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Document 21994A1223(04)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994)

OMC-"GATT 1994"

GU L 336 del 23.12.1994, p. 22–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/800(4)/oj

Related Council decision

21994A1223(04)

Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1a - Accordo sull'agricoltura (OMC-GATT 1994) OMC-"GATT 1994"

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0022 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 38 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 38 pag. 0024


ACCORDO SULL'AGRICOLTURA

I MEMBRI,

Avendo deciso di porre le basi per l'avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella dichiarazione di Punta del Este;

Ricordando che l'obiettivo a lungo termine da essi concordato nell'esame di medio periodo dell'Uruguay Round è di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonché introducendo norme e regole GATT rafforzate e più efficaci sul piano operativo;

Ricordando inoltre che l'obiettivo a lungo termine sopracitato comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle;

Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mercato, sostegno interno e concorrenza all'esportazione, nonché a raggiungere un accordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie;

Avendo concordato che nell'attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato di membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e condizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunità e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli tropicali come convenuto nell'esame di medio periodo, nonché per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell'introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti;

Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i membri, tenendo conto degli aspetti non commerciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessità di tutelare l'ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce en elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell'attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE I

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti,

a) per «misura aggregata di sostegno» e «MAS» si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un produtto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente accordo, che:

i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco di un membro; e

ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 3 del presente accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

b) per «prodotto agricolo di base» in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto più possibile vicina al punto di vendita, specificato nell'elenco di un membro e nelle relative tabelle esplicative;

c) le «spese di bilancio» o «spese» comprendono le agevolazioni;

d) per «misura equivalente di sostegno» si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l'applicazione di una o più misure, che non può essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell'ambito di programmi conformi ai criteri per l'esonero dalla riduzione ai sensi dell'allegato 2 del presente accordo, e che:

i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco di un membro; e

ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 del presente accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

e) per «sovvenzioni all'esportazione» si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all'esportazione elencate all'articolo 9 del presente accordo;

f) per «periodo di attuazione» si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l'articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;

g) le «concessioni in materia di accesso al mercato» comprendono tutti gli impegni relativi all'accesso al mercato assunti in conformità al presente accordo;

h) per «misura aggregata di sostegno totale» e «MAS totale» si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli di base, tutte le misure aggregate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:

i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento («MAS totale di riferimento») e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre («livelli d'impegno consolidati annui e finali»), è quale specificato nella parte IV dell'elenco di un membro; e

ii) in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre («MAS totale corrente»), è calcolato conformemente alle disposizioni del presente accordo, ivi compreso l'articolo 6, e ai dati costitutivi e al metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella parte IV dell'elenco del membro;

i) per «anno» ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un membro si intende l'anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell'elenco relativo al membro in questione.

Articolo 2

Prodotti contemplati dall'accordo

Il presente accordo si applica ai prodotti elencati nel suo allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.

PARTE II

Articolo 3

Incorporazione delle concessioni e degli impegni

1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all'esportazione figuranti nella parte IV dell'elenco di ciascun membro costituiscono impegni che limitano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, un membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d'impegno specificati nella sezione I della parte IV del suo elenco.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un membro non concede le sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della parte IV del suo elenco in misura superiore ai livelli d'impegno in termini di spesa di bilancio di quantità ivi specificati, né fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo elenco.

PARTE III

Articolo 4

Accesso al mercato

1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli elenchi riguardono consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.

2. I membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari (1), salvo diversa disposizione dell'articolo 5 e dell'allegato 5.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia speciale

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all'importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del presente accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo elenco con il simbolo «SGS» come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se:

a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilità di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente,

b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono penetrare nel territorio doganale del membro contraente che accorda la concessione, quale determinato in base al prezzo all'importazione cif della spedizione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 1988 (2) per il prodotto in questione.

2. Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo stabiliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposizioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.

3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell'imposizione di un dazio addizionale in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purché possano essere contabilizzate nel volume delle importazioni del prodotto in questione dell'anno successivo ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno.

4. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a), può essere mantenuto soltanto fino alla fine dell'anno in cui è stato imposto e può essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordinario in vigore nell'anno in cui la misura è stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilità di accesso al mercato definite come le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno (3) nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati:

a) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10 %, il livello limite di base è pari al 125 %;

b) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10 % ma inferiori o pari al 30 %, il livello limite di base è pari al 110 %;

c) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30 %, il livello limite di base è pari al 105 %.

In ogni caso il dazio addizionale può essere imposto in qualsiasi anno in cui il volume assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del membro che accorda la concessione è superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto del consumo interno del prodotto in questione nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati rispetto all'anno precedente, purché il livello limite non sia inferiore al 105 % del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x).

5. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b), viene istituito secondo il seguente schema:

a) se la differenza tra il prezzo all'importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato «prezzo all'importazione») e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) è inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;

b) se la differenza tra il prezzo all'importazione e il prezzo limite (in seguito denominata «differenza») è superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 30 % dell'importo del quale la differenza supera il 10 %;

c) se la differenza è superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo del quale la differenza supera il 40 %, più il dazio addizionale consentito in forza della lettera b);

d) se la differenza è superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 %, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo del quale la differenza supera il 60 % del prezzo limite, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b) e c);

e) se la differenza è superiore al 75 % del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo del quale la differenza supera il 75 %, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b), c) e d).

6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi più brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del paragrafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi.

7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a), ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall'attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di consumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b), ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il comitato agricoltura entro 10 giorni dall'attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminuzione. In entrambi i casi il membro che prende tali misure offre a ogni membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse.

8. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi da 1 a 7, i membri si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell'articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del processo di riforma di cui all'articolo 20.

PARTE IV

Articolo 6

Impegni in materia di sostegno interno

1. Gli impegni di ciascun membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella parte IV del suo elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all'allegato 2 del presente accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di «livelli d'impegno consolidati annui e finali».

2. Conformemente al criterio convenuto nell'esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo membri e le sovvenzioni all'acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti membri sono esenti dagli impegni di riduzione de sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente è anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un membro nel calcolo sua MAS totale corrente.

3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d'impegno consolidato annuo o finale specificato nella parte IV del suo elenco.

4. a) Un membro non è tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente né a ridurre:

i) il sostegno interno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 % del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal membro durante l'anno in questione; né

ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 % del valore della produzione agricola totale del medesimo membro.

b) Per i paesi in via di sviluppo membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo è il 10 %.

5. a) I pagamenti diretti accordati nell'ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all'impegno di riduzione del sostegno interno se:

i) si effettuato in base a superfici e rese produttive fisse, oppure

ii) riguardano l'85 % o meno del livello base di produzione, oppure,

iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.

b) Poiché i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall'impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del membro interessato.

Articolo 7

Disposizioni generali in materia di sostegno interno

1. Ciascun membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato 2 del presente accordo sia mantenuta conformemente ad esso.

2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformità ai criteri dell'allegato 2 del presente accordo o l'esenzione dalla riduzione in virtù di altre disposizioni del presente accordo sono inserite dai membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.

b) Qualora nella parte IV dell'elenco di un membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

PARTE V

Articolo 8

Impegni in materia di concorrenza all'esportazione

I singoli membri si impegnano a fornire sovvenzioni all'esportazione soltanto conformemente al presente accordo e agli impegni specificati nei rispettivi elenchi.

Articolo 9

Impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione

1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente accordo le seguenti sovvenzioni all'esportazione:

a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un'impresa, a un'industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;

b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;

c) i pagamenti all'esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtù di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo dal quale il prodotto esportato è ottenuto;

d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonché i costi di nolo e trasporto internazionale;

e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d'esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne;

f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate alla loro incorporazione in prodotti esportati.

2. a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all'esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell'elenco di un membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1:

i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che può essere stanziato o sostenuto nell'anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato;

ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantità delle esportazioni, la quantità massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all'esportazione nell'anno in questione.

b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un membro può concedere le sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d'impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella parte IV del suo elenco, a condizione che:

i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui in materia di spesa specificati nell'elenco del membro in ragione di più del 3 % del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;

ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all'esportazione, dall'inizio del periodo di attuazione all'anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annuo in materia di quantità annui specificati nell'elenco del membro in ragione di più dell'1,75 % dei quantitativi del periodo di riferimento;

iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell'intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d'impegno annui specificati nell'elenco del membro;

iv) le spese di bilancio del membro per le sovvenzioni all'esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64 % e del 79 % dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo membri le percentuali sono rispettivamente 76 % e 86 %.

3. Gli impegni relativi a limitazioni sull'ampliamento dell'ambito del sovvenzionamento all'esportazione sono quelli specificati negli elenchi.

4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo membri non sono tenuti ad assumere impegni alle sovvenzioni all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purché queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l'elusione degli impegni di riduzione,

Articolo 10

Prevenzione dell'elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione

1. Le sovvenzioni all'esportazione non elencate all'articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l'elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all'esportazione, né si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni.

2. I membri si impegnano ad adoperarsi per l'elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all'esportazione, la garanzia dei crediti all'esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all'esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.

3. Qualora un membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non è oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non è stata concessa alcuna sovvenzione all'esportazione, elencata o meno all'articolo 9.

4. I membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;

b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai «Principi in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi» della FAO, ivi compreso, ove opportuno, il sistema delle importazioni commerciali abituali;

c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all'articolo IV della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1986.

Articolo 11

Prodotti incorporati

La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base incorporato non può in alcun caso essere superiore alla sovvenzione unitaria all'esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di base in quanto tale.

PARTE VI

Articolo 12

Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all'esportazione

1. Il membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all'esportazione di prodotti alimentari ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni:

a) il membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei membri importatori;

b) prima di istituire un divieto o una restrizione all'esportazione il membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possibile, il comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il membro che istituisce il divieto o la restrizione all'esportazione fornisce, su richiesta, all'altro membro le necessarie informazioni.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo membro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.

PARTE VII

Articolo 13

Cautela

Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel presente articolo «accordo sulle sovvenzioni»):

a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'allegato 2 del presente accordo sono:

i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dei dazi compensativi (4);

ii) non soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 e sulla parte III dell'accordo sulle sovvenzioni; e

iii) non soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;

b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 6 del presente accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell'elenco di ciascun membro, nonché il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformità all'articolo 6, paragrafo 2,

i) non sono soggette all'imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni, e si procederà con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi;

ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;

iii) non sono soggette ad azione basata sull'annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro membro dall'articolo II del GATT 1994, ai sensi dell'articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;

c) le sovvenzioni all'esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente accordo, quali risultano nell'elenco di ciascun membro:

i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l'esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all'effetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 e della parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e si procede con cautela all'avvio di inchieste per l'imposizione di dazi compensativi;

ii) non sono soggette ad azione basata sull'articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell'accordo sulle sovvenzioni.

PARTE VIII

Articolo 14

Misure sanitarie e fitosanitarie

I membri convengono di attuare l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

PARTE IX

Articolo 15

Trattamento speciale e differenziato

1. Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo membri è parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come stabilito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo e incluso negli elenchi di concessioni e impegni.

2. I paesi in via di sviluppo membri hanno la possibilità di attuare gli impegni di riduzione nell'arco di un periodo di 10 anni. I paesi meno avanzati membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.

PARTE X

Articolo 16

Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari

1. I paesi industrializzati membri prendono le misure previste nel quadro della decisione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.

2. Il comitato agricoltura controllerà, nel modo adeguato, il seguito dato alla suddetta decisione.

PARTE XI

Articolo 17

Comitato per l'agricoltura

È istituito un comitato agricoltura.

Articolo 18

Esame dell'attuazione degli impegni

1. L'avanzamento dell'attuazione degli impegni negoziati nel quadro del programma di riforma dell'Uruguay Round è sottoposto ad esame dal comitato agricoltura.

2. Il processo d'esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonché sulla base della documentazione che il segretariato può essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo.

3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l'esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la conformità ai criteri concordati di cui all'articolo 6 o all'allegato 2.

4. Nel processo d'esame i membri prendono debitamente in considerazione l'incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacità di qualsiasi membro di rispettare i relativi impegni in materia di sostegno interno.

5. I membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al comitato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del commercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovvenzioni all'esportazione ai sensi del presente accordo.

6. Il processo d'esame fornisce ai membri l'opportunità di sollevare qualsiasi questione relativa all'attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente accordo.

7. Qualsiasi membro può sottoporre all'attenzione del comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro membro avrebbe dovuto notificare.

Articolo 19

Consultazioni e risoluzione delle controversie

Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e applicate dall'intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente accordo.

PARTE XII

Articolo 20

Proseguimento del processo di riforma

Riconoscendo che l'obiettivo a lungo termine di riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una riforma fondamentale è un processo continuo i membri convengono che un anno prima della fine del periodo di attuazione si procederà all'avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) esperienza risultante dall'attuazione degli impegni di riduzione;

b) effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli mondiali;

c) questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo membri, obiettivo di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato, nonché le altre questioni e finalità citate nel preambolo del presente accordo; e

d) ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a lungo termine sopracitati.

PARTE XIII

Articolo 21

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali multilaterale di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC si applicano fatte salve le disposizioni del presente accordo.

2. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATO 1

PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ACCORDO

1. Il presente accordo si applica ai seguenti prodotti:

i) Capitoli SA 1-24, salvo pesci e pesci preparati, più (*)

ii)Codice SA//2905 43//(mannitolo)

Codice SA//2905 44//(sorbitolo)

Voce SA//3301//(oli essenziali)

Voci SA//da 3501 a 3505//(sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle)

Codice SA//3809 10//(agenti d'apprettatura o di finitura)

Codice SA//3823 60//(sorbitolo n.d.a.)

Voci SA//da 4101 a 4103//(pelli)

Voce SA//4301//(pelli da pellicceria gregge)

Voci SA//da 5001 a 5003//(seta greggia e cascami di seta)

Voci SA//da 5101 a 5103//(lane e peli)

Voci SA//da 5201 a 5203//(cotone greggio, cascami e cotone cardato o pettinato)

Voce SA//5301//(lino greggio)

Voce SA//5302//(canapa greggia)

(*) La designazione dei prodotti tra parentesi non è necessariamente esauriente.

2. Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contemplati dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

ALLEGATO 2

SOSTEGNO INTERNO: BASE PER L'ESONERO DAGLI IMPEGNI DI RIDUZIONE

1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l'esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non eventualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l'esonero devono rispondere ai seguenti criteri di base:

a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma statale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante traferimenti dai consumatori; e

b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,

nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.

Programmi pubblici di servizi

2. Servizi generali

Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all'agricoltura o alla comunità rurale. Esse non comportano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I programmi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:

a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;

b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena e eradicazione;

c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia generale sia specializzato;

d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai produttori e ai consumatori;

e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;

f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e

g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costruzione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzionata di installazioni nelle aziende tranne per l'erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fattori di produzione o costi d'esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.

3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare (5)

Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.

Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.

4. Aiuto alimentare interno (6)

Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.

L'ammissibilità all'aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti connessi a obiettivi nutrizionali. L'aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L'acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell'aiuto devono essere trasparenti.

5. Pagamenti diretti ai produttori

Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l'esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l'esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo o diverso da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).

6. Sostegno dei redditi su base fissa

a) l'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprietario di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.

b) L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al periodo di riferimento.

e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.

7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall'agricoltura, superiore al 30 % del reddito lordo medio o dell'equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell'ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condizione sono ammissibili ai pagamenti.

b) L'importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

c) L'importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.

d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le autorità pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verificando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epidemie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del membro interessato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 % della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.

b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.

c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.

d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).

e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 % della perdita che egli ha complessivamente subito.

9. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dall'attività

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programi intesi ad agevolare il ritiro dall'attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.

b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.

10. Asisstenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobilizzo delle risorse

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola commerciabile.

b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e per il bestiame all'abbatimento o alla cessione permanente definita.

c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alternativi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agricoli commerciabili.

d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produzione né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.

11. Assistenza all'aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all'investimento

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell'ambito di programmi statali intesi a contribuire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produttore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L'ammissibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.

b) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all'attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.

e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i prodotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l'obbligo di non coltivare un determinato prodotto.

f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.

12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel quadro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell'ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.

b) L'importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall'osservanza del programma statale.

13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale

a) L'ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un'area geografica contigua chiaramente designata con un'identità economica e amministrativa definibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiaramente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.

b) L'importo dei pagamenti di un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferimento, salvo per ridurre tale produzione.

c) L'importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in relazione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.

d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.

e) quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione essi sono effettuati ad un tasso decrescente.

f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito connessi all'esercizio dell'agricoltura nell'area indicata.

ALLEGATO 3

SOSTEGNO INTERNO: CALCOLO DELLA MISURA AGGREGATA DI SOSTEGNO

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, una misura aggregata di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato, di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non esente dall'impegno di riduzione («altre misure non esenti»). Il sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini monetari complessivi in un'unica MAS non associata ai prodotti.

2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di bilancio sia agevolazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.

3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale sia a livello decentrato.

4. Specifiche imposte e tasse agricole pagate dai produttori sono detratte dalla MAS.

5. La MAS calcolata come precisato più avanti per il periodo di riferimento costituisce il livello di base per l'attuazione dell'impegno di riduzione del sostegno interno.

6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS specifica, espressa in termini di valore monetario totale.

7. La MAS si calcola quanto più possibile vicino al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono incluse nel calcolo nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti agricoli di base.

8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato applicato. Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali spese di acquisto o di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.

9. Il prezzo fisso esterno di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal valore unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in un paese esporatore netto e dal valore unitario medio cif per il prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di rifermento può essere adeguato per tener conto delle differenze di qualità nella misura necessaria.

10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo amministrato o sulla base delle spese de bilancio.

11. Il prezzo fisso di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal prezzo reale utilizzato per determinare i tassi di pagamento.

12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.

13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispecchi la totale entità della sovvenzione in questione, quest'ultima si calcola sulla base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio simile moltiplicato per la quantità del prodotto o servizio.

ALLEGATO 4

CALCOLO DELLA MISURA EQUIVALENTE DI SOSTEGNO

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, si calcolano misure equivalenti di sostegno in relazione a tutti i prodotti agricoli di base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di mercato quale definito nell'allegato 3, non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di base per l'attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consiste di una componente corrispondente al sostegno dei prezzi di mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai sensi del paragrafo 2, nonché di ogni pagamento diretto non esente e altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia decentrato.

2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita che beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato applicato e della quantità di produzione ammissibile a tale prezzo oppure, qualora ciò non sia possibile, in base alle spese di bilancio utilizzate per mantenere il prezzo alla produzione.

3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti non esenti dall'impegno di riduzione, la base per le misure equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di sostegno consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le corrispondenti componenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a 13 dell'allegato 3).

4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull'importo della sovvenzione in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono comprese nel calcolo nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dei produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di un importo corrispondente.

ALLEGATO 5

TRATTAMENTO SPECIALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

Sezione A

1. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo OMC ai prodotti agricoli di base né ai relativi prodotti lavorati e/o preparati («prodotti designati») in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato «trattamento speciale»):

a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3 % del corrispondente consumo interno nel periodo 1986-1988 («periodo di riferimento»);

b) nessuna sovvenzione all'esportazione è stata concessa dall'inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati;

c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agricolo di base;

d) i prodotti in questione sono designati con l'indicazione «TS-Allegato 5» nella sezione I-B della parte I dell'elenco di un membro allegato al protocollo di Marrakesh, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente; e

e) le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispondono, come specificato nella sezione I-B della parte I dell'elenco del membro interssato, al 4 % del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.

2. All'inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un membro può cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso il membro interessato mantiene le possibilità minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilità minime di accesso dello 0,4 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nell'ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell'elenco del membro in questione.

3. Eventuali negoziazioni sulla possibilità di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell'ambito dei negoziati di cui all'articolo 20 del presente accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non commerciale.

4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene che un membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale membro procede a concessioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima negoziazione.

5. Se il trattamento speciale non può essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell'elenco del membro interessato al livello dell'8 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento.

6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall'inizio dell'anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere applicabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell'elenco del membro interessato e applicati, dall'inizio dell'anno in cui il trattamento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state applicabili qualora una riduzione del 15 % almeno fosse stata attuata nell'arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato.

Sezionie B

7. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni:

a) le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della parte I dell'elenco del paese in via di sviluppo membro interessato, corrispondono all'1 % del consumo interno dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall'inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento all'inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall'inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione corrispondono al 2 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4 % del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all'inizio del decimo anno. Successivamente il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell'elenco del paese in via di sviluppo membro interessato;

b) appropriate possibilità di accesso al mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente accordo.

8. Eventuali negoziati sulla possibilità di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione.

9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale membro procede a concessioni supplementari e accettabili quali determinate nell'ambito della medesima negoziazione.

10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall'inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si applicano dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell'elenco del membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo membri nel quadro del presente accordo.

Appendice dell'allegato 5

Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato

1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si efettua utilizzando la differenza reale tra prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari:

a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre del SA;

b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livello più dettagliato;

c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al (ai) singolo(i) prodotto(i) agricol(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o preparati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all'industria.

2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:

a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppure

b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore principale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore.

3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi.

4. Il prezzo interno è in generale un prezzo all'ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.

5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualità o varietà mediante un coefficiente appropriato.

6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall'applicazione delle presenti indicazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l'equivalente tariffario iniziale può corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte nazionali per il prodotto in questione.

7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall'applicazione di quanto sopra, il membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunità di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.

(1) Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all'importazione, prelievi variabili all'importazione, prezzi minimi all'importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtù di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT 1947, ma non le misure mantenute in virtù di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all'agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

(2) Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma è in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualità del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l'uso iniziale, esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella misura necessaria per consentire agli altri membri di valutare il dazio addizionale che può essere imposto.

(3) Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base di cui al paragrafo 4, lettera a).

(4) Ai fini del presente articolo, per «dazi compensativi» si intendono quelli di cui all'articolo VI del GATT 1994 e alla parte V dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(5) Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti o criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell'ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.

(6) Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.

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