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Document 21997A0319(01)
Agreement between the European Community and the United Mexican States on cooperation regarding the control of precursors and chemical substances frequently used in the illicit manufacture of narcotic drugs or psychotropic substances
Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
GU L 77 del 19.3.1997, p. 24–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/184/oj
Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
Gazzetta ufficiale n. L 077 del 19/03/1997 pag. 0024 - 0030
ACCORDO tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sulla cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope LA COMUNITÀ EUROPEA, in prosieguo denominata «Comunità», da una parte, e GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in prosieguo denominata «Messico», dall'altra, in prosieguo denominate «parti contraenti», RISOLUTI a prevenire e combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope controllando l'offerta di precursori e di sostanze chimiche frequentemente utilizzati a tal fine; PRENDENDO ATTO dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite adottata nel 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; RIAFFERMANDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale con la conclusione di accordi bilaterali, in particolare tra regioni e paesi interessati dall'esportazione, dall'importazione e del transito di sostanze controllate; CONVINTI che il commercio internazionale costituisca un fattore di rischio specifico e che solo accordi di cooperazione tra le regioni interessate possano prevenire questo rischio, in particolare stabilendo un legame tra il controllo delle esportazioni e importazioni delle sostanze controllate; AFFERMANDO l'impegno comune di attuare meccanismi di assistenza e cooperazione tra il Messico e la Comunità per lottare contro lo sviamento a fini illeciti di sostanze controllate, secondo gli orientamenti e le azioni adottati a livello internazionale, HANNO DECISO di concludere un accordo sulla cooperazione in materia di controllo dei precursori e delle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: LA COMUNITÀ EUROPEA: John F. COGAN Ministro plenipotenziario Rappresentante permanente aggiunto dell'Irlanda Alfred KOMAZ Direttore presso la Direzione generale «Dogane ed imposte indirette» (DG XXI, Direzione A) della Commissione delle Comunità europee GLI STATI UNITI DEL MESSICO: Manuel ARMENDARIZ ETCHEGARAY Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Capo della Missione del Messico presso l'Unione europea I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 Campo di applicazione dell'accordo 1. Il presente accordo stabilisce misure volte a promuovere la cooperazione tra le parti contraenti per impedire lo sviamento di sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, fatto salvo il debito riconoscimento dei legittimi interessi del commercio e dell'industria. 2. A tal fine, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, in base al presente accordo: a) sorvegliando il commercio tra loro delle sostanze controllate, allo scopo di impedirne lo sviamento verso fini illeciti, e b) assicurando la reciproca assistenza amministrativa e legale per permettere la corretta applicazione della legislazione pertinente in materia di controllo del commercio di tali sostanze. 3. Fatti salvi eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nel quadro delle competenze del gruppo misto di verifica, il presente accordo si applica alle sostanze chimiche che figurano nell'allegato della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nel testo modificato, in prosieguo denominate «sostanze controllate». Articolo 2 Sorveglianza del commercio 1. Le parti contraenti si consultano e si informano, di loro iniziativa, su qualsiasi sospetto di sviamento di sostanze controllate verso la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, in particolare allorché una partita riguarda quantitativi o circostanze inconsueti. 2. Per quanto concerne le sostanze controllate indicate nell'allegato A del presente accordo, l'autorità competente della parte contraente esportatrice trasmette all'autorità competente della parte contraente importatrice, all'atto del rilascio del permesso di esportazione e prima della spedizione della partita, una copia del permesso di esportazione. Si trasmettono informazioni specifiche allorché l'operatore beneficia, nel paese di esportazione, di un permesso generale individuale valido per varie operazioni di esportazione. 3. Per quanto concerne le sostanze controllate indicate nell'allegato B del presente accordo, l'esportazione è autorizzata solo se la parte contraente importatrice ha dato il suo assenso. 4. Le parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente e in tempo utile tutte le precisazioni sul seguito dato alle informazioni fornite o alle misure richieste a norma del presente articolo. 5. In caso di applicazione delle suddette misure di controllo, si tiene debitamente conto dei legittimi interessi del commercio. In particolare, nei casi di cui al paragrafo 3, la risposta della parte contraente importatrice deve essere fornita entro un termine di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte contraente esportatrice. L'assenza di risposta entro il termine suddetto si considera equivalente ad un permesso di importazione. Il diniego di un permesso di importazione è notificato entro tale termine alla parte contraente esportatrice e deve essere motivato. Articolo 3 Sospensione della spedizione di una partita 1. Fatta salva l'eventuale applicazione di misure tecniche di carattere repressivo, le spedizioni sono sospese allorché, a giudizio di una parte contraente, esistono ragionevoli motivi per ritenere che delle sostanze controllate possano essere sviate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope o, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, allorché la parte contraente importatrice lo richieda. 2. Le parti contraenti cooperano per scambiarsi tutte le informazioni concernenti le presunte operazioni di sviamento. Articolo 4 Assistenza amministrativa reciproca 1. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, di loro iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione per impedire lo sviamento di sostanze controllate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e per procedere a ricerche in merito ai casi sospetti di sviamento. Se del caso, esse adottano i provvedimenti cautelari appropriati per impedire gli sviamenti. 2. Qualsiasi richiesta di informazioni o di adozione di provvedimenti cautelari deve essere soddisfatta al più presto. 3. Le richieste di assistenza amministrativa sono eseguite in base alla legislazione, alle norme e agli altri strumenti giuridici della parte contraente interpellata. 4. Le parti contraenti si assistono reciprocamente per facilitare la fornitura di elementi di prova. 5. La cooperazione amministrativa fornita a norma del presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale e non si applica alle informazioni raccolte in base alle competenze esercitate su richiesta delle autorità giudiziarie, salvo accordo di queste ultime. 6. Possono essere chieste informazioni su sostanze chimiche che sono frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanza psicotrope ma che non sono incluse nel campo d'applicazione del presente accordo. Articolo 5 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, a norma del presente accordo, sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte contraente cui sono destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile nella fattispecie nella parte contraente che può fornirli. 3. Le informazioni raccolte sono utilizzate unicamente ai fini del presente accordo. Quando una parte contraente intende utilizzare tali informazioni per altri scopi, essa deve prima chiederne il consenso scritto all'autorità che le ha fornite. In tal caso l'utilizzazione è soggetta alle restrizioni imposte da tale autorità. 4. Il paragrafo 3 non osta all'utilizzazione delle informazioni in sede di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati in seguito per la mancata osservanza della legislazione sulle sostanze controllate. L'autorità competente che ha fornito le informazioni è avvisata di tale utilizzazione. Articolo 6 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le parti contraenti si adoperano per fornirsi con regolarità l'assistenza e le informazioni richieste. 2. Nei casi in cui la parte contraente richiedente ritenga che l'accettazione della richiesta: - possa pregiudicare la sovranità degli Stati Uniti del Messico o di uno Stato membro della Comunità, - possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, riguardante le persone fisiche oppure - sia contraria alla legislazione della parte contraente richiedente, compresa, se del caso, la legislazione degli Stati membri della Comunità soggetti all'obbligo di assistenza, l'assistenza può essere rifiutata o l'accoglimento della richiesta può essere assoggettato a determinate condizioni o requisiti. 3. Se una parte contraente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire, in tutto in parte, se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'altra parte contraente decidere sul seguito da dare a tale domanda. 4. Se l'assistenza è negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'altra parte contraente. Articolo 7 Cooperazione tecnica e scientifica 1. Le parti contraenti cooperano per individuare nuovi metodi di sviamento e le contromisure appropriate, tra l'altro tramite la cooperazione tecnica per rafforzare le strutture amministrative e repressive nel settore e per promuovere la cooperazione con il commercio e l'industria. Tale cooperazione tecnica può riguardare in particolare la formazione, programmi di scambio dei funzionari interessati e le attrezzature necessarie per l'applicazione del presente accordo. 2. Ove fossero sviluppati nuovi metodi o tecniche per permettere una rapida identificazione delle sostanze controllate, la parte contraente che è al corrente di questi sviluppi provvede a fornire all'altra parte contraente tutte le informazioni utili atte ad assicurare la migliore applicazione dell'accordo. Articolo 8 Misure di applicazione 1. Le parti contraenti si adoperano per applicare il presente accordo tenendo conto della necessità di un'impostazione coerente delle legislazioni sulle sostanze controllate in tutto il continente americano. 2. Ciascuna parte contraente designa un'autorità competente o più autorità competenti per coordinare l'applicazione del presente accordo. Tali autorità comunicano direttamente tra loro ai fini del presente accordo. 3. Le parti contraenti si informano reciprocamente delle disposizioni che adottano per l'applicazione del presente accordo. Articolo 9 Gruppo misto di verifica 1. È istituito un gruppo misto di verifica per il controllo dei precursori e delle sostanze chimiche, in prosieguo denominato gruppo misto di verifica, in cui è rappresentata ciascuna parte contraente del presente accordo. 2. Le decisioni e le raccomandazioni del gruppo misto di verifica sono prese di comune accordo. Il gruppo misto di verifica si riunisce normalmente una volta all'anno, a una data, in un luogo e con un ordine del giorno fissati di comune accordo. Riunioni straordinarie possono essere convocate con l'accordo di tutte le parti contraenti. 3. Il gruppo misto di verifica adotta il proprio regolamento interno. Articolo 10 Competenza del gruppo misto di verifica 1. Il gruppo misto di verifica gestisce il presente accordo e provvede alla sua corretta applicazione. A tal fine: - esamina e mette a punto le modalità necessarie per garantire il corretto funzionamento del presente accordo; - è regolarmente informato dalle parti contraenti della loro esperienza nell'applicazione del presente accordo; - nei casi in cui al paragrafo 2 adotta decisioni; - nei casi di cui al paragrafo 3 formula raccomandazioni; - esamina e mette a punto le azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 7; - esamina e mette a punto altre eventuali forme di cooperazione per il controllo in materia di sostanze precursori e sostanze chimiche. 2. Il gruppo misto di verifica decide di comune accordo emendamenti degli allegati A e B. Tali decisioni sono attuate dalle parti contraenti secondo le proprie legislazioni. Se, nel gruppo misto di verifica, il rappresentante di una parte contraente ha accettato una decisione per la quale è richiesto che siano portate a termine le procedure interne a tal fine prescritte, la decisione entra in vigore, se non fissa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica di tale adempimento. 3. Il gruppo misto di verifica raccomanda alle parti contraenti: a) gli emendamenti del presente accordo; b) qualsiasi altra misura necessaria per l'applicazione del presente accordo. Articolo 11 Altri accordi 1. Fatte salve le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi bilaterali conclusi tra uno o più Stati membri della Comunità e gli Stati Uniti del Messico ove siano incompatibili con quelle del presente accordo. Questi accordi bilaterali lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie relative alla comunicazione tra le autorità amministrative competenti nella Comunità di qualsiasi informazione ottenuta nei settori disciplinati dal presente accordo che possa essere di interesse comunitario. 2. Le parti contraenti si notificano inoltre reciprocamente qualsiasi misura adottata con altri paesi nel settore delle sostanze controllate. Articolo 12 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione secondo le regole applicabili in ciascuna parte contraente. Articolo 13 Durata e denuncia dell'accordo 1. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e, salvo disposizione contraria, è rinnovato tacitamente per periodi successivi della stessa durata. 2. Il presente accordo può essere modificato con il comune accordo delle parti contraenti. 3. Qualsiasi parte contraente può recedere dal presente accordo purché ne dia preavviso scritto dodici mesi prima all'altra parte contraente. Articolo 14 Testi autentici Il presente accordo, redatto in due esemplari in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede. Hecho en Bruselas, el trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Udfærdiget i Bruxelles den trettende december nitten hundrede og seks og halvfems. Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Dezember neunzehnhundertsechsundneunzig. ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá ôñåéò Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýîé. Done at Brussels on the thirteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-six. Fait à Bruxelles, le treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. Fatto a Bruxelles, addì tredici dicembre millenovecentonovantasei. Gedaan te Brussel, de dertiende december negentienhonderd zesennegentig. Feito em Bruxelas, em treze de Dezembro de mil novecentos e noventa e seis. Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi. Som skedde i Bryssel den trettonde december nittonhundranittiosex. Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen >RIFERIMENTO A UN FILM> Por los Estados Unidos Mexicanos >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO A Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2 Anidride acetica Acetone Acido antronilico Etere etilico Acido fenilacetico Piperidina ALLEGATO B Sostanze soggette alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 3 1-Fenil-2-propanone 3,4-Methylenedioxy-fenil-propan-2-one Efedrina Ergometrina Ergotamina Isosafrole Acido lisergico Piperonal Pseudoefedrina Safrole