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Document 21988A0813(03)

    Scambio di lettere relativo all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo addizionale e riguardante l'importazione nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco - Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania

    /* PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO */

    GU L 224 del 13.8.1988, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/exch_let/1988/452/oj

    Related Council decision

    21988A0813(03)

    Scambio di lettere relativo all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo addizionale e riguardante l'importazione nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi della sottovoce 06.03 A della tariffa doganale comune - Protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco - Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania /* PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA E IL REGNO DEL MAROCCO */

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 13/08/1988 pag. 0029 - 0031
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 14 pag. 0143
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 14 pag. 0143


    SCAMBIO DI LETTERE

    relativo all'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo addizionale e riguardante l'importazione nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi della voce 06.03 . A della tariffa doganale comune

    A. Lettera della Comunità

    Bruxelles, . . . . . . Signor . . . . . . ,

    l'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo addizionale prevede la soppressione progressiva dei dazi all'importazione nella Comunità per i fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, della voce 06.03 . A della tariffa doganale comune, originari del Marocco, entro il limite di un volume di 300 tonnellate. Per le rose ed i garofani che beneficiano del disarmo tariffario, il Marocco si impegna a rispettare il livello di prezzi all'importazione nella Comunità qui di seguito definito: il livello di prezzo all'importazione nella Comunità deve essere almeno pari all'85 % del livello del prezzo comunitario per gli stessi prodotti e per gli stessi periodi; il livello di prezzo marocchino viene determinato mediante rilevamento, sui mercati rappresentativi all'importazione nella Comunità, dei prezzi dei prodotti importati, dazi doganali non corrisposti; il livello del prezzo comunitario risulta dai prezzi alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione degli Stati membri principali produttori; per l'analisi dei prezzi comunitari alla produzione e dei prezzi all'importazione dei prodotti marocchini, è opportuno distinguere due tipi di rose, a fiore grande e a fiore piccolo, e fra i garofani, i tipi unifloro e multifloro. Se durante due giorni di mercato consecutivi, per uno stesso tipo di prodotto e per almeno il 30 % dei quantitativi importati nella Comunità per i quali sono disponibili le quotazioni, il livello di prezzo marocchino e inferiore all'85% del livello del prezzo comunitario, viene sospesa la preferenza tariffaria. La Comunità ripristina la preferenza tariffaria previa constatazione di un livello di prezzo marocchino pari o superiore all'85 % del livello di prezzo comunitario durante due giorni di mercato consecutivi o di sei giorni lavorativi consecutivi, qualora dovessero mancare le quotazioni per i prodotti originari del Marocco. Se in un periodo di 5-7 giorni di mercato consecutivi, il livello di prezzo marocchino oscilla attorno all'85% del livello di prezzo comunitario e per 3 giorni è inferiore a questo limite, la preferenza tariffaria viene sospesa per una durata di 6 giorni. Tuttavia, il dazio doganale preferenziale verrà ripristinato dalla Comunità se, per 3 giorni di mercato consecutivi, viene constatato che il livello di prezzo marocchino è pari o superiore all'85 % del livello di prezzo comunitario. D'altra parte, il Marocco si impegna ad osservare la ripartizione tradizionale delle correnti di scambio fra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario fosse perturbato da una modifica di tale ripartizione la Comunità si riserva la possibilità di fissare una ripartizione che tenga conto delle correnti di scambio tradizionali. In questo caso, potrebbero aver luogo adeguati scambi di opinione. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accettare, Signor . . . . . . ,

    l'espressione della mia profonda stima. A nome

    del Consiglio delle Comunità europee

    B. Lettera del Governo del Marocco

    Bruxelles, . . . . . . Signor . . . . . . ,

    redatta: «l'articolo 2, paragrafo 2 del protocollo addizionale prevede la soppressione progressiva dei dazi all'importazione nella Comunità per i fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, della voce 06. 03 . A della tariffa doganale comune, originari del Marocco, entro il limite di un volume di 300 tonnellate. Per le rose ed i garofani che beneficiano del disarmo tariffario, il Marocco si impegna a rispettare il livello di prezzi all'importazione nella Comunità qui di seguito definito:

    il livello di prezzo all'importazione nella Comunità deve essere almeno pari all'85 % del livello del prezzo comunitario per gli stessi prodotti e per gli stessi periodi; il livello di prezzo marocchino viene determinato mediante rilevamento, sui mercati rappresentativi all'importazione nella Comunità, dei prezzi dei prodotti importati, dazi doganali non corrisposti; il livello del prezzo comunitario risulta dai prezzi alla produzione rilevati sui mercati rappresentativi alla produzione degli Stati membri principali produttori; per l'analisi dei prezzi comunitari alla produzione e dei prezzi all'importazione dei prodotti marocchini, è opportuno destinguere due tipi di rose, a fiore grande e a fiore piccolo, e fra i garofani, i tipi unifloro e multifloro. Se durante due giorni di mercato consecutivi, per uno stesso tipo di prodotto e per almeno il 30 % dei quantitativi importati nella Comunità per i quali sono disponibili le quotazioni, il livello di prezzo marocchino e inferiore all'85 % del livello del prezzo comunitario, viene sospesa la preferenza tariffaria. La Comunità ripristina la preferenza tariffaria previa constatazione di un livello di prezzo marocchino pari o superiore all'85% del livello di prezzo comunitario durante due giorni di mercato consecutivi o di sei giorni lavorativi consecutivi, qualora dovessero mancare le quotazioni per i prodotti originari del Marocco. Se in un periodo di 5-7 giorni di mercato consecutivi, il livello di prezzo marocchino oscilla attorno all'85 % del livello di prezzo comunitario e per 3 giorni è inferiore a questo limite, la preferenza tariffaria viene sospesa per una durata di 6 giorni. Tuttavia, il dazio doganale preferenziale verrà ripristinato dalla Comunità se, per 3 giorni di mercato consecutivi, viene constatato che il livello di prezzo marocchino è pari o superiore all'85 % del livello di prezzo comunitario. D'altra parte, il Marocco si impegna ad osservare la ripartizione tradizionale delle correnti di scambio fra rose e garofani. Qualora il mercato comunitario fosse perturbato da una modifica di tale ripartizione la Comunità si riserva la possibilità di fissare una ripartizione che tenga conto delle correnti di scambio tradizionali. In questo caso, potrebbero aver luogo adeguati scambi di opinione. Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. »Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera. Voglia accettare, Signor . . . . . . ,

    l'espressione della mia profonda stima. Per il governo del Regno del Marocco

    Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

    Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

    Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione del protocollo addizionale a Berlino

    Il protocollo addizionale si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.

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