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Document 21992D0812(04)
Decision No 1/92 of the EEC-Norway Joint Committee of 10 July 1992 altering the limits expressed in ecus in Article 8 of Protocol No 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
92/417/CEE:Decisione n. 1/92 del comitato misto CEE- Norvegia, del 10 luglio 1992, che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa
92/417/CEE:Decisione n. 1/92 del comitato misto CEE- Norvegia, del 10 luglio 1992, che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 229 del 12.8.1992, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
92/417/CEE:Decisione n. 1/92 del comitato misto CEE- Norvegia, del 10 luglio 1992, che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 229 del 12/08/1992 pag. 0017 - 0017
DECISIONE N. 1/92 DEL COMITATO MISTO CEE-NORVEGIA del 10 luglio 1992 che modifica gli importi espressi in ecu all'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa (92/417/CEE) IL COMITATO MISTO, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'unità monetaria europea erano al 1° ottobre 1990 più bassi degli importi corrispondenti in vigore il 3 ottobre 1988; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione delle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ecu, DECIDE: Articolo 1 L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, lettera c), l'importo di « ecu 4 800 » è sostituito da « ecu 5 110 », b) al paragrafo 2, gli importi « ecu 340 » e « ecu 960 » sono sostituiti rispettivamente da « ecu 365 » e « ecu 1 025 ». Articolo 2 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1991. Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 1992. Per il Comitato misto Il Presidente G. AVERY