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Document 21991D1112(03)

91/573/CEE:Decisione n. 1/91 del Comitato misto CEE- Svezia, del 4 settembre 1991, che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 311 del 12.11.1991, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/573/oj

21991D1112(03)

91/573/CEE:Decisione n. 1/91 del Comitato misto CEE- Svezia, del 4 settembre 1991, che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 311 del 12/11/1991 pag. 0005 - 0005


DECISIONE N. 1/91 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 4 settembre 1991 che completa e modifica, nell'ambito della dichiarazione comune riguardante la revisione delle modifiche alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato, l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (91/573/CEE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la dichiarazione comune, allegata alla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svezia prevede la revisione delle modifiche apportate alle regole di origine in conseguenza dell'introduzione del sistema armonizzato laddove tali modifiche determinano una situazione pregiudizievole agli interessi dei settori in questione; che essa prevede anche la possibilità di ristabilire la sostanza della norma in questione quale essa era precedentemente alla decisione n. 1/88;

considerando che le norme di origine applicabili a fodere interno collo e polsi, tagliate, della voce SA ex 62.17, come previsto dalla decisione n. 1/88 del Comitato misto CEE-Svezia, andrebbe modificata per ristabilire la sostanza di tali norme quale essa era precedentemente all'introduzione del sistema armonizzato,

DECIDE:

Articolo 1

La voce doganale e le relative regole di cui alla lista allegata alla presente decisione sono aggiunte alla voce e le regole corrispondenti nella lista dell'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svezia.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 4 settembre 1991.

Per il Comitato Il Presidente S. BRATTSTROEM

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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