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Document 21987D0820(05)
Decision No 1/87 of the EEC-Sweden Joint-Committee of 22 May 1987 altering the limits expressed in ECU in Article 8 of Protocol 3 concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation
Decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Svezia, del 22 maggio 1987, che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Svezia, del 22 maggio 1987, che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
GU L 236 del 20.8.1987, p. 10–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Decisione n. 1/87 del comitato misto CEE-Svezia, del 22 maggio 1987, che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 20/08/1987 pag. 0010 - 0010
DECISIONE N. 1/87 DEL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA del 22 maggio 1987 che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa IL COMITATO MISTO CEE-SVEZIA, visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in particolare l'articolo 28, considerando che gli importi in talune monete nazionali equivalenti all'ECU erano al 1g ottobre 1986 più bassi degli importi corrispondenti vigenti al 1g ottobre 1984; che dal cambiamento automatico della data di riferimento prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo n. 3 risulterebbe, alla conversione nelle monete nazionali considerate, una diminuzione dei limiti effettivi per le prove documentali semplificate; che, per prevenire questa conseguenza, è opportuno aumentare tali limiti espressi in ECU, DECIDE: Articolo 1 1. L'articolo 8 del protocollo n. 3 è modificato come segue: - al paragrafo 1, lettera b), l'importo «4 000 ECU» è sostituito da «4 400 ECU», - al paragrafo 2, gli importi «280 ECU» e «800 ECU» sono sostituiti rispettivamente da «310 ECU» e «880 ECU». 2. All'articolo 1, punto 1, della decisione n. 3/86 del comitato misto CEE-Svezia, l'importo «4 000 ECU» è sostituito da «4 400 ECU». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il 1g maggio 1987. Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1987. Per il comitato misto CEE-Svezia Il Presidente Stig BRATTSTROEM