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Document 21994A1231(34)
Europe Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Czech Republic, of the other part - Protocol 1 on textile and clothing products - Protocol 2 on ECSC products - Protocol 3 on trade between the Czech Republic and the Community in processed agricultural products not covered by Annex II to the EEC Treaty - Protocol 4 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation - Protocol 5 on specific provisions relating to trade between the Czech Republic, of the one part, and Spain and Portugal, of the other part - Protocol 6 on mutual assistance in customs matters - Protocol 7 on concessions with annual limits - Protocol 8 on the succession of the Czech Republic in respect of the exchanges of letters between the European Economic Community (Community) and the Czech and Slovak Federal Republic concerning transit and land transport infrastructure - Final Act - Joint Declarations
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo») - Protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale - Protocollo n. 7 Concessioni con limiti annui - Protocollo n. 8 relativo alla successione della Repubblica ceca in riferimento agli scambi di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito e le infrastrutture di trasporto terrestre - Atto finale - Dichiarazioni comuni
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo») - Protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale - Protocollo n. 7 Concessioni con limiti annui - Protocollo n. 8 relativo alla successione della Repubblica ceca in riferimento agli scambi di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito e le infrastrutture di trasporto terrestre - Atto finale - Dichiarazioni comuni
GU L 360 del 31.12.1994, p. 2–210
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/910/oj
Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra - Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo») - Protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE - Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa - Protocollo n. 5 dell'accordo europeo («l'accordo») - Protocollo n. 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale - Protocollo n. 7 Concessioni con limiti annui - Protocollo n. 8 relativo alla successione della Repubblica ceca in riferimento agli scambi di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito e le infrastrutture di trasporto terrestre - Atto finale - Dichiarazioni comuni
Gazzetta ufficiale n. L 360 del 31/12/1994 pag. 0002 - 0210
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 36 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 36 pag. 0004
ACCORDO EUROPEO che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, qui di seguito denominati «Stati membri», e LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate «Comunità» da una parte, e LA REPUBBLICA CECA, dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Repubblica ceca e dei valori comuni che le Parti contraenti condividono; RICONOSCENDO che la Comunità e la Repubblica ceca desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Repubblica ceca al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 7 maggio 1990 tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca e con l'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca entrato in vigore il 1° marzo 1992; RICONOSCENDO che, a seguito dello scioglimento della Repubblica federativa ceca e slovacca avvenuto il 1° gennaio 1993, prima che entrasse in vigore l'accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca, si è reso necessario concludere due accordi europei separati con la Repubblica ceca e con la Repubblica slovacca; CONSIDERANDO le opportunità di instaurare una relazione qualitativamente diversa offerta dall'affermarsi di un nuovo sistema democratico nella Repubblica ceca; CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Repubblica ceca si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione; RICONOSCENDO che si è instaurato nella Repubblica ceca un nuovo ordinamento politico, che rispetta lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, ivi compresi i diritti degli appartenenti alle minoranze, e che prevede un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche; RICONOSCENDO che la Comunità è disposta a contribuire al consolidamento di questo nuovo ordinamento democratico e a sostenere la creazione nella Repubblica ceca di un nuovo ordinamento economico basato sui principi del libero mercato; CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Repubblica ceca per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti, in particolare, nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa; CONSAPEVOLI dell'importanza dell'accordo europeo, in appresso denominato «accordo», per instaurare in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità una delle sue pietre angolari; PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia indissociabile dall'attuazione concreta delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica ceca, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento tra i sistemi delle Parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn; DESIDERANDO istituire un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Repubblica ceca un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze economiche e sociali del riadeguamento strutturale; TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Repubblica ceca in materia di libero scambio e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Repubblica ceca e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; CONVINTI che l'accordo di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; COSCIENTI che l'obiettivo finale della Repubblica ceca è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle Parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo, HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: PER IL REGNO DEL BELGIO: Robert URBAIN, Ministro del Commercio con l'estero e degli affari europei PER IL REGNO DI DANIMARCA: Niels HELVEG PETERSEN, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Klaus KINKEL, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ELLENICA: Michel PAPAKONSTANTINOU, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DI SPAGNA: Javier SOLANA, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA FRANCESE: Alain JUPPÉ, Ministro per gli Affari esteri PER L'IRLANDA: Dick SPRING, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA ITALIANA: Paolo BARATTA, Ministro del Commercio con l'estero PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO: Jacques POOS, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO DEI PAESI BASSI: Peter KOOIJMANS, Ministro per gli Affari esteri PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE: José Manuel DURÃO BARROSO, Ministro per gli Affari esteri PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: David HEATHCOAT-AMORY, Segretario di Stato per gli Affari esteri PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO: Willy CLAES, Ministro per gli Affari esteri del Regno del Belgio, Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee Hans van den BROEK, Membro della Commissione delle Comunità europee PER LA REPUBBLICA CECA: Josef ZIELENIEC, Ministro per gli Affari esteri I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra. 2. Obiettivi del presente accordo sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così uno sviluppo economico dinamico e la prosperità della Repubblica ceca; - gettare le basi per l'assistenza finanziaria e tecnica della Comunità alla Repubblica ceca; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Repubblica ceca nella Comunità. A tal fine, la Repubblica ceca si adopera per soddisfare gradatamente ai necessari requisiti; - promuovere la cooperazione culturale. TITOLO I DIALOGO POLITICO Articolo 2 Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che esse intendono sviluppare ed intensificare come mezzo efficace per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra le Comunità e la Repubblica ceca, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad istituire duraturi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico e la cooperazione, basati su valori ed aspirazioni comuni: - favoriranno la piena integrazione della Repubblica ceca nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porterà ad una maggiore convergenza politica; - condurranno a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - contribuiranno al ravvicinamento delle posizioni delle Parti sulle questioni relative alla sicurezza. Articolo 3 A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione; a questo spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti riterranno utile sottomettergli. Articolo 4 Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - incontri, a seconda dell'opportunità, tra il presidente della Repubblica ceca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione della Comunità europee, dall'altra; - incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica ceca, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Repubblica ceca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2; - qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico. Articolo 5 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare di associazione. TITOLO II PRINCIPI GENERALI Articolo 6 La politica interna ed esterna delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono parte integrante della presente associazione. Articolo 7 1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Repubblica ceca nell'attuare le riforme economiche in base ai principi enunciati nel preambolo. 3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine dalla prima fase, il Consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare alle misure relative al contenuto delle disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si terrà conto dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2. 4. Le due fasi previste nei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano al titolo III. TITOLO III LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Repubblica ceca istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT). 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci. 3. Il dazio di base di ogni prodotto cui si devono applicare le progressive riduzioni previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes dalla Repubblica federativa ceca e slovacca al 29 febbraio 1992. 4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo tariffario concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunità e la Repubblica ceca si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base. CAPITOLO I Prodotti industriali Articolo 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Repubblica ceca elencati nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I. 2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17. Articolo 10 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Repubblica ceca diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato II sono ridotti del 20 % del dazio di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e di un altro 20 % del dazio di base un anno dopo. I dazi sono totalmente aboliti alla fine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'accordo stesso. 3. I prodotti originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di contingenti tariffari annui comunitari o massimali che aumentano progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni del prodotto in questione entro la fine del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi importati in eccesso ai suddetti contingenti o massimali sono progressivamente aboliti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, mediante riduzioni annuali del 15 %. I dazi residui sono aboliti entro la fine del terzo anno. 4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Repubblica ceca sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 11 1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario: - alla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 60 % del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio è ridotto al 20 % del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore dell'accordo, i dazi residui sono aboliti. 5. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono progressivamente abolite entro la fine del periodo transitorio. 6. Le misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale. Articolo 13 All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Repubblica ceca aboliscono, nei loro scambi, tutte le tasse ed oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni. Articolo 14 1. La Comunità e la Repubblica ceca aboliscono progressivamente, entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e le tasse di effetto equivalente. 2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Repubblica ceca e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore del presente accordo. 3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Repubblica ceca all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per le restrizioni elencate nell'allegato IX, che sono abolite entro la fine del quinto anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 15 Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso. Articolo 16 Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso. Articolo 17 Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Articolo 18 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunità, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Repubblica ceca. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione, da parte della Repubblica ceca, di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità. CAPITOLO II Agricoltura Articolo 19 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Repubblica ceca. 2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta eccezione per i prodotti della pesca definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91. Articolo 20 Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo. Articolo 21 1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Repubblica ceca applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 288/82 nella forma esistente alla data della firma dell'accordo stesso. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Repubblica ceca elencati negli allegati XIa o XIb beneficiano della riduzione dei prelievi entro i limiti di contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nei suddetti allegati. 3. Le importazioni nella Repubblica ceca di prodotti agricoli originari della Comunità non sono soggette a restrizioni quantitative. 4. La Comunità e la Repubblica ceca si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII, XIII e XIV, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi. 5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, dell'appartenenza degli stessi a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità e delle regole di politica agraria della Repubblica ceca, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Repubblica ceca esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni. Articolo 22 Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti, soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie. CAPITOLO III Prodotti della pesca Articolo 23 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Repubblica ceca coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca. Articolo 24 All'entrata in vigore del presente accordo, i prodotti della pesca originari della Repubblica ceca elencati nell'allegato XV beneficiano della riduzione dei dazi doganali prevista nel suddetto allegato. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5. CAPITOLO IV Disposizioni comuni Articolo 25 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1, 2 e 3. Articolo 26 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né tasse di effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica ceca, né vengono aumentati quelli già applicati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, negli scambi tra la Comunità e la Repubblica ceca, né vengono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Repubblica ceca e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche. Articolo 27 1. Le due Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti. Articolo 28 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo. 2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Repubblica ceca sanciti nel presente accordo. Articolo 29 La Repubblica ceca può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o delle tasse o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto. La Repubblica ceca informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Repubblica ceca fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione può decidere un calendario diverso. Articolo 30 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34. Articolo 31 Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali o in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti contraenti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica ceca, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Articolo 32 Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a: i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento. Articolo 33 Gli Stati membri e la Repubblica ceca adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Repubblica ceca rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il Consiglio di associazione sarà informato delle misure adottate a tal fine. Articolo 34 1. Nel caso in cui la Comunità o la Repubblica ceca assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte. 2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica ceca, fornisce al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando è stata sollevata la questione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte. b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il Consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della Parte importatrice abbiano aperto l'indagine. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure adeguate. c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione. Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro 30 giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato. d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Repubblica ceca, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzionali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente il Consiglio di associazione. Articolo 35 Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo. Articolo 36 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di tutela delle risorse naturali esauribili, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti. Articolo 37 Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Repubblica ceca, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra. TITOLO IV CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, FORNITURA DI SERVIZI CAPITOLO I Circolazione dei lavoratori Articolo 38 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: - il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica ceca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro; - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Repubblica ceca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio. Articolo 39 1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità ceca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari; - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. La Repubblica ceca accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai membri della loro famiglia legalmente residenti su tale territorio, un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, secondo e terzo trattino. Articolo 40 1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'articolo 39. 2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 41 Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Repubblica ceca e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri. Articolo 42 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori: - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica ceca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali; - gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi. 2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità. Articolo 43 Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il Consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica nella Repubblica ceca e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il Consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso. Articolo 44 Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto nella Repubblica ceca, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale nella Repubblica ceca nei modi specificati all'articolo 88. CAPITOLO II Stabilimento Articolo 45 1. Nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica ceca agevola l'insediamento di attività economiche sul suo territorio da parte di imprese e cittadini comunitari. A tal fine, essa: i) accorda, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole per lo stabilimento di imprese e cittadini comunitari di quello accordato alle imprese e ai cittadini della Repubblica ceca, fatta eccezione per i settori di cui agli allegati XVIa e XVIb, per i quali tale trattamento è concesso al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7; ii) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, accorda alle attività delle società e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle società e ai cittadini della Repubblica ceca; iii) in deroga alle disposizioni dei punti i) e ii), il trattamento nazionale ivi menzionato si applica ai cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca come lavoratori autonomi soltanto a decorrere dal sesto anno dell'entrata in vigore dell'accordo. 2. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, la Repubblica ceca non adotta nuove regolamentazioni o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini cechi. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini della Repubblica ceca e concede alle attività delle società e dei cittadini cechi stabiliti sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini. 4. Ai fini del presente accordo, a) per «stabilimento» si intende: i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e imprese non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie; b) per «succursale» di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società; c) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. 5. Nel corso dei periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) e iii), il Consiglio di associazione prende periodicamente in considerazione l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui agli allegati XVa e XVIb e l'inserimento di aspetti o questioni compresi nell'allegato XIIc nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del Consiglio di associazione. Una volta scaduti i periodi di transizione di cui al paragrafo 1, punti i) e iii), il Consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Repubblica ceca e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato la durata dell'esclusione di determinati aspetti o questioni elencati negli allegati XVIa e XVIb. 6. Le disposizioni relative allo stabilimento e all'attività di società e cittadini comunitari e della Repubblica ceca contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano agli aspetti o alle questioni elencati nell'allegato XVIc. 7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo le società comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ceca hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. La Repubblica ceca riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite sul suo territorio, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse si sono stabilite, entro la fine del sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica ceca riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui vi sono stabiliti, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7. Articolo 46 1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIa, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIa, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalità le società e i cittadini della controparte rispetto alla società e ai cittadini della Parte in questione. Articolo 47 Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Repubblica ceca l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente nella Repubblica ceca e nella Comunità, il Consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il Consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine. Articolo 48 Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle Parti contraenti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra Parte non registrate nel territorio della Parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali. Tale differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di dette differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIa, per motivi prudenziali. Articolo 49 1. Ai fini del presente accordo, per «società comunitaria» e «società della Repubblica ceca» si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o, rispettivamente, della Repubblica ceca che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari, rispettivamente, nel territorio della Comunità o della Repubblica ceca. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Repubblica ceca abbia solo la sede legale nel territorio, rispettivamente, della Comunità o della Repubblica ceca, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Repubblica ceca. 2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Repubblica ceca stabiliti al di fuori, rispettivamente, della Comunità o della Repubblica ceca e controllate da cittadini, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica ceca, qualora i loro battelli siano registrati, rispettivamente, in quello Stato membro o nella Repubblica ceca in conformità delle rispettive legislazioni. 3. Ai fini del presente accordo, per «cittadino della Comunità» e «cittadino della Repubblica ceca» si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Repubblica ceca. 4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle Parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggiramento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo. Articolo 50 Ai fini del presente accordo, per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato XVIa. Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIa. Articolo 51 Nel corso dei primi sei anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o nel corso del periodo di transizione di cui all'articolo 7, per i settori di cui agli allegati XVIa e XVIb, la Repubblica ceca può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini della Comunità qualora determinati settori: - siano in corso di ristrutturazione, - siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali nella Repubblica ceca, - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della Repubblica ceca in un determinato settore o ramo d'attività nella Repubblica ceca, - o siano nuove industrie nella Repubblica ceca. Le suddette misure: i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine di sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o, per i settori compresi negli allegati XVIa e XVIb, al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7; ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, iii) e si riferiscono unicamente allo stabilimento nella Repubblica ceca successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano, rispetto alle società o ai cittadini della Repubblica ceca, le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella Repubblica ceca nel momento in cui viene introdotta una determinata misura. In caso di necessità il Consiglio di associazione può eccezionalmente decidere, su richiesta della Repubblica ceca, di prolungare i periodi di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo di tempo limitato. Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Repubblica ceca riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la Repubblica ceca consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre nella Repubblica ceca, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Repubblica ceca consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte. Al termine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo o, per i settori compresi negli allegati XVIa e XVIb, al termine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, la Repubblica ceca può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo. Articolo 52 1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1. Articolo 53 1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti, rispettivamente, dalla Repubblica ceca e dalla Comunità hanno facoltà di assumere o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente, nel territorio della Repubblica ceca e nella Comunità, persone che siano cittadini, rispettivamente, degli Stati membri della Comunità e della Repubblica ceca, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego. 2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati «imprese», è il seguente: a) alti dirigenti superiori di un'impresa principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti, con mansioni comprendenti: - direzione dell'impresa oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa; - direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; - facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale; b) persone impiegate da un'impresa che possiedano un'elevata o non comune: - competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche; - preparazione essenziale per l'attività dell'impresa, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione. Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute. Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso l'impresa interessata per almeno un anno prima di essere distaccata. Articolo 54 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. 2. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle Parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Articolo 55 Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini della Repubblica ceca e da società o cittadini comunitari sono anch'esse beneficiarie delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo. CAPITOLO III Prestazione di servizi tra la Comunità e la Repubblica ceca Articolo 56 1. Le Parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Repubblica ceca stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati, tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle Parti. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Repubblica ceca e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di fornire essi stessi servizi. 3. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Articolo 57 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Repubblica ceca, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti: 1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale. a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate avranno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa. 2) In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti: a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avessero altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato; b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa; c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti che saranno negoziati tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo. 4) Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 3, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 5) Durante il periodo transitorio, la Repubblica ceca adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci. 6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre. Articolo 58 Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo. CAPITOLO IV Disposizioni generali Articolo 59 1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54. 2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del Consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una Parte conceda all'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS). 3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti nella Repubblica ceca conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti pubblici concessi dalla Repubblica ceca nel campo dei servizi relativi alla pubblici istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V. TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I Pagamenti correnti e movimento di capitale Articolo 60 Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente accordo. Articolo 61 1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo gli Stati membri e la Repubblica ceca, rispettivamente, garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine dei sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di filiali e agenzie di cittadini comunitari che si stabiliscono nella Repubblica ceca come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Repubblica ceca, a decorrere dalla fine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Repubblica ceca e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti. 3. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Repubblica ceca al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo. Articolo 62 1. Durante i cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti contraenti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Al termine dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali. Articolo 63 In relazione alle disposizioni del presente capitolo e in deroga alle disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale, la Repubblica ceca può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve e medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Repubblica ceca nell'ambito del FMI. La Repubblica ceca applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Repubblica ceca informa senza indugio il Consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse. CAPITOLO II Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico Articolo 64 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Repubblica ceca: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Repubblica ceca, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione adotta le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1 sono trattate dalle Parti contraenti sui rispettivi territori secondo le rispettive legislazioni, fatto salvo il paragrafo 6. 4. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo qualsiasi aiuto pubblico concesso dalla Repubblica ceca venga valutato tenendo conto del fatto che la Repubblica ceca è assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Repubblica ceca, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III: - le disposizioni del paragrafo 1, punto iii) non si applicano; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) devono essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/62. 6. Se la Comunità o la Repubblica ceca ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii), tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale. 8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2. Articolo 65 1. Qualora uno o più Stati membri delle Comunità o la Repubblica ceca abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Repubblica ceca, secondo il caso, possono in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. Dette misure vengono progressivamente attenuate in correlazione con il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti e sono eliminate quando il loro mantenimento non è più giustificato. La Comunità o la Repubblica ceca, secondo il caso, comunicano senza indugio all'altra Parte l'introduzione delle misure in questione e, ove possibile, il calendario relativo alla loro abolizione. 2. Le Parti cercano tuttavia di evitare l'imposizione di misure restrittive a fini di bilancia dei pagamenti. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. Articolo 66 Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, siano rispettati i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare la libertà di decisione degli imprenditori. Articolo 67 1. La Repubblica ceca continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di fornire, entro la fine del quinto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1231(34).1 2. Entro il medesimo termine, la Repubblica ceca presenta domanda di accesso alla convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973. La Repubblica ceca accede altresì alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1 dei quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri. Articolo 68 1. Le Parti contraenti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base a principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT. 2. All'entrata in vigore del presente accordo, le imprese della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie. Entro il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie ai sensi dell'articolo 49 possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Repubblica ceca, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica ceca. Le imprese comunitarie stabilite nella Repubblica ceca a norma del capitolo II del titolo IV possono accedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, alle procedure di aggiudicazione dei contratti e beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese della Repubblica ceca. Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Repubblica ceca di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio. 3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Repubblica ceca, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59. CAPITOLO III Ravvicinamento delle legislazioni Articolo 69 Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica ceca nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. La Repubblica ceca deve pertanto adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria. Articolo 70 Il ravvicinamento delle legislazioni comprende segnatamente i seguenti settori: legislazione doganale, diritto delle società, legislazione bancaria, conti e imposizione delle società, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di persone, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e norme nucleari, trasporti e ambiente. Articolo 71 La Comunità fornisce alla Repubblica ceca l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che potranno comprendere, tra l'altro: - scambi di esperti, - comunicazione tempestiva delle informazioni, soprattutto sulla legislazione pertinente, - organizzazione di seminari, - attività di formazione, - collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti. TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 72 1. La Comunità e la Repubblica ceca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica ceca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti. 2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica ceca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione. Articolo 73 Cooperazione industriale 1. La cooperazione dovrà promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica ceca nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato. 2. Si cercherà in particolare di: - ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminerà, in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica; - creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita. 3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dalla Repubblica ceca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica. Articolo 74 Promozione e tutela degli investimenti 1. Si cercherà di creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale della Repubblica ceca. 2. Più specificamente, la cooperazione si prefiggerà di: - migliorare il contesto istituzionale per gli investimenti nella Repubblica ceca; - far sì che gli Stati membri e la Repubblica ceca proroghino gli accordi di promozione e di tutela degli investimenti; - applicare disposizioni appropriate per il trasferimento dei capitali; - continuare la deregolamentazione e migliorare l'infrastruttura economica; - scambiare informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni. Articolo 75 Norme industriali e valutazione della conformità 1. Le Parti coopereranno al fine di rendere la Repubblica ceca pienamente conforme alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione e di valutazione della conformità. 2. A tale scopo, si cercherà di: - promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità; - se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori; - incoraggiare la partecipazione della Repubblica ceca ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC). 3. La Comunità fornirà alla Repubblica ceca l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 76 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuoveranno la cooperazione a livello di ricerca e sviluppo tecnologico. Esse rivolgono particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni, sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche e tecnologiche (seminari e gruppi di lavoro); - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how; - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Repubblica ceca ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornirà la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione fisserà procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico verrà eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle Parti. Articolo 77 Istruzione e formazione 1. Le Parti coopereranno al fine di migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella Repubblica ceca, tenendo conto delle priorità del paese. Si elaboreranno contesti istituzionali e programmi di cooperazione avvalendosi della Fondazione europea per la formazione e del programma TEMPUS. In tale contesto, si prenderà in considerazione anche la partecipazione della Repubblica ceca ad altri programmi comunitari. 2. La cooperazione si concentrerà in particolare nei seguenti settori, secondo modalità che le Parti dovranno determinare congiuntamente: - riforma del sistema d'istruzione e di formazione nella Repubblica ceca; - formazione iniziale, formazione sul lavoro e riqualificazione, compresa la formazione dei quadri del settore pubblico e privato e dei funzionari di grado superiore, particolarmente in settori prioritari da determinare; - cooperazione tra università, cooperazione tra università e imprese e mobilità per gli insegnanti, gli studenti, gli amministratori e i giovani; - promozione degli studi europei presso istituzioni adeguate; - riconoscimento reciproco dei periodi di studio e dei diplomi. 3. Nel settore della traduzione, ci si concentrerà sulla formazione dei traduttori e degli interpreti nonché sulla promozione delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria. Articolo 78 Agricoltura e settore agroindustriale 1. Lo scopo della cooperazione in questo settore sarà quello di ammodernare l'agricoltura e il settore agroindustriale, cercando in particolare di: - sviluppare le aziende agricole private e i relativi canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.; - modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni); - migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - migliorare la produttività e la qualità mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione; - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing; - promuovere la complementarità nel settore agricolo; - promuovere la cooperazione industriale a livello di agricoltura e gli scambi di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Repubblica ceca; - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria, ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli. 2. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria a tal fine. Articolo 79 Energia 1. Le Parti coopereranno, secondo i principi dell'economia di mercato, al fine di integrare gradatamente i mercati energetici della Repubblica ceca e della Comunità, rivolgendo particolare attenzione alle proposte comunitarie per una Carta europea per l'energia e all'integrazione parallela di questi mercati con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale. 2. La cooperazione prevede, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori: - formulazione e pianificazione della politica energetica, a livello nazionale e regionale; - maggiore apertura del mercato energetico, compreso un transito più agevole del gas e dell'elettricità; - studio volto a modernizzare le infrastrutture energetiche; - miglioramento della distribuzione, miglioramento e diversificazione dell'approvvigionamento; - gestione e formazione nel settore energetico; - sviluppo delle risorse energetiche; - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia; - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; - energia nucleare; - elettricità e gas, compresa, eventualmente, la possibilità di allacciamenti con le reti europee; - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, eventualmente incoraggiando le joint-venture; - trasferimento di tecnologia e di know-how, che può comprendere, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche più adeguate. Articolo 80 Sicurezza nucleare 1. Si cercherà principalmente di garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare. 2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi al ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione. 3. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazione e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76. Articolo 81 Ambiente 1. Le Parti intensificheranno e rafforzeranno la cooperazione in materia di ambiente e di salute umana, che hanno incluso tra le priorità. 2. La cooperazione sarà imperniata su quanto segue: - monitoraggio efficace dei livelli d'inquinamento; sistemi di informazione sulle condizioni ambientali; - lotta contro l'inquinamento regionale e transfrontaliero dell'aria; - produzione e consumo di energia duraturi, razionali ed ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali; sviluppo di tecnologie e tecniche di produzione adeguate; - classificazione e manipolazione sicura dei prodotti chimici; - prevenzione efficace e riduzione dell'inquinamento idrico, segnatamente delle sorgenti di acqua potabile e delle vie navigabili transfrontaliere; - riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti (comprese le scorie radioattive); - impatto ambientale dell'agricoltura; erosione del suolo; protezione delle foreste, della flora e della fauna; ripristino della stabilità ecologica delle campagne; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali e loro prevenzione; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - convenzioni internazionali in materia di ambiente. 3. La cooperazione prende le seguenti forme - scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite; sviluppo di sistemi di informazione sull'ambiente; - programmi di formazione; - attività di ricerca comuni; - ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie); - cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà istituita dalla Comunità) e internazionale; - elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche. Articolo 82 Trasporti 1. Le Parti svilupperanno e intensificheranno la cooperazione per consentire alla Repubblica ceca di: - ristrutturare e modernizzare la rete di trasporti; - migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo; - agevolare il transito stradale, ferroviario e fluviale comunitario nella Repubblica ceca, nonché il trasporto combinato; - definire norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità. 2. In particolare, la cooperazione comprenderà: - programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; - assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni; - mezzi per potenziare le infrastrutture nelle Repubblica ceca. 3. I settori di cooperazione prioritari saranno i seguenti: - costruzione e modernizzazione delle infrastrutture per il trasporto stradale, agevolando gradatamente il transito; - gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali; - modernizzazione, sulle strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, fluviali, ferroviarie, portuali e aeroportuali; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - promozione del trasporto strada-ferrovia, containerizzazione, trasbordo e costruzione di terminali; - sostituzione delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni a norma dell'articolo 76; - elaborazione di misure legislative e attuazione di politiche in tutti i settori dei trasporti compatibili con le politiche dei trasporti applicabili nella Comunità. Articolo 83 Telecomunicazioni 1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe; - formazione e consulenze; - trasferimenti di tecnologia; - designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali. 2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari: - modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica ceca e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana. Articolo 84 Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari e cooperazione in materia di revisione contabile 1. Le Parti collaboreranno allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella Repubblica ceca. a) La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: - adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee; - potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e finanziario; - miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e finanziari; - traduzione delle legislazioni comunitaria e della Repubblica ceca; - compilazione di glossari di terminologia; - scambi d'informazioni, in particolare sulla legislazione proposta. b) A tale scopo, si forniranno l'assistenza tecnica e la formazione necessarie. 2. Le Parti collaboreranno al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella Repubblica ceca secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità. a) Ci si concentrerà sui seguenti settori: - creazione nella Repubblica ceca di un istituto supremo e autonomo per la revisione contabile; - creazione di unità interne di revisione contabile presso gli organismi governativi; - scambi d'informazioni utili in materia di revisione contabile; - uniformazione della documentazione pertinente; - formazione e consulenze. b) La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 85 Politica monetaria Su richiesta delle autorità della Repubblica ceca, la Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria per sostenere l'introduzione della piena convertibilità della corona e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo della Repubblica ceca a quelle del Sistema monetario europeo. Si procederà altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo. Articolo 86 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti convengono della necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite, in generale, e dei reati connessi alla droga, in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprenderà un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, in particolare la Task Force «Azione finanziaria» (FATF). Articolo 87 Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificheranno la cooperazione a livello di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, si possono prendere le seguenti misure: - scambi di informazioni delle autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale; - assistenza alla Repubblica ceca per l'elaborazione di tali politiche; - azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico; - definizione di azioni coordinate per sviluppare le zone transfrontaliere tra la Comunità e la Repubblica ceca e altre zone della Repubblica ceca con forti disparità regionali; - programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza; - scambi di funzionari o esperti; - assistenza tecnica; - avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari. Articolo 88 Cooperazione nel settore sociale 1. Le Parti collaboreranno per migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità. La cooperazione comprende in particolare: - assistenza tecnica; - scambi di esperti; - cooperazione tra imprese; - scambi di informazioni, assistenza amministrativa e di altro tipo alle imprese, formazione. 2. In materia di occupazione, le Parti cercheranno principalmente di migliorare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione industriale. La cooperazione in questo settore sarà realizzata mediante azioni quali l'esecuzione di studi, i servizi di esperti nonché informazioni e formazione. 3. Per quanto riguarda la sicurezza sociale, le Parti cercheranno di adeguare il sistema alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione. Articolo 89 Turismo Le Parti promuoveranno e intensificheranno la cooperazione, in particolare: - agevolando il turismo; - intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.; - trasferendo il know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari; - realizzando operazioni turistiche regionali quali i progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.; - organizzando scambi di opinioni e di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse nel settore del turismo; - sviluppando infrastrutture foriere di investimenti nel settore del turismo. Articolo 90 Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica ceca. 2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera [ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.]. 3. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali. Articolo 91 Informazione e comunicazioni In questo settore, la Comunità e la Repubblica ceca prenderanno le misure necessarie per promuovere gli scambi effettivi di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati nella Repubblica ceca dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità. Articolo 92 Tutela dei consumatori 1. Le Parti collaboreranno al fine di rendere il sistema della Repubblica ceca di tutela dei consumatori pienamente compatibile con quello della Comunità. 2. Nei limiti delle possibilità esistenti, la cooperazione comprenderà: - scambi di informazioni e assistenza di esperti; - accesso alle banche dati della Comunità; - formazione e assistenza tecnica. Articolo 93 Dogane 1. La cooperazione cercherà di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni la cui adozione è prevista nel settore degli scambi e di ravvicinare il sistema doganale della Repubblica ceca a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprenderà: - gli scambi di informazioni; - il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere tra le Parti; - la connessione tra i regimi di transito della Comunità e della Repubblica ceca; - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 96, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle Parti contraenti per quanto riguarda le questioni doganali sarà disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6. Articolo 94 Cooperazione statistica 1. La cooperazione in questo settore servirà a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per pianificare e sorvegliare il progresso della riforma strutturale e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata nella Repubblica ceca. 2. Le Parti coopereranno in particolare per: - potenziare il sistema statistico della Repubblica ceca; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la ristrutturazione economica; - fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria. Articolo 95 Economia 1. La Comunità e la Repubblica ceca agevoleranno le riforme e l'integrazione economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunità e la Repubblica ceca: - si scambieranno informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo; - analizzeranno congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica, esse promuoveranno una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Repubblica ceca, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere ad una vasta diffusione dei risultati alla ricerca in materia. Articolo 96 Droghe 1. La cooperazione è in particolare finalizzata a migliorare l'efficacia delle politiche e misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e per ridurre l'abuso di tali prodotti. 2. Le Parti contraenti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e lo stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. 3. La cooperazione tra le Parti contraenti comprende assistenza tecnica e amministrativa, in particolare nei seguenti settori: elaborazione e attuazione delle normative nazionali; creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; formazione di personale e ricerca; prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori. TITOLO VII COOPERAZIONE CULTURALE Articolo 97 1. Le Parti si adoperano per promuovere la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Repubblica ceca gli attuali programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si svilupperanno ulteriori attività di reciproco interesse. Tale cooperazione può comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - la conservazione e il restauro di monumenti e località del patrimonio architettonico e culturale; - la formazione degli addetti agli affari culturali; - l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo. 2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. Più in particolare, il settore audiovisivo della Repubblica ceca può partecipare alle iniziative avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA per il 1991-1995 in conformità delle procedure previste dagli enti responsabili della gestione di ciascuna attività e conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990 che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, all'occorrenza, armonizzano le rispettive politiche concernenti la disciplina delle trasmissioni transfrontaliere, le norme tecniche e la promozione della tecnologia audiovisiva europea. TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 98 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 99, 100, 102 e 103, fatto salvo l'articolo 101, la Repubblica ceca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all'articolo 18 dello statuto della Banca. Articolo 99 Tale assistenza finanziaria è coperta da: - gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89, come modificato, finché saranno applicabili; dopodiché la Comunità predisporrà sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Repubblica ceca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103; - il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilità; a seguito di consultazioni con la Repubblica ceca, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica ceca per gli anni successivi. Articolo 100 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti nel programma indicativo da concordare tra le due Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione. Articolo 101 1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili, su richiesta del governo della Repubblica ceca e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della valuta della Repubblica ceca; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento ristrutturale, incluso il sostegno a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte del governo della Repubblica ceca in seno al G-24 di programmi approvati dal FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Repubblica ceca e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Repubblica ceca per quanto riguarda tale assistenza. Articolo 102 L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo della Repubblica ceca e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia della Repubblica ceca, della capacità di rimborsare i prestiti e di portare avanti la ristrutturazione del sistema economico fino all'introduzione di un'economia di mercato. Articolo 103 Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 104 È istituito un Consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Articolo 105 1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri nominati dal governo della Repubblica ceca. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo della Repubblica ceca, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione. Articolo 106 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate mediante accordo tra le due Parti. Articolo 107 1. Ciascuna delle Parti può deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia conformemente al paragrafo 2, ciascuna delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle Parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione del lodo arbitrale. Articolo 108 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un Comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e di membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Repubblica ceca, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del Comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al Comitato di associazione i suoi poteri. In questo caso, il Comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 106. Articolo 109 Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento. Articolo 110 È istituito un Comitato parlamentare di associazione. Tale Comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della Repubblica ceca e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso. Articolo 111 1. Il Comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della Repubblica ceca. 2. Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della Repubblica ceca, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno. Articolo 112 Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione. Articolo 113 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Articolo 114 Il presente accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere l'accesso a informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 115 1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dalla Repubblica ceca nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese; - le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Repubblica ceca non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra i cittadini della Repubblica ceca o le loro aziende o imprese. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 116 Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Repubblica ceca non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso alla Repubblica ceca nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Articolo 117 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo stesso. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dal presente accordo, essa può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi di particolare urgenza, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione. Articolo 118 Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Repubblica ceca, dall'altro. Articolo 119 I protocolli dal n. 1 al n. 8 e gli allegati da I a XVII formano parte integrante del presente accordo. Articolo 120 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica. Articolo 121 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica ceca. Articolo 122 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ceca, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 123 Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Repubblica federativa ceca e slovacca sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato a Bruxelles il 7 maggio 1990 e il protocollo tra la Comunità europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato a Bruxelles il 28 giugno 1991, anteriormente alla sua entrata in vigore. Articolo 124 1. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 1° marzo 1992 sono entrate in vigore, sotto forma di accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, disposizioni equivalenti a quelle di alcune parti dell'accordo e quindi dell'accordo europeo firmato il 16 dicembre 1991 tra la Comunità e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca in particolare in materia di circolazione di beni, le Parti concordano che alla luce di quanto sopra ai fini degli articoli 64, 66 e 67 del titolo III del presente accordo e dei protocolli n. 1 (fatta eccezione per l'articolo 3), 2, 3, 4, 5 e 6, per «data di entrata in vigore dell'accordo» si intende: - il 1° marzo 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e - il 1° gennaio 1992 per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore dell'accordo in relazione alla data di entrata in vigore dell'accordo. 2. Qualora l'accordo entri in vigore successivamente al 1° gennaio di un anno, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7. En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo. Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale. Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôçí ðáñïýóá óõìöùíßá. In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo. Na d°ukaz Oceho Oz ni Oze podepsaní zplnomocn Oeni zástupci podepsali tuto dohodu. Hecho en Luxemburgo, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres. Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde oktober nitten hundrede og treoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am vierten Oktober neunzehnhundertdreiundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ôÝóóåñéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá. Done at Luxembourg on the fourth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-three. Fait à Luxembourg, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize. Fatto a Lussemburgo, addì quattro ottobre millenovecentonovantatré. Gedaan te Luxemburg, de vierde oktober negentienhonderd drieënnegentig. Feito em Luxemburgo, em quatro de Outubro de mil novecentos e noventa e três. Dáno v Lucemburku Octvrtého ódne m Oesíce Orijna roku tisíc dev Oet set devadesát t Ori. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >RIFERIMENTO A UN FILM> På Kongeriget Danmarks vegne >RIFERIMENTO A UN FILM> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN FILM> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN FILM> For Ireland Thar cheann Na hÉireann >RIFERIMENTO A UN FILM> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN FILM> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN FILM> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN FILM> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >RIFERIMENTO A UN FILM> Za OCeskou republiku >RIFERIMENTO A UN FILM> ELENCO DEGLI ALLEGATI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO I Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 Codice NC 1993 7202 21 10 7202 21 90 7202 29 00 ALLEGATO III Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 2501 00 2513 21 2520 20 2522 10 2522 20 2522 30 2703 00 2707 10 2707 20 2707 30 2707 40 2707 50 2707 60 2707 91 2711 12 2711 13 2711 14 2711 19 2712 90 2713 90 2713 90 2715 00 2803 00 2804 80 2806 10 2809 20 2811 21 2811 29 2816 10 2816 20 2816 30 2818 20 2818 30 2822 00 2824 10 2824 20 2824 90 2827 37 2829 11 2830 30 2832 10 2832 20 2832 30 2833 11 2833 22 2833 23 2833 29 2833 30 2836 20 2836 40 2836 60 2836 91 2836 92 2840 20 2841 30 2841 40 2841 90 2843 29 2844 10 2844 30 2846 10 2846 90 2847 00 2849 20 2851 00 2903 21 2905 17 2905 22 2905 29 2906 11 2906 12 2906 14 2906 19 2906 21 2906 29 2907 12 2907 13 2907 14 2907 19 2907 21 2908 90 2911 00 2912 12 2912 29 2912 49 2914 21 2914 23 2914 29 2914 30 2915 32 2917 12 2917 14 2932 21 2935 00 2936 21 2936 22 2936 23 2936 24 2936 25 2936 26 2936 90 2937 10 2937 21 2937 22 2937 29 2937 91 2937 99 2938 10 2938 90 2939 21 2939 29 2939 30 2939 70 2941 20 2941 40 2941 50 2941 90 3002 10 3002 90 3003 10 3003 31 3005 90 3006 10 3006 20 3006 30 3006 50 3101 00 3105 10 3105 90 3201 10 3201 20 3201 30 3201 90 3204 12 3204 13 3214 10 3214 90 3215 90 3301 11 3301 12 3301 13 3301 14 3301 19 3301 21 3301 22 3301 23 3301 24 3301 25 3301 26 3301 29 3301 90 3401 19 3401 20 3402 11 3402 12 3402 13 3402 19 3402 20 3402 90 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2916 12 2918 14 2921 41 3102 21 3102 40 3102 80 3102 90 3105 20 3105 59 3105 60 3207 40 3602 00 3802 10 3808 10 3808 20 3808 30 3904 10 3906 10 3915 10 3915 20 3915 30 3915 90 3920 51 3920 62 4010 10 4010 91 4011 10 4011 20 4012 10 4012 20 4012 90 4418 10 4418 20 4418 90 4707 10 4707 20 4707 30 4707 90 4802 40 4802 51 4802 52 4802 53 4804 41 4804 42 4804 49 4804 51 4804 52 4804 59 4805 21 4805 22 4805 23 4805 29 4805 50 4805 60 4805 70 4805 80 4806 20 4807 10 4808 10 4809 20 4811 10 4816 10 4816 20 4818 10 4819 10 4819 20 4819 30 4819 40 4819 50 4819 60 4820 20 4820 30 4820 40 4820 50 4820 90 4822 10 4822 90 4823 20 5208 31 5208 32 5208 33 5208 39 5208 41 5208 42 5208 43 5208 49 5209 32 5209 42 5211 42 5301 10 5301 21 5309 11 5309 19 5503 40 5603 00 5605 00 5607 41 5607 49 5607 50 5607 90 5702 32 5702 42 5702 52 5702 92 5703 10 5703 20 5703 30 5703 90 5705 00 5806 20 5806 32 5806 39 5806 40 5807 10 5807 90 5911 31 5911 32 5911 40 5911 90 6101 10 6101 20 6102 10 6102 20 6102 90 6103 11 6103 19 6103 21 6103 22 6103 31 6103 32 6103 42 6104 12 6104 13 6104 22 6104 23 6104 29 6104 32 6104 33 6104 39 6104 42 6104 43 6104 44 6104 49 6104 52 6104 53 6104 59 6104 62 6104 63 6104 69 6105 10 6105 20 6105 90 6106 90 eccetto 6106 90 10 6107 11 6107 12 6107 21 6107 22 6107 29 6107 91 6107 92 6107 99 6108 11 6108 19 6108 21 6108 22 6108 29 6108 31 6108 32 6108 39 6108 91 6108 92 6108 99 6109 10 6109 90 6110 20 6110 30 6111 20 6112 11 6112 12 6112 19 6112 31 6112 39 6112 41 6112 49 6114 20 6115 11 6115 12 6115 20 6115 91 6115 92 6115 93 6115 99 6201 11 6201 12 6201 13 6201 19 6201 91 6201 92 6201 93 6201 99 6202 11 6202 12 6202 13 6202 19 6202 91 6202 92 6202 93 6202 99 6203 11 6203 12 6203 19 6203 21 6203 22 6203 25 6203 29 6203 31 6203 32 6203 33 6203 39 6203 41 6203 42 6203 43 6203 49 6204 11 6204 12 6204 13 6204 19 6204 21 6204 22 6204 23 6204 31 6204 32 6204 33 6204 41 6204 42 6204 43 6204 44 6204 49 6204 51 6204 52 6204 53 6204 61 6204 62 6204 63 6204 69 6205 90 6207 11 6207 19 6207 21 6207 22 6207 29 6207 91 6207 99 6208 19 6208 21 6208 91 6209 30 6210 10 6210 40 6211 11 6211 20 6211 32 6211 33 6211 39 6302 21 6302 22 6302 29 6302 31 6302 32 6302 39 6302 52 6302 53 6302 59 6302 60 6302 91 6302 92 6302 93 6302 99 6303 11 6303 91 6303 92 6303 99 6304 19 6304 92 6304 93 6304 99 6305 20 6307 90 6401 10 6401 91 6401 92 6401 99 6402 19 6402 20 6402 30 6402 91 6402 99 6403 19 6403 40 6403 91 6404 19 6404 20 6405 20 6405 90 6908 90 6911 10 6911 90 6914 10 7003 11 7003 19 7003 20 7003 30 7004 10 7004 90 7005 10 7005 21 7005 29 7005 30 7006 00 7007 11 7007 19 7007 21 7007 29 7011 20 7012 00 7013 10 7013 21 7013 29 7013 31 7013 32 7013 39 7013 91 7013 99 7113 11 7113 19 7113 20 7114 11 7114 19 7114 20 7202 11 7202 19 7202 21 7202 29 7202 30 7202 41 7202 49 7202 70 7202 80 7202 91 7202 92 7202 99 7208 11 7208 12 7208 13 7208 14 7208 21 7208 22 7208 23 7208 24 7208 31 7208 32 7208 33 7208 34 7208 35 7208 41 7208 42 7208 43 7208 44 7208 45 7208 90 7209 11 7209 12 7209 13 7209 14 7209 21 7209 22 7209 23 7209 24 7209 34 7209 41 7209 42 7209 43 7209 44 7209 90 7210 11 7210 12 7210 20 7210 31 7210 39 7210 41 7210 49 7210 50 7210 60 7210 70 7210 90 7211 11 7211 12 7211 21 7211 22 7211 29 7211 30 7211 41 7212 10 7212 21 7212 29 7212 30 7212 40 7212 50 7212 60 7213 10 7213 20 7213 31 7213 39 7213 41 7213 49 7214 10 7214 20 7214 30 7214 40 7214 50 7214 60 7215 10 7215 20 7215 30 7215 40 7215 90 7216 10 7216 21 7216 22 7216 31 7216 32 7216 33 7216 40 7216 50 7216 60 7216 90 7217 11 7217 12 7217 13 7217 19 7217 21 7217 22 7217 23 7217 29 7217 32 7217 33 7225 10 7225 30 7228 80 7301 10 7301 20 7302 10 7302 20 7302 30 7302 40 7302 90 7303 00 7304 10 7304 20 7304 31 7304 39 7304 41 7304 49 7304 51 7304 59 7305 11 7305 12 7305 19 7305 20 7305 31 7305 39 7305 90 7306 10 7306 20 7306 30 7306 40 7306 50 7306 60 7306 90 7307 21 7307 22 7307 23 7307 29 7307 91 7307 92 7307 93 7307 99 7308 10 7308 20 7308 30 7308 40 7308 90 7309 00 7310 10 7310 21 7310 29 7311 00 7312 10 7312 90 7313 00 7314 11 7314 19 7314 20 7314 30 7314 41 7314 42 7314 49 7314 50 7315 11 7315 12 7315 19 7315 20 7315 81 7315 82 7315 89 7315 90 7317 00 7318 11 7318 12 7318 13 7318 14 7318 15 7318 16 7318 19 7318 29 7319 20 7319 30 7319 90 7320 10 7320 20 7320 90 7321 11 7321 12 7321 13 7321 81 7321 82 7321 83 7321 90 7322 11 7322 19 7322 90 7323 10 7323 91 7323 92 7323 93 7323 94 7323 99 7324 10 7324 21 7324 29 7324 90 7325 10 7325 91 7325 99 7326 11 7326 19 7326 20 7326 90 7406 10 7406 20 7407 21 7408 19 7408 22 7410 11 7410 12 7410 21 7410 22 7411 10 7411 21 7411 22 7411 29 7412 10 7412 20 7413 00 7415 10 7415 21 7415 31 7415 32 7415 39 7417 00 7418 10 7418 20 7419 91 7419 99 7504 00 7508 00 7603 10 7603 20 7604 10 7604 21 7604 29 7605 11 7605 19 7605 21 7605 29 7606 11 7606 12 7606 91 7607 11 7607 19 7607 20 7608 10 7608 20 7610 10 7610 90 7611 00 7612 10 7612 90 7615 10 7615 20 7616 10 7616 90 7803 00 7804 20 7805 00 7806 00 7903 10 7903 90 7904 00 7905 00 7907 10 7907 90 8005 20 8006 00 8215 10 8215 20 8215 91 8215 99 8436 21 8452 40 8465 96 8465 99 8506 11 8518 22 8519 10 8522 90 8535 10 8535 21 8535 29 8535 30 8535 40 8535 90 8536 10 8536 20 8536 30 8536 41 8536 49 8536 50 8536 61 8536 69 8536 90 8539 21 8539 22 8539 29 8539 31 8546 20 8702 10 8703 21 90 8703 22 90 8703 23 90 8703 24 90 8703 31 90 8703 32 90 8703 33 90 8703 90 8704 10 8704 21 8704 22 8704 23 8704 31 8704 32 8704 90 9023 00 9024 10 9024 80 9029 10 9201 10 9201 20 9201 90 9403 30 9403 40 9403 50 9403 60 ALLEGATO VII Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 4 (Nuovi autoveicoli) 8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 24 10 8703 31 10 8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11 8703 33 19 ALLEGATO VIII Elenco di prodotti subordinati a licenza d'importazione >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IX Elenco di prodotti subordinati a licenza d'esportazione (1) >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> (1) Le licenze sono intese a controllare le esportazioni. Eventuali restrizioni, causate da difficoltà sorte sul mercato ceco di uno dei prodotti compresi in elenco, devono essere introdotte dalla Repubblica ceca con una decisione ad hoc da notificare immediatamente alla Comunità. ALLEGATO X >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XIa Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2 (1) I prodotti elencati nel presente allegato fruiscono di una riduzione del 50 % del prelievo. I quantitativi in tonnellate elencati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. I quantitativi importati anteriormente al 1° luglio 1993 ed eccedenti il 50 % del quantitativo per l'anno 2 sono dedotti dall'importo applicabile per l'anno 3. I quantitativi in tonnellate elencati per gli anni 4 e 5 sono applicabili, rispettivamente, dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996. >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. ALLEGATO XIb >SPAZIO PER TABELLA> Allegato all'allegato XIb Accordo sul prezzo minimo d'importazione di talune frutta molli destinate alla trasformazione 1. I prezzi minimi d'importazione per i seguenti prodotti sono stabiliti per ogni campagna di commercializzazione: >SPAZIO PER TABELLA> I prezzi minimi d'importazione sono stabiliti dalla Comunità di concerto con la Repubblica ceca, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e dell'andamento del mercato comunitario. 2. I prezzi minimi d'importazione sono applicati in conformità dei seguenti criteri: - nei singoli trimestri di ogni campagna di commercializzazione il valore medio unitario di ciascun prodotto elencato nel paragrafo 1, importato nella Comunità, non deve essere inferiore al prezzo minimo d'importazione di tale prodotto; - in ciascun periodo di due settimane il valore medio unitario dei singoli prodotti elencati nel paragrafo 1, importati nella Comunità, non può essere inferiore al 90 % del prezzo minimo d'importazione di tali prodotti, purché il quantitativo importato durante lo stesso periodo non sia inferiore al 4 % delle importazioni normali annue. 3. Qualora uno di questi criteri risulti non soddisfatto, la Comunità può adottare disposizioni affinché il prezzo minimo d'importazione sia rispettato per ciascuna spedizione dei prodotti considerati, importati dalla Repubblica ceca. ALLEGATO XII Disposizioni relative all'importazione nella Comunità di bovini vivi 1. Qualora il numero di animali stabilito nell'ambito del bilancio estimativo di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 risultasse inferiore a un quantitativo di riferimento, verrà aperto alle importazioni dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca un contingente tariffario globale pari alla differenza tra il quantitativo di riferimento e il numero di animali stabilito nel bilancio estimativo. Il quantitativo di riferimento sarà pari a: - 217 800 nel 1992, - 237 600 nel 1993, - 257 400 nel 1994, - 277 200 nel 1995, - 297 000 nel 1996. L'aliquota ridotta applicabile agli animali compresi in tale contingente è fissata al 25 % dell'importo totale del prelievo. Le presenti disposizioni si applicano ai bovini vivi da ingrasso o da macello di peso vivo non inferiore a 160 kg e non superiore a 300 kg. 2. Qualora le previsioni indichino che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi nell'arco di un anno, la Comunità può adottare misure di salvaguardia in conformità con il regolamento (CEE) n. 805/68, fatto salvo qualsiasi altro diritto sancito dal presente accordo. In questo contesto, le importazioni di bovini vivi non coperte dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno limitate ai vitelli di peso vivo non superiore a 80 kg. Tali importazioni saranno gestite in modo tale da garantire la regolarità delle forniture nell'anno in questione. ALLEGATO XIII Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4 (1) I quantitativi importati sotto i codici NC considerati nel presente allegato ad eccezione delle voci 0104 e 0204 sono soggetti alla riscossione di un dazio ridotto del 20 % a partire dal 1° marzo 1992, del 40 % a partire dal 1° gennaio 1993 e del 60 % a partire dal 1° luglio 1993. I quantitativi in tonnellate elencati per l'anno 3 sono applicabili dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994. I quantitativi importati anteriormente al 1° luglio 1993 ed eccedenti il 50 % del quantitativo per l'anno 2 sono dedotti dall'importo applicabile per l'anno 3. I quantitativi in tonnellate elencati per gli anni 4 e 5 sono applicabili rispettivamente dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996. >SPAZIO PER TABELLA> 4 000 4 350 4 720 5 120 5 470 7,2 5,4 3,6 3,6 PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1231(34).3 3,6 (1) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1982 tra la CEE e la RFCS per i prodotti delle specie ovina e caprina, integrato dall'accordo del 1990, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e per quanto riguarda i quantitativi di cui al paragrafo 2 dell'accordo del 1981 che saranno sostituiti dai prodotti e quantitativi stabiliti in questo allegato. (2) Esclusi i filetti. (3) Qualora la Repubblica ceca, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'ex URSS o in altri paesi, eccezion fatta per l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica slovacca che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 1 850 t. (4) Qualora la Repubblica ceca, per un determinato anno, fruisca dell'assistenza finanziaria comunitaria, nell'ambito di operazioni triangolari per l'esportazione di tale prodotto nell'ex URSS o in altri paesi, eccezion fatta per l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica slovacca che ricevono aiuti del G-24, contingenti relativi al prodotto in questione sono ridotti in misura pari alle esportazioni che nell'anno considerato hanno goduto di sovvenzioni. Il contingente non può però essere inferiore a 265 t. (5) In equivalente tuorli liquidi: 1 kg di tuorli essiccati = 2,12 kg di tuorli liquidi. (6) In equivalente uova liquide: 1 kg di uova essiccate = 3,9 kg di uova liquide. (7) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. ALLEGATO XIV Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4 (1) Le importazioni nella Repubblica ceca dei seguenti prodotti originari della Comunità sono assoggettate alle concessioni sottoelencate. >SPAZIO PER TABELLA> (1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora siano riportati codici ex NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione. ALLEGATO XV >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO XVIa (Titolo IV, capitolo II) STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI Definizioni Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione): i) assicurazione sulla vita, ii) assicurazione generale; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti. B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi): 1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. fideiussioni e scoperti; 6. compravendita, in conto proprio o per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di: a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.), b) valuta straniera, c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente, contratti a termine e opzioni, d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc., e) titoli trasferibili, f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso; 7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni; 8. intermediazione di credito; 9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito e di custodia; 10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili; 11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali; 12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari. Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività: a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private. ALLEGATO XVIb (Articolo 45, paragrafo 1, punto i), articolo 45, paragrafo 5 e articolo 51) STABILIMENTO: SETTORI DA DISCIPLINARE ENTRO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE - armamenti e produzione per la difesa; - produzione di acciaio; - acquisto di proprietà statali nell'ambito del processo di privatizzazione; - proprietà, utilizzo, vendita e locazione di proprietà immobiliari; - attività di compravendita e di agenzia nei settori della proprietà immobiliare e delle risorse naturali. ALLEGATO XVIc (Articolo 45, paragrafi 5 e 6) STABILIMENTO: SETTORI ESCLUSI - acquisto e vendita di risorse naturali; - acquisto e vendita di terreni agricoli e forestali; - edifici e monumenti di interesse storico e culturale. ALLEGATO XVII 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 67 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali: protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989). 2. Il Consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 67 si applichi ad altre convenzioni multilaterali. 3. Le Parti contraenti confermano di riconoscere l'importanza degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961); - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, emendato nel 1980); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). 4. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le Parti contraenti sono la Repubblica ceca, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1. 5. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale. ELENCO DEI PROTOCOLLI >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento dell'accordo europeo («l'accordo») Articolo 1 Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati all'allegato I del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato il 17 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, e alla sezione XI (capitoli 50-63) dalla nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale della Repubblica ceca per quanto riguarda gli aspetti tariffari. Articolo 2 1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata originari della Repubblica ceca ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo vengono ridotti annualmente in modo progressivo, fino ad eliminarli dopo sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario: - all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimi del dazio di base; - all'inizio del terzo anno, a quattro settimi del dazio di base; - all'inizio del quarto anno, a tre settimi del dazio di base; - all'inizio del quinto anno, a due settimi del dazio di base; - all'inizio del sesto anno saranno aboliti i dazi residui. 2. Le aliquote dei dazi doganali applicati all'importazione diretta nella Repubblica ceca dei prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della tariffa doganale della Repubblica ceca originari della Comunità ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo vengono progressivamente abolite conformemente all'articolo 11 dell'accordo. 3. Le aliquote dei dazi applicati alle reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili delle categorie elencate nell'allegato al regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio, previa trasformazione, fabbricazione o lavorazione nella Repubblica ceca, vengono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo. 4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti. Articolo 3 A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni di prodotti tessili originari della Repubblica ceca nella Comunità e di prodotti tessili originari della Comunità nella Repubblica ceca sono disciplinati dal protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca siglato il 17 dicembre 1992 e applicato dal 1° gennaio 1993, ivi compreso, in particolare, il verbale concordato n. 5, modificato dal protocollo aggiuntivo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica ceca siglato il 17 settembre 1993. Articolo 4 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno imposte nuove restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'accordo e nei relativi protocolli. PROTOCOLLO N. 2 sui prodotti CECA dell'accordo europeo («accordo») Articolo 1 Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato CECA, come identificati nella tariffa doganale comune (1*). CAPITOLO I Prodotti di acciaio CECA Articolo 2 (2) I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Repubblica ceca vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base; 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto e quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 3 I dazi doganali applicabili nella Repubblica ceca alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti conformemente al seguente calendario: 1) per i prodotti elencati nell'allegato I del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo; 2) per i prodotti elencati nell'allegato II del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo; 3) per i prodotti elencati nell'allegato III del presente protocollo, i dazi doganali vengono aboliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo. Articolo 4 1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Repubblica ceca e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Repubblica ceca di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo. CAPITOLO II Prodotti di carbone CECA Articolo 5 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Repubblica ceca vengono aboliti, al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelli relativi ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato IV, che vengono aboliti entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Articolo 6 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica ceca di prodotti di carbone CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti a norma dell'accordo. Articolo 7 1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Repubblica ceca vengono abolite al più tardi un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato IV, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione applicabili nella Repubblica ceca ai prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite a norma dell'articolo 11, paragrafo 5 dell'accordo. CAPITOLO III Disposizioni comuni Articolo 8 1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Repubblica ceca: i) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Repubblica ceca; iii) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatta eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA. 2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, dell'articolo 85 del trattato CEE e delle norme in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato. 3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il Consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto iii), la Repubblica ceca può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che: - gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione; - l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti; - il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alle riduzione della capacità nella Repubblica ceca. 5. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato mediante uno scambio continuo di informazioni complete con l'altra Parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato. 6. Se la Comunità o la Repubblica ceca ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il paragrafo 1, modificato dal paragrafo 4, e che - le disposizioni di applicazioni di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione o - in mancanza di tali disposizioni, se tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale, la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, di durata non superiore a 30 giorni dalla presentazione della domanda ufficiale. Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto iii), dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le Parti. Articolo 9 Le disposizioni degli articoli 12, 13 e 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le Parti. Articolo 10 Le Parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal Consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo. (1*) GU n. L 247 del 10. 9. 1990. Nota (1) del protocollo n. 2 (1) Dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995, salvo ulteriori modifiche, sono applicabili le disposizioni delle decisioni 1/93(C) e 1/93(S) della commissione mista, che opera in conformità dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità e la Repubblica ceca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e la Repubblica ceca e tra la Comunità e la Repubblica slovacca. ALLEGATO I Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo Codice NC 7201 10 7201 20 7201 30 7201 40 7203 10 7203 90 7204 50 ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo e aliquote di dazio applicabili prima dell'entrata in vigore dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo e aliquote di dazio applicabili prima dell'entrata in vigore dell'accordo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 7 del protocollo CECA Prodotti Prodotti elencati come «prodotti di carbone» nell'allegato I del trattato CECA, secondo l'identificazione della tariffa doganale comune (1). Regioni Tutte le regioni: - della Repubblica federale di Germania, - del Regno di Spagna. (1) GU n. L 247 del 10. 9. 1990. PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato CEE Articolo 1 Per tener conto delle disparità di costo dei prodotti agricoli incorporati in talune merci non contemplate dall'allegato II del trattato che istituisce la Comunità europea l'accordo non osta: - alla riscossione, all'importazione delle merci di cui all'allegato, di un elemento agricolo nell'imposizione doganale; - all'applicazione di misure interne per compensare le disparità di prezzo risultanti dall'attuazione della politica agricola; - all'applicazione di misure all'esportazione. Articolo 2 1. L'elemento agricolo dell'imposizione doganale di cui all'articolo 1 può assumere la forma di elemento mobile, d'importo forfettario o di dazio ad valorem. Questo elemento è limitato alle quantità di materie prime agricole incorporate. 2. Per determinare l'elemento agricolo della riscossione si tiene conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 21 dell'accordo. 3. L'applicazione delle misure all'esportazione è limitata alle disposizioni applicabili nei confronti di qualsiasi paese terzo all'accordo. 4. La componente non agricola dell'imposizione è gradualmente ridotta secondo le modalità previste dal presente protocollo. Articolo 3 1. L'imposizione all'importazione applicabile nella Comunità ai prodotti originari della Repubblica ceca, di cui alla tabella 1, è ridotta come da calendario. 2. Gli elementi mobili figuranti nella tabella 1 possono essere convertiti in un'altra forma di imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Articolo 4 1. La Repubblica ceca procede alla determinazione dell'elemento agricolo dell'imposizione, conformemente agli articoli 1 e 2, anteriormente al 1° luglio 1994. L'elemento non agricolo dell'imposizione è determinato deducendo dall'imposizione applicabile al 1° gennaio 1992 l'elemento agricolo di cui al primo comma. 2. L'elemento agricolo dell'imposizione non può eccedere il dazio ottenuto applicando alle quantità di prodotti agricoli considerate come lavorate i dazi applicabili all'importazione nella Repubblica ceca di questi prodotti agricoli originari della Comunità. 3. L'elemento agricolo dell'imposizione può assumere una delle forme di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Esso può essere convertito, in un secondo tempo, in un'altra forma d'imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare per tener conto delle modifiche della politica agricola ceca. Articolo 5 1. Fino al 31 dicembre 1994 la Repubblica ceca applica all'importazione delle merci di cui alla tabella 2 dell'allegato i dazi in vigore il 1° gennaio 1992. 2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'elemento non agricolo dell'imposizione, determinato conformemente all'articolo 4, è ridotto secondo le scadenze di cui alla tabella 2 dell'allegato. I dazi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono definitivamente adottati dalla commissione mista secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1. Articolo 6 1. La Repubblica ceca notifica al Consiglio di associazione di cui all'articolo 104 dell'accordo, anteriormente al 1° ottobre 1994, gli elementi agricoli dell'imposizione stabiliti conformemente all'articolo 4; il Consiglio di associazione, dopo aver esaminato questi dati, stabilisce i dazi definitivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1995. 2. Al termine della prima fase del periodo di transizione il Consiglio di associazione esamina la possibilità di sostituire l'elemento agricolo dell'imposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo con importi compensativi calcolati, da una parte, sulla base delle quantità di prodotti agricoli effettivamente lavorate e, dall'altra, sulla base delle effettive disparità tra i livelli di prezzo dei prodotti agricoli di base di ciascuna Parte. In tal caso, esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a questi importi e l'elenco dei prodotti agricoli di base. 3. Il Consiglio di associazione può anche esaminare la possibilità di ampliare l'elenco delle merci contemplate dal presente protocollo. In tal caso esso adotta le disposizioni necessarie applicabili a tali merci. 4. La Repubblica ceca e la Comunità si comunicano reciprocamente i livelli di prezzo dei prodotti agricoli di base presi in considerazione ai fini della compensazione dei prezzi di cui all'articolo 1 del presente protocollo. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa TITOLO I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» Articolo 1 Criteri di origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, si considerano: 1) prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunità nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2) prodotti originari della Repubblica ceca: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica ceca, definiti conformemente all'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Repubblica ceca nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Repubblica ceca, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo. Articolo 2 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), i materiali originari della Repubblica ceca ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Comunità e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo si considerano materiali originari della Repubblica ceca e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Repubblica ceca, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo. Articolo 3 Cumulo con materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca 1. a) In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerano originari della Comunità e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo. b) In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4, i materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca ai sensi del protocollo n. 4 allegato agli accordi tra la Comunità e i suddetti paesi si considerando originari della Repubblica ceca e non è necessario che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nel territorio della Repubblica ceca, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni eccedenti quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo. 2. I prodotti ai quali è stata riconosciuta la condizione di prodotti originari ai sensi del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunità o della Repubblica ceca solo nella misura in cui il valore aggiunto nei rispettivi territori è superiore al valore dei materiali utilizzati originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca. In caso contrario, i prodotti in questione si considerano, ai fini dell'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca, originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca, a seconda di quale di questi paesi sia il paese di origine dei materiali utilizzati con il valore maggiore. Ai fini di tale attribuzione non si tiene conto dei materiali originari della Polonia, dell'Ungheria o della Repubblica slovacca che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o nella Repubblica ceca. 3. Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese o del gruppo di paesi in cui sono stati ottenuti i prodotti. 4. Ai fini del presente articolo, agli scambi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca e agli scambi tra la Repubblica ceca e questi tre paesi, nonché agli scambi tra i tre paesi suddetti si applicano norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. Articolo 4 Prodotti totalmente ottenuti 1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), si considerano «totalmente ottenuti» nella Comunità o nella Repubblica ceca: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i). 2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi: - che sono immatricolate o registrate nella Repubblica ceca o in uno Stato membro della Comunità, - che battono bandiera della Repubblica ceca o di uno Stato membro della Comunità, - che appartengono almeno per metà a cittadini della Repubblica ceca o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o nella Repubblica ceca, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Repubblica ceca o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Repubblica ceca, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Repubblica ceca o di Stati membri della Comunità, - e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Repubblica ceca o di Stati membri della Comunità. 3. Le espressioni «la Repubblica ceca» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Repubblica ceca. Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi-officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Repubblica ceca, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati 1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA). Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale. 2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1. a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o nella Repubblica ceca, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o nella Repubblica ceca. b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o - qualora esso non sia noto né verificabile - il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione. Quando occorre stabilire il valore dei materiali originari utilizzati si applica, mutatis mutandis, il comma precedente. c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato. d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, stipulato a Ginevra il 12 aprile 1979. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli, ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Repubblica ceca; f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali. Articolo 6 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Repubblica ceca, non è necessario stabilire l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure dei materiali che non entrano nella sua composizione finale. Articolo 7 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un macchinario, con una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte si considerano un tutto unico con il macchinario, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato. Articolo 8 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 9 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo, o quando si applicano le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dagli accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca, si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Repubblica ceca e viceversa, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Repubblica ceca o della Comunità in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità e della Repubblica ceca, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando: a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito; b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - una descrizione esatta delle merci, - la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito; c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 10 Clausola territoriale Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Repubblica ceca, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3. Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Repubblica ceca verso un altro paese e reimportati si considerano, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si provi in maniera considerata soddisfacente dalle autorità doganali: - che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e - che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione. TITOLO II PROVA DELL'ORIGINE Articolo 11 Certificato di circolazione EUR.1 Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del protocollo stesso. Articolo 12 Normale procedura di rilascio dei certificati 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso. Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1. 2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1. L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'effettivo carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità. L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo. 3. Il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo o degli accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 o prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Repubblica ceca se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Repubblica ceca ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 o prodotti originari della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica slovacca ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente protocollo. 5. Qualora si applichino le disposizioni di cumulo dell'articolo 2 o dell'articolo 3, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Repubblica ceca sono abilitate a rilasciare i certificati di circolazione EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o nella Repubblica ceca. In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. 6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1. 7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili. 8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e barrare la parte non riempita. 9. La data di rilascio del certificato di circolazione dev'essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali. 10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata. Articolo 13 Certificati EUR.1 di lunga durata 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT». 2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato. 3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. 5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi: «CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL . . .» «LT-CERTIFIKAT GYDLIGT INDTIL . . .» «LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS . . .» «ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ LT ÉÓ×ÕÏÍ ÌÅ×ÑÉ . . .» «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL . . .» «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU . . .» «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL . . .» «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET . . .» «CERTIFICADO LT VÁLIDO ATÉ . . .» «LT-SWÍADECTWO WAZNE DO . . .» «LT-BIZONYITVANY ÉRVÉNYES . . .-IG» «LT-OSV OEDC OENÍ PLATNÉ DO . . .» «LT-OSVED OCENIE PLATNE DO . . .» (con la data in cifre arabe). 6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (l, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione. 7. In deroga all'articolo 18, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici. 8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti: a) se in una fattura figurano prodotti originari e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie; b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie. L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale. Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma; c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono; d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore. 9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese. 10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione. 11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica ceca concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali. Articolo 14 Rilascio a posteriori del certificato EUR.1 1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve: - indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1, - attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», «KIADVA VISSZAMENÖLEGES HATÁLLYAL», «VYSTAVENO DODATE OCN OE», «VYSTAVENÉ DODATO OCNE». 4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1. Articolo 15 Rilascio di duplicati del certificato EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti: «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VÍA», «DUPLIKÁT», «MÁSOLAT». 3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1. 4. Il duplicato, che deve riportare la data di emissione del certificato EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data. Articolo 16 Procedura semplificata di rilascio dei certificati 1. In deroga agli articoli 12, 14 e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1. 2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, la merce o la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 12 del presente protocollo. 3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio; b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli. 4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture: «PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «UPROSZCZONA PROCEDURA», «EGYSZERUSÍTETT ELJÁRÁS», «ZJEDNODU OSENÉ ORÍZENÍ», «ZJEDNODU OSENÉ KONANIE». 5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato. 6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1. 7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli. 8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità competenti precisano in particolare: a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1; b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni; c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo. 9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2. 10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità competenti possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette. 11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità competenti, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce. 12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli ritenuti necessari nei confronti dell'esportatore autorizzato. L'esportatore deve accettare tali controlli. 13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Repubblica ceca relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali. Articolo 17 Sostituzione dei certificati 1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o dalle altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci. 2. Quando prodotti originari della Comunità, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Polonia o dell'Ungheria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo. 3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7. Articolo 18 Validità dei certificati 1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci. 2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine. Articolo 19 Esposizioni 1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Repubblica ceca per un'esposizione in un paese diverso dalla Repubblica ceca o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Repubblica ceca o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Repubblica ceca e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova: a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Repubblica ceca nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario nella Repubblica ceca o nella Comunità; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo nella Repubblica ceca o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione; d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale - diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di merci straniere - durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana. Articolo 20 Presentazione dei certificati Il certificato EUR.1 dev'essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo. Articolo 21 Importazione con spedizioni scaglionate Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non montato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 22 Conservazione dei certificati I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato. Articolo 23 Formulario EUR.2 1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU viene dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo. 2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo. 3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione. 4. L'esportatore che ha emesso il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario. 5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2. Articolo 24 Discordanze La constatazione di lievi discordanze tra le indicazioni fornite nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate. Articolo 25 Esonero dalla prova dell'origine 1. Si considerano prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazione a carattere commerciale, che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non vi sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione. 2. Si considerano prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali. Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 26 Importi espressi in ECU 1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre Parti dell'accordo e degli accordi tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione. Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunità o della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Polonia e dell'Ungheria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione. 2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ECU da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ECU in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni. TITOLO III COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 27 Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Repubblica ceca si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 e per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2. Articolo 28 Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2 1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione. 2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi. 3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Repubblica ceca e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 12, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti. 4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviano il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le indicazioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte. 5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie. 6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali. 7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre o che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. 8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato. 9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Repubblica ceca, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra Parte a partecipare alle indagini. 10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa in particolare la procedura di controllo. Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari soltanto previo espletamento della procedura di controllo. Articolo 29 Sanzioni Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale. Articolo 30 Zone franche Gli Stati membri e la Repubblica ceca adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento. TITOLO IV CEUTA E MELILLA Articolo 31 Applicazione del protocollo 1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla. 2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla conformemente alle condizioni particolari di cui all'articolo 32. Articolo 32 Condizioni particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e di Melilla: a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione: i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali materiali siano originari della Repubblica ceca o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo; 2) prodotti originari della Repubblica ceca: a) i prodotti totalmente ottenuti nella Repubblica ceca; b) i prodotti ottenuti nella Repubblica ceca e nella cui fabbricazione sono entrati materiali non totalmente ottenuti nella Repubblica ceca, a condizione: i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure ii) che tali materiali siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Repubblica ceca» e «Ceuta e Melilla» nella casella n. 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella n. 4 del certificato EUR.1. 5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 33 Modifiche del protocollo Il Consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Repubblica ceca o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari. Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle Parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi. Articolo 34 Comitato di cooperazione doganale 1. È istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti designati dalla Repubblica ceca. Articolo 35 Prodotti petroliferi I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti. Articolo 36 Allegati Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 37 Esecuzione del protocollo La Comunità e la Repubblica ceca prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo. Articolo 38 Intese con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca Le Parti contraenti prendono le misure necessarie al fine di concludere intese con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica slovacca onde consentire l'applicazione del presente protocollo. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le misure prese a questo scopo. Articolo 39 Merci in transito o in deposito Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o nella Repubblica ceca a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto. ALLEGATO I Note Premessa Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Nota 1 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3. Nota 2 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5. 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte», ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto. 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione. 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti. Nota 3 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3. 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati. 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce» è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce . . .» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati. 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci nn. 6308, 8206 e 9605. Di conseguenza: - quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione; - quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine; - quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine. Nota 4 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati. Ad esempio: La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi. Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati. Ad esempio: La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire. 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola. Ad esempio: La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Ad esempio: Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessili. 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 5 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati. 5.4. Nell'elenco per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 6 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4). 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la fabbricazione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone e da fibre sintetiche in fiocco è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto. Ad esempio: Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407 la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto. Ad esempio: Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato. 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato. 6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro. Nota 7 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessili non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3). 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3. Ad esempio: PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 294A1231(34).4 Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili. 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici. 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Repubblica ceca possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra .......... e .......... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (²) modello .......... n. .................... del .......... Ufficio doganale .......... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato .......... A .........., addì .................... Timbro 12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a .........., addì ............................ .......... (Firma) .......... (Firma) (¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». (²) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (¹) O è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. O non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a .........., addì ................................. Fatto a .........., addì .................................. Timbro Timbro .......... (Firma) .......... (Firma) (¹) Segnare con una X la menzione applicabile.NOTE 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.>FINE DI UN GRAFICO> DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI >INIZIO DI UN GRAFICO> 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra .......... e .......... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (¹), designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.) 10. Fatture (indicazione facoltativa) (¹) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte, DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni: .......... .......... .......... .......... PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (¹): .......... .......... .......... .......... M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra; CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. Fatto a .......... , addì .......... .......... (Firma) (¹) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.>FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO IV FORMULARIO EUR.2 1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello. 2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m². 3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Repubblica ceca possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. >INIZIO DI UN GRAFICO> FORMULARIO EUR.2 N. 1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (¹) ................................................ e .......... 2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) 3 Dichiarazione dell'esportatore lo sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1. 4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) 5 Luogo e data 6 Firma dell'esportatore 7 Osservazioni (²) 8 Paese d'origine (³) 9 Paese di destinazione (4) 10 Massa lorda (kg) 11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci 12 Amministrazione o servizio del paese d'e sportazione (4) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore (¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati. (²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente. (³) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari. (4) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.(RECTO) Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo. 13 Richiesta di controllo 14 Risultato del controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) Il controllo effettuato ha permesso di constatare (¹) O che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte. O che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate). Fatto a .......... , addì .......... Timbro 19 .......... Fatto a .......... , addì .......... Timbro 19 .......... .......... (Firma) .......... (Firma) (¹) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi. (*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2 1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario. 2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario. 3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali. 4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella n. 11. (VERSO)>FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO V Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b) >INIZIO DI UN GRAFICO> JHH 30 mm HHj JHH 30 mm HHj (¹) EUR.1 (²) (¹) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione. (²) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.>FINE DI UN GRAFICO> ALLEGATO VI >SPAZIO PER TABELLA> PROTOCOLLO N. 5 dell'accordo europeo («l'accordo») CAPITOLO I Specifiche disposizioni relative agli scambi tra Spagna e Repubblica ceca Articolo 1 Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in appresso denominato «l'Atto di adesione»). Articolo 2 Ai sensi dell'Atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Repubblica ceca un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri. Articolo 3 Fino al 31 dicembre 1995, alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Repubblica ceca possono applicarsi restrizioni quantitative per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato A. Articolo 4 L'applicazione delle disposizioni del protocollo lascia impregiudicati il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e la decisione 91/314/CEE, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN). CAPITOLO II Specifiche disposizioni relative agli scambi tra Portogallo e Repubblica ceca Articolo 5 Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'Atto di adesione. Articolo 6 Ai sensi dell'Atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Repubblica ceca un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri. Articolo 7 Fino al 31 dicembre 1995, alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Repubblica ceca possono applicarsi restrizioni quantitative per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato B. ALLEGATO A >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO B 0103 10 00 0103 91 10 0103 92 11 0103 92 19 0701 10 00 0701 90 10 0701 90 51 0701 90 59 0803 00 10 0803 00 90 0804 30 00 2204 21 10 2204 21 21 2204 21 23 2204 21 25 2204 21 29 2204 21 31 2204 21 33 2204 21 35 2204 29 10 2204 29 21 2204 29 23 2204 29 25 2204 29 29 2204 29 31 2204 29 33 2204 29 35 2204 29 39 PROTOCOLLO N. 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende per: a) legislazione doganale: le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette Parti; b) dazi doganali: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle Parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi; c) autorità richiedente: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale; d) autorità interpellata: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale; e) infrazione: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione. Articolo 2 Campo di applicazione 1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle infrazioni a detta legislazione. 2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità. Articolo 3 Assistenza su domanda 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza: a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale; b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di sostanziali infrazioni della legislazione doganale; c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre Parti contraenti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti, e - notificare tutte le decisioni, rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) autorità richiedente che presenta la domanda; b) misura richiesta; c) oggetto e motivo della domanda; d) leggi, norme e altri documenti legali in causa; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Esecuzione delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini. Articolo 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa: a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda. 3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Osservanza della riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle Parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la Parte che riceve le informazioni comunica alla Parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la Parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione. 5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione. Articolo 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. 3. Le Parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato. Articolo 13 Spese di assistenza Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi. Articolo 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Repubblica ceca, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione e, se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo. Articolo 15 Complementarità 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità e la Repubblica ceca. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità. PROTOCOLLO N. 7 Concessioni con limiti annui Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata deducendo da tali quantitativi i prodotti già importati nella Repubblica ceca in conformità delle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmato il 16 dicembre 1991, modificato dai protocolli aggiuntivi tra la Comunità e la Repubblica ceca e tra la Comunità e la Repubblica slovacca. PROTOCOLLO N. 8 relativo alla successione della Repubblica ceca in riferimento agli scambi di lettere tra la Comunità economica europea («Comunità») e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito e le infrastrutture di trasporto terrestre Considerando che il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo e dell'accordo interinale tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sono stati firmati tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca scambi di lettere nella forma qui allegata; considerando che i suddetti scambi di lettere sono stati modificati dagli scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa ceca e slovacca firmati il 19 febbraio 1992 qui allegati; considerando che la Repubblica ceca ha dichiarato, in una lettera al presidente della Commissione delle Comunità europee in data 15 dicembre 1992, che intende «assumersi tutti gli obblighi derivanti da tutti gli accordi tra la Repubblica federativa ceca e slovacca e le Comunità europee»; considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1993, la Repubblica ceca è uno Stato successore della Repubblica federativa ceca e slovacca, considerando che la Repubblica ceca si impegna a non peggiorare le condizioni del transito terrestre rispetto alla situazione esistente in virtù del summenzionato scambio di lettere con la Repubblica federativa ceca e slovacca, la Repubblica ceca e la Comunità convengono quanto segue: Articolo 1 La Comunità, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, si assumono tutti i diritti e tutti gli obblighi della Comunità, da una parte, e della ex Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, contemplati dai summenzionati scambi di lettere. Articolo 2 La Repubblica ceca si impegna a rilasciare il numero di permessi indicato nel summenzionato scambio di lettere relativo al transito. I permessi sono validi (a decorrere dal 1994) solo sul territorio della Repubblica ceca. La Repubblica ceca rilascia un permesso al titolare di un permesso regolarmente rilasciato dalla Repubblica slovacca ai sensi del summenzionato scambio di lettere, nei limiti del numero massimo previsto ai sensi del summenzionato scambio di lettere. Articolo 3 Il totale degli oneri amministrativi, delle imposte e degli altri eventuali oneri di cui può essere gravato un permesso tassabile rilasciato dalla Repubblica ceca ai sensi del summenzionato scambio di lettere non supera le 9 250 corone ceche. Articolo 4 La Repubblica ceca dichiara che, al fine di non creare condizioni di transito meno favorevoli per gli operatori comunitari di trasporti su strada di quelle esistenti in virtù del summenzionato scambio di lettere, essa adotterà tutte le possibili misure per evitare inutili ritardi ai trasportatori comunitari in conseguenza dei controlli alle frontiere tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca. ALLEGATO I Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la RFCS per quanto riguarda il transito A. Lettera della RFCS Signor . . ., Nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), è stato convenuto quanto segue: 1. le Parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare i risultati dell'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la RFCS; 2. più in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso la RFCS per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, per il 1991 la RFCS concede 2 000 permessi tassabili supplementari, oltre al contingente attualmente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991. Inoltre, in aggiunta all'attuale contingente precedentemente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, inclusi i 2 000 permessi precedentemente menzionati, la RFCS concede nel 1992, 1993 e 1994 i seguenti permessi così ripartiti: >SPAZIO PER TABELLA> I permessi per il trasporto combinato sono utilizzati da autocarri che attraversano il territorio della RFCS avvalendosi delle sue ferrovie come «autostrade su rotaia», a condizione che costi e tempi di percorrenza di questo modo di trasporto siano comparabili a quelli delle operazioni di transito stradale tassabili. Per le operazioni che non possono rispettare tali condizioni, la RFCS concede permessi di transito tassabili. Tutti i permessi di transito di cui sopra riguardano i percorsi di andata e ritorno. Nel 1995 e negli anni successivi, fino all'entrata in vigore di un accordo bilaterale sui trasporti con la Comunità, la RFCS aumenterà le licenze per trasporti non tassati, tassabili e combinati in percentuali identiche a quella prevista per il 1994. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede. Voglia accettare Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca B. Lettera della Comunità Signor . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «Nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), è stato convenuto quanto segue: 1. le Parti contraenti dell'accordo europeo non adottano alcuna misura che possa pregiudicare i risultati dell'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la RFCS; 2. più in particolare, nel quadro di una soluzione globale dei problemi di transito attraverso la RFCS per gli Stati membri della Comunità più direttamente interessati, per il 1991 la RFCS concede 2 000 permessi tassabili supplementari, oltre al contingente attualmente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991. Inoltre, in aggiunta all'attuale contingente precedentemente concesso conformemente agli accordi bilaterali per il 1991, inclusi i 2 000 permessi precedentemente menzionati, la RFCS concede nel 1992, 1993 e 1994 i seguenti permessi così ripartiti: >SPAZIO PER TABELLA> I permessi per il trasporto combinato sono utilizzati da autocarri che attraversano il territorio della RFCS avvalendosi delle sue ferrovie come "autostrade su rotaia", a condizione che costi e tempi di percorrenza di questo modo di trasporto siano comparabili a quelli delle operazioni di transito stradale tassabili. Per le operazioni che non possono rispettare tali condizioni, la RFCS concede permessi di transito tassabili. Tutti i permessi di transito di cui sopra riguardano i percorsi di andata e ritorno. Nel 1995 e negli anni successivi, fino all'entrata in vigore di un accordo bilaterale sui trasporti con la Comunità, la RFCS aumenterà le licenze per trasporti non tassati, tassabili e combinati in percentuali identiche a quella prevista per il 1994. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su quanto precede. » Mi pregio comunicarLe che la Comunità è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee Scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica ceca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre A. Lettera della Comunità Signor . . ., mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità europee e suoi Stati membri e la Repubblica ceca, secondo cui, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzia, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, incluso il trasporto combinato. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Repubblica ceca su quanto precede. Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee B. Lettera della Repubblica ceca Signor . . ., mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «Mi pregio confermarLe con la presente la posizione della Comunità espressa nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra le Comunità europee e i suoi Stati membri e la Repubblica ceca, secondo cui, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo, la Comunità finanzia, all'occorrenza, il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, incluso il trasporto combinato. Le sarei grato se volesse comunicarmi l'accordo della Repubblica ceca su quanto precede.» Mi pregio comunicarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor . . ., l'espressione della mia profonda stima. Per il governo della Repubblica ceca ALLEGATO II ACCORDO in forma di scambio di lettere che modifica lo scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 A. Lettera della Comunità Signor . . ., il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea («la Comunità») e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° marzo 1992. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale decisione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificato nel modo qui di seguito specificato. Al punto 2, dopo la prima frase del primo comma, si inserisce la frase seguente: «La tariffa dei permessi tassabili è di 18 500 corone cecoslovacche.» Dopo il secondo comma del punto 2, si inserisce il seguente testo: «Le Parti convengono che, se la situazione del transito sul territorio dell'ex Iugoslavia non si dovesse normalizzare, esse esamineranno congiuntamente entro la fine dell'anno le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni di cui sopra. Le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune accordo tra le Parti.» Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee >RIFERIMENTO A UN FILM> B. Lettera della Repubblica federativa ceca e slovacca Signor . . ., mi pregio confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea ("la Comunità") e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda il transito. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° marzo 1992. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale decisione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia modificato nel modo qui di seguito specificato. Al punto 2, dopo la prima frase del primo comma, si inserisce la frase seguente: "La tariffa dei permessi tassabili è di 18 500 corone cecoslovacche." Dopo il secondo comma del punto 2, si inserisce il seguente testo: "Le Parti convengono che, se la situazione del transito sul territorio dell'ex Iugoslavia non si dovesse normalizzare, esse esamineranno congiuntamente entro la fine dell'anno le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni di cui sopra. Le disposizioni di cui sopra possono essere modificate di comune accordo tra le Parti." Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, costituisca una modifica dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.» Mi pregio confermare che la Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica federativa ceca e slovacca >RIFERIMENTO A UN FILM> ACCORDO in forma di scambio di lettere che sostituisce lo scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 A. Lettera della Comunità Signor . . ., il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea («la Comunità») e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° marzo 1992. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente: «Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato. A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sua infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito. Le Parti concordano di studiare, nel quadro dell'attuale accordo sugli scambi e sulla cooperazione, con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore. Le Parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità. La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui.» Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee >RIFERIMENTO A UN FILM> B. Lettera della Repubblica federativa ceca e slovacca Signor . . ., mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea ("la Comunità") e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo interinale è entrato in vigore il 1° marzo 1992. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente: "Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato. A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sue infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito. Le Parti concordano di studiare, nel quadro dell'attuale accordo sugli scambi e sulla cooperazione, con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore. Le Parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità. La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui." Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica federativa ceca e slovacca >RIFERIMENTO A UN FILM> ACCORDO in forma di scambio di lettere che sostituisce lo scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 A. Lettera della Comunità Signor . . ., il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente: «Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato. A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sue infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito. Le Parti concordano di studiare, sulla base del presente scambio di lettere e facendo riferimento all'articolo 81 dell'accordo europeo, come e con quali strumenti contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore. Le Parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità. La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui.» Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio delle Comunità europee >RIFERIMENTO A UN FILM> B. Lettera della Repubblica federativa ceca e slovacca Signor . . ., mi pregio confermare di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta: «Il 16 dicembre 1991, in occasione della firma dell'accordo europeo tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e la Repubblica federativa ceca e slovacca per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto terrestre. L'accordo europeo non è ancora entrato in vigore. Successivamente alla firma dello scambio di lettere, la Repubblica federativa ceca e slovacca ha aumentato la tariffa dei permessi di transito tassabili. Tale disposizione ha avuto delle ripercussioni sugli accordi sul transito conclusi in dicembre e per tenerne conto le Parti ritengono necessario stipulare, tramite il presente scambio di lettere, un accordo che modifichi le relative disposizioni dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Propongo pertanto che il testo dello scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991 sia sostituito dal testo seguente: "Mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità è perfettamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Repubblica federativa ceca e slovacca deve risolvere in materia di trasporti e che, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti dall'accordo europeo, la Comunità contribuirà, all'occorrenza, al finanziamento del miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compreso il trasporto combinato. A questo proposito, prendo atto di quanto segnalato dalla Repubblica federativa ceca e slovacca circa l'impellente necessità di assistenza finanziaria per permettere alle sue infrastrutture di trasporto terrestre di far fronte all'incremento di traffico di transito. Le Parti concordano di studiare, sulla base del presente scambio di lettere e facendo riferimento all'articolo 81 dell'accordo europeo, come e con quali mezzi contribuire al miglioramento delle suddette infrastrutture nella Repubblica federativa ceca e slovacca, prestando particolare attenzione ai passaggi di frontiera e alle regioni circostanti, al trasporto combinato, alle autostrade transfrontaliere, alle vie navigabili e agli aspetti ambientali, senza pregiudizio per la valutazione dei progetti in base alle procedure attualmente in vigore. Le Parti concordano altresì di avviare al più presto colloqui sulle possibili forme di assistenza finanziaria della Comunità. La Repubblica federativa ceca e slovacca vaglierà l'opportunità di ridurre ulteriormente la tariffa dei permessi tassabili per gli autotrasportatori comunitari in base ai progressi registrati nell'ambito di tali colloqui." Qualora quanto sopra risulti accettabile per la Repubblica federativa ceca e slovacca, mi pregio di proporre che la presente lettera, unitamente alla Sua risposta affermativa, sostituisca lo scambio di lettere firmato il 16 dicembre 1991. Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al comma precedente sono state espletate. Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1992. Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo su quanto precede.» Mi pregio confermarLe che il governo della Repubblica federativa ceca e slovacca è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signore, l'espressione della mia profonda stima. Per la Repubblica federativa ceca e slovacca >RIFERIMENTO A UN FILM> ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA PORTOGHESE, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati «Stati membri», e della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominate «Comunità», da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA CECA, dall'altra, riuniti a Lussemburgo il quattro ottobre millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra («accordo europeo»), hanno adottato i testi elencati in appresso: l'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli: >SPAZIO PER TABELLA> I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Repubblica ceca hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, paragrafo 3 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 109 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 117, paragrafo 2 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 6, articolo 5. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Repubblica ceca hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale: Scambio di lettere relativo a talune disposizioni riguardanti i bovini vivi Scambio di lettere relativo all'articolo 68 dell'accordo Scambio di lettere relativo all'indicazione delle aree di comune interesse che possono beneficiare dell'assistenza finanziaria I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari della Repubblica ceca hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente Atto finale: Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare I plenipotenziari della Repubblica ceca hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunità relativa agli articoli 6 e 117 dell'accordo Dichiarazione della Comunità relativa al titolo IV, capitolo I dell'accordo Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della dichiarazione elencata in appresso ed allegata al presente Atto finale: Lettera del governo della Repubblica ceca, relativa al protocollo n. 2 Hecho en Luxemburgo, el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y tres. Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde oktober nitten hundrede og treoghalvfems. Geschehen zu Luxemburg am vierten Oktober neunzehnhundertdreiundneunzig. ¸ãéíå óôï Ëïõîåìâïýñãï, óôéò ôÝóóåñéò Ïêôùâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åííåíÞíôá ôñßá. Done at Luxembourg on the fourth day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-three. Fait à Luxembourg, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize. Fatto a Lussemburgo, addì quattro ottobre millenovecentonovantatré. Gedaan te Luxemburg, de vierde oktober negentienhonderd drieënnegentig. Feito em Luxemburgo, em quatro de Outubro de mil novecentos e noventa e três. Dáno v Lucemburku Octvrtého óne m Oesíce Orijna roku tisíc dev Oet set devadesát t Ori. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België >RIFERIMENTO A UN FILM> På Kongeriget Danmarks vegne >RIFERIMENTO A UN FILM> Für die Bundesrepublik Deutschland >RIFERIMENTO A UN FILM> Ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Reino de España >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour la République française >RIFERIMENTO A UN FILM> For Ireland Thar cheann Na hÉireann >RIFERIMENTO A UN FILM> Per la Repubblica italiana >RIFERIMENTO A UN FILM> Pour le Grand-Duché de Luxembourg >RIFERIMENTO A UN FILM> Voor het Koninkrijk der Nederlanden >RIFERIMENTO A UN FILM> Pela República Portuguesa >RIFERIMENTO A UN FILM> For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland >RIFERIMENTO A UN FILM> Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften Ãéá ôï Óõìâïýëéï êáé ôçí ÅðéôñïðÞ ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí For the Council and the Commission of the European Communities Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias >RIFERIMENTO A UN FILM> Za OCeskou republiku >RIFERIMENTO A UN FILM> Dichiarazioni comuni 1. Articolo 8, paragrafo 4 La Comunità e la Repubblica ceca confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un periodo di tempo particolare, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le Parti. 2. Articolo 38, paragrafo 1 Si conviene che il concetto di «condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri » include, all'occorrenza, le norme comunitarie. 3. Articolo 38 Si conviene che il termine «figli» è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato. 4. Articolo 39 Si conviene che il termine «membri della loro famiglia» è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato. 5. Titolo IV, capitolo II Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le Parti concordano che il trattamento applicato ai regimi o alle imprese di una Parte à considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra Parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte. 6. Titolo IV, capitolo III Le Parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round. 7. Articolo 57, paragrafo 3 Le Parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 56, paragrafo 3 mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra la Comunità e la Repubblica ceca i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti. 8. Articolo 59 Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune Parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico. 9. Articolo 60 Quando il Consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile. 10. Articolo 64 Le Parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza. 11. Articolo 67 Le Parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, del software, delle topografie di circuiti integrati, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how. 12. Articolo 109 Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 109 dell'accordo, esaminerà la creazione di un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e dalle controparti corrispondenti della Repubblica ceca. 13. Articolo 117, paragrafo 2 Le Parti contraenti dell'accordo, ai fini della sua corretta interpretazione e della sua applicazione pratica, convengono che: l'espressione «casi di particolare urgenza» di cui all'articolo 117 dell'accordo si riferisce a un caso di sostanziale rottura dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una sostanziale rottura dell'accordo consiste a) in un ripudio dell'accordo non sancito dalle norme generali del diritto internazionale o b) in una violazione di elementi essenziali dell'accordo, nella fattispecie dell'articolo 6. 14. Protocollo n. 6, articolo 5 Le Parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto nell'articolo 5 del protocollo n. 6 alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale. Dichiarazione del governo francese La Francia nota che l'accordo europeo con la Repubblica ceca non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea a norma del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Dichiarazioni della Comunità economica europea 1. Articoli 6 e 117 Il riferimento al rispetto dei diritti umani quale elemento essenziale dell'accordo e ai casi di particolare urgenza è stato inserito nell'accordo nel contesto della politica seguita dalla Comunità in materia di diritti umani ai sensi della dichiarazione del Consiglio dell'11 maggio 1992, che prevede l'inserimento di tale riferimento negli accordi di cooperazione o di associazione tra la Comunità e i suoi partner nella Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. 2. Titolo IV, capitolo I La Comunità dichiara che in nessun caso le disposizioni del capitolo I «Circolazione dei lavoratori» devono essere interpretate come limitazioni di competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'entrata e la permanenza sul loro territorio di lavoratori e dei membri della loro famiglia. 3. Articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 2 sui prodotti CECA Si conviene che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è rigorosamente limitata al caso particolare della Repubblica ceca e non altera la posizione della Comunità in relazione ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista al paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Repubblica ceca nella ristrutturazione del settore siderurgico e del fatto che tale processo è stato avviato solo recentemente. Lettera del governo della Repubblica ceca alla Comunità relativa al protocollo n. 2 Il governo della Repubblica ceca dichiara che non invocherà le disposizioni del protocollo n. 2 sui prodotti CECA, e in particolare l'articolo 8, per non rimettere in questione la compatibilità con questo protocollo degli accordi conclusi dall'industria carboniera della Comunità con le aziende dell'energia elettrica e con l'industria siderurgica per garantire la vendita del carbone comunitario.