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Document 21996A1016(04)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che mantiene in vigore l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kazakistan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 1995 - Scambi di note

GU L 263 del 16.10.1996, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

Related Council decision

21996A1016(04)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che mantiene in vigore l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kazakistan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 1995 - Scambi di note

Gazzetta ufficiale n. L 263 del 16/10/1996 pag. 0015 - 0018


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che mantiene in vigore l'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kazakistan siglato a Bruxelles il 15 ottobre 1993, modificato da un accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 1995

Lettera del Consiglio dell'Unione europea

Signor . . .,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kazakistan siglato il 15 ottobre 1993, modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 1995 (in appresso denominato «accordo»).

2. Dato che l'accordo bilaterale scadrà il 31 dicembre 1995, la Comunità europea propone di mantenerlo in vigore, a norma del suo articolo 20, paragrafo 4, per un ulteriore periodo di almeno tre anni, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 1998. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 1999, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1998, che è contraria a tale proroga.»

2.2. Il testo dell'articolo 21 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e kazaca, ciascun testo facente ugualmente fede.»

2.3. Tutti i riferimenti alla «Comunità economica europea» presenti nell'accordo vanno intesi come riferimenti alla «Comunità europea».

3. Qualora la Repubblica di Kazakistan diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni degli articoli 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1996, su base reciproca.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio dell'Unione europea

SCAMBIO DI NOTE

La Direzione generale I della Commissione europea presenta i suoi omaggi alla Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Repubblica di Kazakistan e la Comunità economica europea siglato il 15 ottobre 1993, modificato e prorogato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1995.

La Direzione generale desidera informare la Missione della Repubblica di Kazakistan che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo recante modifica, la Comunità europea è disposta ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni del presente accordo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Rimane inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto dell'accordo modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Direzione generale chiede alla Missione della Repubblica di Kazakistan di confermare il suo accordo su quanto precede.

La Direzione generale I della Commissione europea coglie l'occasione per rinnovare alla Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee l'espressione della sua profonda stima.

Lettera del governo della Repubblica di Kazakistan

Signor . . .,

Mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del 20 dicembre 1995, così redatta:

«Signor . . .,

1. Mi pregio far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Kazakistan siglato il 15 ottobre 1993, modificato dall'accordo in forma di scambio di lettere siglato il 15 maggio 1995 (in appresso denominato "accordo").

2. Dato che l'accordo bilaterale scadrà il 31 dicembre 1995, la Comunità europea propone di mantenerlo in vigore, a norma del suo articolo 20, paragrafo 4, per un ulteriore periodo di almeno tre anni, fatti salvi gli adeguamenti e i requisiti seguenti:

2.1. La seconda e la terza frase dell'articolo 20, paragrafo 1 sono sostituite dal testo seguente:

"Esso si applica fino al 31 dicembre 1998. Dopo questa data, l'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo è prorogata automaticamente per un altro anno fino al 31 dicembre 1999, a meno che una parte non notifichi all'altra, almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1998, che è contraria a tale proroga."

2.2. Il testo dell'articolo 21 dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

"Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e kazaca, ciascun testo facente ugualmente fede."

2.3. Tutti i riferimenti alla "Comunità economica europea" presenti nell'accordo vanno intesi come riferimenti alla "Comunità europea".

3. Qualora la Repubblica di Kazakistan diventasse membro dell'Organizzazione mondiale del commercio prima della data di scadenza dell'accordo, le disposizioni degli articoli 2, paragrafi 2-5, degli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 11-19, del protocollo A, del protocollo B, del protocollo C, del verbale concordato n. 1, del verbale concordato n. 2, del verbale concordato n. 3 e del verbale concordato n. 4 continuano ad applicarsi come accordi amministrativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 17 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento.

4. La prego di confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. In caso affermativo, la presente lettera, con la relativa appendice, e la Sua lettera di accettazione costituiranno un accordo in forma di scambio di lettere che entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure giuridiche. Nel frattempo, l'accordo sarà applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1° gennaio 1996, su base reciproca.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Repubblica di Kazakistan

SCAMBIO DI NOTE

La Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale I della Commissione europea e si pregia far riferimento all'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Repubblica di Kazakistan e la Comunità europea siglato il 15 ottobre 1993, modificato e prorogato da ultimo dallo scambio di lettere siglato il 20 dicembre 1995.

La Missione della Repubblica di Kazakistan desidera informare la Direzione generale che, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la conclusione e l'entrata in vigore dell'accordo recante modifica, il governo della Repubblica di Kazakistan è disposto ad autorizzare l'applicazione de facto delle disposizioni del presente accordo a decorrere dal 1° gennaio 1996. Rimane inteso che entrambe le parti possono porre fine in qualsiasi momento a tale applicazione de facto dell'accordo modificato mediante preavviso di 120 giorni.

La Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee coglie l'occasione per rinnovare alla Direzione generale I della Commissione europea l'espressione della sua profonda stima.

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