento reciproco dei periodi di studi e dei diplomi; - promozione di azioni di formazione per gli addetti alla formazione. 3. Nel settore della traduzione, ci si concentra sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme e della terminologia linguistiche della Comunità. Articolo 79 Agricoltura e settore agroindustriale 1. Scopo della cooperazione in questo settore è modernizzare le tecniche di produzione dell'agricoltura e del settore agroindustriale, cercando in particolare di: - sviluppare e modernizzare le imprese di trasformazione e i loro metodi di ammasso, di commercializzazione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttività e la qualità mediante tecniche e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso delle tecniche antinquinamento connesse ai mezzi di produzione; - promuovere la complementarità nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione tecnologica nell'agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Slovenia; - intensificare la cooperazione nei settori sanitario e fitosanitario ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli. 2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria a tal fine. Articolo 80 Energia 1. Le parti cooperano, secondo i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici dell'Europa. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica a livello nazionale e regionale, compresi gli aspetti a lungo termine; - liberalizzazione del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricità e gas, compresa eventualmente la possibilità di interconnessioni delle reti di erogazione; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese del settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficaci; - uso e sostegno delle fonti energetiche nuove e rinnovabili. Articolo 81 Sicurezza nucleare 1. Scopo della cooperazione nel settore della sicurezza nucleare è garantire un elevato livello di sicurezza. 2. La cooperazione, nel contesto della situazione specifica della Slovenia, si concentra in particolare nei seguenti settori: - sicurezza nucleare, compresi gli aspetti normativi e operativi, e gestione in caso di incidenti gravi; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari, comprese le misure contro il contrabbando di materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - scambio tempestivo di informazioni in caso di emergenze radiologiche; - smantellamento degli impianti nucleari; - responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare. 3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo a norma all'articolo 77. Articolo 82 Ambiente e protezione contro le catastrofi naturali 1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione nel settore della lotta contro il degrado ambientale. 2. La cooperazione è imperniata sui seguenti settori prioritari: - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria e acqua, compresa l'acqua potabile); - produzione e consumo di energia razionali, sostenibili e non inquinanti; sicurezza degli stabilimenti industriali, compresi gli impianti nucleari; - classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche; - prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente dei corsi d'acqua transfrontalieri; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive) e attuazione della convenzione di Basilea; - impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura; - tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità; - ripristino dell'equilibrio ecologico nelle campagne; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso di strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali e loro prevenzione; - gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino; - convenzioni internazionali in materia di ambiente; - miglioramento delle norme ambientali per gli autoveicoli; - valutazione dell'impatto ambientale della concezione e della progettazione di infrastrutture nel settore del traffico e dei trasporti; - corretta valutazione dei costi e internizzazione dei costi esterni. 3. La cooperazione prende le seguenti forme: - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; utilizzazione sicura delle biotecnologie che rispettano l'ambiente; - programmi di formazione e tirocini; - attività di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e internazionale; - elaborazione di strategie, segnatamente per quanto riguarda i problemi globali e climatici; - educazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi in questo settore; - studi relativi all'impatto ambientale. 4. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e dell'ambiente contro le catastrofi naturali o provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione comprende i settori seguenti: - scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo; - notifica rapida e reciproca delle catastrofi e delle loro conseguenze; - sistemi di salvataggio e di soccorso in caso di catastrofe; - scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità; - educazione e formazione nel settore della protezione contro catastrofi naturali e imputabili all'uomo; - esercitazioni di salvataggio e soccorso. Articolo 83 Trasporti 1. Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Slovenia di: - ristrutturare e modernizzare i trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità; - sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica, consulenze e scambi d'informazioni. 3. I settori di cooperazione prioritari sono: - il trasporto stradale, compresi l'imposizione, gli aspetti sociali e quelli ambientali; - il trasporto combinato strada-ferrovia; - la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali; - lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali in relazione ai grandi assi d'interesse comune e ai collegamenti transeuropei; - armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale; - sostituzione delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni secondo le procedure già stabilite; - elaborazione di politiche dei trasporti coerenti e compatibili con quelle in vigore nella Comunità. Articolo 84 Poste e telecomunicazioni 1. Le parti intensificano e potenziano la cooperazione nel settore delle poste e telecomunicazioni, e a tale scopo avviano le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni e servizi postali; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti; - formazione e consulenze; - trasferimenti di tecnologia; - attuazione di progetti comuni da parte di organismi competenti di entrambe le parti; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione, soprattutto quelli con applicazioni commerciali. 2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari: - modernizzazione della rete di telecomunicazioni e dei servizi postali della Slovenia e loro integrazione nelle reti europee e mondiale; - cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e normativi delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture, strategia e pianificazione organizzative, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana. Articolo 85 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari 1. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Slovenia. a) La cooperazione si concentra nei seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari, e assistenza tecnica per la creazione e il funzionamento di un organismo di supervisione sulle assicurazioni in Slovenia; - traduzione della legislazione della Comunità e della Slovenia; - compilazione di glossari di terminologia; - scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge. b) A tale scopo, si forniscono l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. 2. Le parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile in Slovenia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità. a) Ci si concentra sui seguenti settori: - assistenza tecnica alla Corte dei conti in Slovenia; - creazione di unità interne di revisione contabile presso le pubbliche amministrazioni; - scambi d'informazioni sui sistemi di revisione contabile; - uniformazione dei documenti di revisione contabile; - formazione e consulenze. b) La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 86 Politica monetaria Su richiesta delle autorità della Slovenia, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare questo paese ad introdurre la piena convertibilità del tallero e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del sistema monetario europeo, dell'Istituto monetario europeo e del sistema europeo di banche centrali. Articolo 87 Prevenzione del riciclaggio del denaro 1. Le parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Articolo 88 Sviluppo regionale 1. Le parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si prevedono le seguenti misure: - scambi di informazioni tra le autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Slovenia per l'elaborazione di tali politiche; - azioni comuni delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico; - studio di azioni coordinate per sviluppare le zone frontaliere tra la Comunità e la Slovenia, nonché le altre zone della Slovenia con forti disparità regionali; - scambi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari e di esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, anche sotto forma di seminari. Articolo 89 Cooperazione nel settore sociale 1. Con riferimento alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, le parti sviluppano la mutua cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, azioni di formazione. 2. In materia di occupazione, le parti cercano principalmente di modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alle ristrutturazione industriale. La cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le parti cercano di adeguare il regime sloveno alle nuove esigenze economiche e sociali, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. Articolo 90 Turismo Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare al fine di: - favorire gli scambi di turisti; - intensificare gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.; - organizzare azioni di formazione, scambi e seminari per favorire i trasferimenti di know-how; - realizzare operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.; - organizzare scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppare infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo; - introdurre in Slovenia un sistema di prenotazione informatizzato, sistemi di informazione e norme per la tutela dei turisti in quanto consumatori. Articolo 91 Piccole e medie imprese 1. Le parti cercano di sviluppare e potenziare il settore privato, le piccole e medie imprese e la cooperazione tra PMI della Comunità e della Slovenia. 2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - introduzione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione dei quadri, contabilità, marketing, controllo di qualità ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - avvio di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad esempio, la rete europea di cooperazione e di collegamento tra le imprese (BC-NET), gli Eurosportelli, le conferenze, ecc.). 3. La cooperazione comprende: - l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale, a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari, tecnologici e commerciali; - servizi di formazione e di consulenza. Articolo 92 Informazione e comunicazione 1. La Comunità e la Slovenia prendono le misure necessarie per promuovere scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e sulla Slovenia, nonché a fornire agli ambienti professionali in Slovenia dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità. 2. Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche, nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti e altri esperti in materia di mass media. Articolo 93 Tutela dei consumatori 1. Le parti collaborano al fine di rendere il sistema di tutela dei consumatori della Slovenia pienamente compatibile con quello della Comunità. Una corretta protezione dei consumatori è infatti un presupposto necessario per il buon funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono: - un'attiva politica di tutela dei consumatori, in linea con la normativa comunitaria e, se del caso, con gli orientamenti delle Nazioni Unite in materia; - l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della Slovenia con quelle in vigore nella Comunità; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello di qualità e garantire norme di sicurezza adeguate per i beni di consumo. 3. La cooperazione può comprendere: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - la formazione di esperti in materia di tutela dei consumatori presso il governo e le organizzazioni non governative; - un aiuto per la creazione di organismi indipendenti al fine di informare meglio i consumatori attraverso attività specifiche; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle controversie e le consulenze, giuridiche o di altro tipo, ai consumatori; sarà prevista una cooperazione tra i centri sloveni e quelli esistenti nella Comunità; - accesso alle banche dati della Comunità; - sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori. Articolo 94 Dogane 1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale sloveno a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di infrastrutture transfrontaliere tra le parti; - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Slovenia; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5. Articolo 95 Cooperazione nel settore statistico 1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente che fornisca in modo tempestivo e appropriato i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il processo di riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Slovenia. 2. A tal fine, le parti cooperano in particolare per: - favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace e del relativo quadro istituzionale; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare quelli comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti le riforme economiche e controllarne l'andamento; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati personali; - consentire alla Slovenia di adottare i principi e le norme del sistema statistico comunitario. 3. La cooperazione avverrà segnatamente tramite: - scambi di informazioni metodologiche; - l'organizzazione di un programma di assistenza tecnica comprendente: - seminari e tirocini, nonché consulenze tecniche; - azioni di formazione; - indagini pilota; - partecipazione a gruppi di lavoro selezionati dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat); - scambio di dati statistici. Articolo 96 Politica economica 1. La Comunità e la Slovenia agevolano le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la conoscenza dei meccanismi delle rispettive economie, nonché la definizione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la cooperazione prevede: - scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo; - un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante, in particolare, il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE) promozione di una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Slovenia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di garantire una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia. Articolo 97 Lotta contro la droga 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare l'offerta e il traffico illeciti di stupefacenti e di sostanze psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le misure politiche nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori. TITOLO VII PREVENZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE Articolo 98 1. Le parti, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, definiscono un contesto di cooperazione al fine di prevenire le attività illecite quali: - immigrazione e presenza illecita di persone fisiche della loro cittadinanza sul territorio dell'altra parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - le attività economiche illecite in particolare la corruzione; - transazioni illegali di merci varie compresi i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; - trasferimento illecito di autoveicoli; - criminalità organizzata; - furto e commercio illeciti di materiali radioattivi e nucleari. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale per la prevenzione delle attività illecite; - la creazione di centri d'informazione; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attività illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attività illecite. TITOLO VIII COOPERAZIONE CULTURALE Articolo 99 1. Le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Slovenia i programmi di cooperazione culturale comunitario o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse. Tale cooperazione può comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale); - la formazione degli addetti al settore culturale; - organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo; - divulgazione delle informazioni sulle maggiori manifestazioni culturali; 2. Le parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo sloveno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e le disposizioni della decisione 90/685/CEE del Consiglio che ha istituito il programma. Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione. TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 100 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in base agli articoli 101, 102, e 104, fatto salvo l'articolo 103, la Slovenia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, a norma dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese. Articolo 101 Tale assistenza finanziaria è coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Slovenia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Slovenia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea. Articolo 102 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le parti. Le parti informano il consiglio di associazione. Articolo 103 1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta della Slovenia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea finalizzata a: - sostenere, se necessario, l'adozione di misure finalizzate a garantire una situazione sostenibile dei conti con l'estero della Slovenia e di mantenere la convertibilità della sua divisa nazionale; - sostenere i programmi a medio termine per l'adeguamento strutturale dell'economia slovena, ivi compresa l'assistenza in materia di bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Slovenia di programmi di stabilizzazione della sua economia approvati dall'FMI e alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Slovenia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Slovenia in merito. Articolo 104 L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità e del livello di sviluppo della Slovenia, tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento delle sua economia, nonché della sua capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione fino all'introduzione di un'economia di mercato. Articolo 105 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. Articolo 106 La Slovenia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XI. Fatta salva l'attuale partecipazione della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI, il consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Slovenia a queste attività. Il contributo finanziario della Slovenia alle attività di cui all'allegato XI si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Slovenia. TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO DI OSIMO IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA TRA SLOVENIA E ITALIA Articolo 107 Nell'attuare le misure volte a promuovere la cooperazione regionale, la Comunità e la Slovenia rivolgono particolare attenzione alle attività che rientrano nell'ambito degli accordi firmati a Osimo il 10 novembre 1975 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, nonché alle iniziative che rientrano nel quadro generale della cooperazione economica tra Italia e Slovenia. Le parti tengono conto, in particolare, dell'interesse reciproco degli obiettivi di cui al primo comma dell'elenco dei progetti prescelti per l'assistenza finanziaria nel contesto della cooperazione. Articolo 108 Fatto salvo l'articolo 31, la Comunità, nel quadro delle disposizioni relative alle zone franche, e la Slovenia concedono libero accesso ai loro mercati ai prodotti riconosciuti come originari, a norma del protocollo sui prodotti originari, nelle zone franche di frontiera che potranno venire istituite mediante accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena in base all'accordo sulla promozione delle cooperazione economica, firmato a Osimo nel 1975. Articolo 109 La Comunità e la Slovenia collaborano per l'attuazione degli articoli 107 e 108, in base agli obiettivi di cooperazione di cui all'articolo 107. TITOLO XI DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 110 È istituito un consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Articolo 111 1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo sloveno. 2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo sloveno, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Nelle materie che la riguardano, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione. Articolo 112 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le parti. Articolo 113 1. Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia a norma del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale. Articolo 114 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo sloveno, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato. 2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112. Articolo 115 Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento. Articolo 116 È istituito un comitato parlamentare di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento sloveno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Articolo 117 1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento sloveno. 2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento sloveno, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno. Articolo 118 Il comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste. Il comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione. Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione. Articolo 119 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Articolo 120 L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 121 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - Il regime applicato dalla Slovenia nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Slovenia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini sloveni o tra società e filiali lituane. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 122 Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Slovenia non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Slovenia a norma del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Articolo 123 1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo. Articolo 124 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro. Articolo 125 Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Slovenia, dall'altro. Articolo 126 I protocolli nn. 1-6 e gli allegati I-XIII sono parte integrante del presente accordo. Articolo 127 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica. Articolo 128 Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo. Articolo 129 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica e alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Slovenia. Articolo 130 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovena, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 131 Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993 e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993. Articolo 132 Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alle merci, dovessero essere applicate nel 1996 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Slovenia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini del titolo III, articoli 65, 67 e 68 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-6: - la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi che entrano in vigore a tale data e - il 1° gennaio 1996 per quanto concerne gli obblighi applicabili successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento a quest'ultima. Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig. Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex. V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar ceann na hÉireann For Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Republik Österreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> För Konungariket Sverige >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Za Republiko Slovenijo >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2 2501 00 2505 10 2505 90 2506 21 2506 29 2508 10 2508 30 2508 40 2508 60 2509 00 2517 10 2517 49 2518 10 2518 20 2518 30 2521 00 2522 10 2522 20 2522 30 2528 90 2530 90 2710 00 27 2710 00 29 2710 00 32 2710 00 34 2710 00 36 2710 00 69 2710 00 74 2710 00 76 2710 00 77 2710 00 78 2715 00 2804 10 2804 21 2805 40 2810 00 2811 19 2811 22 2811 23 2811 29 2815 30 2818 10 2818 20 2821 20 2824 10 2824 20 2824 90 2826 19 2826 20 2826 90 2827 20 2827 36 2827 39 2828 10 2829 90 2830 30 2830 90 2831 90 2832 10 2832 20 2833 19 2833 21 2833 26 2833 29 2833 40 2834 22 2834 29 2835 10 2835 21 2835 22 2835 23 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9606 30 9607 11 9607 19 9607 20 9615 11 9615 19 9615 90 ALLEGATO IV ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 3 2523 29 2523 90 2801 10 2804 30 2804 40 2806 10 2811 21 2815 12 2823 00 2828 90 2833 22 2835 31 2840 30 2847 00 2849 10 2912 11 2917 31 2917 32 2917 33 2917 35 2931 00 3206 10 3208 10 3208 20 3208 90 3209 10 3211 00 3214 10 3402 20 3406 00 3602 00 3603 00 3823 90 70 3823 90 81 3823 90 83 3823 90 85 3823 90 87 3823 90 91 3823 90 93 3823 90 95 3918 10 3922 10 3923 21 4201 00 4202 11 4202 12 4202 19 4202 21 4202 22 4202 29 4202 31 4202 32 4202 39 4202 91 4202 92 4202 99 4203 10 4203 21 4203 29 4203 30 4203 40 4204 00 4205 00 4303 10 4303 90 4304 00 90 4410 10 4410 90 4411 11 4411 19 4411 21 4411 29 4411 31 4411 39 4411 91 4411 99 4412 12 4412 19 4412 21 4412 29 4412 91 4412 99 4801 00 4802 52 4802 60 4803 00 4805 70 4805 80 4808 10 4810 11 4810 12 4814 20 4814 30 4816 10 4816 20 4818 10 4818 20 4818 30 4818 40 4819 10 4819 20 4819 40 4819 50 4819 60 4822 10 4822 90 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10 11 (1) 8702 10 19 8702 10 91 8702 10 99 ex 8702 90 11 (2) 8702 90 19 8702 90 31 8702 90 39 8702 90 90 8703 22 8703 23 8703 24 8703 31 90 8703 32 90 8703 33 8703 90 8704 10 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 8705 10 8705 20 8705 30 8705 40 8705 90 8706 00 8709 11 8709 19 8709 90 8711 10 8711 20 8716 20 8716 31 8716 39 8716 40 8716 80 8801 10 8903 91 8903 92 8903 99 9008 10 9008 30 9013 20 9016 00 9019 10 9019 20 9028 30 9030 31 9030 39 9030 40 9032 10 9032 89 9103 10 9103 90 9105 21 9105 29 9105 91 9105 99 9106 10 9107 00 9404 10 9404 21 9404 29 9404 30 9404 90 9405 10 9405 20 9405 30 9405 40 9405 50 9405 60 9406 00 9603 10 9603 21 9603 29 9603 30 9603 40 9603 50 9603 90 9606 22 >SPAZIO PER TABELLA> (1) Vedi in nota la descrizione del prodotto in questione. ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 2 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, PARAGRAFO 4 Le importazioni in Slovenia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette a una riduzione del 50 % del dazio applicabile >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII a) ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII b) ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX a) STABILIMENTO: SETTORI CONNESSI ALLA FINE DEI PERIODI TRANSITORI Riserve al trattamento nazionale (le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita): 1. Fino a due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo: - assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione), esclusa l'assicurazione sulla vita; - riassicurazione e retrocessione. 2. Fino a tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo: - servizi finanziari tramite agenti o mediatori, - società di gestione di fondi di investimento, - assicurazione sulla vita. 3. Fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo: - società autorizzate di gestione di investimenti (create in base alla legge del marzo 1994 relativa ai fondi d'investimento e alle società di gestione investimenti) (1). 4. Fino alla fine del periodo transitorio: - servizi investigativi e assicurativi, - sfruttamento delle risorse naturali (previa concessione), - servizi di trasporto di gas naturale a mezzo gasdotto su base contrattuale, - attività di compravendita e di agenzia nel settore immobiliare. (1) Restrizione relativa all'acquisto di una quota di azioni di società di questo tipo superiore al 10 %. ALLEGATO IX b) STABILIMENTO: SETTORI ESCLUSI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 I. Organizzazione di giochi d'azzardo, lotterie, scommesse e altre attività analoghe. II. Attività di compravendita e di agenzia in materia di edifici e monumenti di interesse storico e culturale e di risorse naturali. Le presenti riserve non si devono applicare in maniera incompatibile con il trattamento della nazione più favorita. ALLEGATO IX c) STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI DI CUI AL TITOLO IV, CAPITOLO II Servizi finanziari: definizioni Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) assicurazione sulla vita; ii) assicurazione generale; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 299A0226(01).2 B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi): 1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. fideiussioni e scoperti; 6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.), b) valuta straniera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc., e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso; 7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni; 8. intermediazione di credito; 9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia; 10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili; 11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali; 12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività: a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private. ALLEGATO X TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 68 1. L'articolo 68, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microrganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV atto di Ginevra, 1991); Il consiglio di associazione può decidere che l'articolo 68, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali. 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - convenzione di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971). 3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Slovenia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. ALLEGATO XI PARTECIPAZIONE DELLA SLOVENIA AI PROGRAMMI COMUNITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 La Slovenia può partecipare a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre iniziative della Comunità nei seguenti campi: - ricerca, - servizi dell'informazione, - ambiente, - istruzione, formazione e giovani, - politica sociale e sanità, - tutela dei consumatori, - piccole e medie imprese, - turismo, - cultura, - settore degli audiovisivi, - protezione civile, - facilitazione degli scambi, - energia, - trasporti, - lotta contro gli stupefacenti e le tossicodipendenze. Il consiglio di associazione può concordare di aggiungere altri campi di attività comunitarie a quelli sopra indicati, qualora lo consideri di reciproco interesse o ritenga che ciò contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'accordo europeo. ALLEGATO XII DAZI DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE E ONERI DI EFFETTO EQUIVALENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1 La Slovenia riduce progressivamente le imposte all'esportazione equivalenti ai dazi doganali in base al seguente calendario: - 1° gennaio 1996: 7 % - 1° gennaio 1997: 4 % - 1° gennaio 1998: 0 % per i prodotti seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XIII SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo di associazione A. Lettera del governo della Repubblica di Slovenia Egregio Signore, In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo di associazione relativo alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il governo della Repubblica di Slovenia si impegna: I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione; II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede. Per il governo della Repubblica di Slovenia B. Lettera della Comunità europea e dei suoi Stati membri Egregio Signore, Accuso ricevuta della Sua lettera concernente le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo di associazione relativa alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, in cui si legge: «Egregio Signore, In merito alle disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2, dell'accordo di associazione relativo alle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali, e in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, vorrei confermare che il governo della Repubblica di Slovenia si impegna: I. ad adottare le misure necessarie per conferire ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, su base di reciprocità, il diritto di acquistare proprietà in Slovenia in regime non discriminatorio per la fine del quarto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo di associazione; II. a conferire, su base di reciprocità, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che abbiano risieduto in permanenza nell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia per un periodo di tre anni il diritto di acquistarvi proprietà a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione. Le sarei grato se confermasse l'accordo delle Comunità europee su quanto precede.» La Comunità europea e i suoi Stati membri confermano il loro accordo sull'impegno assunto dal Suo governo, su base di reciprocità, in questa lettera. A nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri PROTOCOLLO N. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento Articolo 1 Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità. Articolo 2 1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della Slovenia a norma del protocollo 4 dell'accordo, diversi da quelli elencati nell'allegato I al presente protocollo (allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Slovenia sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993) vengono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali all'importazione nella Comunità di prodotti di origine slovena elencati nell'allegato I al presente protocollo vengono sospesi entro i limiti dei massimali tariffari comunitari annui aumentati progressivamente, per arrivare alla completa abolizione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in oggetto entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo. 3. I dazi applicati all'importazione diretta in Slovenia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati negli allegati II a) e II b) al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto dei suddetti allegati. 4. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensativi originari della Slovenia importati nella Comunità a norma del protocollo n. 4 dell'accordo previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione in Slovenia in base al regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, detti prodotti non devono essere soggetti alle disposizioni o alle misure specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o ai limiti annuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) del regolamento citato. 5. In base al presente protocollo, le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti. Articolo 3 Gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Slovenia e alle esportazioni in Slovenia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinati da un protocollo aggiuntivo all'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia, che sarà concluso anteriormente al 31 dicembre 1995. In mancanza di un protocollo aggiuntivo, si applicano le disposizioni del predetto accordo sul commercio dei prodotti tessili, siglato il 23 luglio 1993, modificato dall'accordo concluso il 15 dicembre 1994 per tener conto dell'ampliamento delle Comunità europee. Articolo 4 A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II a) DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2000 i rimanenti dazi sono aboliti. 5111 11 5111 19 5111 20 5111 30 5111 90 5205 11 5205 12 5205 13 5205 14 5205 15 5205 21 5205 22 5205 23 5205 24 5205 25 5205 31 5205 32 5205 33 5205 34 5205 35 5205 41 5205 42 5205 43 5205 44 5205 45 5206 11 5206 12 5206 13 5206 14 5206 15 5206 21 5206 22 5206 23 5206 24 5206 25 5206 31 5206 32 5206 33 5206 34 5206 35 5206 41 5206 42 5206 43 5206 44 5206 45 5207 10 5207 90 5308 20 5310 10 5401 10 5401 20 5402 31 5402 32 5402 33 5402 41 5402 51 5402 52 5407 10 5407 20 5407 30 5407 41 5407 42 5407 43 5407 44 5407 52 5407 53 5407 54 5407 60 5407 71 5407 72 5407 73 5407 74 5408 10 5408 21 5408 22 5408 24 5505 10 5505 20 5508 10 5508 20 5509 31 5509 32 5509 42 5509 51 5509 61 5509 62 5509 92 5510 11 5510 12 5511 10 5511 20 5511 30 5512 11 5512 19 5512 21 5512 29 5512 91 5512 99 5513 11 5513 12 5513 13 5513 19 5513 21 5513 23 5513 29 5513 31 5513 32 5513 33 5513 39 5513 41 5513 42 5513 43 5513 49 5514 11 5514 12 5514 13 5514 19 5514 22 5514 23 5514 31 5514 32 5514 33 5514 39 5514 41 5514 42 5514 43 5514 49 5515 12 5515 13 5515 19 5515 22 5515 29 5515 91 5515 92 5515 99 5516 11 5516 12 5516 13 5516 14 5516 21 5516 22 5516 23 5516 24 5516 31 5516 32 5516 33 5516 34 5516 41 5516 42 5516 43 5516 44 5516 91 5516 92 5516 93 5516 94 5601 10 5601 21 5601 22 5601 29 5601 30 5606 00 5607 29 5607 41 5801 21 5801 22 5801 23 5801 24 5801 31 5801 32 5801 33 5801 34 5801 90 5804 10 5804 21 5804 29 5804 30 5806 20 5806 31 5806 32 5806 39 5807 10 5807 90 5903 10 5903 20 5903 90 5911 20 5911 32 5911 90 6001 29 6001 91 6001 92 6002 10 6002 20 6002 91 6002 99 6116 91 6116 92 6116 93 6116 99 6203 31 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 11 6203 42 31 6203 42 35 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 62 51 6204 62 59 6204 62 90 6210 10 6210 30 6210 40 6210 50 6216 00 6302 21 6302 31 6302 60 6307 20 6308 00 ALLEGATO II b) DAZI DOGANALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 I dazi doganali all'importazione nella Repubblica di Slovenia dei prodotti tessili originari della Comunità elencati nel presente allegato vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all'90 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 45 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 35 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2000 ciascun dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2001 i rimanenti dazi sono aboliti. 5112 11 5112 19 5112 20 5112 30 5112 90 5208 11 5208 12 5208 13 5208 19 5208 21 5208 22 5208 23 5208 29 5208 31 5208 32 5208 33 5208 39 5208 41 5208 42 5208 43 5208 49 5208 51 5208 52 5208 53 5208 59 5209 11 5209 12 5209 19 5209 21 5209 22 5209 29 5209 31 5209 32 5209 39 5209 41 5209 42 5209 43 5209 49 5209 51 5209 52 5209 59 5210 11 5210 12 5210 19 5210 21 5210 22 5210 29 5210 31 5210 32 5210 39 5210 41 5210 42 5210 49 5210 51 5210 52 5210 59 5211 11 5211 12 5211 19 5211 21 5211 22 5211 29 5211 31 5211 32 5211 39 5211 41 5211 42 5211 43 5211 49 5211 51 5211 52 5211 59 5212 11 5212 12 5212 13 5212 14 5212 15 5212 21 5212 22 5212 23 5212 24 5212 25 5514 21 5602 10 5602 21 5602 29 5602 90 5603 00 5607 49 5607 50 5801 10 5801 25 5801 26 5801 35 5801 36 5802 11 5802 19 5802 20 5802 30 5803 10 5803 90 5808 10 5808 90 5810 10 5810 91 5810 92 5810 99 5811 00 5904 91 5906 10 5906 91 5906 99 6001 21 6001 22 6001 99 6002 30 6002 41 6002 42 6002 43 6002 49 6002 92 6002 93 6101 10 6101 90 6102 10 6102 30 6102 90 6103 11 6103 12 6103 19 6103 21 6103 22 6103 23 6103 29 6103 31 6103 32 6103 33 6103 39 6103 41 6103 42 6103 43 6103 49 6104 11 6104 12 6104 13 6104 19 6104 21 6104 22 6104 23 6104 29 6104 31 6104 32 6104 33 6104 39 6104 41 6104 42 6104 43 6104 44 6104 49 6104 51 6104 52 6104 53 6104 59 6104 61 6104 62 6104 63 6104 69 6105 90 6106 10 6106 20 6106 90 6107 11 6107 12 6107 19 6107 21 6107 22 6107 29 6107 91 6107 92 6107 99 6108 11 6108 19 6108 21 6108 22 6108 29 6108 31 6108 32 6108 39 6108 91 6108 92 6108 99 6109 10 6109 90 6110 10 6110 20 6110 30 6110 90 6111 10 6111 20 6111 30 6111 90 6112 11 6112 12 6112 19 6112 20 6112 31 6112 39 6112 41 6112 49 6113 00 6114 10 6114 20 6114 30 6114 90 6115 11 6115 12 6115 19 6115 20 6115 91 6115 92 6115 93 6115 99 6116 10 6117 10 6117 20 6117 80 6117 90 6201 11 6201 12 6201 13 6201 19 6201 91 6201 92 6201 93 6201 99 6202 11 6202 12 6202 13 6202 19 6202 91 6202 92 6202 93 6202 99 6203 11 6203 12 6203 19 6203 21 6203 22 6203 23 6203 29 6203 32 6203 33 6203 39 6204 11 6204 12 6204 13 6204 19 6204 21 6204 22 6204 23 6204 29 6204 31 6204 32 6204 33 6204 39 6204 41 6204 42 6204 43 6204 44 6204 49 6204 51 6204 52 6204 53 6204 59 6204 61 6204 69 6205 10 6205 90 6206 10 6206 20 6206 30 6206 40 6206 90 6207 11 6207 19 6207 21 6207 22 6207 29 6207 91 6207 92 6207 99 6208 11 6208 19 6208 21 6208 22 6208 29 6208 91 6208 92 6208 99 6209 10 6209 20 6209 30 6209 90 6211 11 6211 12 6211 20 6211 31 6211 32 6211 33 6211 39 6211 41 6211 42 6211 43 6211 49 6212 10 6212 20 6212 30 6212 90 6213 10 6213 20 6213 90 6214 10 6214 20 6214 30 6214 40 6214 90 6215 10 6215 20 6215 90 6217 10 6217 90 6301 30 6301 40 6301 90 6302 10 6302 29 6302 39 6302 40 6302 51 6302 52 6302 53 6302 59 6302 91 6302 92 6302 93 6302 99 6303 11 6303 12 6303 19 6303 91 6303 92 6303 99 6304 11 6304 19 6304 91 6304 92 6304 93 6304 99 6305 10 6305 20 6305 31 6305 39 6305 90 6306 11 6306 12 6306 19 6306 21 6306 22 6306 29 6306 31 6306 39 6306 41 6306 49 6306 91 6306 99 6307 10 6307 90 6309 00 6310 10 6310 90 PROTOCOLLO N. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) Articolo 1 Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del trattato CECA e definiti nella tariffa doganale comune (1). CAPITOLO 1 Prodotti di acciaio CECA Articolo 2 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione. 2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di acciaio CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi, tranne i prodotti di cui all'allegato del presente protocollo, per i quali i dazi doganali applicabili all'importazione vengono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - il 1° gennaio 1996 ciascun dazio viene ridotto all' 80 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1997 ciascun dazio viene ridotto al 55 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1998 ciascun dazio viene ridotto al 30 % del dazio di base; - il 1° gennaio 1999 ciascun dazio viene ridotto al 15 % del dazio di base; - il 1° gennaio 2000 i dazi rimanenti sono aboliti. Articolo 3 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. CAPITOLO II Prodotti di carbone CECA Articolo 4 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Slovenia sono importati nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione. Articolo 5 A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, i prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono importati in Slovenia in esenzione dai dazi dall'importazione. Articolo 6 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Slovenia e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica d'Austria può tuttavia mantenere fino al 31 dicembre 1996 nei confronti della Slovenia le restrizioni alle importazioni in vigore il 1° gennaio 1994 relative alla lignite (codice 2702 10 00 della nomenclatura combinata). 2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Slovenia di prodotti di carbone CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. CAPITOLO III Disposizioni comuni Articolo 7 1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Slovenia: i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Slovenia; iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA. 2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato CECA, dell'articolo 85 del trattato CE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), del presente articolo, la Slovenia può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e l'entità degli aiuti siano limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia collegato a un piano globale di razionalizzazione e di riduzione degli stabilimenti in Slovenia. 5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente, con l'altra parte, informazioni complete relative all'importo, all'entità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato. 6. Se la Comunità o la Slovenia ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il primo paragrafo, modificato dal paragrafo 4, e che - le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o - in mancanza di tali disposizioni, e se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua produzione interna, la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni lavorativi, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda ufficiale. Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii), dette misure appropriate possono essere adottate solo in base alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), nonché da tutti gli altri opportuni strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti. Articolo 8 Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti. Articolo 9 Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo. (1) GU L 345 del 31.12.1994, pag. 1. ALLEGATO ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 7202 99 11 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7208 31 00 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 41 00 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 90 7208 90 10 7209 11 00 7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 21 00 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 31 00 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 41 00 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7211 11 00 7211 12 10 7211 12 90 7211 19 10 7211 19 91 7211 19 99 7211 21 00 7211 22 10 7211 22 90 7211 29 10 7211 29 91 7211 29 99 7211 30 10 7211 41 10 7211 41 91 7211 49 10 7211 90 11 7213 10 00 7213 31 20 7213 31 81 7213 31 89 7213 39 10 7213 39 90 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 20 7213 50 81 7213 50 89 7214 20 00 7214 40 10 7214 40 20 7214 40 51 7214 40 59 7214 40 80 7214 50 10 7214 50 31 7214 50 39 7214 50 90 7214 60 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31 7221 00 10 7221 00 90 7222 10 11 7222 10 19 7222 10 21 7222 10 29 7222 10 31 7222 10 39 7222 10 81 7222 10 89 7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 20 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 10 7225 50 90 7225 90 10 7226 10 10 7226 10 31 7226 10 39 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 92 10 7226 99 20 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70 7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 7301 10 00 PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Slovenia Articolo 1 1. La Comunità e la Slovenia applicano ai prodotti agricoli trasformati i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di associazione può: - ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; - modificare i dazi indicati negli allegati; - aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e della Slovenia per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applica il suddetto regime, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione. Articolo 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di associazione: - quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e la Slovenia, oppure - in seguito alle riduzioni derivanti da concessioni reciproche sui prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui al primo trattino sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli trasformati di base. Articolo 3 La Comunità e la Slovenia si scambiano informazioni in merito ai regimi amministrativi adottati per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Tali regimi devono garantire un trattamento equo a tutte le parti interessate e devono essere quanto più possibile flessibili ed equi. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa (1) TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio e le operazioni specifiche; b) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per «merci» si intendono sia i materiali, che i prodotti; e) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Slovenia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Slovenia; h) per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali definito in applicazione, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per i materiali nella Comunità o nella Slovenia; j) per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»; k) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine «territori» comprende le acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità a norma dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo; c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Slovenia: a) i prodotti interamente ottenuti in Slovenia a norma dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Slovenia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Slovenia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo. Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti sono considerati originari della Comunità se sono fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Slovenia, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lituania, della Lettonia, dell'Estonia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera [compreso il Liechtenstein (2)] o della Turchia (3), ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Comunità e ciascuno di questi paesi, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Comunità. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 3. I prodotti originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Comunità, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il loro carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo. La Comunità fornirà alla Slovenia, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi elencati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie. Articolo 4 Cumulo in Slovenia 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, i prodotti sono considerati originari della Slovenia se sono ottenuti al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, della Slovenia, della Bulgaria, della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania, della Lettonia, della Lituania, dell'Estonia, della Slovenia, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera [compreso il Liechtenstein (4)] o della Turchia (5) ai sensi delle disposizioni del protocollo relativo alle norme d'origine allegato agli accordi tra la Slovenia e ciascuno di questi paesi, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7 di questo protocollo, all'interno della Slovenia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Slovenia non vanno al di là delle operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Slovenia soltanto quando il valore aggiunto apportato è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Slovenia. 3. I prodotti, originari di uno dei paesi elencati nel paragrafo 1, che non sono sottoposti ad alcuna operazione nella Slovenia, conservano la loro origine quando sono esportati in uno di questi paesi. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto ai materiali e ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario con l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle previste da questo protocollo. La Slovenia fornirà alla Comunità, per il tramite della Commissione delle Comunità europee, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme d'origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati nel paragrafo 1. La Commissione delle Comunità europee pubblicherà nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C) la data a partire dalla quale il cumulo previsto dal presente articolo può essere applicato dai paesi menzionati nel paragrafo 1 che hanno rispettato le condizioni necessarie. Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Slovenia: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità e della Slovenia, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o la Slovenia abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Slovenia; b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o della Slovenia; c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia; e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 per cento, di cittadini di Stati membri della Comunità o della Slovenia. Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7. Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni; ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Slovenia; f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente a norma del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Slovenia su quel prodotto. Articolo 8 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogniqualvolta, in base alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti nella regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio della territorialità 1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Slovenia, fatti salvi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 3 e 4 e il paragrafo 3 del presente articolo. 2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dalla Slovenia verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate, fatti salvi gli articoli 3 e 4, non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni stabilite nel titolo II non deriva da una lavorazione o da una trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o in Slovenia sui materiali esportati dalla Comunità o dalla Slovenia e successivamente reimportati, a condizione che: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Slovenia o siano stati sottoposti ad una lavorazione o ad una trasformazione che vanno al di là delle operazioni insufficienti enumerate nell'articolo 7, prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Slovenia non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è adottato il carattere originario. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni stabilite nel titolo II e concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Slovenia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o della Slovenia con l'applicazione del presente articolo non devono eccedere la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o della Slovenia, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 6. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Come previsto dal presente articolo, le lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o della Slovenia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo. Articolo 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto all'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e la Slovenia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o della Slovenia. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito, oppure b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta dei prodotti, ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, oppure, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Slovenia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dalla Slovenia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Slovenia; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata in base alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Slovenia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. b) I prodotti di cui al capitolo 3 e alle voci 1604 e 1605 del sistema armonizzato originari della Comunità a norma del presente protocollo come previsto nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine in base alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Slovenia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Slovenia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo. 6. Fatto salvo il paragrafo 1, la Slovenia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni: a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5 % per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Slovenia; b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10 % per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Slovenia. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2000 e possono essere rivedute di comune accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati in Slovenia e i prodotti originari della Slovenia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure b) nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 26 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità europea o della Slovenia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedure a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DELIVRE A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «ESPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UFTÄRDAT I EFTERHAND», «IZDANO NAKNADNO». 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1. Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOISKAPPALE», «DVOJNIK». 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Slovenia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Slovenia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, oppure b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 ecu. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti previsti dal presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura deve essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e in base alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 23 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 24 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 25 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o ai capi nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 26 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN 22/CN 23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 ecu se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 27 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia, dove tali documenti sono utilizzati in base al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Slovenia, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia, dove tali documenti sono utilizzati in base al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Slovenia a norma del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo. Articolo 28 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 21, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. Articolo 29 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamente delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 30 Importi espressi in ecu 1. Gli importi nella moneta nazionale del paese d'esportazione equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dal paese d'esportazione e comunicati ai paesi d'importazione tramite la Commissione delle comunità europee. 2. Qualora tali importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione. Quando i prodotti sono fatturati nella moneta di un altro Stato membro della Comunità europea o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, il paese d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ecu al primo giorno lavorativo del mese di ottobre del 1996. 4. Gli importi espressi in ecu e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati membri della Comunità europea e della Slovenia vengono riveduti dal comitato di associazione su richiesta della Comunità o della Slovenia. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresì dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa può decidere di modificare gli importi espressi in ecu. TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 31 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e della Slovenia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei lori uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e la Slovenia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 32 Controllo delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, della Slovenia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 33 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 che non sia possibile risolvere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di associazione. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 34 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 35 Zone franche 1. La Comunità e la Slovenia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o della Slovenia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 36 Applicazione del protocollo 1. L'espressione «la Comunità» utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla. 2. I prodotti originari della Slovenia importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. La Slovenia riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta a Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37. Articolo 37 Condizioni particolari 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari della Slovenia o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1; 2) prodotti originari della Slovenia: a) i prodotti interamente ottenuti in Slovenia; b) i prodotti ottenuti in Slovenia nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo, oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità a norma del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Slovenia» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 38 Modifiche del protocollo Il consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo. (1) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. (2) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo. (3) Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo. (4) Il cumulo previsto in questo articolo non si applica ai materiali originari della Turchia riportati nell'elenco dell'allegato V del presente protocollo. (5) Il testo di questo protocollo ha formato oggetto di varie modifiche dopo che è stato firmato. Al fine di garantire un'adeguata accessibilità della legislazione, il testo pubblicato nella presente Gazzetta ufficiale è la versione consolidata alla data di entrata in vigore. ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Slovenia. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 per cento del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di «materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci 5101-5105, le fibre di cotone delle voci 5201-5203 e le altre fibre vegetali delle voci 5301-5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci 5501-5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - carta e materiali per la fabbricazione della carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 299A0226(01).3 - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,» la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento. Nota 6: 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (2); c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza. 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. (1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. (2) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità pubbliche degli Stati membri della CE e della Slovenia possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO IV DICHIARAZIONE SU FATTURA >INIZIO DI UN GRAFICO> La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. . . . (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . (2). Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no . . . (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . . (2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . (2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . .-Ursprungswaren sind (2). Versione greca Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï [Üäåéá ôåëùíåßïõ áñéè. . . . (1)] dhl´vnei óti, ektów eán dhl´vnetai saf´vw állvw, ta proïónta aztá eínai protimhsiak´hw katagvg´hw . . . (2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . .preferential origin (2) Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no . . . (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . (2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . -oorsprong zijn (2). Versione portoghese O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira no. . . . (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . (2). (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».Versione finnica Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . ursprung (2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov Ost. . . . (1)) izjavlja, da, razen Oce ni druga Oce jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . (2) poreklo. . (3) (Luogo e data) . (4) (Firma dell'esportatore; inoltre il cognome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) (1) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla «CM».(3) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.(4) Cfr. articolo 21, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.>FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO V >SPAZIO PER TABELLA> DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra 1. La Slovenia accetta come prodotti originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino 1. La Slovenia accetta come prodotti originari della Comunità, a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo n. 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. PROTOCOLLO N. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) «legislazione doganale»: le disposizioni adottate dalla Comunità e dalla Slovenia che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette parti; b) «dazi doganali»: tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle parti contraenti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) «dati personali»: tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le comunica se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 4. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale dell'altra parte; c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilità che diano luogo a violazioni della normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Senza bisogno di una richiesta preliminare, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorché ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare l'altra parte contraente; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a violazioni della normativa doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, in base alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per: - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorità richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelari. Articolo 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità della Slovenia o di uno Stato membro della Comunità cui è stata richiesta l'assistenza a norma del presente protocollo; ovvero b) pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; ovvero c) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero d) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati nominativi possono essere trasmessi solo se le legislazioni delle parti contraenti offrono un livello equivalente di protezione personale. Le parti contraenti garantiscono almeno un livello di protezione basato sui principi stabiliti nell'allegato del presente protocollo. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. 2. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. L'autorità competente che ha fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. L'applicazione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Slovenia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri delle Comunità europee, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate in base alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o più Stati membri della Comunità europea e della Slovenia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa in base a detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi recano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità. ALLEGATO PRINCIPI DI BASE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 1. I dati personali sottoposti a trattamento automatizzato devono essere: a) raccolti e trattati in maniera leale e legittima; b) memorizzati per finalità determinate e legittime e utilizzati in base a tali finalità; c) adeguati, pertinenti e proporzionati alle finalità per le quali sono memorizzati; d) esatti e, se necessario, aggiornati; e) conservati sotto una forma che consenta l'identificazione delle persone interessate per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità perseguite. 2. I dati personali relativi all'origine razziale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o di altro tipo, nonché le informazioni relative allo stato di salute o alla vita sessuale possono essere trattati solo se le normative nazionali forniscono un livello di protezione adeguato. Quanto sopra si applica anche ai dati personali relativi alle condanne penali. 3. Devono essere adottate misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati personali raccolti in archivi automatizzati dalla distribuzione non autorizzata o dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dalla modifica o dalla diffusione non autorizzati. 4. Le persone interessate hanno il diritto: a) di conoscere l'esistenza e gli scopi principali di un archivio automatizzato di dati personali, nonché l'identità e la residenza abituale o la sede principale del responsabile dell'archivio; b) di ottenere a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi la conferma dell'esistenza o meno in un archivio di dati che le riguardano, e la loro comunicazione in forma comprensibile; c) di ottenere, se del caso, la rettifica o la cancellazione dei dati qualora il trattamento non sia conforme alle disposizioni della normativa nazionale su cui si basano i principi stabiliti ai punti 1 e 2; d) di disporre di mezzi di ricorso qualora la richiesta di comunicazione o, se del caso, la comunicazione, la rettifica o la cancellazione di cui ai paragrafi b) e c) del presente principio non vengono eseguite. 5.1. Non è consentita alcuna eccezione alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 se non entro i limiti definiti nel presente principio. 5.2. Sono consentite deroghe alle disposizioni di cui ai principi 1, 2 e 4 qualora tali deroghe siano previste dalla normativa della parte contraente e siano necessarie in una società democratica ai fini di: a) garantire la sicurezza dello Stato e la sicurezza pubblica, tutelare gli interessi economici dello Stato e combattere il crimine; b) tutelare le persone interessate, o i diritti e le libertà di terzi. 5.3. La legislazione può limitare l'esercizio dei diritti specificati al punto 4, paragrafi b), c) e d) relativamente agli archivi automatizzati di dati personali utilizzati a scopi statistici o di ricerca scientifica, quando ciò non comporti un rischio evidente di violazione del diritto alla vita privata delle persone interessate. 6. Nessuna disposizione del presente allegato limita né influisce in alcun modo sulla possibilità delle parti contraenti di assicurare alle persone interessate misure di protezione più ampie di quelle previste dal presente allegato. PROTOCOLLO N. 6 sulle concessioni concesse entro i limiti annui Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsiasi anno, ogni concessione accordata entro limiti annui sarà adeguata proporzionalmente. ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e del trattato sull'Unione europea, qui di seguito denominati «Stati membri», e della COMUNITÀ EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate «Comunità», da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI SLOVENIA, qui di seguito denominata «Slovenia», dall'altra, riuniti a Lussemburgo, addì 10 giugno 1996, per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Slovenia, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo, nonché i seguenti protocolli: >SPAZIO PER TABELLA> I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Slovenia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale: Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 2 Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 47, lettera d), punto 1, dell'accordo Dichiarazione congiunta sui trasporti relativa all'articolo 55 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 3, lettera k), dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57, paragrafo 1, dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 68 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 81 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 94 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 101 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 115 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 123 dell'accordo Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4 Dichiarazione congiunta relativa al periodo transitorio per l'accettazione dei documenti riguardanti la prova d'origine Dichiarazione congiunta relativa all'accordo sul vino I plenipotenziari della Slovenia hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale del governo francese I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione indicata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione unilaterale della Slovenia Hecho en Luxemburgo, el diez de junio de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Luxembourg den tiende juni nitten hundrede og seksoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am zehnten Juni neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò äÝêá Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Luxembourg on the tenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Luxembourg, le dix juin mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Lussemburgo, addì dieci giugno millenovecentonovantasei. Gedaan te Luxemburg, de tiende juni negentienhonderd zesennegentig. Feito no Luxemburgo, em dez de Junho de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Luxemburg den tionde juni nittonhundranittiosex. V Luksemburgu, desetega junija tiso Ocdevetsto Osestindevetdeset. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. For Kongeriget Danmark >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ÄçìïêñáôéÜ >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Thar ceann na hÉireann For Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Für die Republik Österreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> För Konungariket Sverige >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Por las Comunidades Europeas For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôéò ÅõñùðáúêÝò Êïéíüôçôåò For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Voor de Europese Gemeenschappen Pelas Comunidades Europeias Euroopan yhteisöjen puolesta För Europeiska gemenskaperna >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Za Republiko Slovenijo >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 2 L'accordo è stato elaborato nella prospettiva che alcune disposizioni, in particolare quelle relative alle merci, entrassero in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1996 mediante un accordo interinale. Le parti prendono atto che l'entrata in vigore di tali disposizioni non è più possibile alla data del 1° gennaio 1996. Le parti convengono che i calendari per la riduzione dei dazi previsti all'articolo 11, all'articolo 14 in connessione con l'allegato XII, all'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo n. 1 in connessione con gli allegati II a) e II b) di detto protocollo e all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dovrebbero essere rispettati come originariamente previsto ma non essere interpretati nel senso che la riduzione dei dazi debba essere attuata prima dell'entrata in vigore dell'accordo interinale. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 26, paragrafo 3 La Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno firmato accordi europei discuteranno le condizioni per l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'accordo, e le corrispondenti disposizioni degli altri accordi europei. La Slovenia prenderà parte alla discussione. Tali condizioni, una volta concordate, saranno adeguatamente inserite nel testo dell'accordo. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 35 Dichiarazione d'intenti delle parti contraenti sul regime commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia: 1. La Comunità europea e la Slovenia ritengono fondamentale ripristinare, quanto prima, non appena lo consentirà la situazione politica ed economica, la cooperazione economica e commerciale tra gli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. 2. La Comunità è disposta a concedere il cumulo dell'origine agli Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia che avranno ripristinato la normale cooperazione economica e commerciale non appena si sarà avviata la cooperazione amministrativa necessaria per il buon funzionamento del cumulo. 3. Considerato quanto precede, la Slovenia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione con gli altri Stati dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 38 Si conviene che l'espressione «figli» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 39 Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 40 Lasciando impregiudicate le disposizioni del titolo IV dell'accordo, gli Stati membri della Comunità e la Slovenia, in base allo scambio di lettere relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, allegato all'accordo di cooperazione del 1993, si impegnano a decidere, nell'ambito del consiglio di associazione, le modalità di attuazione dei principi espressi nel suddetto scambio di lettere. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 47, lettera d), punto i) Fatto salvo l'articolo 47, le parti convengono che nessuna disposizione dell'accordo può essere interpretata come una negazione del diritto delle parti di svolgere controlli ed emanare disposizioni al fine di verificare che le persone fisiche che godono del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attività in qualità di lavoratori autonomi. Dichiarazione congiunta sui trasporti (articolo 55) I. Relativa all'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti: Tenendo conto della preoccupazione espressa dalla delegazione slovena in merito alle implicazioni dell'ampliamento della Comunità in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, le parti convengono di impegnarsi per attuare quanto prima gli articoli 13 e 14 dell'accordo CE/Slovenia nel settore dei trasporti, mediante il negoziato di un accordo supplementare per quanto riguarda l'accesso bilaterale ai mercati per i servizi di trasporto merci su strada e il relativo sistema di imposizione. I negoziati in merito saranno avviati, se possibile, anteriormente al 31 gennaio 1996. II. Relativa alla cooperazione nel settore dello sviluppo portuale: Le parti ribadiscono la loro intenzione di incoraggiare la cooperazione regionale e transfrontaliera dando impulso allo sviluppo dei porti di Capodistria e Trieste mediante la creazione di un'impresa cooperativa comune tra le autorità e gli organi responsabili di questi porti. In questo contesto, è necessario prevedere lo studio di procedure doganali comuni per il traffico di transito attraverso questi porti. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 1 Le parti dichiarano che negozieranno quanto prima un protocollo aggiuntivo all'accordo sui trasporti al fine di adeguare il traffico sloveno di transito attraverso il territorio austriaco alle condizioni indicate nell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) Le parti convengono che l'articolo 55, paragrafo 3, lettera c) richiede tra l'altro che ciascuna parte accordi alle navi gestite da cittadini o società ovvero battenti bandiera di un'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie navi per quanto riguarda l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari nonché dei relativi oneri e spese, i servizi doganali e l'assegnazione di posti d'ormeggio e strutture per il carico e lo scarico. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57 Il semplice fatto che la Slovenia richieda un visto per i cittadini di alcuni Stati membri e non di altri, o che alcuni Stati membri e non altri richiedano un visto per i cittadini della Slovenia non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi spettanti a norma di uno specifico impegno. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 57, paragrafo 1 Fatto salvo l'articolo 53, le parti convengono che l'articolo 50, è l'unica disposizione tra quelle contenute nei capitoli II, III e IV del titolo IV, che vada interpretata nel senso di dare diritto: - per le succursali o filiali di società slovene stabilite sul territorio della Comunità, ad assumere o ad avere assunto cittadini sloveni; - per le succursali o filiali di società comunitarie stabilite sul territorio sloveno, ad assumere o ad avere assunto cittadini della Comunità. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 68 Le parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, nonché la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 81 La Comunità e la Slovenia convengono di stabilire i metodi e gli strumenti necessari per istituire un efficace sistema di scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 94 In base agli impegni internazionali le parti adotteranno le misure necessarie per attuare, anteriormente al 1° luglio 1998, la raccomandazione adottata dal consiglio di cooperazione doganale il 16 giugno 1960. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 101 L'Unione europea e la Slovenia decidono di esaminare congiuntamente la possibilità di mantenere, una volta entrato in vigore l'accordo europeo, il sostegno comunitario per finanziare le infrastrutture di trasporto di comune interesse in Slovenia. Esse convengono di procedere a detto esame nel gennaio 1996, in base alla dichiarazione comune n. 2 delle parti contraenti contenuta nel verbale dei negoziati dell'accordo di cooperazione CEE-Slovenia del 1993. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 115 Le parti decidono che il consiglio di associazione esaminerà, a norma dell'articolo 115 dell'accordo, la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto di membri del Comitato economico e sociale dell'Unione europea e dei loro omologhi della Slovenia. Dichiarazione congiunta relativa all'articolo 123 a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 123 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle parti. La violazione effettiva dell'accordo consiste: - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2. b) Le parti convengono che le «misure appropriate» di cui all'articolo 123 sono misure adottate in base al diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 123, l'altra parte può avvalersi della procedura di composizione delle controversie. Dichiarazione congiunta relativa al protocollo n. 4 La Slovenia esprime un totale appoggio alla strategia dell'Unione europea volta a unificare le disposizioni in materia di origine negli scambi preferenziali tra la Comunità, i paesi dell'Europa centrale e orientale e i paesi EFTA, indicata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Essen nel dicembre 1994. La Comunità e la Slovenia ritengono che per attuare efficacemente un sistema di cumulo diagonale tra la Comunità e tutti i paesi associati dell'Europa centrale e orientale si debba concordare un sistema unico, concludendo un accordo tra tali paesi. Una volta create queste condizioni di base, le parti studieranno l'adesione della Slovenia al sistema. Dichiarazione congiunta sul periodo transitorio per l'accettazione dei documenti riguardanti la prova dell'origine 1. Le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accettano come documenti validi per la prova di origine di cui al protocollo n. 4 i seguenti certificati: a) entro e non oltre i primi quattro mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, i certificati di circolazione EUR.1, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia; b) fino al 31 dicembre 1995, i certificati a lungo termine, precedentemente timbrati per convalida dal competente ufficio doganale del paese di esportazione, rilasciati nel quadro dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia. 2. Le competenti autorità doganali della Comunità e della Slovenia accolgono le richieste di verifica a posteriori dei documenti di cui sopra per un periodo di due anni dopo la data della compilazione e del rilascio degli stessi. Tali verifiche vengono condotte secondo quanto stabilito nel titolo V del protocollo n. 4 dell'accordo. Dichiarazione congiunta relativa all'accordo sul vino Le parti convengono il negoziato di un distinto e reciproco accordo sul vino, da concludere in tempo perché possa entrare in vigore contemporaneamente all'accordo europeo (accordo interinale). Nel corso dei negoziati relativi le parti terranno conto delle condizioni preferenziali stabilite dall'accordo di cooperazione. Dichiarazione del governo francese La Francia sottolinea che, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, l'accordo con la Repubblica di Slovenia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità europea. Dichiarazione della Slovenia La Slovenia esprime la propria intenzione di utilizzare tutti gli strumenti idonei a promuovere lo sviluppo del porto di Capodistria.