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Document 21997D0125(01)

    Decisione n. 1/97 del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee ed i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)

    GU L 24 del 25.1.1997, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/79(1)/oj

    21997D0125(01)

    Decisione n. 1/97 del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee ed i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 25/01/1997 pag. 0023 - 0024


    DECISIONE N. 1/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA,

    del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione) (97/79/CECA)

    IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

    considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (1), entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 7 ottobre 1996 e ha deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito dall'articolo 104 dell'accordo la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione (2), con alcuni adeguamenti;

    considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1996 continua ad applicarsi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 della decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». È abrogato il paragrafo 4 dell'articolo 1.

    Articolo 2

    1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 è modificata come segue:

    «La Comunità si impegna a fornire alle autorità slovacche informazioni statistiche precise sui documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità slovacche a norma dell'articolo 1.»

    2. L'allegato I della decisione è sostituita dall'allegato della presente decisione.

    3. All'allegato III è effettuata la seguente modifica: «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione).

    4. È abrogato il paragrafo 3 dell'allegato IV.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

    Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

    Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1997.

    Per il consiglio di associazione

    Il Presidente

    H. VAN MIERLO

    (1) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2.

    (2) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 65.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    REPUBBLICA SLOVACCA

    Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997)

    Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati

    7208 10 00

    7208 25 00

    7208 26 00

    7208 27 00

    7208 36 00

    7208 37 10

    7208 37 90

    7208 38 10

    7208 38 90

    7208 39 10

    7208 39 90

    7219 11 00

    7219 12 10

    7219 12 90

    7219 13 10

    7219 14 10

    7219 14 90

    7225 19 10

    7225 20 20

    7225 30 00

    Bandelle

    7208 40 10

    7208 40 90

    7208 51 10

    7208 51 99

    7208 52 10

    7208 52 99

    7208 53 10

    7208 53 90

    7208 54 10

    7208 54 90

    7208 90 10

    7208 90 90

    Nastri e lamiere laminati a freddo

    7209 15 00

    7209 16 90

    7209 17 90

    7209 18 91

    7209 18 99

    7209 25 00

    7209 26 90

    7209 27 90

    7209 28 90

    7209 90 10

    7209 90 90

    Nastri laminati a caldo

    7211 14 10

    7211 14 90

    7211 19 20

    7211 19 90

    7212 60 91

    7220 11 00

    7220 12 00

    7220 90 31

    7226 19 10

    7226 20 20

    7226 91 10

    7226 91 90

    7226 93 20

    7226 94 20

    7226 99 20

    Nastri laminati a freddo

    7211 23 10

    7211 23 51

    7211 23 99

    7211 29 20

    7211 90 19

    7211 90 90

    7226 92 90

    7226 93 80

    7226 94 80

    7226 99 80

    Lamiere e nastri zincati per immersione

    7210 11 90

    7210 41 10

    7210 41 90

    7210 49 10

    7210 49 90

    7210 61 10

    7212 30 90

    Banda stagnata in lamiere e nastri

    7210 11 10

    7210 12 11

    7210 70 31

    7210 70 39

    7212 10 99

    Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche

    7209 17 10

    7209 27 10

    7211 23 91»

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