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Document 21995D1230(06)
Decision No 2/95 of the Association Council, association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Slovak Republic, of the other part of 19 December 1995 concerning the export of certain ECSC and EC steel products from the Slovak Republic to the Communities
Decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dell'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea
Decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dell'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea
GU L 325 del 30.12.1995, p. 65–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Decisione n. 2/95 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dell'altra, del 19 dicembre 1995, relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/12/1995 pag. 0065 - 0078
DECISIONE N. 2/95 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra del 19 dicembre 1995 relativa all'esportazione di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea (95/575/CECA) IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE, considerando che il gruppo di contatto di cui all'articolo 10 del protocollo n. 2 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (1), che è entrato in vigore il 1° febbraio 1995, si è riunito nei giorni 21 e 22 settembre 1995 per esaminare l'andamento delle importazioni dei prodotti CECA e CE dalla Repubblica slovacca nella Comunità e ha riconosciuto l'esigenza di trovare soluzioni adeguate in conformità delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 2 dell'accordo per evitare che sia pregiudicata la realizzazione degli obiettivi dell'accordo; considerando che, data la necessità per entrambe le parti di poter disporre di informazioni tempestive sull'andamento dei flussi commerciali a fini di una maggiore trasparenza e per evitare eventuali deviazioni commerciali, il gruppo di contatto ha deciso di sottoporre la questione al consiglio di associazione istituito ai sensi dell'articolo 104 dell'accordo; considerando che le parti desiderano promuovere lo sviluppo ordinato ed equo degli scambi di prodotti siderurgici tra la Comunità e la Repubblica slovacca; considerando che il consiglio di associazione, dopo aver ricevuto tutte le informazioni pertinenti, ha stabilito che la soluzione accettabile per le due parti è l'introduzione di un sistema di duplice controllo, senza limiti quantitativi, per l'importazione nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE, per un periodo iniziale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1996, DECIDE: Articolo 1 1. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate alla presentazione di una licenza d'importazione conforme al modello che figura nell'allegato II rilasciata dalle autorità nella Comunità. 2. La classificazione dei prodotti cui si applica la presente decisione si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso «nomenclatura combinata» o, in forma abbreviata, «NC»). L'origine di detti prodotti è determinata in conformità delle regole vigenti nella Comunità. 3. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici elencati nell'allegato I e originari della Repubblica slovacca sono subordinate anche ad una licenza d'esportazione rilasciata dalle competenti autorità slovacche. L'importatore deve presentare l'originale della licenza di esportazione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione dei prodotti cui si riferisce il documento. 4. Non è necessaria una licenza di esportazione per i prodotti spediti verso la Comunità prima del 1° gennaio 1996, a condizione che la loro destinazione rimanga immutata e che i prodotti di cui è consentita l'importazione solo su presentazione di una licenza di importazione ne siano effettivamente provvisti. 5. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto che li esporta. 6. La licenza d'esportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III. Essa è valida per le esportazioni in tutto il territorio doganale della Comunità. 7. La Repubblica slovacca notifica alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità slovacche che sono autorizzate a rilasciare e a verificare le licenze d'esportazione, nonché i timbri e le firme utilizzati a tal fine. La Repubblica slovacca notifica inoltre alla Commissione qualsiasi modifica di tali dati. 8. Talune disposizioni tecniche relative all'attuazione del sistema di duplice controllo sono esposte nell'allegato IV. Articolo 2 1. La Repubblica slovacca si impegna a fornire alla Commissione informazioni statistiche precise sulle licenze d'esportazione rilasciate dalle proprie autorità a norma dell'articolo 1. Tali informazioni devono essere inviate alla Comunità entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono. 2. La Comunità si impegna a fornire alle autorità della Repubblica slovacca informazioni statistiche precise sulle autorizzazioni d'importazione rilasciate dagli Stati membri riguardo ai prodotti elencati nell'allegato I. Tali informazioni devono essere inviate alle autorità slovacche entro la fine del mese successivo a quello cui si riferiscono. Articolo 3 Se necessario, a richiesta di una delle due parti, si tengono consultazioni su qualsiasi problema derivante dall'applicazione della presente decisione. Le consultazioni sono tenute immediatamente. Le parti partecipano alle consultazioni tenute a norma del presente articolo con spirito di cooperazione e con il desiderio di conciliare le loro divergenze. Articolo 4 Le comunicazioni da effettuare ai sensi della presente decisione devono essere inviate: - per la Comunità, alla Commissione delle Comunità europee (DG I/D/2 e DG III/C/2), - per la Repubblica slovacca, alla missione della Repubblica slovacca presso le Comunità europee e al Ministero dell'Industria e del Commercio slovacco. Articolo 5 La presente decisione è vincolante per la Comunità e la Repubblica slovacca che prendono le misure necessarie per la sua attuazione. Articolo 6 La presente decisione entra in vigore alla data della firma. Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1995. Per il consiglio di associazione Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 2. ALLEGATO I REPUBBLICA SLOVACCA Elenco dei prodotti soggetti a duplice controllo (1996) Nastri larghi laminati a caldo e nastri decapati 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 7208 37 10 7208 37 90 7208 38 10 7208 38 90 7208 39 10 7208 39 90 7219 11 00 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 14 10 7219 14 90 7225 19 10 7225 20 20 7225 30 00 Bandelle 7208 40 10 7208 40 90 7208 51 10 7208 51 99 7208 52 10 7208 52 99 7208 53 10 7208 53 90 7208 54 10 7208 54 90 7208 90 10 7208 90 90 Nastri e lamiere laminati a freddo 7209 15 00 7209 16 90 7209 17 90 7209 18 91 7209 18 99 7209 25 00 7209 26 90 7209 27 90 7209 28 90 7209 90 10 7209 90 90 Nastri laminati a caldo 7211 14 10 7211 14 90 7211 19 20 7211 19 90 7212 60 91 7220 11 00 7220 12 00 7220 90 31 7226 19 10 7226 20 20 7226 91 10 7226 91 90 7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20 Nastri laminati a freddo 7211 23 10 7211 23 51 7211 23 99 7211 29 20 7211 90 19 7211 90 90 7226 92 90 7226 93 80 7226 94 80 7226 99 80 Lamiere e nastri zincati per immersione 7210 11 90 7210 41 90 7210 61 10 7212 30 90 Banda stagnata in lamiere e nastri 7210 12 11 7210 70 31 7210 70 39 7212 10 99 Lamiere e nastri di acciaio a grani non orientati per applicazioni elettrotecniche 7209 17 10 7209 27 10 7211 23 91 Tubi senza saldatura Voce NC 7304 completa ALLEGATO II >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO III >RIFERIMENTO A UN FILM> LICENZA DI ESPORTAZIONE (prodotti CECA) 1. Esportatore (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 2. N. 3. Anno 4. Categoria di prodotti 5. Destinatario (ragione sociale, indirizzo completo, paese) 6. Paese d'origine 7. Paese di destinazione 8. Luogo e data di spedizione - Mezzo di trasporto 9. Indicazioni complementari 10. Descrizione delle merci - Produttore 11. Codice NC 12. Quantitativo (1) 13. Valore FOB (2) 14. DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE 15. Autorità competente (denominazione, indirizzo completo, paese) >RIFERIMENTO A UN FILM> Fatto a., il . (Firma)(Timbro) >RIFERIMENTO A UN FILM> (1) Indicare il peso netto (in chilogrammi) e il quantitativo nell'unità prevista se diverso dal peso netto. (2) Nella valuta del contratto di vendita. ALLEGATO IV REPUBBLICA SLOVACCA ALLEGATO TECNICO SUL SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO 1. Le licenze d'esportazione devono avere un formato di 210 × 297 mm. La carta da usare deve essere bianca, collata per scritture, non contenente paste meccaniche e avente un peso minimo di 25 g/m2. I moduli devono essere compilati in inglese e, se sono compilati a mano, i dati devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. I documenti possono comprendere copie aggiuntive, indicate come tali. Quando i documenti contengono varie copie, soltanto la prima è l'originale. L'originale e le copie devono essere chiaramente contrassegnati come tali. Unicamente l'originale è accettato come valido dalle competenti autorità della Comunità ai fini del controllo delle esportazioni secondo le disposizioni del sistema di duplice controllo. 2. Ogni documento reca un numero di serie standardizzato, stampato o no, con il quale può essere identificato. Il numero è costituito dei seguenti elementi: - due lettere che identificano il paese d'esportazione: SK; - due lettere che identificano lo Stato membro in cui è previsto lo sdoganamento: BE: Belgio DK: Danimarca DE: Repubblica federale di Germania EL: Grecia ES: Spagna FR: Francia IE: Irlanda IT: Italia LU: Lussemburgo NL: Paesi Bassi AT: Austria PT: Portogallo FI: Finlandia SE: Svezia GB: Regno Unito - un numero a una cifra che identifica l'anno, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, per esempio 6 per 1996; - un numero a due cifre compreso tra 01 e 99 che identifica l'ufficio emittente nel paese esportatore; - un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro nel quale è previsto lo sdoganamento. 3. Le licenze d'esportazione hanno una validità di quattro mesi a decorrere dalla data del rilascio e possono essere rinnovate o prorogate. 4. Poiché l'importatore deve presentare la licenza di esportazione quando richiede un documento d'importazione, le licenze di esportazione devono, per quanto possibile, essere rilasciate per singole transazioni commerciali e non per contratti globali. 5. Qualora sia necessario tutelare il segreto commerciale, la Repubblica slovacca può non menzionare i prezzi sulla licenza d'esportazione. In tal caso, nella casella n. 9 della licenza d'esportazione occorre specificare il motivo di tale omissione precisando che le informazioni relative ai prezzi sono a disposizione, su richiesta, delle autorità comunitarie competenti. 6. Le licenze d'esportazione possono essere rilasciate dopo la spedizione dei prodotti ai quali si riferiscono. In tal caso le licenze devono recare la dicitura «rilasciata a posteriori». 7. In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti d'esportazione in suo possesso. Il duplicato di qualsiasi licenza così rilasciato deve recare una dicitura che lo identifica come tale. Il duplicato deve indicare la data della licenza originale. 8. Le competenti autorità della Comunità sono immediatamente informate del ritiro o della modifica di licenze d'esportazione già rilasciate e, secondo i casi, dei motivi che hanno giustificato tale azione.