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Document 21997A0812(02)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1997

    GU L 222 del 12.8.1997, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1997

    Related Council decision

    21997A0812(02)

    Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 1997

    Gazzetta ufficiale n. L 222 del 12/08/1997 pag. 0037 - 0040


    ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa che proroga l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997

    Lettera della Commissione delle Comunità europee

    Egregio Signore,

    1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995, prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA, già prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, sia prorogato di un ulteriore periodo non superiore a tre mesi (vale a dire dal 1° luglio al 30 settembre 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° ottobre 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

    2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a 10/12 dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 (compresi determinati trasferimenti tra gruppi di prodotti all'interno della stessa categoria) e non incidono sul livello dei limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.

    3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo, non appena questo entrerà in vigore.

    4. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo sulla presente lettera e sul relativo allegato, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

    Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

    Per la Commissione delle Comunità europee

    ALLEGATO

    FEDERAZIONE RUSSA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Lettera del governo della Federazione Russa

    Egregio Signore,

    Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 18 luglio 1997, così redatta:

    «Egregio Signore,

    1. Mi pregio far riferimento all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti di acciaio siglato il 7 dicembre 1995, prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, e proporre che, in attesa che si concludano i negoziati per un nuovo accordo bilaterale sull'acciaio e le procedure formali di entrata in vigore, l'attuale accordo CECA, già prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997, sia prorogato di un ulteriore periodo non superiore a tre mesi (vale a dire dal 1° luglio al 30 settembre 1997). Qualora il nuovo accordo dovesse entrare in vigore anteriormente al 1° ottobre 1997, l'attuale accordo CECA scadrebbe il giorno dell'entrata in vigore.

    2. I limiti quantitativi per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1997 sono indicati in allegato alla presente lettera. Detti limiti equivalgono a 10/12 dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 (compresi determinati trasferimenti tra gruppi di prodotti all'interno della stessa categoria) e non incidono sul livello dei limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale.

    3. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformità del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno imputate sui limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo, non appena questo entrerà in vigore.

    4. Concludendo, mi pregio proporre che, se il Suo governo è d'accordo sulla presente lettera e sul relativo allegato, la presente lettera e la Sua conferma costituiscano un accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa, che entrerà in vigore il giorno della Sua risposta.

    Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.»

    Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto precede e che la Sua lettera, la presente risposta e il relativo allegato costituiscono un accordo come da Lei proposto.

    Voglia accettare, Egregio Signore, l'espressione della mia profonda stima.

    Per il governo della Federazione russa

    ALLEGATO

    FEDERAZIONE RUSSA

    >SPAZIO PER TABELLA>

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