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Document 21988D1231(14)
Decision No 2/88 of the EEC-Sweden Joint-Committee of 6 December 1988 supplementing and amending Annex III to Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Decisione n. 2/88 del comitato misto CEE-Svezia, del 6 dicembre 1988, che integra e modifica l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 2/88 del comitato misto CEE-Svezia, del 6 dicembre 1988, che integra e modifica l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 379 del 31.12.1988, p. 22–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
Decisione n. 2/88 del comitato misto CEE-Svezia, del 6 dicembre 1988, che integra e modifica l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 379 del 31/12/1988 pag. 0022 - 0023
DECISIONE N. 2/88 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 6 dicembre 1988 che integra e modifica l'allegato III del protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in appresso denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28, considerando che le regole d'origine relative al perborato di sodio della voce ex 2840, previste nel protocollo n. 3, devono essere modificate per tener conto dell'evoluzione sia delle tecniche di fabbricazione sia delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tale prodotto, DECIDE: Articolo 1 L'allegato III del protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Svezia è modificato come segue: 1) la rubrica relativa al capitolo ex 28 è sostituita dalla rubrica figurante nell'allegato della presente decisione; 2) la voce ex 2840 e le rubriche corrispondenti, pure figuranti nell'allegato della presente decisione, sono inserite dopo le voci ex 2811 ed ex 2833, le quali rimangono invariate. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1g gennaio 1989. Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 1988. Per il comitato misto CEE-Svezia Il Presidente P. BENAVIDES ALLEGATO Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario >SPAZIO PER TABELLA>