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Document 21989D0712(01)
Decision No 6/88 of the EEC-Sweden Joint Committee of 5 December 1988 amending the Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden and some other Agreements concluded in that context between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden consequent on the implementation of the harmonized commodity description and coding system
DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell' introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell' introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
GU L 197 del 12.7.1989, p. 2–82
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell' introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 12/07/1989 pag. 0002 - 0082
DECISIONE N. 6/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 5 dicembre 1988 che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia e taluni altri accordi conclusi allo stesso proposito tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, a seguito dell'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, qui di seguito denominato «accordo», in particolare l'articolo 12 bis, considerando che in seguito all'introduzione del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci la Comunità e il Regno di Svezia hanno modificato la nomenclatura delle proprie tariffe doganali; considerando che, di conseguenza, conviene adeguare a tali modifiche le disposizioni che si riferiscono alla predetta nomenclatura, figuranti nell'accordo, nel protocollo addizionale all'accordo in seguito all'adesione alla Comunità del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, qui di seguito denominato «protocollo addizionale», nonché in altri accordi ed accordi in forma di scambio di lettere, DECIDE: Articolo 1 1. Il testo dell'articolo 2 dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 L'accordo si applica ai prodotti originari della Comunità e della Svezia: i) rilevanti dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nell'allegato I; ii) elencati nell'allegato II; iii) elencati nel protocollo n. 2, tenendo conto delle modalità particolari previste in detto protocollo.» 2. Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, primo comma dell'accordo è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi delle voci 2710, 2711, ex 2712 (escluse l'ozocerite e la cera di lignite o di torba) e 2713 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci al momento dell'adozione di una definizione comune d'origine per i prodotti petroliferi, al momento di decisioni prese nel quadro della politica commerciale comune per i prodotti in questione o al momento della costituzione di una politica energetica comune.» 3. L'allegato dell'accordo è sostituito dall'allegato I seguente: «ALLEGATO I Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, punto i) dell'accordo >PIC FILE= "T0047540"> 4. L'allegato II come sottoindicato è aggiunto all'accordo: «ALLEGATO II Lista dei prodotti di cui all'articolo 2, punto ii) dell'accordo >PIC FILE= "T0047541"> 5. Il testo dell'articolo 3 del protocollo n. 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 3 1. Il presente protocollo si applica ugualmente alle bevande alcoliche delle sottovoci da 2208 20 a 2208 90 (escluso l'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 80 %) del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci non specificate negli elenchi I e II allegati a tale protocollo. Le modalità di riduzione tariffaria applicabili a detti prodotti sono stabilite dal comitato misto. Al momento della definizione di tali modalità o ulteriormente, il comitato misto decide l'inclusione eventuale nel presente protocollo di altri prodotti dei capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci che non sono soggetti a regolamenti agricoli delle parti contraenti. 2. Con tale occasione, il comitato misto aggiorna, se del caso, il protocollo n. 3.» 6. L'elenco I del protocollo n. 2 è sostituito dall'elenco seguente: «ELENCO I COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA >PIC FILE= "T0047542"> >PIC FILE= "T0047543"> >PIC FILE= "T0047544"> >PIC FILE= "T0047545"> >PIC FILE= "T0047546"> >PIC FILE= "T0047547"> >PIC FILE= "T0047548"> >PIC FILE= "T0047549"> >PIC FILE= "T0047550"> 7. L'elenco II del protocollo n. 2 è sostituito dall'elenco seguente: «ELENCO II SVEZIA >PIC FILE= "T0047551"> >PIC FILE= "T0047552"> >PIC FILE= "T0047553"> >PIC FILE= "T0047554"> >PIC FILE= "T0047555"> >PIC FILE= "T0047556"> >PIC FILE= "T0047557"> 8. Nel protocollo addizionale il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Per gli oli greggi del petrolio o dei minerali bituminosi di cui al codice NC 2709, il dazio della Spagna è uguale a 0.» 9. Nel protocollo addizionale, il testo dell'articolo 7, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. A decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna apre contingenti tariffari annui per l'importazione di autoveicoli per il trasporto di persone, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, diversi dalle autocorriere, dai torpedoni e dagli autobus, dei codici NC 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 e 8703 33, originari della Svezia, come indicato nell'allegato I bis. Il dazio doganale applicabile nei limiti del contingente tariffario è fissato al 17,4 %. Il contingente è abolito il 31 dicembre 1988.» 10. Nel protocollo addizionale il testo dell'articolo 11, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La Repubblica portoghese elimina, per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 %, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10, l'elemento fiscale di 5 Esc per kg progressivamente come sul calendario dell'articolo 9.» 11. L'allegato I del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO I DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) SPAGNOLI AL 1° GENNAIO 1986 >PIC FILE= "T0047558"> >PIC FILE= "T0047559"> >PIC FILE= "T0047560"> >PIC FILE= "T0047561"> >PIC FILE= "T0047562"> >PIC FILE= "T0047563"> >PIC FILE= "T0047564"> >PIC FILE= "T0047565"> >PIC FILE= "T0047566"> >PIC FILE= "T0047567"> >PIC FILE= "T0047568"> >PIC FILE= "T0047569"> >PIC FILE= "T0047570"> 12. L'allegato I bis del protocollo è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO I bis Contingenti tariffari applicati dal Regno di Spagna agli autoveicoli dei codici NC 8703 22, 8703 23, 8703 31, 8703 32 et 8703 33 originari della Svezia >PIC FILE= "T0047571"> 13. L'allegato II del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO II CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1988 >PIC FILE= "T0047572"> 14. L'allegato III del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO III CONTINGENTI DI BASE PER I PRODOTTI SOGGETTI A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE IN SPAGNA FINO AL 31 DICEMBRE 1989 >PIC FILE= "T0047573"> >PIC FILE= "T0047574"> >PIC FILE= "T0047575"> >PIC FILE= "T0047576"> >PIC FILE= "T0047577"> >PIC FILE= "T0047578"> >PIC FILE= "T0047579"> >PIC FILE= "T0047580"> >PIC FILE= "T0047581"> >PIC FILE= "T0047582"> >PIC FILE= "T0047583"> 15. L'allegato IV del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO IV DAZI DI BASE (ELEMENTI FISSI) PORTOGHESI AL 1° GENNAIO 1986 >PIC FILE= "T0047584"> >PIC FILE= "T0047585"> >PIC FILE= "T0047586"> >PIC FILE= "T0047587"> >PIC FILE= "T0047588"> >PIC FILE= "T0047589"> >PIC FILE= "T0047590"> >PIC FILE= "T0047591"> >PIC FILE= "T0047592"> 16. L'allegato V del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO V DAZI DI BASE PORTOGHESI PER CERTI PRODOTTI Per i prodotti menzionati qui di seguito i dazi di base sui quali la Repubblica portoghese opera le successive riduzioni di cui all'articolo 9 sono quelli indicati a fronte di ciascuno di essi >PIC FILE= "T0047593"> >PIC FILE= "T0047594"> >PIC FILE= "T0047595"> >PIC FILE= "T0047596"> >PIC FILE= "T0047597"> >PIC FILE= "T0047598"> >PIC FILE= "T0047599"> >PIC FILE= "T0047600"> >PIC FILE= "T0047601"> >PIC FILE= "T0047602"> >PIC FILE= "T0047603"> >PIC FILE= "T0047604"> >PIC FILE= "T0047605"> >PIC FILE= "T0047606"> 17. L'allegato VI del protocollo addizionale è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO VI 1. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 35 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985 >PIC FILE= "T0047607"> >PIC FILE= "T0047608"> 2. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 14 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985 >PIC FILE= "T0047609"> >PIC FILE= "T0047610"> 3. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 12 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985 >PIC FILE= "T0047611"> 4. PRODOTTI PER I QUALI I DAZI MINIMI (ELEMENTO FISSO) SONO FISSATI A 11 % ALL'IMPORTAZIONE DALLA COMUNITÀ NELLA SUA COMPOSIZIONE AL 31 DICEMBRE 1985 >PIC FILE= "T0047612"> >PIC FILE= "T0047613"> 18. Nell'allegato B del protocollo addizionale l'elenco è sostituito dall'elenco seguente: >PIC FILE= "T0047614"> >PIC FILE= "T0047615"> 19. Lo scambio di lettere relativo all'importazione in Spagna dei prodotti della sottovoce 84.41 A I della tariffa doganale comune è modificato come segue: Nel titolo e nel testo dello scambio di lettere il riferimento alla sottovoce 84.41 A I della tariffa doganale comune è sostituito da: «dei codici NC 8452 10 11 e 8452 10 19.» Articolo 2 L'accordo sotto forma di scambio di lettere del 14 luglio 1986 relativo ai prodotti non agricoli ed ai prodotti agricoli trasformati non coperti dall'accordo è aggiornato come segue: 1) L'allegato I è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO I SPAGNA >PIC FILE= "T0047616"> >PIC FILE= "T0047617"> 2) L'allegato II è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO II PORTOGALLO >PIC FILE= "T0047618"> >PIC FILE= "T0047619"> >PIC FILE= "T0047620"> >PIC FILE= "T0047621"> >PIC FILE= "T0047622"> 3) L'allegato IV è sostituito dall'allegato seguente: «ALLEGATO IV PORTOGALLO >PIC FILE= "T0047623"> >PIC FILE= "T0047624"> Articolo 3 Gli Accordi stipulati sotto forma di scambio di lettere in materia di agricoltura e pesca vengono così emendati: 1) Scambio di lettere nel settore della pesca del 21 luglio 1972: La tabella oggetto dello scambio di lettere è sostituita dalla tabella seguente: >PIC FILE= "T0047625"> 2) Scambi di lettere in materia di agricoltura avvenuti in data 21 luglio 1972, 16 luglio 1980 e 23 giugno 1982: Le tabelle oggetto degli scambi di lettere sono sostituite dal seguente elenco consolidato: >PIC FILE= "T0047626"> >PIC FILE= "T0047627"> 3) Scambio di lettere in materia di agricoltura e pesca avvenuto in data 14 luglio 1986: a) Al punto A II (settore agricolo) il riferimento alla sottovoce ex 07.02 B della tariffa doganale comune è sostituito da: «codice NC 0710 21». b) L'elenco di prodotti di cui al punto B (settore della pesca), paragrafo 5 è sostituito dall'elenco seguente: >PIC FILE= "T0047628"> c) L'allegato I è sostituito dall'allegato seguente: «Allegato I >PIC FILE= "T0047629"> >PIC FILE= "T0047630"> I dazi sopraindicati saranno applicati a decorrere dal 1° marzo 1986 alle importazioni nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 di prodotti originari della Svezia. Per questo tipo di importazioni destinate al Portogallo e alla Spagna, sarà applicato il seguente calendario di ravvicinamento dei dazi: PORTOGALLO >PIC FILE= "T0047631"> >PIC FILE= "T0047632"> SPAGNA >PIC FILE= "T0047633"> >PIC FILE= "T0047634"> Articolo 4 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988. Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1988. Per il Comitato misto CEE-Svezia Il Presidente P. BENAVIDES