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Document 21992D0812(04)

92/417/CEE:Decisione n. 1/92 del comitato misto CEE- Norvegia, del 10 luglio 1992, che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 229 del 12.8.1992, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/417/oj

21992D0812(04)

92/417/CEE:Decisione n. 1/92 del comitato misto CEE- Norvegia, del 10 luglio 1992, che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 229 del 12/08/1992 pag. 0017 - 0017


DECISIONE N. 1/92 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA

del 10 luglio 1992

che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa

(92/417/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28,

considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità monetaria europea erano al 1° ottobre 1990 più bassi degli importi corrispondenti in vigore il 3 ottobre 1988; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione delle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ecu,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera c), l'importo di « ecu 4 800 » è sostituito da « ecu 5 110 »,

b) al paragrafo 2, gli importi « ecu 340 » e « ecu 960 » sono sostituiti rispettivamente da « ecu 365 » e « ecu 1 025 ».

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1991.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1992. Per il Comitato misto

Il Presidente

G. AVERY

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