This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21996D0514(02)
Decision No 2/95 of the EC-EFTA Joint Committee on Common Transit of 26 October 1995 amending Annexes I to IV of Appendix III to the Convention on a common transit procedure
Decisione n. 2/95 del Comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune del 26 ottobre 1995 recante modifica degli allegati da I a IV dell'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito
Decisione n. 2/95 del Comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune del 26 ottobre 1995 recante modifica degli allegati da I a IV dell'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito
GU L 117 del 14.5.1996, p. 14–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 2/95 del Comitato congiunto CE-EFTA sul transito comune del 26 ottobre 1995 recante modifica degli allegati da I a IV dell'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 14/05/1996 pag. 0014 - 0014
DECISIONE N. 2/95 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE del 26 ottobre 1995 recante modifica degli allegati da I a IV dell'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito (96/307/CE) IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, considerando che l'appendice III della convenzione contiene i modelli di formulari utilizzati per le dichiarazioni T 1 e T 2; che alcune modifiche della regolamentazione comunitaria (2) mettono fine alla possibilità di inserire suddivisioni statistiche nazionali dopo la nomenclatura combinata; che, inoltre, tali disposizioni prevedono l'uso di codici addizionali Taric a quattro caratteri; che, pertanto, i dati che figurano nella seconda suddivisione della casella 33 del documento amministrativo unico (DAU) sono portati a due caratteri, mentre i dati che figurano nella terza suddivisione della summenzionata casella sono portati a quattro caratteri; considerando che occorre mantenere una perfetta corrispondenza fra i formulari utilizzati dalle varie parti contraenti; considerando che tali disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 1996 e che occorre quindi modificare il summenzionato allegato, DECIDE: Articolo 1 Negli allegati da I a IV dell'appendice III della convenzione la separazione tra la seconda e la terza suddivisione della casella 33 dei formulari è spostata verso sinistra di un decimo di pollice (2,54 mm). Articolo 2 Il nuovo modello di formulario può essere utilizzato prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Si potrà continuare ad utilizzare i formulari in uso prima di tale data fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 30 giugno 1997. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996. Fatto a Interlaken, addì 26 ottobre 1995. Per il comitato congiunto Il presidente R. DIETRICH (1) GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2. (2) Regolamento (CEE) n. 1969/93 del Consiglio (GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 9).