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Document 21996A0108(02)

Accordo, tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici (siglato a Bruxelles il 22 dicembre 1994) - Verbale concordato - Dichirazioni - Protocollo A - Elenco delle competenti autorità nazionali

GU L 5 del 8.1.1996, p. 48–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

Related Council decision

21996A0108(02)

Accordo, tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici (siglato a Bruxelles il 22 dicembre 1994) - Verbale concordato - Dichirazioni - Protocollo A - Elenco delle competenti autorità nazionali

Gazzetta ufficiale n. L 005 del 08/01/1996 pag. 0048 - 0070


ACCORDO tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici siglato a Bruxelles il 22 dicembre 1994

LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'UCRAINA,

dall'altra,

considerando che la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (in appresso denominata «Comunità») e il governo dell'Ucraina (in appresso denominato «Ucraina») concordano sulla necessità di tenere nella massima considerazione i gravi problemi economici e sociali che caratterizzano attualmente l'industria siderurgica dei paesi importatori ed esportatori;

considerando che le parti contraenti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti siderurgici tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina;

considerando che le parti contraenti ritengono che il presente accordo creerà condizioni favorevoli per il progresso delle riforme economiche dell'Ucraina e migliorerà le prospettive di una futura zona di libero scambio come enunciato nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato il 14 giugno 1994 (in appresso denominato «accordo di partenariato e cooperazione»);

considerando che le parti contraenti ritengono che debba essere conclusa un'intesa per garantire stabilità al commercio dei prodotti siderurgici;

considerando che l'accordo è previsto dall'articolo 17, paragrafo 1 dell'accordo di partenariato e cooperazione; che detto articolo dispone che il commercio dei prodotti CECA sia retto dal titolo III dell'accordo di partenariato e cooperazione, ad eccezione dell'articolo 11;

considerando che si sono svolte consultazioni tra la Comunità e l'Ucraina al fine di trovare soluzioni soddisfacenti agli attuali problemi nel settore del commercio dei prodotti siderurgici;

considerando che il presente accordo dovrebbe essere completato dalla cooperazione tra le parti contraenti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto CECA previsto dal protocollo 1 dell'accordo di partenariato e cooperazione,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IL GOVERNO DELL'UCRAINA,

I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il commercio dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA di cui all'allegato I, originari delle parti contraenti (in appresso denominati «prodotti contemplati dal presente accordo»), è soggetto alle condizioni del presente accordo e alle pertinenti disposizioni degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali in vigore tra le parti.

2. Il commercio dei prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA ma non ripresi nell'allegato I non è soggetto a limiti quantitativi, salva restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni degli accordi sugli scambi e sulle questioni commerciali in vigore tra le parti, in particolare quelle relative alle procedure antidumping e alle misure di salvaguardia.

Articolo 2

L'Ucraina istituisce e mantiene in vigore per ciascun anno di calendario limiti quantitativi per le sue esportazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici in conformità dell'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo secondo le modalità specificate nel protocollo A.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti siderurgici contemplati dal presente accordo sono soggette alla presentazione di una licenza d'esportazione rilasciata dalle autorità dell'Ucraina e di un certificato d'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato II, purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati nello Stato originario o, previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti per l'anno di calendario successivo in misura non superiore al 7 % del limite quantitativo stabilito per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Entro il 1° marzo dell'anno successivo, l'Ucraina notifica alla Comunità se intende avvalersi di tale disposizione.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione,

- le autorità ucraine notificano alle autorità della Comunità, entro il 28 di ogni mese, le licenze d'esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

- le autorità della Comunità notificano alle autorità ucraine, entro il 28 di ogni mese, le autorizzazioni d'importazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze, tenuto conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, ciascuna parte contraente può richiedere consultazioni, che saranno avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo, entrambe le parti contraenti provvedono a prevenire, indagare e reprimere con tutti i necessari provvedimenti giuridici e/o amministrativi le elusioni realizzate mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d'origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci o qualsiasi altro mezzo. Le parti contraenti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, in particolare adottando sanzioni giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. La Comunità può richiedere all'Ucraina consultazioni che saranno avviate senza indugio qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, su richiesta della Comunità e previa presentazione di prove sufficienti, l'Ucraina prende tutte le misure necessarie affinché gli adeguamenti dei limiti quantitativi che possono derivare da tali consultazioni siano attuati per l'anno di contingentamento nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, ai sensi del paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

5. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti contraenti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari dell'Ucraina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi stabiliti a norma dello stesso.

6. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti contraenti non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

7. Le parti contraenti decidono di cooperare pienamente onde risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi stabiliti in forza del presente accordo per le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici CECA non sono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti contraenti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali che causino una concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali, la Comunità ha diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. L'Ucraina si adopera affinché le esportazioni nella Comunità dei prodotti soggetti a limiti quantitativi vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità ucraine abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell'anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità ucraine possono continuare a rilasciare licenze d'esportazione per i prodotti contemplati dal presente accordo a condizione che non superino i quantitativi di cui all'allegato II.

Articolo 6

1. La Comunità può richiedere consultazioni che saranno avviate senza indugio se ritiene che i prodotti siderurgici contemplati dal presente accordo siano importati dall'Ucraina nella Comunità a prezzi inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza, recando o rischiando di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili.

2. Se, in seguito a dette consultazioni, le parti riconoscono l'esistenza della situazione di cui al paragrafo 1, l'Ucraina prende, nei limiti dei suoi poteri, le misure necessarie per rimediare alla situazione, segnatamente per quanto riguarda il prezzo del prodotto in questione.

3. Al fine di determinare se il prezzo di un prodotto siderurgico è inferiore ai prezzi praticati in condizioni di normale concorrenza, detto prezzo può essere confrontato, fra l'altro:

- con i prezzi generalmente praticati alla vendita di prodotti simili, in condizioni normali, da altri paesi esportatori sul mercato comunitario;

- con i prezzi di prodotti comunitari simili ad uno stadio di commercializzazione comparabile sul mercato comunitario.

4. Se le consultazioni di cui al paragrafo 2 non conducono a un accordo entro trenta giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può rifiutare temporaneamente le spedizioni del prodotto ai prezzi di cui al paragrafo 1, fintantoché non si sarà trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. In circostanze critiche ed eccezionali, quando l'importazione di prodotti contemplati dal presente accordo dall'Ucraina nella Comunità a prezzi anormalmente inferiori a quelli praticati in condizioni di normale concorrenza arreca un pregiudizio difficilmente riparabile, la Comunità può rifiutare temporaneamente l'importazione dei prodotti in questione in attesa che si trovi una soluzione durante le consultazioni, che sono avviate senza indugio. Le parti contraenti fanno il possibile per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile entro dieci giorni lavorativi dall'avvio delle consultazioni.

6. Qualora la Comunità dovesse ricorrere alle misure di cui ai paragrafi 4 e 5, l'Ucraina può chiedere consultazioni in qualsiasi momento per esaminare la possibilità di abolire o di modificare dette misure quando non sussistano più i motivi che le hanno rese necessarie.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso denominata «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC») e sulle relative modifiche.

Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti contemplati dal presente accordo e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi stabiliti in forza del presente accordo.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Qualsiasi modifica delle norme sull'origine viene comunicata all'Ucraina e non riduce i limiti quantitativi in forza del presente accordo.

Il protocollo A stabilisce le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze d'esportazione e sulle autorizzazioni d'importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti contraenti si scambiano a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato 2, tenendo conto dei periodi più brevi in cui i dati in questione vengono elaborati, riguardanti le licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti.

2. Ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste in caso di specifiche circostanze dai precedenti articoli, su richiesta di una delle parti contraenti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti contraenti.

2. Quando il presente articolo prevede che le consultazioni si tengano senza indugio, le parti contraenti si impegnano ad utilizzare ogni mezzo a loro disposizione affinché ciò avvenga.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte contraente;

- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni;

- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta;

- le consultazioni giungono ad una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dal loro avvio, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo dalle parti contraenti.

4. Specifiche consultazioni aggiuntive possono tenersi di comune accordo fra le parti contraenti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti hanno notificato reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica fino al 31 dicembre 1996. Su richiesta di una delle parti contraenti, presentata al più tardi sei mesi prima del 31 dicembre 1996, le parti contraenti si consultano sull'opportunità di prorogare il presente accordo.

2. Ciascuna parte contraente può, in qualsiasi momento, proporre modifiche al seguente accordo, le quali, su richiesta di una delle parti contraenti, sono oggetto di consultazioni.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l'accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti quantitativi per la Comunità di cui all'allegato II sono ridotti proporzionalmente con riferimento alla data in cui ha effetto la denuncia, se non deciso altrimenti di comune accordo dalle parti contraenti.

4. Il funzionamento del presente accordo sarà riesaminato dalle parti contraenti anteriormente all'adesione dell'Ucraina all'Organizzazione mondiale del commercio.

5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure adeguate fra cui, qualora le parti contraenti non riescano a giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti contraenti, la reintroduzione di un sistema di quote autonome nei confronti delle esportazioni dall'Ucraina dei prodotti di cui all'allegato I del presente accordo.

6. Gli allegati, i protocolli, il verbale concordato, le dichiarazioni e gli scambi di lettere acclusi al presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue inglese e ucraina; ciascun testo fa ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1995.

Per la Commissione delle Comunità europee

Salvatore SALERNO

Per il governo dell'Ucraina

Borys TARASYUK

ALLEGATO I

A. Prodotti laminati piatti

1. Arrotolati

7208 11 00

7208 12 10

7208 12 91

7208 12 95

7208 12 98

7208 13 10

7208 13 91

7208 13 95

7208 13 98

7208 14 10

7208 14 91

7208 14 99

7208 21 10

7208 21 90

7208 22 10

7208 22 91

7208 22 95

7208 22 98

7208 23 10

7208 23 91

7208 23 95

7208 23 98

7208 24 10

7208 24 91

7208 24 99

7211 12 10

7211 19 10

7211 22 10

7211 29 10

7219 11 10

7219 11 90

7219 12 10

7219 12 90

7219 13 10

7219 13 90

7219 14 10

7219 14 90

7225 10 10

7225 20 20

7225 30 00

2. Lamiera pesante

7208 31 00

7208 32 10

7208 32 30

7208 32 51

7208 32 59

7208 32 91

7208 32 99

7208 33 10

7208 33 91

7208 33 99

7208 41 00

7208 42 10

7208 42 30

7208 42 51

7208 42 59

7208 42 91

7208 42 99

7208 43 10

7208 43 91

7208 43 99

7211 11 00

7211 21 00

3. Altri prodotti laminati piatti

7208 34 10

7208 34 90

7208 35 10

7208 35 90

7208 44 10

7208 44 90

7208 45 10

7208 45 90

7208 90 10

7209 11 00

7209 12 10

7209 12 90

7209 13 10

7209 13 90

7209 14 10

7209 14 90

7209 21 00

7209 22 10

7209 22 90

7209 23 10

7209 23 90

7209 24 10

7209 24 91

7209 24 99

7209 31 00

7209 32 10

7209 32 90

7209 33 10

7209 33 90

7209 34 10

7209 34 90

7209 41 00

7209 42 10

7209 42 90

7209 43 10

7209 43 90

7209 44 10

7209 44 90

7209 90 10

7210 11 10

7210 12 11

7210 12 19

7210 20 10

7210 31 10

7210 39 10

7210 41 10

7210 49 10

7210 50 10

7210 60 11

7210 60 19

7210 70 31

7210 70 39

7210 90 31

7210 90 33

7210 90 35

7210 90 39

7211 19 91

7211 19 99

7211 22 90

7211 29 91

7211 29 99

7211 30 10

7211 41 10

7211 41 91

7211 49 10

7211 90 11

7212 10 10

7212 10 91

7212 21 11

7212 29 11

7212 30 11

7212 40 10

7212 40 91

7212 50 31

7212 50 51

7212 60 11

7212 60 91

7219 21 11

7219 21 19

7219 21 90

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 10

7219 23 90

7219 24 10

7219 24 90

7219 31 10

7219 31 90

7219 32 10

7219 32 90

7219 33 10

7219 33 90

7219 34 10

7219 34 90

7219 35 10

7219 35 90

7225 40 70

7225 40 90

B. Prodotti lunghi

1. Barre

7207 19 31

7207 20 71

7216 31 11

7216 31 19

7216 31 91

7216 31 99

7216 32 11

7216 32 19

7216 32 91

7216 32 99

7216 33 10

7216 33 90

2. Vergella

7213 10 00

7213 20 00

7213 31 20

7213 31 81

7213 31 89

7213 39 10

7213 39 90

7213 41 00

7213 49 00

7213 50 20

7213 50 81

7213 50 89

7221 00 10

7221 00 90

7227 10 00

7227 20 00

7227 90 10

7227 90 30

7227 90 50

7227 90 70

3. Altri prodotti lunghi

7207 19 11

7207 19 14

7207 19 16

7207 20 51

7207 20 55

7207 20 57

7214 20 00

7214 30 00

7214 40 10

7214 40 20

7214 40 51

7214 40 59

7214 40 80

7214 50 10

7214 50 31

7214 50 39

7214 50 90

7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00

7216 21 00

7216 22 00

7216 40 10

7216 40 90

7216 50 10

7216 50 91

7216 50 99

7216 90 10

7218 90 50

7222 10 11

7222 10 19

7222 10 21

7222 10 29

7222 10 31

7222 10 39

7222 10 81

7222 10 89

7222 30 10

7222 40 11

7222 40 19

7222 40 30

7224 90 31

7224 90 39

7228 10 10

7228 10 30

7228 20 11

7228 20 19

7228 20 30

7228 30 20

7228 30 41

7228 30 49

7228 30 61

7228 30 69

7228 30 70

7228 30 89

7228 60 10

7228 70 10

7228 70 31

7228 80 10

7228 80 90

7301 10 00

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Verbale concordato

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, le parti convengono che:

- in applicazione dello scambio di informazioni sulle licenze d'esportazione e le autorizzazioni d'importazione, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, le parti forniscono dette informazioni in riferimento agli Stati membri oltre che all'intera Comunità;

- in attesa di risultati soddisfacenti delle consultazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, su richiesta della Comunità, l'Ucraina collabora evitando di rilasciare licenze d'esportazione che aggraverebbero ulteriormente i problemi dovuti alle concentrazioni regionali delle importazioni dirette nella Comunità;

- l'Ucraina tiene debitamente conto della sensibilità dei piccoli mercati regionali della Comunità sia in relazione al loro fabbisogno tradizionale di rifornimenti sia in relazione all'esigenza di evitare concentrazioni regionali.

Per la Commissione delle Comunità europee

Per il governo dell'Ucraina

Dichiarazione

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, in particolare dell'articolo 6, le parti contraenti constatano che, secondo la Comunità europea, qualora le disposizioni dell'articolo 6 siano rispettate per quanto riguarda le esportazioni dall'Ucraina nella Comunità di prodotti contemplati dal presente accordo, l'industria europea non ha intenzione di utilizzare alcuna procedura relativa a dazi antidumping e/o compensativi nei confronti delle importazioni di detti prodotti nella Comunità.

Dichiarazione

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, in particolare dell'articolo 9, le parti contraenti convengono che l'Ucraina può, in seguito all'esperienza maturata nell'applicazione dell'accordo, proporre consultazioni riguardanti i limiti quantitativi per le categorie di prodotti, affinché sia tenuto conto in modo più adeguato dell'utilizzazione dei limiti quantitativi stessi.

Dichiarazione

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, in particolare dei limiti quantitativi di cui all'allegato II, le parti contraenti convengono che, fatte salve le consultazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 4, l'Ucraina può chiedere consultazioni relative agli importi di tali limiti onde verificare se esiste la possibilità di adeguarli, tenendo conto delle necessità e della situazione del mercato comunitario.

Dichiarazione

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, in particolare dell'articolo 3, le parti contraenti confermano la loro intesa che il presente accordo non modifica i sistemi vigenti relativi all'importazione e ai dazi per i prodotti siderurgici di cui all'allegato I dell'accordo destinati alla costruzione e alla riparazione delle navi d'alto mare e delle strutture in mare aperto.

Dichiarazione

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Ucraina sul commercio di taluni prodotti siderurgici, firmato a Bruxelles il 15 dicembre 1995, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 3, le parti contraenti convengono che l'Ucraina può, in caso di circostanze eccezionali riguardanti la fabbricazione in Ucraina dei prodotti contemplati dall'accordo, chiedere consultazioni relative al riporto degli importi all'anno successivo.

PROTOCOLLO A

TITOLO I CLASSIFICAZIONE

Articolo 1

1. Le competenti autorità della Comunità si impegnano ad informare l'Ucraina di qualsiasi modifica della nomenclatura combinata (NC) riguardante i prodotti contemplati dall'accordo ed anteriore alla sua entrata in vigore nella Comunità.

2. Le competenti autorità della Comunità informano le competenti autorità ucraine di qualsiasi decisione concernente la classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo, entro e non oltre un mese dall'adozione.

Tale descrizione comprende:

a) una descrizione dei prodotti interessati;

b) i corrispondenti codici NC;

c) i motivi della decisione.

3. Se una decisione di classificazione modifica il criterio di classificazione di qualsiasi prodotto contemplato dall'accordo, le competenti autorità della Comunità prevedono un termine di trenta giorni, a decorrere dalla data della comunicazione della Comunità, per l'entrata in vigore della decisione. Ai prodotti spediti anteriormente all'entrata in vigore della decisione continua ad applicarsi la classificazione precedente, sempre che vengano presentati all'importazione nella Comunità entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

4. Se una decisione comunitaria recante modifica del criterio di classificazione di un prodotto contemplato dall'accordo si applica ad una categoria soggetta a limiti quantitativi, le parti contraenti avviano consultazioni secondo le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 3 dell'accordo, onde adempiere all'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 dello stesso.

5. Qualora, al punto di entrata nella Comunità, le competenti autorità dell'Ucraina e della Comunità abbiano opinioni divergenti circa la classificazione dei prodotti contemplati dall'accordo, la classificazione è effettuata provvisoriamente in base alle indicazioni fornite dalla Comunità, in attesa che si tengano le consultazioni di cui all'articolo 9, al fine di concordare la classificazione definitiva del prodotto in questione.

TITOLO II ORIGINE

Articolo 2

1. I prodotti originari dell'Ucraina ai sensi della normativa comunitaria in vigore possono essere esportati nella Comunità secondo il regime previsto dal presente accordo previa presentazione di un certificato d'origine ucraina conforme al modello allegato al presente protocollo.

2. Nel certificato d'origine gli organismi ucraini competenti a norma della legislazione ucraina certificano che i prodotti possono essere considerati originari dell'Ucraina.

Articolo 3

Il certificato d'origine viene rilasciato soltanto previa richiesta scritta dell'esportatore sotto la sua responsabilità o del suo rappresentante. Gli organismi ucraini competenti a norma della legislazione ucraina sono tenuti ad accertarsi che i certificati d'origine siano compilati correttamente; a tal fine, essi richiedono tutti i documenti giustificativi e procedono a tutti i controlli da essi considerati necessari.

Articolo 4

La constatazione di lievi divergenze tra i dati del certificato d'origine e quelli che figurano sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non pone di per sé in dubbio le dichiarazioni contenute nel certificato.

TITOLO III SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER I PRODOTTI SOGGETTI A LIMITI QUANTITATIVI

SEZIONE I Esportazione

Articolo 5

Le competenti autorità pubbliche ucraine rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni dall'Ucraina di prodotti siderurgici contemplati dall'accordo entro i limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato II dell'accordo.

Articolo 6

1. Le licenze d'esportazione devono essere conformi al modello allegato al presente protocollo e sono valide per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. Ciascuna licenza d'esportazione deve specificare, in particolare, che il quantitativo del prodotto è stato imputato al limite quantitativo stabilito, per il prodotto stesso, nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 7

Le competenti autorità comunitarie devono essere informate immediatamente del ritiro o della modifica di tutte le licenze d'esportazione già rilasciate.

Articolo 8

1. Le esportazioni vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui sono state spedite le merci, anche se la licenza d'esportazione è rilasciata dopo la spedizione.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le merci si considerano spedite alla data in cui vengono caricate, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 9

La presentazione della licenza d'esportazione, a norma dell'articolo 11, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci cui essa si riferisce.

SEZIONE II Importazione

Articolo 10

L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 11

1. Le competenti autorità della Comunità rilasciano l'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 8 entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione, da parte dell'importatore, dell'originale della corrispondente licenza d'esportazione. L'elenco delle competenti autorità è allegato al presente protocollo.

2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio per l'importazione in tutto il territorio doganale della Comunità.

3. Le competenti autorità della Comunità annullano l'autorizzazione d'importazione già rilasciata se la corrispondente licenza d'esportazione è stata ritirata.

Nondimeno, se le competenti autorità della Comunità vengono informate del ritiro o dell'annullamento della licenza d'esportazione soltanto dopo l'immissione in libera pratica dei prodotti nella Comunità, i quantitativi corrispondenti vengono imputati ai limiti quantitativi stabiliti per il prodotto.

Articolo 12

Le competenti autorità della Comunità, qualora constatano che i quantitativi totali oggetto delle licenze rilasciate dalle competenti autorità dell'Ucraina superano il limite quantitativo corrispondente per i prodotti di cui all'allegato II dell'accordo, possono sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione per quanto riguarda i prodotti contemplati dal limite quantitativo in questione. In tal caso, le competenti autorità della Comunità informano immediatamente le autorità dell'Ucraina e vengono avviate senza indugio consultazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

TITOLO IV FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE D'ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DISPOSIZIONI COMUNI CONCERNENTI LE ESPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ

Articolo 13

1. La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese. Se vengono compilati a mano, le informazioni devono essere scritte ad inchiostro e in stampatello.

Il formato dei suddetti documenti è di 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Se i documenti sono redatti in più copie, soltanto la prima, che è l'originale, viene stampata su fondo arabescato. Detta copia viene chiaramente contraddistinta dalla dicitura «original», mentre le altre recano l'indicazione «copies». Le competenti autorità della Comunità accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione nella Comunità secondo le disposizioni dell'accordo.

2. Ogni documento deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Detto numero è composto dei seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore: UA;

- due lettere che indicano lo Stato membro dove avviene lo sdoganamento:

BE: Belgio,

DK: Danimarca,

DE: Germania,

EL: Grecia,

ES: Spagna,

FR: Francia,

IE: Irlanda,

IT: Italia,

LU: Lussemburgo,

NL: Paesi Bassi,

AT: Austria,

PT: Portogallo,

FI: Finlandia,

SE: Svezia,

GB: Regno Unito;

- un numero di una cifra che indica l'anno in questione, corrispondente all'ultima cifra dell'anno, ad esempio 5 per il 1995;

- un numero di due cifre da 01 a 99, che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;

- un numero di cinque cifre da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro dove avviene lo sdoganamento.

Articolo 14

La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura «issued retrospectively».

Articolo 15

1. In caso di furto, perdita o distruzione della licenza d'esportazione o del certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi rispettivamente alle autorità governative ucraine competenti per il rilascio delle licenze o agli organismi ucraini autorizzati a rilasciare certificati d'origine a norma della legislazione ucraina per ottenere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura «duplicate».

2. I duplicati devono recare la data della licenza o del certificato originale.

TITOLO V COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 16

Le parti contraenti collaborano strettamente all'attuazione del presente protocollo. A tal fine, entrambe le parti agevolano i contatti e gli scambi di opinioni, anche su argomenti di carattere tecnico.

Articolo 17

Per garantire una corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza nel controllare l'autenticità e l'esattezza delle licenze d'esportazione e dei certificati d'origine rilasciati nonché di tutte le dichiarazioni fatte a norma del presente protocollo.

Articolo 18

L'Ucraina trasmette alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti per rilasciare e verificare le licenze d'esportazione e i certificati d'origine unitamente ai facsimile dei timbri e delle firme da essi apposti. L'Ucraina informa la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.

Articolo 19

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine e delle licenze d'esportazione, per campione casuale oppure ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine dei prodotti in questione.

2. In tali casi le competenti autorità comunitarie rinviano il certificato d'origine, la licenza d'esportazione o una copia degli stessi alle competenti autorità ucraine indicando, eventualmente, i motivi formali o sostanziali che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato o nella licenza.

3. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori dei certificati d'origine di cui all'articolo 2 del presente protocollo.

4. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2 vengono comunicati entro tre mesi alle competenti autorità comunitarie. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato controverso, la licenza controversa o la dichiarazione controversa riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate sotto il regime definito dall'accordo. La Comunità può inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria per il completo accertamento dei fatti, in particolare della reale origine delle merci.

Se dalle verifiche emergono irregolarità sistematiche nell'uso dei certificati d'origine, la Comunità può assoggettare le importazioni dei prodotti in questione alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo.

5. Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati d'origine, le competenti autorità ucraine conservano le copie dei certificati e tutti i documenti di esportazione ad essi inerenti per almeno un anno a decorrere dal termine finale dell'accordo.

6. L'applicazione della procedura di controllo per campione casuale definita nel presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 20

1. Se la procedura di controllo di cui all'articolo 19 o le informazioni in possesso delle competenti autorità della Comunità o dell'Ucraina indicano o appaiono indicare l'esistenza di violazioni o elusioni delle disposizioni dell'accordo, le parti contraenti collaborano strettamente, e con la necessaria tempestività, onde prevenire le violazioni o elusioni stesse.

2. A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le competenti autorità ucraine svolgono o fanno svolgere le indagini del caso riguardo alle operazioni che sono o appaiono alla Comunità elusive o trasgressive del presente protocollo. L'Ucraina comunica alla Comunità i risultati delle indagini, comprese tutte le informazioni necessarie per determinare la causa dell'elusione o della trasgressione, ed in particolare quelle attinenti alla reale origine delle merci.

3. Previo accordo tra le parti contraenti, funzionari designati dalla Comunità possono presenziare alle indagini di cui al paragrafo 2.

4. Nell'ambito della cooperazione di cui al paragrafo 1, le competenti autorità della Comunità e dell'Ucraina si scambiano tutte le informazioni ritenute utili per prevenire elusioni o violazioni dell'accordo. Queste informazioni possono riguardare il commercio del tipo di prodotti contemplati dal presente accordo tra l'Ucraina e altri paesi terzi, soprattutto se la Comunità ha fondati motivi di ritenere che i prodotti in questione transitino per il territorio dell'Ucraina prima di essere importati nella Comunità. Su richiesta della Comunità, dette informazioni possono comprendere copie di tutta la documentazione utile che sia disponibile.

5. Se esistono prove sufficienti di elusioni o violazioni delle disposizioni del presente protocollo, le competenti autorità dell'Ucraina o della Comunità possono convenire di prendere tutte le misure necessarie per prevenire nuove elusioni o violazioni.

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) EXPORT LICENCE (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - mManufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limits established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in ECSC products with the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FINE DI UN GRAFICO>

LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti CECA)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore FOB (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono state imputate al limite quantitativo stabilito per l'anno indicato nella casella n. 3 in relazione alla categoria di prodotti indicata nella casella n. 4, conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di prodotti CECA con la Comunità europea.

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a

. ,(Firma)

il . (Timbro)(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita.>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) ORIGINAL No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FINE DI UN GRAFICO>

>INIZIO DI UN GRAFICO>

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.(2) In the currency of the sale contract. 1 Exporter (name, full address, country) COPY No 3 Year 4 Product group 5 Consignee (name, full address, country) CERTIFICATE OF ORIGIN (ECSC products) 6 Country of origin 7 Country of destination 8 Place and date of shipment - means of transport 9 Supplementary details 10 Description of goods - manufacturer 11 CN code 12 Quantity (1) 13 Fob value (2) 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. 15 Competent authority (name, full address, country) At . on . (Signature) (Stamp)>FINE DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO DI ORIGINE (prodotti CECA)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

2. Numero

3. Anno

4. Categoria di prodotti

5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese)

6. Paese d'origine

7. Paese di destinazione

8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto

9. Indicazioni complementari

10. Descrizione delle merci - Produttore

11. Codice NC

12. Quantitativo (1)

13. Valore FOB (2)

14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il sottoscritto certifica che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nella casella n. 6, conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità europea.

15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese)

Fatto a

. ,(Firma)

il . (Timbro)(1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto.(2) Nella valuta del contratto di vendita.>FINE DI UN GRAFICO>

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN ÄÉÅÕÈÕÍÓÅÉÓ ÔÙÍ ÁÑ×ÙÍ ÅÊÄÏÓÇÓ ÁÄÅÉÙÍ ÔÙÍ ÊÑÁÔÙÍ ÌÅËÙÍ LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÁ NAZIONALI LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA LISTA ÖVER KOMPETENTA NATIONELLA MYNDIGHETER LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

BELGIQUE/BELGIË

Administration des relations économiques

Quatrième division: Mise en oeuvre des politiques

commerciales internationales - Services «Licences»

Rue Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Bestuur van de Economische Betrekkingen

Vierde Afdeling: Toepassing van het International Handelsbeleid - Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Fax: (32 2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen

Søndergade 25

DK-8600 Silkeborg

Fax (45) 87 20 40 77

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft, Dienst 01

Postfach 51 71

D-65762 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 40 42 12

ÅËËÁÓ

Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò

ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÄÏÓ

Äéåýèõíóç Äéáäéêáóéþí Åîùôåñéêïý

Åìðïñßïõ

ÊïñíÜñïõ 1

GR-105 63 ÁèÞíá

ÔÝëåöáî: (301) 328 60 29/328 60 59/328 60 39

ESPAÑA

Ministerio de Comercio y Turismo

Dirección General de Comercio Exterior

Paeso de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax: (34 1) 563 18 23

FRANCE

Setice

8, rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Télécopieur: (33 1) 44 63 26 59

IRELAND

Licensing Unit

Department of Tourism and Trade

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Fax: (353 1) 676 61 54

ITALIA

Ministero per il Commercio estero

DG Import-export, Division V

Viale Boston

I-00144 Roma

Telefax: (39-6) 59 93 26 36/59 93 26 37

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Télécopieur: (352) 46 61 38

NEDERLAND

Centrale Dienst voor In- en Uitvoier

Postbus 30003

Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax: (31-50) 526 06 98

ÖSTERREICH

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Außenwirtschaftsadministration

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Fax: (43-1) 715 83 47

PORTUGAL

Direcção-Geral do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1000 Lisboa

Telefax: (351-1) 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus

PL 512

FIN-00101 Helsinki

Telekopio: +358-0 614 2852

SVERIGE

Kommerskollegium

Birger Jarls torg 5

Box 1209

S-111 82 Stockholm

Fax: (46-8) 20 03 24

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House, West Precinct

Billingham, Cleveland

UK-TS23 2NF

Fax: (44) 1642 533 557

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