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Document 21998D0711(01)

    Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra del 24 giugno 1998 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di tale accordo

    GU L 195 del 11.7.1998, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/440/oj

    21998D0711(01)

    Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra del 24 giugno 1998 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di tale accordo

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 11/07/1998 pag. 0021 - 0024


    DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra del 24 giugno 1998 che adotta le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, e all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA di tale accordo (98/440/CE, CECA)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, in particolare l'articolo 64, paragrafo 3,

    visto il protocollo n. 2 di tale accordo europeo relativo ai prodotti CECA, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo;

    considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 dell'accordo europeo, il concetto di «aiuto pubblico» di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) di tale accordo è determinato secondo i criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato che istituisce la Comunità europea, e comprende pertanto tutti gli aiuti concessi dallo Stato, o mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza nella misura in cui incidere sugli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica ceca (aiuto di Stato);

    considerando che la Repubblica ceca nominerà un'istituzione o un'amministrazione nazionale di fungere da organismo di controllo in materia di aiuti pubblici;

    considerando che tale organismo di controllo sarà responsabile dell'analisi dei singoli aiuti già concessi o futuri e dei programmi di aiuti nella Repubblica ceca ed esprimerà un parere circa la loro compatibilità con l'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo, nonché con l'articolo 8, paragrafo 1, punto iii), e paragrafi 2 e 4 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA;

    considerando che, nel predisporre le norme necessarie per garantire un controllo efficace, la Repubblica ceca si accerterà, in particolare, che l'organismo di controllo riceva in tempo tutte le informazioni utili dagli altri servizi governativi a livello centrale, regionale e locale;

    considerando che la Commissione delle Comunità europee aiuterà l'organismo di controllo fornendo, nell'ambito dei pertinenti programmi comunitari, la documentazione, la formazione, i viaggi di studio e l'assistenza tecnica necessari,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Sono adottate le norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 di tale accordo relativo ai prodotti CECA, allegate alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 24 giugno 1998.

    Per il Consiglio di associazione

    Il Presidente

    J. S OEDIV´Y

    ALLEGATO

    Norme di attuazione per l'applicazione delle disposizioni relative agli aiuti pubblici di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, nonché all'articolo 8, paragrafo 1, punto iii) e paragrafo 2 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA

    SORVEGLIANZA DEGLI AIUTI PUBBLICI E ORGANISMI DI CONTROLLO

    Articolo 1

    Sorveglianza degli aiuti pubblici e organismi di controllo

    Fatte salve le norme procedurali in vigore nella Comunità europea («la Comunità») e nella Repubblica ceca, gli organismi di controllo della Comunità e della Repubblica ceca esaminano e valutano la compatibilità degli aiuti pubblici concessi con l'accordo europeo. Gli organismi di controllo sono, per la Comunità, la Commissione delle Comunità europee («la Commissione») e per la Repubblica ceca, il Ministero delle finanze.

    ORIENTAMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI CASI

    Articolo 2

    Criteri di compatibilità

    1. La compatibilità dei singoli aiuti concessi e dei programmi di aiuti con le disposizioni dell'accordo europeo, di cui all'articolo 1 delle presenti norme, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'articolo 92 del trattato che istituisce la Comunità europea, compresi il diritto derivato presente e futuro, i quadri, gli orientamenti e gli altri atti amministrativi in vigore nella Comunità, nonché la giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia delle Comunità europee e agli speciali orientamenti da svilupparsi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

    2. L'organismo di controllo della Repubblica ceca è informato di tutti gli atti connessi all'adozione, all'abolizione o alla modifica dei criteri comunitari di compatibilità di cui al paragrafo 1 che non sono pubblicati ma su cui si richiama specificamente l'attenzione di tutti gli Stati membri.

    3. Se la Repubblica ceca non solleva obiezioni entro tre mesi, tali cambiamenti diventano criteri di compatibilità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Qualora invece la Repubblica ceca sollevi obiezioni circa tali cambiamenti e tenendo conto del ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'accordo europeo, si tengono consultazioni in sede di comitato di associazione a norma dell'articolo 7 delle presenti norme.

    4. Gli stessi principi si applicano a qualsiasi altro cambiamento di rilievo della politica comunitaria in materia di aiuti pubblici.

    Articolo 3

    Aiuti di entità trascurabile

    Si considera che i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi che non comportino aiuti all'esportazione e il cui importo totale per impresa non superi 100 000 ecu su un periodo di tre anni abbiano ripercussioni trascurabili sulla concorrenza e sugli scambi tra le parti e che quindi non rientrano nelle presenti norme. Il presente articolo non si applica alle industrie contemplate dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle costruzioni navali, ai trasporti o agli aiuti per le spese relative all'agricoltura o la pesca.

    Articolo 4

    Deroghe

    1. A norma e nei limiti dell'articolo 64, paragrafo 4, lettera a) dell'accordo europeo, la Repubblica ceca è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

    2. Gli organismi di controllo valutano congiuntamente le intensità massime degli aiuti e la copertura regionale specifica delle aree che possono beneficiare degli aiuti regionali nazionali. Essi presentano una proposta comune al comitato di associazione che adotta una decisione in tal senso.

    3. La Commissione e l'autorità di controllo della Repubblica ceca valuta altresì la possibilità di fornire chiarimenti alla Repubblica ceca, oltre che sui tipi di aiuti concessi nella Comunità, sulla compatibilità degli aiuti volti a risolvere i problemi specifici che comporta la transizione verso un'economia di mercato nella Repubblica ceca.

    PROCEDURE DI CONSULTAZIONE E DI SOLUZIONE DEI PROBLEMI

    Articolo 5

    Esame di determinati aiuti

    1. Qualora gli importi in questione superino i 3 milioni di ecu l'organismo di controllo competente può sottoporre, per esame, al sottocomitato «ravvicinamento della legislazione» i programmi di aiuti o i singoli aiuti concessi, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nei quadri e negli orientamenti della Comunità. Il sottocomitato sottopone una relazione al comitato di associazione che può adottare opportune decisioni o formulare opportune raccomandazioni, relative alla compatibilità del programma di aiuti o dell'aiuto concesso con l'accordo europeo e con le presenti norme.

    2. Lo scopo principale di tali decisioni o raccomandazioni è di consentire di evitare il ricorso a misure di difesa commerciale a seguito dell'aiuto in questione.

    3. Il comitato di associazione può decidere di estendere ulteriormente le possibilità di esame previste nel presente articolo.

    Articolo 6

    Richiesta di informazioni

    Se l'organismo di controllo di una parte ritiene che un programma di aiuti o un singolo aiuto concesso leda interessi rilevanti di tale parte, può chiedere informazioni in merito all'organismo competente. In ogni caso, ciascun organismo di controllo si adopera di informare l'altro sugli sviluppi più salienti che possano presentare un interesse pratico per quest'ultimo.

    Articolo 7

    Consultazioni e cortesia

    1. Ogniqualvolta la Commissione delle Comunità europee o l'organismo di controllo della Repubblica ceca ritengano che la concessione di un aiuto pubblico sul territorio di competenza dell'altro organismo pregiudichi in misura considerevole importanti interessi della Parte rispettiva, possono chiedere che siano avviate consultazioni con l'altro organismo oppure che questo avvii le procedure necessarie per rimediare alla situazione. Ciò lascia impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma della pertinente legislazione delle Parti e non incide sulla piena autonomia della decisione finale presa dall'autorità interpellata nel contesto dell'accordo europeo.

    2. L'organismo di controllo interpellato esamina con la debita attenzione le osservazioni e gli elementi oggettivi presentati dell'organismo richiedente, segnatamente per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli per gli interessi importanti della parte richiedente.

    3. Fatti salvi i rispettivi diritti e obblighi, gli organismi di controllo che partecipano alle consultazioni previste nel presente articolo cercano di trovare, entro tre mesi, una soluzione reciprocamente accettabile tenendo conto degli interessi in questione da una parte e dall'altra.

    Articolo 8

    Soluzione dei problemi

    1. Se dalle consultazioni di cui all'articolo 7 non emerge una soluzione reciprocamente soddisfacente, entro tre mesi dalla richiesta si procede, su richiesta di una delle parti, ad uno scambio di opinioni nell'ambito del sottocomitato «ravvicinamento della legislazione» istituito a norma dell'accordo europeo.

    2. Dopo detto scambio di opinioni, oppure una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la questione può essere sottoposta al comitato di associazione, che può proporre una soluzione adeguata.

    3. Le procedure lasciano impregiudicata qualsiasi azione intrapresa a norma dell'articolo 64, paragrafo 6 dell'accordo europeo e dell'articolo 8, paragrafo 6 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo. Gli strumenti commerciali, tuttavia, dovrebbero essere usati solo in mancanza di altre soluzioni.

    Articolo 9

    Segretezza e riservatezza delle informazioni

    1. Con riferimento all'articolo 64, paragrafo 7 dell'accordo europeo, nessuno dei due organismi di controllo chiede all'altro informazioni che la legislazione di quest'ultimo gli vieta di rivelare all'organismo richiedente.

    2. Ciascun organismo di controllo accetta di mantenere la riservatezza delle informazioni fornitegli dall'altro in via confidenziale.

    TRASPARENZA

    Articolo 10

    Inventario

    1. Nel quadro dei programmi comunitari pertinenti, la Commissione aiuta la Repubblica ceca a redigere e, successivamente, aggiornare, sulle stesse basi della Comunità, l'inventario dei suoi programmi di aiuti e dei singoli aiuti concessi onde garantire la trasparenza e migliorarla costantemente.

    2. La Commissione informa periodicamente la Repubblica ceca della documentazione elaborata per scopi analoghi in rapporto agli Stati membri della Comunità.

    Articolo 11

    Informazione reciproca

    Entrambe le parti garantiscono la trasparenza in materia di aiuti pubblici procedendo, su basi regolari e reciproche, a opportune pubblicazioni e scambi di informazioni sulla politica in materia.

    PRODOTTI CECA

    Articolo 12

    Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

    Le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 2, dell'articolo 4 paragrafo 3, e degli articoli da 5 a 11 si applicano, mutatis mutandis, al settore del carbone e dell'acciaio di cui al protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo.

    VARIE

    Articolo 13

    Assistenza amministrativa (lingue)

    La Commissione e l'organismo di controllo della Repubblica ceca si prestano reciprocamente assistenza per gli aspetti pratici o trovano altre soluzioni appropriate per quanto riguarda, in particolare, il problema delle traduzioni.

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