This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21997D0125(01)
Decision No 1/97 of the Association Council, Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Slovak Republic, of the other part, of 9 January 1997 concerning the export of certain ECSC and EC steel products from Slovakia to the Community for the period 1 January to 31 December 1997 (extension of the double-checking system established by Decision No 2/95 of the Association Council)
Decisione n. 1/97 del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee ed i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)
Decisione n. 1/97 del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee ed i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)
GU L 24 del 25.1.1997, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 1/97 del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee ed i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica Slovacca, dall'altra, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione)
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 25/01/1997 pag. 0023 - 0024
DECISIONE N. 1/97 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA, del 9 gennaio 1997 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici CECA e CE dalla Slovacchia verso la Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1997 (proroga del sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione) (97/79/CECA) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (1), entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito il 7 ottobre 1996 e ha deciso di raccomandare al consiglio di associazione istituito dall'articolo 104 dell'accordo la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, del sistema di duplice controllo istituito nel 1996 con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione (2), con alcuni adeguamenti; considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha accolto questa raccomandazione, DECIDE: Articolo 1 Il sistema di duplice controllo istituito con la decisione n. 2/95 del consiglio di associazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1996 continua ad applicarsi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, con gli adeguamenti di cui all'articolo 2. Nel preambolo e nei paragrafi 1 e 3 dell'articolo 1 della decisione, i riferimenti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996 sono sostituiti dalla dicitura «1° gennaio-31 dicembre 1997». È abrogato il paragrafo 4 dell'articolo 1. Articolo 2 1. All'articolo 2 della decisione, la prima frase del paragrafo 2 è modificata come segue: «La Comunità si impegna a fornire alle autorità slovacche informazioni statistiche precise sui documenti di importazione rilasciati dagli Stati membri riguardo ai documenti di esportazione rilasciati dalle autorità slovacche a norma dell'articolo 1.» 2. L'allegato I della decisione è sostituita dall'allegato della presente decisione. 3. All'allegato III è effettuata la seguente modifica: «Export Licence» (licenza di esportazione) è sostituita dall'espressione «Export Document» (documento di esportazione). 4. È abrogato il paragrafo 3 dell'allegato IV. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997. Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1997. Per il consiglio di associazione Il Presidente H. VAN MIERLO (1) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2. (2) GU n. L 325 del 30. 12. 1995, pag. 65. ALLEGATO «ALLEGATO I REPUBBLICA SLOVACCA Elenco dei prodotti sottoposti a duplice controllo (1997) Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 Bandelle 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7208 90 90 Nastri e lamiere laminati a freddo 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7209 90 10 7209 90 90 Nastri laminati a caldo 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 19 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 Nastri laminati a freddo 7211 23 10 7211 23 51 7211 23 99 7211 29 20 7211 90 19 7211 90 90 7226 92 90 7226 93 80 7226 94 80 7226 99 80 Lamiere e nastri zincati per immersione 7210 11 90 7210 41 10 7210 41 90 7210 49 10 7210 49 90 7210 61 10 7212 30 90 Banda stagnata in lamiere e nastri 7210 11 10 7210 12 11 7210 70 31 7210 70 39 7212 10 99 Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche 7209 17 10 7209 27 10 7211 23 91»