Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21989A1013(01)

    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, relativo all' eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all' esportazione e misure di effetto equivalente

    GU L 295 del 13.10.1989, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1989/544/oj

    Related Council decision

    21989A1013(01)

    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, relativo all' eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all' esportazione e misure di effetto equivalente -

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 13/10/1989 pag. 0002


    PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

    LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    dall'altra,

    VISTO l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato a Bruxelles il

    5 ottobre 1973, qui di seguito denominato «accordo»,

    CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno spazio economico europeo in conformità della dichiarazione comune fatta a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, dai ministri dei paesi dell'EFTA e dai ministri degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee,

    CONSAPEVOLI dell'esigenza di potenziare le relazioni commerciali nell'interesse delle rispettive economie eliminando e prevenendo gli ostacoli alle esportazioni dei prodotti oggetto dell'accordo,

    CONSAPEVOLI, tuttavia, che in determinate circostanze eccezionali una parte contraente può essere costretta ad attuare misure di salvaguardia nei confronti delle esportazioni e che a tal fine devono essere introdotti provvedimenti specifici,

    HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

    Articolo 1

    Nell'accordo sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 13 bis

    1. Nessuna nuova restrizione quantitativa all'esportazione o misura di effetto equivalente viene introdotta negli scambi tra la Comunità e la Finlandia.

    2. Le restrizioni quantitative all'esportazione e le misure di effetto equivalente sono soppresse il 1° gennaio 1990, ad eccezione delle restrizioni in vigore alla data del 1° gennaio 1989 relative ai prodotti di cui al protocollo

    n. 7, che saranno eliminate in conformità delle disposizioni del protocollo stesso.

    Articolo 13

    ter

    La parte contraente che intende modificare il regime da essa applicato alle esportazioni in paesi terzi notifica tale modifica al comitato misto per quanto possibile entro trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di eventuali osservazioni dell'altra parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare.

    Articolo 24

    bis

    Quando l'applicazione dei provvedimenti degli articoli 7 e 13 bis:

    1. implica la riesportazione in un paese terzo nei confronti del quale la parte contraente esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, oppure

    2. provoca o minaccia di provocare una grave penuria di un prodotto essenziale per la parte contraente esportatrice

    e quando tali situazioni provocano o minacciano di provocare gravi difficoltà alla parte contraente esportatrice, quest'ultima può prendere adeguati provvedi-

    menti nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 27.».

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 27

    1. Se una parte contraente sottopone le importazioni o le esportazioni di prodotti suscettibili di provocare le

    difficoltà di cui agli articoli 24, 24 bis e 26 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

    2. Nei casi di cui agli articoli 22-26, prima di adottare le misure ivi previste, oppure nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera e), la parte contraente in causa fornisce al comitato misto, appena possibile, tutti gli elementi utili per un esame approfondito della situazione , al fine di cercare una soluzione accettabile per le parti contraenti.

    Devono essere scelte con priorità le misure che implicano meno perturbazioni al funzionamento dell'accordo.

    Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al comitato misto, il quale tiene periodiche consultazioni per esaminare la possibilità di abolire tali misure, non appena le condizioni lo permettano.

    3. Per l'attuazione del paragrafo 2 si applicano le seguenti disposizioni:

    a) per quanto riguarda l'articolo 23, ciascuna parte contraente può adire il comitato misto se ritiene una determinata pratica incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1.

    Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'eliminazione della pratica in questione.

    Se la parte contraente in causa non ha messo fine alle pratiche suddette nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo entro tre mesi dal giorno in cui è stato adito, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per far fronte alle gravi difficoltà risultanti dalle pratiche in questione e in particolare può revocare concessioni tariffarie;

    b) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 sono notificate per esame al comitato misto, che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

    Se il comitato misto o la parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

    Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie constatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati;

    c) le difficoltà derivanti dalla situazione a cui si fa riferimento nell'articolo 24 bis sono notificate per esame al comitato misto. Per quanto riguarda l'articolo 24 bis, punto 2), la minaccia di penuria deve essere debitamente provata con adeguate informazioni in materia di quantitativi e di prezzi.

    Il comitato misto può prendere ogni decisione utile per risolvere le difficoltà. Se il comitato misto non prende una decisione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica, la parte contraente esportatrice è autorizzata ad applicare, a titolo provvisorio, adeguate misure all'esportazione del prodotto in causa;

    d) per quanto riguarda l'articolo 25, si tengono consultazioni in sede di comitato misto prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;

    e) quando circostanze eccezionali che richiedano un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 24, 24 bis, 25 e 26, nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza immediata sugli scambi, le misure conservatorie strettamente necessarie per ovviare alla situazione.».

    Articolo 3

    Il testo seguente è aggiunto all'accordo come protocollo

    n. 7:

    «PROTOCOLLO N. 7

    relativo alla soppressione di alcune restrizioni quantitative alle esportazioni

    Articolo 1 Le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle esportazioni in Finlandia dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al piú tardi alle date indicate.

    Sistema

    armonizzato

    Voce n.

    Designazione delle merci

    Data della soppressione

    ex 74.04

    Cascami e avanzi di rame

    1°. 1. 1992

    ex 44.01

    Legna da ardere, di conifere e trucioli di legno di abete e di pino

    1°. 1. 1993

    ex 44.03

    Legno grezzo, anche scortecciato oppure semplicemente sgrossato:

    - altri, escluso il legno di pioppo

    1°. 1. 1993

    Legno squadrato anche parzialmente, ma non lavorato:

    - altri, escluso il legno di pioppo

    1°. 1. 1993

    ex 44.07

    Legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, ma non ulteriormente lavorato, di spessore superiore a 6 mm:

    - di legno di conifere, escluse le tavolette destinate alla fabbricazione di scatole, setacci e simili

    1°. 1. 1993

    ex 41.01

    Pelli gregge di bovini, di peso unitario inferiore a 6 kg

    1°. 1. 1992

    ex 41.02

    Pelli gregge di ovini e di agnelli

    1°. 1. 1992

    ex 41.03

    Pelli gregge di caprini e di capretti

    1°. 1. 1992

    ex 43.01

    Pelli da pellicceria gregge di coniglio

    1°. 1. 1992

    Articolo 2

    Le restrizioni quantitative applicate dalla Finlandia alle esportazioni nella Comunità dei prodotti qui di seguito elencati sono soppresse al più tardi alle date indicate.

    Sistema

    armonizzato

    Voce n.

    Designazione delle merci

    Data della soppressione

    ex 26.20

    Ceneri e residui contenenti principalmente rame

    1°. 1. 1991

    ex 74.04

    Cascami e avanzi di rame

    "1°. 1. 1992»

    Articolo 4

    Il presente protocollo aggiuntivo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.

    Esso entra in vigore il 1° gennaio 1990, a condizione che prima di tale data le parti contraenti si siano notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

    Se il protocollo aggiuntivo non entra in vigore a questa

    data, esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese

    successivo alla notifica.

    Articolo 5

    Il presente protocollo aggiuntivo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e finlandese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Hecho en Bruselas, a veintiséis de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

    Udfaerdiget i Bruxelles, den seksogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

    Geschehen zu Bruessel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.

    iEgine stis Vryxelles, stis eikosi exi Ioylioy chilia enniakosia ogdonta ennea.

    Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

    Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

    Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentottantanove.

    Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

    Tehty Brysselissae kahdentenakymmenentenaekuudentena paeivaenae heinaekuuta tuhatyhdeksaensataa kahdeksankymmentaeyhdeksaen.

    Por el Consejo de las Comunidades Europeas

    For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

    Fuer den Rat der Europaeischen Gemeinschaften

    Gia to Symvoylio ton Evropaikon Koinotiton

    For the Council of the European Communities

    Pour le Conseil des Communautés européennes

    Per il Consiglio delle Comunità europee

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

    Pelo Conselho das Comunidades Europeias

    Euroopan yhteisoejen neuvoston puolesta

    Por el Gobierno de la República de Finlandia

    For regeringen for Republikken Finland

    Fuer die Regierung der Republik Finnland

    Gia tin kyvernisi tis Dimokratias tis Finlandias

    For the Government of the Republic of Finland

    Pour le gouvernement de la république de Finlande

    Per il governo della Repubblica di Finlandia

    Voor de Regering van de Republiek Finland

    Pelo Governo da República da Finlândia

    Suomen tasavallan hallituksen puolesta

    DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI al protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

    Le parti contraenti dichiarano che gli articoli 7, 13 bis e 13 ter dell'accordo si applicano ai prodotti di cui all'articolo 2 dell'accordo,

    - compresi i prodotti petroliferi di cui all'articolo 14 dell'accordo,

    - esclusi i prodotti oggetto dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Finlandia, dall'altra.

    Inoltre le parti contraenti dichiarano che l'obbligo di eliminare le restrizioni all'esportazione esistenti non si applica alle navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (voce n. 89.08 del sistema armonizzato).

    Tuttavia, le restrizioni all'esportazione di questi ultimi prodotti saranno comprese nei negoziati che la Comunità e la Finlandia potranno decidere di iniziare sulle restrizioni all'esportazione di prodotti coperti dall'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Finlandia, dall'altra.

    In ogni caso, le restrizioni all'esportazione delle navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione verranno riesaminate nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità e la Finlandia entro il 1° gennaio 1992.

    Top